Provincia di Salerno
COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
STATUTO COMUNALE
Delibera C.C. n. 9 del 07 Febbraio 2005
Delibera C.C. n. 16 del
09 Febbraio 2005
Delibera C.C. n. 21 del
15 Febbraio 2005
PUBBLICATO SUL
BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE CAMPANIA N. 19
del 04 APRILE 2005
ENTRATA IN VIGORE DAL
05 MAGGIO 2005
INDICE GENERALE
TITOLO
I - PRINCIPI FONDAMENTALI
ARTICOLO 1
– Il Comune
ARTICOLO 2
– Principi Fondamentali
ARTICOLO 3
– Funzioni
ARTICOLO 4
– Compiti del Comune per Servizi competenza
Statale
ARTICOLO 5
– Compiti
ARTICOLO 6
– Politica di sviluppo
ARTICOLO 7
– Funzione del Comune in materia di edilizia
Pubblica e di tutela dell’ambiente da
inquinamenti
ARTICOLO 8
– Funzioni del Comune nel settore della Sanità
ARTICOLO 9
– Funzioni del Comune nel settore dell’Assistenza
e della beneficenza
ARTICOLO 10
– Funzioni del Comune nell’assistenza scolastica
ARTICOLO 11
– Funzioni del Comune nel settore dello sviluppo
economico
ARTICOLO 12
– Programmazione
CAPO I
– IL TERRITORIO
ARTICOLO 13
– Territorio e Sede Comunale
ARTICOLO 14
– Stemma e Gonfalone
ARTICOLO 15
– Albo Pretorio
TITOLO
II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE
CAPO I - Forme di partecipazione popolare
ARTICOLO 16
– La valorizzazione e la promozione della partecipazione
ARTICOLO 17
– La valorizzazione delle Associazioni e l’Istituzione dell’Albo
ARTICOLO 18
– Comitato dei Garanti della partecipazione
ARTICOLO 19
– La partecipazione alla gestione dei Servizi Sociali
ARTICOLO 20
– Gli organismi di partecipazione
ARTICOLO 21
– Le audizioni
ARTICOLO 22
– Le Conferenze cittadine di Settore
ARTICOLO 23
– Le Conferenze dei Servizi
ARTICOLO 24
– Forum Civico
CAPO
II
Principi
dell’azione amministrativa e partecipazione al procedimento amministrativo
ARTICOLO 25
– I principi dell’azione amministrativa e le situazioni giuridiche
Soggettive
CAPO
III
Partecipazione popolare
ARTICOLO 26
– I principi fondamentali di partecipazione
ARTICOLO 27
– Le istanze, le proposte e le petizioni
ARTICOLO 28
– Le proposte popolari
ARTICOLO 29
– L’azione popolare
ARTICOLO 30
– Referendum
ARTICOLO 31
– Difensore Civico
CAPO
IV
Forme di
accesso dei cittadini all’informazione e ai procedimenti amministrativi
ARTICOLO 32
– Il diritto d’informazione e di accesso ed i rapporti
Amministrazione
– Cittadino – Utente
CAPO V
Le
attribuzioni degli Organi Istituzionali e degli Organi titolari di uffici
ARTICOLO 33
– Gli Organi istituzionali del Comune
ARTICOLO 34
– Gli Organi titolari di Uffici
SEZIONE
I
IL
CONSIGLIO COMUNALE
ARTICOLO 35
– I^ convocazione del Consiglio Comunale
ARTICOLO 36
– Attribuzioni e prerogative del Presidente del Consiglio Comunale
ARTICOLO 37
– Il Consiglio Comunale
ARTICOLO 38
– I Consiglieri Comunali
ARTICOLO 39
– Surrogazione e supplenza dei Consiglieri Comunali
e
circoscrizionali
ARTICOLO 40
– Consigliere Anziano
ARTICOLO 41
– Convalida degli eletti e comunicazioni del Sindaco
ARTICOLO 42
– Il funzionamento del Consiglio Comunale
ARTICOLO 43
– Le funzioni di indirizzo e controllo
ARTICOLO 44
– Le Commissioni del Consiglio
ARTICOLO 45
– I Gruppi Consiliari e
ARTICOLO 46
– Indennità di funzione e di presenza
Sezione
II
ARTICOLO 47
– La composizione della Giunta Comunale
ARTICOLO 48
– L’elezione del Sindaco e la nomina della Giunta
ARTICOLO 49
– Le attribuzioni della Giunta
ARTICOLO 50
– Le competenze della Giunta
ARTICOLO 51
– Il funzionamento della Giunta
SEZIONE
III
IL
SINDACO
ARTICOLO 52
– Attribuzioni e prerogative del Sindaco
ARTICOLO 53
– Funzioni del Sindaco
ARTICOLO 54
– La mozione di sfiducia
ARTICOLO 55
– Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza,
sospensione o decesso del Sindaco
ARTICOLO 56
– Durata del mandato del Sindaco e dei Consiglieri.
Limitazione dei mandati
ARTICOLO 57
– Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza
Statale e deleghe di funzioni
ARTICOLO 58
– Decadenza
ARTICOLO 59
– Il Vice Sindaco
ARTICOLO 60
– Divieti di incarichi e consulenze
ARTICOLO 61
– Pubblicità delle spese elettorali
ARTICOLO 62
– Dichiarazione di condizioni patrimoniali
ARTICOLO 63
– Obbligo di astensione
SEZIONE
IV
ORGANI
TITOLARI DI UFFICI
ARTICOLO 64
– Il Segretario Generale
ARTICOLO 65
– Il Vice Segretario Generale
ARTICOLO 66
– Il Direttore Generale
ARTICOLO 67
– Funzione dirigenziale
ARTICOLO 68
– Rappresentanza giuridica e legale dell’Ente
ARTICOLO 69
– La responsabilità del Segretario Generale e dei
Dirigenti
CAPO
VI
Ordinamento
degli Uffici e dei Servizi Pubblici e le Strutture
SEZIONE
I
Ordinamento
degli Uffici e dei Servizi
ARTICOLO 70
– Principi per l’organizzazione degli Uffici e del personale
SEZIONE
II
Le
strutture
ARTICOLO 71
– Le strutture organizzative del Comune
SEZIONE
III
L’azione
amministrativa e la responsabilità
ARTICOLO 72
– Principi fondamentali
ARTICOLO 73
– Indirizzo politico – amministrativo – funzioni –
Responsabilità – controllo
CAPO
VII
Revisione
economico-finanziaria, controllo di gestione e controllo interno
ARTICOLO 74
– La revisione economico-finanziaria
ARTICOLO 75
– Il controllo di gestione e la contabilità economica
ARTICOLO 76
– Principi generali del controllo interno
ARTICOLO 77
– Strumenti del controllo di gestione
ARTICOLO 78
– La valutazione del personale con funzioni
dirigenziali
ARTICOLO 79
– La valutazione e il controllo strategico
ARTICOLO 80
– Nucleo di valutazione interna
ARTICOLO 81
– Sistemi informativi per i controlli
CAPO
VIII
Servizi
pubblici e forme associative istituzionali
SEZIONE
I
Servizi
Pubblici
ARTICOLO 82
– Le forme di gestione dei servizi pubblici locali
ARTICOLO 83
– Gestione in economia
ARTICOLO 84
– Concessione a terzi
ARTICOLO 85
– Le Aziende speciali
ARTICOLO 86
– Le Società di capitali
ARTICOLO 87
– Società di trasformazione urbana
ARTICOLO 88
– Qualità dei servizi pubblici
SEZIONE
II
Le
Forme associative – istituzionali
ARTICOLO 89
– I principi per l’associazionismo istituzionale
ARTICOLO 90
– Le convenzioni
ARTICOLO 91
– I Consorzi
ARTICOLO 92
– Unione di Comuni
ARTICOLO 93
– Gli accordi di programma
CAPO
IX
Forme
della collaborazione tra Comune e Provincia
ARTICOLO 94
– I principi di collaborazione tra Comune e Provincia
ARTICOLO 95
– La collaborazione alla programmazione
ARTICOLO 96
– La collaborazione tra il Comune e
Attività
dei circondari provinciali
CAPO X
Forme
del decentramento
ARTICOLO 97 – Il decentramento comunale
ARTICOLO 98 – Il Regolamento degli Organismi di
decentramento
CAPO
XI
Disposizioni
finali, di rinvio e transitorie
ARTICOLO 99 – Statuto e modifiche statutarie
ARTICOLO 100 – Le norme della finanza, della
contabilità e dei
contratti
ARTICOLO 101 – I contratti ed il Regolamento per la
disciplina dei
contratti
ARTICOLO 102 – Validità degli atti
ARTICOLO 103 – Regolamenti
ARTICOLO 104 – Adeguamento delle fonti normative
comunali a
leggi sopravvenute
ARTICOLO 105 – Norme transitorie e finali
ARTICOLO 106 – Entrata in vigore
TITOLO I
PRINCIPI
FONDAMENTALI
(Il Comune)
1. Il Comune di PONTECAGNANO FAIANO
è Ente Locale, dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed
amministrativa, nonché autonomia impositiva
finanziaria nell'ambito dei principi e della disciplina dettata dalla Costituzione, dalle leggi
generali della Repubblica, dalle leggi regionali e dal presente Statuto e del
coordinamento dei servizi e degli uffici dello Stato.
2. Il Comune rappresenta la comunità
di PONTECAGNANO FAIANO, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo ed il
progresso civile, sociale ed economico.
3. Il Comune tutela la sua denominazione che può
essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'art 133 della
Costituzione.
4. Il Comune è ripartizione
territoriale della Repubblica e attua un decentramento di funzioni e di
attività sul territorio adottando
appositi regolamenti di funzionamento.
5. Il territorio del Comune
costituisce "ZONA DENUCLEARIZZATA", ossia zona libera da
impianti nucleari e sulla cui superficie è vietato installare, sperimentare o far transitare
armi nucleari e scorie radioattive.
(Principi fondamentali)
1. Il Comune di Pontecagnano Faiano,
attraverso il presente Statuto, oltre a quelli di cui all’art. 1 comma 1, si
ispira ai principi contenuti nella “Carta Europea dei diritti dell’Uomo nella
Città”, in materia di diritti e libertà individuali, collettive e delle
minoranze, di partecipazione politica, in ambito economico, sociale, culturale
ed ambientale, nonché relativamente all’Amministrazione democratica e della
giustizia locale.
2. Vengono, altresì, riconosciuti i
principi della “Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo”, il “Patto Internazionale
dei Diritti civili e politici”, il “Patto internazionale dei Diritti economici,
sociali e culturali”, la “Convenzione Europea per
(Funzioni)
1.
Il Comune di Pontecagnano Faiano è titolare di funzioni proprie.
2.
Ad esso spettano tutte le funzioni amministrative relative alla popolazione ed
al territorio comunale, escluse quelle espressamente riservate ad altri
soggetti dalla legislazione statale o regionale, secondo le rispettive
competenze.
3. Hanno carattere primario,
per la
loro rilevanza, le funzioni che riguardano i settori organici dei
Servizi Sociali, dell'assetto e dell'utilizzazione dei
territori e dello sviluppo economico nonchè
promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i
cittadini.
4. Il Comune esercita, altresì,
secondo le leggi statali e regionali le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione,
concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi
dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di
propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
5. Il Comune svolge in
particolare le seguenti funzioni
amministrative:
a)
pianificazione territoriale dell'area comunale;
b)
viabilità, traffico e trasporti;
c)
tutela e valorizzazione dei beni
culturali e dell'ambiente
d)
difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela
e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;
e)
raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;
f)
servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;
g)
servizi nei settori: Sociale, Scuola, Formazione professionale e degli altri
Servizi Urbani;
h)
altri servizi attinenti alla cura degli interessi della Comunità e al suo
sviluppo economico e sociale;
i)
Polizia amministrativa per tutte le funzioni
di competenza comunale.
6. Al Comune competono le tasse, le
imposte, le tariffe ed i contributi sui
servizi ad esso attribuiti.
7. Il Comune di Pontecagnano Faiano
adotterà, nel campo delle
preesistenze archeologiche, una politica
di salvaguardia, di tutela e di valorizzazione
avendo quale riferimento costante il
Museo Nazionale ed il Parco Archeologico
ubicati sul proprio territorio.
Particolare
attenzione sarà posta nel recupero di reperti e a quanto connesso all'intero
territorio interessato.
(Compiti del Comune per servizi di competenza
statale)
1. Il Comune gestisce i Servizi
Elettorali, di Anagrafe, di Stato Civile, di Statistica e di Leva Militare.
2. Le relative competenze sono
esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di Governo.
3. Il Comune esercita, altresì, le ulteriori
funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli
vengono affidate dalla legge, secondo la quale saranno regolati i relativi
rapporti finanziari per assicurare
le risorse necessarie.
(Compiti)
1.
Il Comune inoltre si impegna:
a)
ad esercitare le funzioni amministrative che gli vengono delegate dalla Regione
a condizione che le spese sostenute siano a carico della Regione
nell'ambito degli stanziamenti
concordati all'atto della delega. A tal fine il Comune riconosce alla Regione
poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo.
b)
a consentire alla Regione di avvalersi degli uffici comunali, secondo i principi di cui alla precedente lettera a).
c)
Il Comune fonda la propria azione
sui principi di libertà, di eguaglianza,
di solidarietà e di
giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico
e sociale che ne limitano la
realizzazione.
d)
Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del
Paese.
e)
Favorisce lo sviluppo delle Associazioni
democratiche, riconosce, garantisce e promuove la partecipazione delle
formazioni sociali al Governo della Città.
f)
Riconosce la funzione ed il ruolo delle
Organizzazioni Sindacali rappresentative presenti con le loro strutture
organizzative.
g)
Promuove e favorisce
h)
Riconosce e promuove vincoli di amicizia con altre Città, secondo i principi
ispiratori sia dell'Associazione dei Comuni
d'Europa, che della Federazione
Mondiale delle Città Unite.
i)
Promuove il dialogo, l'amicizia e la
solidarietà tra i popoli e l'incontro
con altre culture, si impegna alla diffusione della cultura della Pace.
l)
Bandisce ogni forma di discriminazione
razziale, religiosa, culturale e di sesso dal proprio territorio.
m)
Promuove la piena valorizzazione e la salvaguardia del paesaggio e del patrimonio
storico, artistico, architettonico ed adotta le misure necessarie a conservare, difendere
e risanare l'ambiente naturale onde garantire il pieno equilibrio
dell'ecosistema.
n)
Sollecita e promuove, altresì, in
ogni libera manifestazione, lo
sviluppo delle attività culturali nonchè le attività
di ricerca.
o)
Persegue i principi della massima
trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità e della semplificazione dei procedimenti nella
propria azione amministrativa.
p)
Promuove il coinvolgimento dei cittadini
in azioni di protezione civile e di salvaguardia
ambientale.
q)
Concorre a garantire il diritto
alla salute attuando idonei strumenti per renderlo
effettivo.
r)
Opera per l'attuazione di un efficiente
servizio di assistenza sociale, con particolare
riferimento agli anziani, ai
minori, agli inabili ed ai soggetti
comunque meno garantiti.
s)
Garantisce ai minori ed ai giovani
protezione sociale e servizi atti
a favorire una sana crescita fisica, morale e culturale ed il pieno
rispetto delle singole soggettività; adotta piani di prevenzione
dalle devianze.
t)
Garantisce compiutamente l'accesso alle strutture ed ai servizi, ai disabili
ed in particolare ai minorati fisici
sensoriali.
(Politica di sviluppo)
1. Il Comune, come soggetto di programmazione economica e di governo del
territorio, riconosce la centralità del problema dello sviluppo civile,
economico e sociale della comunità di
PONTECAGNANO FAIANO.
2. Attua forme di cooperazione
con altri soggetti pubblici e privati, per il più
efficace e coordinato perseguimento delle finalità
dell'armonico sviluppo economico e sociale, favorisce
l'utilizzazione delle energie locali
quali le Associazioni, le Organizzazioni
Sindacali dei lavoratori, degli imprenditori e delle libere arti e
professione nei diversi settori.
3. Promuove interventi idonei ad
assicurare il proficuo svolgimento
dell'industria, del turismo e dell'agricoltura prevalenti nella comunità di
PONTECAGNANO FAIANO, stimolandone la
evoluzione verso forme più adeguate alla tecnologia e alla produttività,
con il supporto di un terziario avanzato, già presente ed operativo
nell'ambito del territorio.
4. Assume ogni iniziativa per la più
compiuta valorizzazione dei settori innanzi citati, contemperandoli con la
tradizione e tenendo, altresì, conto
della matrice culturale che ha determinato l'attuale sviluppo.
5. Il Comune può ad organizzare
annualmente una conferenza
economica per lo sviluppo.
(Funzioni del Comune in materia di edilizia
pubblica e di tutela
dell'ambiente da inquinamenti)
1. Il Comune, esercita come da
apposito regolamento le funzioni
amministrative concernenti l'assegnazione di edilizia residenziale pubblica.
2. Il Comune svolge, altresì, le
funzioni amministrative concernenti il controllo, in sede di
circolazione, dello inquinamento atmosferico ed acustico prodotto
da auto e motoveicoli, la
rilevazione, il controllo, la disciplina e la prevenzione delle emissioni
sonore nonchè il
controllo dell'inquinamento atmosferico causato da insediamenti industriali.
3. Il Comune s'impegna a
salvaguardare i terreni agricoli altamente produttivi.
4. Nell'esercizio delle funzioni
di cui ai
precedenti commi si osservano le norme statali e
regionali vigenti nonchè i regolamenti dell'Ente locale.
(Funzioni del Comune nel settore della Sanità)
1.
Il Comune esercita funzioni sanitarie
demandategli dalla legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale
s.m.i e che, comunque, non siano di competenza dello Stato e della Regione.
2. Nello svolgimento dell'attività
sanitaria il Sindaco, quale autorità sanitaria
locale, assume i provvedimenti necessari per assicurare lo
stato di
benessere fisico e psichico dei
cittadini.
3. Al fine di cui al precedente
comma il Sindaco prende accordi con
altri Comuni, con
(Funzioni del Comune nel settore
dell'Assistenza e della beneficenza)
1. Il Comune svolge tutte le
funzioni amministrative relative all'organizzazione ed all'erogazione dei
servizi di assistenza e di beneficenza di cui agli artt. 22 e 23 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616, al D.lgs 31.03.1998, n. 112 ed al D.lgs
n. 338/2000.
2. Il Comune si
propone tra gli obiettivi primari l'assistenza
domiciliare e familiare.
3. Il Comune, di concerto con
il Distretto Sanitario, ove
occorrente, può istituire ambulatori e
consultori per la assistenza alla
maternità e all'infanzia, agli anziani
ed agli invalidi e per tutte le
altre forme di
disagio sociale e per il recupero dei tossicodipendenti.
4. Nell'esercizio delle funzioni di
cui ai commi precedenti
- manifestazioni ricreative, culturali e
sociali in favore dei meno abbienti e, in particolare, dell'infanzia e degli
anziani;
- accoglimento, in residenze sanitarie assistenziali e/o in idonei istituti, delle
persone inabili al lavoro o anziane;
- predisposizione di locali, idoneamente attrezzati, per accogliere nelle ore diurne anziani e
inabili.
5. Per lo svolgimento delle attività
di cui ai precedenti commi, il Consiglio Comunale adotta appositi regolamenti.
(Funzioni del Comune nell'assistenza
scolastica)
1. Il Comune svolge le funzioni
amministrative relative all'assistenza
scolastica concernenti le strutture, i servizi e le attività destinate a
facilitare, mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi
individuali o collettivi, a favore degli alunni di
istituzioni scolastiche pubbliche o private, l'assolvimento dell'obbligo scolastico, nonchè,
per gli studenti capaci e meritevoli ancorchè completamente
privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.
(Funzioni del Comune nel settore dello sviluppo
economico)
1. Il Comune di Pontecagnano Faiano
svolge funzioni amministrative nelle
seguenti materie attinenti allo sviluppo economico della sua
popolazione:
a)
fiere e mercati (art. 54 del DPR 24.07.77 n. 616);
b)
turismo ed industria alberghiera (art.60 detto DPR
616);
c)
agricoltura e foreste (art. 66 detto DPR 616).
(Programmazione)
1. Il Comune di Pontecagnano Faiano
realizza le proprie finalità, adottando il metodo e le procedure della
programmazione ed avvalendosi del
contributo delle espressioni economiche, della
Cooperazione e dell'Associazionismo delle formazioni sociali e delle realtà culturali operanti
nel suo territorio.
3. Il Comune favorisce l’autonoma
iniziativa dei cittadini singoli o associati, per lo svolgimento di attività di
interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
CAPO I
IL
TERRITORIO
(Territorio e Sede Comunale)
1. La circoscrizione del Comune di
PONTECAGNANO FAIANO è storicamente determinata.
2. Il territorio comunale si estende
per kmq 37 e confina con i Comuni di SALERNO
- MONTECORVINO PUGLIANO -BELLIZZI - GIFFONI VALLE PIANA - BATTIPAGLIA .
3. Le modificazioni alla
circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale ai
sensi dell'art. 133 della
Costituzione previa audizione della
popolazione del Comune mediante Referendum consultivo.
4. La sede del Comune è ubicata
in VIA ALFANI.
Le
riunioni degli Organi elettivi collegiali dell'Ente locale si svolgono normalmente
nell’Aula del Palazzo di città.
5. Tuttavia il Consiglio Comunale, può riunirsi in
luoghi diversi dalla Sede
Comunale per particolari motivi, secondo le modalità stabilite dal Regolamento
di funzionamento del Consiglio Comunale.
6. Il mutamento della Casa comunale
deve essere deliberato dal Consiglio
Comunale.
(Stemma e gonfalone)
1. Il Comune di PONTECAGNANO FAIANO si identifica negli atti
e nel sigillo con lo stemma che è così costituito:
-
Immagine di San Benedetto, fonte con tre archi attraversato dalle acque e motto
" DURANTES VINCUNT".
2. Nelle cerimonie e nelle altre
pubbliche ricorrenze è esibito il
Gonfalone Comunale con l'osservanza delle
norme del D.P.C.M. 3 giugno 1986.
3. Il giorno 18 Giugno in cui cade l'anniversario
della nascita del Comune di Pontecagnano Faiano è equiparato a pubblica
festività ed è esposto il Gonfalone Comunale.
(Albo Pretorio)
1. Nella Sede Comunale è individuato
un apposito spazio da destinare ad
"Albo Pretorio", onde consentire
la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze,
dei manifesti e di ogni atto previsto
dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali che devono essere portati
a conoscenza del pubblico.
2. Il Segretario Generale o un
impiegato da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.
3.
Al fine di garantire un’informazione adeguata sulle attività del Comune, sono
previsti ulteriori spazi e forme di pubblicità nel Regolamento sull’accesso,
anche di tipo informatico sul sito dell’Ente e tramite rete intranet.
ORDINAMENTO
ISTITUZIONALE DEL COMUNE
CAPO I
Forme di
partecipazione popolare
Articolo
16
(La
valorizzazione e la promozione della partecipazione)
1. Il Comune ispira la propria
attività ai principi della partecipazione dei cittadini, valorizzando le libere
forme associative e del volontariato, promuovendo gli organismi di
partecipazione dei cittadini, garantendone con modalità e con strumenti idonei,
l’esercizio effettivo per la tutela di interessi singoli e collettivi.
(La
valorizzazione delle Associazioni e l’Istituzione dell’Albo)
1. La valorizzazione delle libere
forme associative e del volontariato avviene mediante la concessione di diverse
forme di beneficio ai sensi di legge e secondo quanto previsto dagli appositi
Regolamenti.
2. E’ istituito l’Albo Comunale
delle libere Associazioni.
3. Le libere Associazioni per poter
fruire di qualsiasi forma di beneficio dal Comune devono farne richiesta ed
essere iscritte all’apposito Albo Comunale.
4.
(Comitato
dei Garanti della partecipazione)
1. E’ istituito il Comitato dei
Garanti della partecipazione.
Esso
ha il compito di vigilare sull’effettiva attività svolta dalle Associazioni,
anche ai fini della iscrizione o della cancellazione dall’Albo di cui al
precedente articolo comma 2, e sulla pratica attuazione di tutti gli istituti
di partecipazione. La composizione del Comitato e modalità di intervento
saranno definite da apposito Regolamento.
(La
partecipazione alla gestione dei Servizi Sociali)
1. Il Comune, favorisce le
iniziative volte alla gestione dei Servizi Sociali senza rilevanza
imprenditoriale.
2. Il Regolamento dell’Ente
specifica le forme e le modalità di intervento per la gestione dei Servizi
Sociali.
(Gli
organismi di partecipazione)
1. Per le attività di prevalente
interesse sociale, il Comune promuove la costituzione di organismi
istituzionali definiti “Consulta”, come referente diretto degli Organi
Istituzionali per le proposte, pareri, segnalazioni ed iniziative in generale.
2. Il Consiglio Comunale per
ciascuna Consulta adotta un apposito Regolamento di funzionamento.
(Le
audizioni)
1. Il Consiglio, le Commissioni
Consiliari e
(Le
Conferenze cittadine di Settore)
1. Sono istituite le Conferenze
cittadine di settore al fine di permettere l’effettiva partecipazione delle organizzazioni
delle forze economiche, sociali, professionali e delle libere Associazioni
nella definizione degli indirizzi e dei programmi di attuazione.
2. Le Conferenze cittadine sono
istituite per ciascun settore amministrativo facente capo al relativo
assessorato.
3. Alla Conferenza cittadina di
settore partecipa uno o più rappresentanti di ogni Associazione iscritta
nell’apposito Albo Comunale, e gli organismi associativi la cui attività
risulta compatibile con le materie di competenza delle Conferenze di settore.
4. Le Conferenze cittadine di
settore sono convocate dall’Assessore competente, almeno ogni sei mesi, e, sono
chiamate ad esprimere pareri e formulare proposte sull’azione amministrativa e
sugli indirizzi di settore della Amministrazione Comunale.
5. L’attività e l’organizzazione
delle Conferenze cittadine di settore saranno disciplinate da apposito
Regolamento Comunale.
(
2.
4. Il Difensore
Civico ha l'obbligo
nell'occasione della Conferenza di
svolgere una propria relazione, evidenziando eventuali abusi, carenze
disfunzioni dei servizi.
5. Le Associazioni degli utenti e le Organizzazioni Sindacali
riconosciute partecipano con proprie relazioni volte ad effettuare valutazioni
e proposte.
6. Le risultanze delle Conferenza sono fatte proprie dal
Consiglio Comunale su proposta della
Giunta per le eventuali decisioni di merito.
7. Apposito intervento di bilancio
prevederà la spesa per
(Forum
Civico)
1. E’ istituito il Forum Civico.
Esso
è composto da un rappresentante di ogni Associazione iscritta all’Albo apposito
di cui al presente Statuto. Il Sindaco, annualmente, nel mese di Ottobre lo può
convocare per consultarlo sulla formazione del bilancio di previsione e nelle
circostanze che riterrà opportuno.
Principi
dell’azione amministrativa e partecipazione al procedimento amministrativo
Articolo
25
( I
principi dell’azione amministrativa e le situazioni giuridiche soggettive)
1. Il Comune di Pontecagnano Faiano,
nello svolgimento dell’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla
legge, secondo i criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità, con le
modalità previste dalla legge e da altre disposizioni, che disciplinano singoli
procedimenti.
2. Il Comune nell’attività
amministrativa non può gravare il procedimento, se non per straordinarie e
motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria.
3. Il Comune, nel procedimento
amministrativo relativo all’adozione di atti che incidono su situazioni
giuridiche soggettive o su interessi diffusi, ai cittadini, singoli o
associati, comunica l’avvio del procedimento e assicura la partecipazione degli
interessati attraverso la visione degli atti del procedimento e la
presentazione di memorie scritte e documenti che l’Amministrazione ha l’obbligo
di valutare.
4. Qualunque soggetto, portatore di
interessi pubblici o privati, al quale possa derivare un pregiudizio dal
provvedimento dell’Amministrazione Comunale, ha facoltà di intervenire nel
relativo procedimento, secondo le modalità stabilite dalle leggi.
5. Le modalità e le procedure per la
partecipazione al procedimento amministrativo sono disciplinate dal
Regolamento.
Partecipazione
popolare
Articolo
26
(I
principi fondamentali di partecipazione)
1. Tutti i cittadini elettori, sia
singoli sia associati, hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e
proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi
collettivi.
2. Il Comune garantisce il loro
tempestivo esame, entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione in Segreteria, da
un’apposita Commissione dei Capigruppo. La risposta è garantita entro i
successivi 15 giorni a cura del Sindaco.
(Le
istanze, le proposte e le petizioni)
1. Nessuna particolare forma è
prevista per la presentazione di istanze, sia singole che associate.
2. Esse debbono essere indirizzate
al Sindaco del Comune e contenere chiaro il petitum che deve essere di competenza giuridica del Comune stesso.
3. Le proposte e le petizioni,
indirizzate al Sindaco, devono essere regolarmente firmate. Le firme devono
autenticate nelle forme di legge a pena d’inammissibilità.
4. Alle istanze, proposte e
petizioni ammesse, esaminate e decise è data risposta scritta dagli uffici
preposti, a firma del Sindaco.
5. Le risposte sono rese note per
lettera agli interessati.
6.
7. I Consiglieri hanno sempre potere
di istanza, proposta e petizione verso il Sindaco e
8. Gli originali e le copie di
istanze, proposte, petizioni e relative decisioni, deliberazioni e lettere sono
conservati nell’archivio secondo le disposizioni di legge.
9. Apposito Regolamento disciplina
l’intera materia comprendendo anche la partecipazione alla vita pubblica locale
dei cittadini dell’Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.
(Le
proposte popolari)
1.
Le proposte che richiedono la revoca o la modificazione di un atto fondamentale
o di un Regolamento, e sempre che la materia sia di esclusiva competenza locale
e non contrasti con quella dell’azione popolare e dei ricorsi degli elettori
sono presentate al Consiglio Comunale, tramite il Sindaco, ad iniziativa del 5%
dei cittadini elettori.
2.
Il Consiglio Comunale delibera in merito all’accoglimento, in apposita seduta
straordinaria entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, e in caso
positivo, adotta gli atti conseguenti.
3. La proposta si intende respinta con la
maggioranza dei due terzi.
(L’azione
popolare)
1. Ciascun elettore può far valere
in giudizio le azioni e ricorsi che spettano al Comune.
2. Il Giudice ordina l’integrazione
del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza, le spese
sono a carico di chi ha promosso l’azione o il ricorso salvo che il Comune
costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall’elettore.
3. La decisione di fare costituire
il Comune spetta alla Giunta Municipale.
4. Le Associazioni di protezione
ambientale, individuate dalla legge, possono proporre al Giudice Ordinario le
azioni risarcitorie che spettano al Comune, in caso
di danno ambientale. L’eventuale risarcimento è liquidato in favore dell’Ente
sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico
dell’Associazione.
(
Referendum)
Referendum
Comunali
Nelle materie di competenza del
Consiglio Comunale, ad eccezione di quelli attinenti alla finanza comunale, ai
tributi ed alle tariffe, al personale ed all’organizzazione degli uffici e dei
servizi, alle nomine ed alle designazioni, possono essere indetti Referendum
consultivi, allo scopo di acquisire il preventivo parere della popolazione o
Referendum per l’abrogazione in tutto o in parte di provvedimenti, compresi gli
atti normativi e gli strumenti di pianificazione, già adottati dal Consiglio.
Non sono ammessi Referendum abrogativi di atti politici o di indirizzo e
comunque non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini. I Referendum
consultivi ed abrogativi sono indetti dal Sindaco su iniziativa del Consiglio
Comunale, assunta a maggioranza di almeno due terzi dei componenti, o su richiesta
di almeno un decimo dei cittadini che risultano iscritti nelle liste elettorali
al momento dell’inizio della raccolta delle firme.
I Referendum possono avere luogo
anche in coincidenza con altre operazioni di voto, con esclusione delle tornate
elettorali comunali, provinciali e circoscrizionali. Il Referendum è valido se
vi partecipa almeno la metà dei cittadini aventi diritto di voto. S’intende approvata la risposta che abbia
conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi. Nei Referendum abrogativi, l’approvazione
della proposta Referendaria determina la caducazione dell’atto o delle parti di
esso sottoposte a Referendum, con effetto dal centottantesimo giorno successivo
dalla proclamazione dell’esito del voto. Entro tale data il Consiglio Comunale
è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare
gli effetti del Referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva
degli atti abrogati, in conformità all’orientamento scaturito dalla
consultazione. Nei Referendum
consultivi, il Consiglio Comunale adotta entro quattro mesi dalla proclamazione
dell’esito della consultazione le determinazioni conseguenti, coerentemente alle
indicazioni espresse dagli elettori. Il
mancato recepimento delle indicazioni referendarie
dovrà essere adeguatamente motivato ed adottato a maggioranza assoluta dei
Consiglieri assegnati. Le norme dello Statuto Comunale posso essere sottoposte
esclusivamente a Referendum consultivo, onde acquisire l’orientamento dei
cittadini sulle proposte di modifica od integrazione. Le modalità di
presentazione dei quesiti referendari e di raccolta delle firme, le procedure
ed i termini per l’indizione della consultazione referendaria sul decentramento
amministrativo e la partecipazione. Le operazioni di voto sono svolte in una
sola Domenica con inizio alle ore 08,00 e termine alle ore 22,00.
(Difensore
Civico)
1. Il Comune istituisce l’Ufficio del
Difensore Civico al fine di garantire l’imparzialità e del buon andamento
dell’Amministrazione Comunale;
2. Il Comune può convenzionarsi con
altre amministrazioni locali per estendere le competenze del Difensore Civico
al loro territorio. In tal caso le spese verranno ripartite.
3. Il Comune promoverà incontri con
altri Enti Pubblici e Istituzioni private presenti sul proprio territorio
affinché il Difensore Civico possa essere autorizzato ad operare al loro
interno. Quando l’azione del Difensore Civico
debba svolgersi e dirigersi nei confronti di Pubbliche Amministrazioni diverse
dal Comune può in concreto operare esclusivamente sul presupposto della volontà
collaborativi manifestata dall’Ente verso cui si indirizza.
4. Informa la popolazione con specifici
strumenti sulla sua attività. Favorisce, di propria iniziativa o su richiesta
dei cittadini singoli o associati e responsabili di specifici servizi in ordine
al funzionamento degli stessi.
5. Il Difensore Civico è scelto tra
i cittadini di età compresa tra i 40 e i 70 anni, di comprovata autorità e
integrità che abbiano una maturata esperienza nel campo delle materie
giuridiche e della tutela dei diritti, non siano dipendenti della stessa
Amministrazione Comunale e non abbiano incarichi direttivi o esecutivi in sedi
di partiti, né incarichi elettivi.
6. La sua elezione avviene a
scrutinio segreto da parte del Consiglio Comunale. E’ nominato Difensore
Civico, il candidato che coglie in prima convocazione i 2/3 dei voti
dell’Assemblea, mentre in seconda convocazione è sufficiente la maggioranza
assoluta dei Consiglieri presenti.
7. Il Difensore Civico, per
l’assolvimento delle proprie funzioni, ha la facoltà di nominare uno o più
sostituti per particolari incarichi e materie in particolari competenze
ambientali e di tutela. E’ fatta salva la diretta responsabilità del Difensore
Civico. Tali nomine, prima di diventare esecutive, devono essere ratificate dal
Consiglio Comunale.
8. L’operato del Difensore Civico è
sottoposto a procedure di verifica e di controllo da parte dei cittadini. A
causa di inadempienze del Difensore Civico nell’esercizio delle proprie
funzioni, è facoltà dei cittadini richiedere apposito Referendum per proporne
la revoca.
9. Il Difensore Civico dura in
carica 5 anni, la sua durata prescinde dal rinnovo del Consiglio Comunale, non
è rieleggibile ed è competente su tutte le materie che investono direttamente o
indirettamente l’attività amministrativa del Comune e non potrà essere
candidato nelle elezioni in corso di mandato né a quelle successive alla
scadenza dello stesso. L’incarico di Difensore Civico comporta una indennità di
carica che sarà definita dal successivo Regolamento ed il godimento dei
benefici previsti dalle leggi in materia di svolgimento di funzioni pubbliche.
10.
Il Comune provvede a dotare il Difensore Civico di un ufficio, di
strutture tecniche e di personale adeguato allo svolgimento delle sue funzioni. L’Ufficio del Difensore
Civico deve essere accessibile al pubblico sia dal punto di vista della sede
che da quello degli orari.
11. Il Difensore Civico qualora lo
ritiene necessario può esercitare, davanti alle giurisdizioni amministrative,
azione popolare e ricorsi che spetterebbero al Comune.
12. L’eventuale denuncia penale del
Difensore Civico è atto dovuto in quanto Pubblico Ufficiale.
13. Al Difensore Civico vengono
inviate tutte le deliberazioni di Giunta e del Consiglio Comunale.
14. Il Difensore Civico dopo
l’elezione, entro 30 giorni dall’insediamento presenta una sintesi di programma
che indica le linee entro le quali intende agire per quanto di propria
iniziativa. Egli è obbligato a presentare al Consiglio Comunale, altresì una
relazione annuale entro il 10 Ottobre, ove si illustra l’attività svolta e le
proposte che vengono rivolte al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio per
rimuovere abusi, disfunzioni e carenze della Amministrazione e suggerendo
soluzioni tecniche per la efficienza e
la produttività dell’azione amministrativa e dei servizi, pubblici comunali.
15. Entro 30 giorni dalla scadenza,
il Consiglio Comunale dovrà provvedere all’elezione di un nuovo Difensore
Civico.
16. Quanto non previsto nel presente
articolo sarà regolato nell’apposito Regolamento.
CAPO IV
Forme di
accesso dei cittadini all’informazione e ai procedimenti amministrativi
(Il
diritto d’informazione e di accesso ed i rapporti Amministrazione – Cittadino –
Utente)
1. Tutti i cittadini singoli e
associati, hanno diritto di accedere agli atti amministrativi ed ai documenti
per il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi di riproduzione,
secondo le disposizioni di legge vigenti;
2. E’ garantita, attraverso misure
organizzative idonee, l’applicazione delle disposizioni in materia di
autocertificazioni e di presentazione di atti e documenti da parte dei
cittadini a norma della legge ed apposito Regolamento;
3. Per ogni settore, servizio e
unità operativa ovvero unità organizzativa comunque denominata,
l’Amministrazione, mediante il Regolamento dell’ordinamento degli Uffici e dei
Servizi conferisce i poteri ai Responsabili dei procedimenti e del rilascio
della documentazione richiesta;
4. L’Amministrazione costituisce,
altresì, apposito ufficio di pubbliche relazioni abilitato a ricevere eventuali
reclami e suggerimenti degli utenti per il miglioramento dei servizi;
5. Il Comune garantisce, mediante il
Regolamento, ai cittadini l’informazione sullo stato degli atti e delle
procedure e sull’ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che
comunque li riguardino;
6. Il Comune esemplifica la modulistica
e riduce la documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando
le disposizioni sulla autocertificazione;
7. Il Comune può costituire
sportelli polivalenti per facilitare l’accesso degli utenti e dei cittadini ai
servizi pubblici;
8. Il Comune può istituire, per la
maggiore informazione e per la massima trasparenza sugli atti amministrativi,
il “Bollettino Ufficiale del Comune”;
9. Il diritto di accesso alle
strutture e ai servizi comunali è, altresì, assicurato agli Enti Pubblici, alle
organizzazioni del volontariato ed alle associazioni in genere;
10. L’apposito Regolamento
disciplina organicamente la materia;
11. Le attività di informazione si
realizzano attraverso il portavoce e l’ufficio stampa, e quelle di
comunicazione attraverso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, nonché analoghe
strutture quali sportelli alle Imprese, sportelli unici della Pubblica
Amministrazione, sportelli Polifunzionali. Gli Uffici operano con modalità
stabilite da apposito Regolamento;
12. L’Ufficio Relazioni con il
Pubblico assicura ai cittadini i diritti di accesso e di informazione secondo
le modalità previste dal Regolamento sull’accesso agli atti, documenti e
servizi. Assume inoltre ogni idonea iniziativa utile a far conoscere ai
cittadini i diritti di accesso e di informazione e le modalità per esercitarli.
CAPO V
Le
attribuzioni degli Organi Istituzionali e degli Organi titolari di uffici
(Gli
Organi istituzionali del Comune)
1. Sono Organi istituzionali del
Comune il Consiglio,
2. Il Consiglio è Organo di
indirizzo e di controllo politico-amministrativo;
3.
4. Il Sindaco è Organo monocratico. Egli è il legale rappresentante del Comune di
Pontecagnano Faiano. E’ Responsabile dell’Amministrazione Comunale, Ufficiale
di Governo per i servizi di competenza statale;
5. Il Presidente del Consiglio Comunale
è eletto con voto segreto e diretto da parte del Consiglio Comunale, ed è
l’Organo competente a convocare e presiedere il Consiglio Comunale secondo le
previsioni di legge, dello Statuto e del Regolamento degli Organi;
6. Ciascun Organo è indipendente
dall’altro e agisce in piena autonomia, salvo il coordinamento necessario per
lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
7. Il Consiglio Comunale ed il
Sindaco pongono particolare attenzione alla pari opportunità garantendo, ove
possibile, la presenza femminile in Giunta, nonché negli Enti, Aziende ed
Istituzioni dipendenti dal Comune, ai sensi della normativa vigente;
(Gli
Organi titolari di Uffici)
1. E’ Organo titolare di Ufficio il
Segretario Generale e il Vice Segretario quando assolve alle funzioni di
Segretario o nella sua posizione dirigenziale. E’ anche Organo titolare di
Ufficio – ove nominato – il Direttore Generale;
2. Sono Organi titolari di uffici i Dirigenti
apicali Capo Settore, i Capiservizio e i Capi delle unità operative, in
relazione alle attribuzioni ad essi assegnate in base al Regolamento degli
Uffici e dei Servizi, che ne fissa altresì i poteri di esternazione verso terzi
e vincolanti per l’Amministrazione;
SEZIONE I
IL
CONSIGLIO COMUNALE
(I^ convocazione del Consiglio Comunale)
1.
Il Consiglio Comunale di Pontecagnano Faiano è composto dal Sindaco e da
n. 20 membri;
2. Entro dieci giorni dalla proclamazione, il Sindaco convoca
il Consiglio Comunale, che si riunisce in seduta, con la presidenza del
Consigliere Anziano, entro i dieci giorni successivi, per esaminare la
condizione degli eletti, eleggere
2. Il Presidente del Consiglio
Comunale è eletto tra i Consiglieri Comunali con voto segreto e diretto da
parte del Consiglio Comunale;
3. L’elezione del Presidente avviene
alla 1^ votazione con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati
escluso il Sindaco). Nella votazione, da tenersi nella seduta immediatamente
successiva, l’elezione avviene, con il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei Consiglieri assegnati (escluso il Sindaco). In caso di mancata
elezione si procederà ad una terza votazione, da tenersi nella stessa seduta e
risulterà eletto colui che otterrà il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei presenti;
4. Per tale votazione ciascun
Consigliere ha diritto ad un solo voto che esprime a favore di un candidato
Presidente;
5. Il Presidente eletto dal
Consiglio Comunale assume la carica appena eletto, considerando l’atto
deliberativo di esecutività immediata;
6. Egli dura in carica per tutta la
durata del Consiglio salvo casi di dimissione o revoca sulla base di una
mozione di sfiducia presentata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri,
eccetto il Sindaco, e votata a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei Consiglieri
assegnati, escluso il Sindaco. La mozione di sfiducia deve essere motivata
sulla base di violazione di leggi, dello Statuto e dei Regolamenti;
7. Nella stessa seduta della
elezione del Presidente del Consiglio Comunale, con gli stessi criteri, ma con
votazione a parte, si procede alla elezione di uno Vicario;
8. Il Presidente e il Vice
Presidente costituiscono il Collegio della Presidenza.
(Attribuzioni
e prerogative del Presidente del Consiglio Comunale)
1. Il Presidente del Consiglio
Comunale è Organo deputato alla presidenza del Consiglio Comunale e ne ha la
rappresentanza giuridica;
2. Egli adempie alle funzioni
seguenti:
a) convoca, presiede e dirige le
attività del Consiglio Comunale;
b) ordina e organizza l’attività delle
Commissioni Consiliari Permanenti, speciali ed ispettive;
c) riceve la dichiarazione dei
singoli Consiglieri che vogliano essere assegnati ad un gruppo tra quelli
esistenti nel Consiglio o che non vogliano far parte di alcun gruppo tra quelli
esistenti emersi dalla consultazione elettorale e vogliano costituire gruppo
autonomo;
d) collabora con il Sindaco e con
e) sottoscrive le deliberazioni del
Consiglio Comunale insieme con il Segretario Generale e ne vigila l’esecuzione
ed attuazione;
f) garantisce il regolare svolgimento
delle sedute del Consiglio facendone osservare la disciplina avvalendosi del
Corpo di Polizia Locale, e, ove occorra, anche del Corpo di Polizia statale;
g) assicura una adeguata e preventiva
informazione ai Gruppi Consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni
sottoposte al Consiglio;
h) Verifica che su ogni proposta di
deliberazione da sottoporre al Consiglio siano stati acquisiti i pareri
previsti dalla normativa vigente;
i) Convoca, i Dirigenti e i
Funzionari del Comune, al fine della
loro partecipazione alle attività burocratiche del Consiglio;
3. Egli è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non
superiore a 20 giorni, quando lo richiedono un quinto dei Consiglieri o il
Sindaco, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste;
4. Egli riceverà per le sue attività,
ove previsto, il trattamento economico in base alla legislazione vigente;
5. Il Regolamento del Consiglio
Comunale garantisce la collaborazione di un dipendente comunale in funzione di
Segretario del Presidente del Consiglio Comunale, al fine del buon andamento
dell’azione amministrativa;
(Il
Consiglio Comunale)
1. Il Consiglio Comunale,
espressione diretta della Comunità di Pontecagnano Faiano, è depositario della
podestà statutaria, regolamentare ed organizzatoria
connessa all’autonomia del Comune, secondo le competenze stabilite dalla
normativa vigente;
2.
Svolge funzioni di indirizzo
politico-amministrativo e di verifica anche economica sulle linee di
azione dei soggetti destinatari in relazione all’attività programmata ed ai
risultati conseguiti, nonché le funzioni e le competenze attribuitegli dalle
leggi vigenti, dallo Statuto e dai Regolamenti;
3. Il Consiglio Comunale si avvale
nella sua attività di indirizzo e di controllo, per gli aspetti economici,
patrimoniali e finanziari, della collaborazione del Collegio dei Revisori;;
4. Le sedute del Consiglio Comunale
di Pontecagnano Faiano sono pubbliche salvi i casi previsti dalle norme e dal
Regolamento. Il Consiglio Comunale esplica le sue funzioni con atti
fondamentali riferiti agli interessi delle Comunità;
5. Assicura e garantisce lo sviluppo
dei rapporti e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati nonché gli
istituti di partecipazione con momenti di collegamento, di consultazione e
coordinamento;
6.
Il Consiglio Comunale di Pontecagnano Faiano dura in carica sino alla
Elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione
dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili;
7. Il Consiglio Comunale viene sciolto nelle ipotesi
previste dalla normativa vigente;
9. Il Consiglio Comunale è dotato di
autonomia funzionale e organizzativa. Con norme regolamentari, sono fissate le
modalità attraverso le quali fornire al Consiglio servizi, attrezzature,
risorse finanziarie, personale e strutture apposite per il suo funzionamento.
Con Regolamento il Consiglio Comunale disciplina la gestione di tutte le
risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei Gruppi
Consiliari regolarmente costituiti;
10. Per le nomine e le designazioni,
espressamente riservate dalla legge alla competenza consiliare, è sufficiente
la maggioranza relativa. Per le rappresentanze spettanti alla minoranza sono
proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che hanno riportato
maggiori voti.
(I
Consiglieri Comunali)
1.
I Consiglieri Comunali rappresentano l’intera comunità di Pontecagnano Faiano
ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato imperativo. I
Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di
surrogazione o sostituzione, non appena adottata dal Consiglio Comunale la
relativa deliberazione;
2.
Resta fermo quanto stabilito per la supplenza dei Consiglieri dalla normativa
vigenti;
3.
Secondo le modalità previste dal Regolamento i Consiglieri esercitano il
diritto:
-
di iniziativa su ogni questione sottoposte alla deliberazione del Consiglio
Comunale. Le iniziative devono essere presentate sotto forma di proposta al
Consiglio per l’esame, la discussione e le determinazioni;
-
di intervento nella discussione, di emendamento e di voto nonché di
interrogazione e di mozione;
-
di ottenere dagli uffici del Comune di Pontecagnano Faiano, dalle Aziende ed
Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili al proprio mandato
sull’attività dello stesso, sulla gestione dei pubblici servizi, sull’andamento
delle aziende speciali, nonché sugli Enti cui il Comune partecipa o controlla.
Il Consigliere ha l’obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti
ricevuti, nei casi specificamente previsti dalla legge;
4.
Il Consigliere che per motivi personali, di parentela e affini fino al IV
grado, professionali o di altra natura abbia interesse ad una deliberazione
deve assentarsi dall’adunanza per la durata del dibattito e della votazione
sulla stessa, richiedendo che sia fatto constatare a verbale. Il Regolamento
definisce i casi nei quali può considerarsi sussistente il conflitto di
interessi.
5.
Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale vanno presentate o inviate
in forma scritta e debitamente firmate, al Consiglio nella persona del Presidente, e debbono essere
immediatamente assunte al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di
presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono
immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 (dieci) giorni,
procede alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni,
seguendo l’ordine di presentazione quale risulta al protocollo.
6.
Non si fa luogo alla surroga qualora,
ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio
Comunale, a sensi della normativa vigente.
7.
I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle riunioni del Consiglio
Comunale.
8.
Il Consigliere Comunale che non interviene a n. 3 (tre) sedute consecutive del
Consiglio, senza giustificato motivo, è dichiarato decaduto. Il Consigliere che
è impossibilitato ad intervenire alla seduta del Consiglio Comunale deve darne
motivata comunicazione scritta al Presidente entro 2 (due) giorni prima dello
svolgimento della seduta. Il Presidente del Consiglio, dopo la terza assenza
consecutiva non giustificata da parte del Consigliere, procede d’Ufficio a
notificare allo stesso contestazione delle assenze effettuate e non
giustificate, richiedendo allo stesso di comunicare, entro 10 (dieci) giorni
dalla notifica, le eventuali cause giustificative delle assenze. Qualora
decorsi 10 (dieci) giorni dalla notifica il Consigliere non presenti nota
giustificativa delle assenze, il Presidente propone al Consiglio la
dichiarazione di decadenza.
9. La proposta di decadenza deve
essere notificata ai Consiglieri interessati dieci giorni prima della seduta in
cui l’argomento sarà trattato, per le eventuali controdeduzioni.
10. La decadenza è pronunciata con voto palese espresso
dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, su proposta del Presidente
del Consiglio e tenuto conto delle controdeduzioni fatte pervenire dai
Consiglieri interessati.
11. E’ istituito l’Albo delle
presenze dei Consiglieri Comunali alle sedute del Consiglio e alle Commissioni
Consiliari Permanenti, sarà compilato e pubblicizzato, secondo le modalità
previste da apposito Regolamento.
12. Le ipotesi di rimozione e
sospensione dei Consiglieri Comunali sono disciplinate dall’art. 142 del D.lvo n. 267/2000.
(Surrogazione
e supplenza dei Consiglieri Comunali e circoscrizionali)
1. Nei Consigli Comunali e
circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per
qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella
medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto.
2. Nel caso di sospensione di un
Consigliere, adottata ai sensi della normativa vigente, il Consiglio, nella
prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione,
procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l’esercizio
delle funzioni di Consigliere al candidato della lista che ne ha riportato,
dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con le
cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla
surrogazione a norma del 1 comma precedente.
(Consigliere
Anziano)
1. Il Consigliere Comunale anziano è
il Consigliere che, nella elezione a tale carica, ha conseguito la maggiore
cifra individuale tra i voti di lista e voti di preferenza, con esclusione del
Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati
Consiglieri Comunali.
3. Il Consigliere Anziano presiede
4. Il Consigliere Anziano firma
insieme al Segretario Generale gli atti ed i documenti nonché le delibere del
Consiglio Comunale ove è Presidente.
(Convalida
degli eletti e comunicazioni del Sindaco)
1. La prima seduta, dopo la
proclamazione degli eletti, il Consiglio Comunale ha il compito di:
effettuare
la convalida degli eletti e le eventuali surrogazioni;
ricevere
il giuramento del Sindaco di fedeltà alla Costituzione;
procedere
all’elezione del Presidente del Consiglio e del Vice Presidente;
costituire
i Gruppi Consiliari;
ricevere
le comunicazioni del Sindaco circa la nomina della Giunta e del Vice Sindaco;
(Il
funzionamento del Consiglio Comunale)
1. Le norme generali di
funzionamento del Consiglio Comunale sono stabilite dal Regolamento, secondo
quanto dispone il presente Statuto.
2. Il Consiglio Comunale è
presieduto dal Presidente del Consiglio, o in caso di assenza o impedimento di
questi, dal Vice Presidente Vicario.
3. Le sedute del Consiglio Comunale
sono pubbliche salvo i casi concernenti persone per cui è stabilita la seduta
segreta.
4. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessioni
ordinarie che possono svolgersi anche in più sedute per discutere argomenti di
Bilancio e di Programmazione Urbanistica, e in seduta straordinaria per i
restanti argomenti.
5. Il Consiglio Comunale può
riunirsi in seduta di seconda convocazione da tenersi entro 48 ore dalla seduta
deserta o disciolta per mancanza del numero legale e per la cui validità
occorre la presenza di almeno 7
Consiglieri.
6. L’ordine del giorno con
l’indicazione degli argomenti da sottoporre all’esame del Consiglio è
predisposto dal Presidente del Consiglio e notificato ai Consiglieri,
unitamente all’avviso di convocazione, almeno 5 giorni prima del giorno fissato
per le sedute ordinarie e 3 giorni prima per le sedute straordinarie. Si
possono effettuare sedute straordinarie di urgenza, con la convocazione da
notificarsi almeno 24 ore prima.
7. Qualora il Consiglio Comunale è
convocato su richiesta di un quinto dei Consiglieri, il Presidente è tenuto a
mettere in discussione gli argomenti richiesti.
8. E’ consentita l’iscrizione di
argomenti aggiuntivi all’ordine del giorno già partecipato, con notifica da
effettuarsi almeno 24 ore prima delle sedute.
9. Per gli atti di straordinaria
amministrazione comportanti la emissione di prestiti obbligazionari, acquisti,
alienazioni e permute di beni immobiliari è richiesta la maggioranza assoluta
dei Consiglieri assegnati.
10. Per la validità delle riunioni è
necessaria la presenza della metà dei Consiglieri assegnati al Comune: e,
quando lo prevedano particolari norme, la presenza di almeno un terzo dei
Consiglieri assegnati per legge al Comune, senza computare a tale fine il
Sindaco.
11. Le decisioni sono adottate a
scrutinio palese, salvo che la legge o il presente Statuto non dispongano
modalità di votazione che richiedano scrutinio segreto.
12. Le decisioni sono adottate a
maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui la legge o lo Statuto non
dispongano altrimenti.
13. Per le nomine di competenza del
Consiglio dell’Ente, è sufficiente la maggioranza relativa dei votanti.
14. Quando debba essere comunque
rappresentata la minoranza risultano nominati coloro che abbiano conseguito il
maggior numero di voti fra i rappresentati della minoranza.
16. Per le cariche ove siano
richiesti i requisiti di idoneità e capacità tecnico-professionali, occorre la comprovazione a mezzo curriculum vitae da depositare
contestualmente alla proposta di nomina.
17. I verbali delle sedute
consiliari sono redatti a cura del Segretario Generale, anche con l’ausilio di
un dipendente di sua fiducia, che li sottoscrive unitamente a chi ha presieduto
la riunione e sono approvati dal Consiglio.
18. Il Consiglio Comunale adotta,
con la maggioranza dei Consiglieri assegnati, il proprio Regolamento.
19. Il Regolamento disciplina, nel
quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, in generale tutto quanto attiene
sia all’organizzazione ed il funzionamento del Consiglio, sia alle modalità di
esercizio delle funzioni ad esso spettanti, sia per la convocazione e per la
presentazione e la discussione delle proposte, sia il numero necessario per la
validità delle sedute. Esso contiene disposizioni su tutte le materie
esplicitamente rinviate dallo Statuto.
(La
funzione di indirizzo e controllo)
1. Il Consiglio Comunale esercita le
funzioni di controllo politico amministrativo e d’indagine amministrativa, con
le modalità previste dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il Sindaco o gli Assessori da
egli delegati rispondono, alle interrogazioni e ad ogni istanza di sindacato
ispettivo presentata dai Consiglieri nei termini stabiliti dal Regolamento
Consiliare.
3. Il Consiglio Comunale in
particolare esercita la funzione di programmazione adottando, al fine della
predisposizione del Bilancio annuale e pluriennale, un documento di indirizzo
che contenga una ipotesi annuale e pluriennale dell’andamento delle risorse
disponibili dell’Ente con riferimento alle entrate, alle spese correnti ed agli
investimenti che determinano le priorità di intervento e la dislocazione delle
risorse.
4. Il Consiglio verifica, con le
forme che saranno stabilite dal Regolamento, la coerenza dell’attività del
Sindaco e della Giunta Comunale con gli indirizzi generali espressi e con le
linee programmatiche degli atti fondamentali approvati, per accertare che
l’azione complessiva dell’Amministrazione della comunità persegua i principi
affermati dallo Statuto e dalla programmazione generale adottata.
6. Ai Capigruppo Consiliari, al fine
di attivare eventuali decisioni del Consiglio Comunale in ordine agli atti
della Giunta, è comunicato l’elenco delle deliberazioni adottate dalla stessa,
sin dal momento della loro pubblicazione all’Albo Pretorio.
(Le
Commissioni del Consiglio)
1. Il Consiglio Comunale si avvale di
Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.
2. Le Commissioni sono permanenti o
speciali.
3. Il Regolamento determina i poteri
delle Commissioni e ne disciplina l’organizzazione e le forme di pubblicità dei
lavori, garantendo che per le Commissioni con funzioni ispettive e di controllo
4. Sono fatte salve le Commissioni
Speciali e tecniche previste per legge.
5.
(I Gruppi
Consiliari e
1. Nell’ambito del Consiglio
Comunale sono istituiti i Gruppi Consiliari in ragione delle liste presentate
per il Consiglio neo eletto nei modi e con i criteri fissati dallo Statuto e
dettagliati dal Regolamento.
2. E’ istituita
3.
4.
(Indennità
di funzione e di presenza)
1. Il Consiglieri Comunali e delle
Circoscrizioni, qualora istituite, hanno diritto a percepire, nei limiti
fissati dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli e
Commissioni. In nessun caso l’ammontare percepito nell’ambito di un mese da un
Consigliere può superare l’importo pari ad un terzo dell’indennità massima
prevista per il rispettivo Sindaco e stabilita in base al decreto Ministro
dell’Interno.
2. Dietro richiesta
dell’interessato, è prevista la trasformazione del gettone di presenza in
indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l’Ente
pari o minori oneri finanziari. Il regime di indennità di funzione per i
Consiglieri prevede l’applicazione di detrazioni dalle indennità in caso di non
giustificata assenza dalle sedute degli Organi Collegiali.
3. Le indennità di funzione sono
cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati elettivi
presso Enti diversi, ricoperti dalla stessa persona.
4. Agli amministratori ai quali
viene corrisposta l’indennità di funzione, non è dovuto alcun gettone per la
partecipazione ad Organi Collegiali del medesimo Ente, né di Commissioni che di
quell’Organo costituiscono articolazioni interne
ed esterne.
5. La normativa vigente ed il
Regolamento consiliare disciplinano la articolazioni e la quantificazione della
indennità di funzione e/o di presenza.
SEZIONE
II
(La
composizione della Giunta Comunale)
1.
2. La carica di Assessore è
incompatibile con quella di Consigliere Comunale. Qualora un Consigliere assuma
la carica di Assessore, nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di
Consigliere all’atto della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non
eletti.
(L’elezione
del Sindaco e la nomina della Giunta)
1. Il Sindaco eletto nomina con
decreto i componenti della Giunta tra cui il Vice Sindaco e ne dà comunicazione
al Consiglio Comunale nella prima seduta consiliare, subito dopo la
proclamazione degli eletti.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone
sempre motivata comunicazione al Consiglio, nella prima seduta utile, in uno
con la nomina dei nuovi Assessori.
3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli
ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini del Sindaco fino al terzo grado.
Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune in Enti,
Aziende, Istituzioni o Società.
4. Il Sindaco può delegare ciascuno degli Assessori ad
occuparsi di uno dei Settori o Aree funzionali del Comune.
(Le
attribuzioni della Giunta)
1.
2. Definisce gli elementi essenziali
per consentire lo svolgimento delle successive attività esecutive, attribuite
ad altri soggetti.
3. Dà parere sulle proposte del
Sindaco per la determinazione delle aree operative riservate alla gestione dei
Dirigenti per l’attuazione dei progetti e dei programmi, e ne verifica i
risultati, conseguenti alla assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione.
4.
(Le
competenze della Giunta)
1.
2.
a) la definizione di obiettivi,
priorità, piani, programmi e direttive generali per l’azione amministrativa e
per la gestione;
b) la predisposizione di schemi di
atti e Regolamenti di competenza del Consiglio previsti dalla legge e dallo
Statuto;
c) l’approvazione di progetti
preliminari e definitivi relativi a singole opere pubbliche previste nei
relativi programmi;
d) l’adozione del Regolamento degli
Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei criteri fissati dal Consiglio Comunale;
e) la determinazione dei contributi,
sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici di qualunque generi ad Enti e
persone, fatti salvi i compiti attribuiti agli organi burocratici dallo Statuto
e dai Regolamenti comunali;
f) la determinazione di tariffe,
canoni, aliquote ed analoghi oneri a carico di terzi;
g) la predisposizione dello schema di
bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e gli
altri atti correlati;
h) l’approvazione, in base alla
proposta del Direttore Generale, ove nominato, del Piano Esecutivo di Gestione;
i) la determinazione in aumento o in
diminuzione delle indennità del Sindaco e degli Assessori;
j) la definizione delle risorse umane necessarie all’Ente,
attraverso l’approvazione del piano triennale
di assunzioni ;
k) gli atti di controllo dell’azione
gestionale da compiere con gli ausili degli organismi di controllo previsti
dalla legge, dallo Statuto e dai
Regolamenti ;
l) l’attività di iniziativa, di
impulso e di raccordo con gli Organi di partecipazione e di decentramento.
(Il
funzionamento della Giunta)
1. Le funzioni della Giunta sono
esercitate collegialmente.
2. Le sedute sono presiedute dal
Sindaco o da chi lo sostituisce e non sono pubbliche secondo le modalità
stabilite dal Regolamento
3. Assume la funzione di Assessore
Anziano, nelle circostanze e per gli effetti previsti dalla legge e dal
Regolamento interno, l’Assessore più Anziano di età tra quelli nominati all’atto
dell’elezione della Giunta in carica, quando alla seduta della Giunta non sia
presente il Vice Sindaco.
4. Le competenze dei singoli
Assessori in posizione monocratica, sono ad essi
assegnate in relazione ai compiti attribuiti ai dicasteri assessoriali, secondo
quanto riportato nell'apposito Regolamento.
SEZIONE
III
IL
SINDACO
(Attribuzioni
e prerogative del Sindaco)
1.
Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto,
secondo le disposizioni dettate dalla legge, ed è membro di diritto del
Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco è Organo Responsabile
dell’Amministrazione, che rappresenta il Comune di Pontecagnano Faiano.
3. Il Sindaco nel sovrintendere
all’espletamento delle funzioni statali e regionali delegate o sub delegate al
Comune, garantisce la coerenza tra gli indirizzi generali e settoriali,
strategie concrete di attuazione e loro risultati.
4. Il Sindaco assicura l’unità di
indirizzo amministrativo dell’azione comunale, promuovendo e coordinando
l’attività degli Assessori, che gli rispondono personalmente. Spetta al Sindaco
la responsabilità di garantire la traduzione degli indirizzi deliberati dal
Consiglio in atti e programmi operativi che ne consentano la realizzazione.
5. Può attribuire ai singoli Consiglieri
incarichi temporanei nell’ambito delle proprie competenze.
6. Il Sindaco, in caso di necessità,
avoca a sé l’adozione di atti amministrativi affidati alla competenza degli
Assessori.
7. Il Sindaco, nella seduta di
insediamento, presta giuramento davanti al Consiglio di osservare lealmente
(Funzioni
del Sindaco).
1. Il Sindaco, fermo restando le
competenze dei Dirigenti e/o dei Responsabili di Uffici e Servizi incaricati di
funzioni dirigenziali, sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e
regionali attribuite o delegate al Comune, ed esercita le altre funzioni attribuitegli
quale autorità e rappresentante della comunità locale nelle materie previste da
specifiche disposizioni di legge e precisamente:
a)
ha
la rappresentanza generale dell’Ente e può stare in giudizio nei procedimenti
giurisdizionali od amministrativi come attore o convenuto, previa
autorizzazione della Giunta;
b)
nomina
ai sensi di legge il Segretario Generale;
c)
nomina
se lo ritiene opportuno e previa delibera di Giunta che garantisce la copertura
finanziaria, il Direttore Generale;
d)
nomina
i Responsabili degli Uffici, dei Servizi e dei Settori, ove manchino i
Dirigenti, attribuisce e conferisce gli incarichi dirigenziali e quelli di
collaborazione esterna, secondo le modalità stabilite dal Regolamento per gli
Uffici ed i Servizi;
e)
provvede
alla nomina, alla designazione ed alla revoca, sulla base degli indirizzi del
Consiglio Comunale, dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed
Istituzioni, tali nomine o designazioni debbono avvenire entro 45 giorni
dall’insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;
f)
rappresenta
il Comune nell’Assemblea dei Consorzi Comunali e Provinciali per la gestione
associata di uno o più Servizi. Egli può nominare per tale incombenza un
proprio delegato, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio;
g)
promuovere
indagini e verifiche amministrative sull’attività del Comune, nonché delle
Istituzioni, Aziende, Società o altri Enti Pubblici e Privati appartenenti o
partecipati dal Comune;
h)
promuove
ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti
pubblici previsti dalla legge, salvo ratifica consiliare fermo restando la sua
facoltà di delegare Assessori per la partecipazione alle singole sedute;
i)
fa
pervenire all’Ufficio del Segretario Generale il proprio atto di dimissioni,
dandone contestualmente comunicazione al Prefetto;
j)
convoca
i comizi per Referendum consultivi e
l’elezione delle circoscrizioni di decentramento;
k)
convocare
Forum dei cittadini a livello comunale;
l)
acquisisce
presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti, anche riservati;
m)
promuove,
tramite il Segretario Generale, indagini e verifiche amministrative sull’intera
attività del Comune;
n)
risolvere,
avvalendosi del Direttore Generale, eventuali conflitti di competenza, attivi e
passivi, nonché coordinare e dare impulsi agli interventi la cui progettazione,
sovraintendenza e verifica siano affidati al compito
congiunto di più Organi o apparati dell’Amministrazione, ovvero richiedano
l’integrazione funzionale rispetto all’ordinario assetto delle competenze;
o)
promuovere
iniziative ed impartire direttive atte ad assicurare che Uffici, Servizi,
Aziende Speciali, Società o altri Enti Pubblici o Privati appartenenti al
Comune o a cui lo stesso partecipa, svolgano la loro attività secondo gli
indirizzi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli obiettivi attuativi
espressi dalla Giunta;
p)
convoca,
a voce e/o per iscritto,
q)
sospendere
l’adozione di atti specifici concernenti l’attività delegata ai singoli
Assessorati per sottoporli all’esame della Giunta;
r)
riceve
per conoscenza, secondo le modalità indicate nel Regolamento, le comunicazioni
del Collegio dei Revisori indirizzate al Consiglio Comunale, sia relative
all’attività di collaborazione con il Consiglio stesso, che derivanti dalla
denuncia di gravi irregolarità;
s)
presenta,
sentita
t)
procede
annualmente ad informare la cittadinanza, ed in particolare le Associazioni,
sui risultati raggiunti nell’attuazione del documento programmatico degli
indirizzi generali di governo;
u)
promuovere
il coordinamento dell’azione dei diversi soggetti pubblici operanti nel
territorio, sia nelle forme di conferenze periodiche o finalizzate a specifici
obiettivi, sia con iniziative per attivare flussi e scambi di informazioni
sull’attività dei soggetti pubblici di interesse della collettività locale;
2.
Il Sindaco convoca e presiede
3.
Il Sindaco, nel rispetto della legge e dello Statuto, ha facoltà di delegare
proprie funzioni agli assessori, al Segretario Generale ed ai dipendenti ai
quali siano state attribuite funzioni di direzione.
4.
Al Sindaco è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed
Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del
Comune.
5.
Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo Statuto
assumono la denominazione di decreti.
(La
mozione di sfiducia)
1.
Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della sua
Giunta non comporta le dimissioni del Sindaco e degli Assessori.
2.
Il Sindaco e la sua Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione d una
mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei
componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e
sottoscritta dalla metà più uno dei Consiglieri assegnati, senza computare il
Sindaco e deve essere discusso in Consiglio Comunale non prima di dieci giorni
e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3.
Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio ed
alla nomina di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.
4.
Le cause di cessazione dalla carica, oltre alla scadenza del mandato, sono
regolate dalla legge.
(Dimissioni,
impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco)
2. Il Vice Sindaco, oltre a
sostituire il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, lo
sostituisce anche nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione, ai sensi della normativa vigente.
3. Le dimissioni presentate dal
Sindaco divengono irrevocabili e producano gli effetti di cui 1° comma
trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In
tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale con contestuale
nomina di un Commissario ai sensi della normativa vigente.
4. Lo scioglimento del Consiglio
Comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco e della sua Giunta.
(Durata
del mandato del Sindaco e dei Consiglieri. Limitazione dei mandati)
1. Il Sindaco e il Consiglio
Comunale durano in carica per un periodo di cinque anni.
2. Chi ha ricoperto per due mandati
consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato,
immediatamente rieleggibile alla medesima carica. E’ consentito un terzo
mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore
a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni
volontarie.
3. Le disposizioni di cui ai commi
1° e 2° si applicano ai mandati amministrativi successivi alle elezioni
effettuate il 13 Giugno 1999.
(Attribuzioni
del Sindaco nei servizi di competenza statale e deleghe di funzioni)
1. Il Sindaco, quale ufficiale del
Governo, sovrintende:
a) alla tenuta dei registri di Stato
civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia
elettorale, di leva militare e di statistica;
b) alla emanazione degli atti che,
gli sono attribuiti dalle leggi e dai Regolamenti, in materia di ordine e di
sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
c) allo svolgimento, in materia di
Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria, delle funzioni affidatagli dalla
legge;
d) alla vigilanza su tutto quanto
possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il Prefetto;
2.
Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel
rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare
gravi pericoli, che minacciano l’incolumità dei cittadini, per l’esecuzione dei
relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l’assistenza della
forza pubblica.
4.
Se l’ordinanza adottata ai sensi del comma 2° precedente è rivolta a persone
determinate e queste non ottemperano all’ordine impartito, il Sindaco può
provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’azione
penale, per i reati in cui questi fossero incorsi.
5.
Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente
articolo.
6.
Nell’ambito dei servizi di cui al presente articolo, il Prefetto può disporre
ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi nonché per
l’acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere
generale.
7.
Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1°, il Sindaco,
previa comunicazione al Prefetto, può delegare l’esercizio delle funzioni ivi
indicate, conferendo la delega al Presidente del Consiglio Circoscrizionale per
l’esercizio delle funzioni nelle Circoscrizioni. Il delegato è tenuto a
informare periodicamente il Sindaco sull’espletamento delle sue funzioni.
8.
Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al
presente articolo, il Prefetto può nominare un Commissario per l’adempimento
delle funzioni stesse.
9.
Alle spese per il Commissario provvede il Comune.
10.
Ove il Sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2°, il Prefetto
provvede con propria ordinanza.
(Decadenza)
1. Il Sindaco decade di diritto nei seguenti casi:
a) dalla data del passaggio in
giudicato della sentenza di condanna penale;
b) dalla data in cui diviene
definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione;
c)
dalla perdita della qualità di membro del Consiglio;
d)
dal sopravvenire di una delle cause di ineleggibilità o di
incompatibilità previste dalla legge;
(Il Vice
Sindaco)
1. Il Vice Sindaco è scelto tra gli
Assessori in carica ed è nominato con atto monocratico
del Sindaco, che con atto analogo lo può revocare.
2. Egli sostituisce il Sindaco in caso
di vacanza, assenza o impedimento.
3. Qualora sia assente anche l Vice
Sindaco le funzioni obbligatoriamente sono svolte dall’Assessore più anziano di
età.
(Divieti
di incarichi e consulenze)
1. Al Sindaco, nonché agli Assessori
e ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi o assumere consulenze
presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla
vigilanza del Comune.
(Pubblicità
delle spese elettorali)
1. I Consiglieri Comunali ed il
Sindaco debbono presentare rendiconto delle spese sostenute per la campagna
elettorale propria entro 30 giorni dalla proclamazione.
(Dichiarazione
di condizioni patrimoniali)
1. Il Sindaco, i Consiglieri
Comunali, il Presidente del Consiglio Comunale, gli Assessori e gli
Amministratori degli Enti, Aziende ed Istituzioni o Società dipendenti,
rilasciano apposita dichiarazione dei propri redditi all’atto dell’insediamento
o assunzione dell’incarico, così come si desume dalla dichiarazione presentata
nell’anno precedente.
2. Tale dichiarazione è ricevuta dal
Segretario Generale, che provvede a dare comunicazione con proprio atto
pubblicato all’Albo Pretorio, per la durata di trenta giorni, per pubblicità
notizia.
3. Tale dichiarazione deve essere
presentata anche ogni anno, entro il 30.09.
(Obbligo
di astensione)
1. Salve le cause di ineleggibilità
ed incompatibilità previste dalla legge i componenti degli Organi Comunali e dei
Consigli Circoscrizionali debbono astenersi dal prendere parte alle
deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del Comune e degli
Enti o Aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza.
Parimenti debbono astenersi quando si tratta d’interesse dei loro parenti o
affini sino al quarto grado civile, o del coniuge, o di conferire impieghi ai
medesimi.
2. Il divieto di cui al comma 1
(uno) comporta anche l’obbligo di allontanarsi dalla Sala delle adunanze
durante la trattazione di detti affari.
3. Il presente articolo si applica
anche al Segretario Comunale e al Vice Segretario.
SEZIONE
IV
ORGANI
TITOLARI DI UFFICI
(Il
Segretario Generale)
1.
Il Segretario Generale è nominato o revocato o confermato, con atto monocratico del Sindaco, entro 60 giorni e non oltre 120
giorni dalla data di insediamento del Sindaco stesso.
2.
La nomina del Segretario Generale ha durata corrispondente a quella del mandato
elettorale del Sindaco, che lo nomina. Egli cessa dalla carica automaticamente
con il cessare del mandato del Sindaco, salvo l’ipotesi di revoca.
3. Il Segretario Generale continua
ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato del Sindaco,
che lo ha nominato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario
Generale.
4. Il Segretario Generale svolge
compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei
confronti degli Organi dell’Ente, in ordine alla conformità dell’azione
amministrativa, alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.
5. Il Sindaco, ove si avvalga della
facoltà prevista dalla legge vigente, contestualmente al provvedimento di
nomina può conferire anche le funzioni di Direttore Generale disciplinandone i
compiti da svolgere.
6. Il Segretario Generale
sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti o funzionari
direttivi e ne coordina l’attività, salvo quando, il Sindaco abbia conferito le funzioni di Direttore
Generale.
7. Il Segretario Generale, inoltre:
a) partecipa con funzioni consultive,
referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura
la verbalizzazione anche con proprio personale;
b) roga tutti i contratti nei quali
l’Ente è parte ed autentica scritture private e atti unilaterali nell’interesse
dell’Ente;
c) presiede le Commissioni di
concorso per il reclutamento del personale delle qualifiche dirigenziali,
quando
d) adotta i provvedimenti
organizzativi per garantire il diritto di accesso dei Consiglieri e dei
cittadini agli atti ed alla informazioni e dispone il rilascio delle copie,
secondo le norme del Regolamento;
e) sovrintende ai Servizi, che
assicurano la pubblicazione e la pubblicità degli atti ed il loro inoltro,
quando previsto, agli Organi di Controllo;
f) ha potere di certificazione e di
attestazione per tutti gli atti del Comune;
g) adotta gli atti ed i provvedimenti
a rilevanza esterna connessi all’esercizio delle sue competenze, secondo il
Regolamento;
h) esercita ogni altra funzione
attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
8.
Il Segretario Generale per l’esercizio delle sue funzioni, si avvale della
struttura, dei Servizi e del personale comunale.
9.
Allorchè il Sindaco, ai sensi della legge vigente,
conferisce le funzioni di Direttore Generale al Segretario Generale, nello
stesso decreto dispone della indennità ad
personam per tali funzioni additive.
10.
Nel caso di cui al comma precedente tutte le funzioni, attribuite dal presente
Statuto al Direttore Generale, sono svolte dal Segretario Generale.
(Il Vice
Segretario Generale)
1.
E’ istituita la figura professionale del Vice Segretario Generale per lo
svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario, per coadiuvarlo o
sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento, il quale viene nominato
secondo il Regolamento Uffici e Servizi e la normativa vigente.
2.
La funzione di Vice Segretario è conferita o revocata dal Sindaco, con proprio
decreto.
3.
Spettano il Vice Segretario oltre i compiti di cui al 1^ comma del presente
articolo quelli di direzione e titolarità di una struttura organizzativa di
massima dimensione, definita con l’ordinamento degli Uffici, attinente a
funzioni amministrative.
(Il
Direttore Generale)
1. Il Sindaco, qualora ne ravvisa la
necessità, sentita
2. Il Segretario Comunale per tali
funzioni riceve una retribuzione aggiuntiva, non superiore al 20% della propria
retribuzione annua. Se invece, è nominato il Direttore Generale il rapporto è
regolato da contratto individuale a contenuto negoziato.
3.
Le funzioni di Direttore Generale sono revocate con decreto del Sindaco. La
durata dell’incarico non può eccedere quello del mandato del Sindaco, anche se
trattasi del Segretario Generale.
4.
Nell’ambito dell’azione amministrativa, che adotta il metodo della
programmazione annuale e pluriennale degli obiettivi politico-amministrativi e
sociali e della pianificazione per progetti dell’attività di gestione del
Comune, il Direttore Generale svolge le attribuzioni e le funzioni seguenti:
a) provvede ad attuare gli indirizzi e
gli obiettivi stabiliti dagli Organi di Governo del Comune, secondo le
direttive impartite dal Sindaco;
b) sovrintende alla gestione delle
attività del Comune, coordinando, quale superiore gerarchico, l’azione dei
Responsabili dei Settori, degli Uffici e dei Servizi del Comune, al fine di
perseguire livelli ottimali di efficienza ed efficacia dell’azione
amministrativa, in senso aziendalistico;
c) presiede
d) predispone il piano dettagliato
degli obiettivi previsto dalla legislazione vigente nei termini di legge;
e) predispone le proposte del Piano
Esecutivo di Gestione da assegnare ai singoli Capi Settori Responsabili di
budget, in base alle norme delle leggi vigenti e dei contratti;
f) collabora direttamente con il
Sindaco e con
g)
può partecipare al Nucleo di controllo interno anche in riferimento ai compiti di controllo interno
e valutazione dei Dirigenti e dei dipendenti;
h) conosce degli atti dei Capi Settore
contestualmente alla loro esternazione e ha poteri di annullamento, revoca o
riforma motivata, su tali atti, previa comunicazione al Sindaco, secondo il
Regolamento degli Uffici e dei Servizi, a fronte di vizi di legittimità o di
merito, mantenendo un corretto rapporto con tali Dirigenti, che in via diretta
possono provvedere ex sé a sanare gli atti, altrimenti sono sostituiti e l’atto
in argomento è deciso motivatamente con determinazione dal medesimo Direttore
Generale;
i) sostituisce, con provvedimento
motivato, i Capo Settori in caso di inerzia od omissione dell’obbligo dei
doveri di ufficio, adottandone, in sostituzione, gli atti necessari
all’attività del Comune;
j) è responsabile del risultato
dell’attività dei Capi Settore, della realizzazione dei programmi e dei
progetti loro affidati, in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei
risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa;
k) riceve le relazioni annuali dei
Capi Settore ed esprime il proprio giudizio con relazione al Sindaco, al fine
di ogni successiva decisione del Sindaco stesso, per tutti gli effetti
contrattuali dei Dirigenti;
l) collabora, nell’interesse dell’Amministrazione
e per il buon andamento delle attività istituzionali;
m) convoca, presiede ed indirizza
n) è attributario
di interventi di Piano Esecutivo di Gestione, allorchè
trovasi in posizione dirigenziale, con poteri di gestione ed esternazione;
o) svolge qualsiasi ulteriore e
diversa attività prevista per il Direttore Generale dalle leggi dello Stato,
dallo Statuto Comunale, dal Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi e dalle altre norme vigenti e collabora per le adunanze del Consiglio
Comunale e per le attività della Giunta, tenendosi a disposizione del Sindaco.
5.
Ove non diversamente qualificati, gli atti adottati dal Direttore Generale, nell’esercizio
delle sue funzioni dirigenziali, sono definiti “determinazioni”.
6.
Qualora il Direttore Generale sia assente, per qualsiasi causa di impedimento o
il posto risulti momentaneamente vacante, il Sindaco, con proprio decreto,
affida protempore i compiti e le funzioni di
Direttore Generale al Segretario
Generale.
(Funzione
dirigenziale)
1.
I Dirigenti, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, sono direttamente
responsabile della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati
dagli Organi di governo dell’Ente, alla cui formulazione partecipano con
attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte, della correttezza
amministrativa e dell’efficienza della gestione.
2.
I Dirigenti, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dal presente Statuto
e dal Regolamento generale sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, godono di
autonomia e responsabilità nell’organizzazione degli uffici e del lavoro propri
della struttura da essi diretta, nella gestione delle risorse loro assegnate,
nell’acquisizione dei beni strumentali necessari.
3.
I Dirigenti, nelle materie soggette alla disciplina del Codice Civile,
delle leggi sul lavoro e sui contratti collettivi, operano con i poteri del
privato datore di lavoro.
(Rappresentanza
giuridica e legale dell’Ente)
1. Il Dirigente, nell’esercizio
delle funzioni assegnategli, ha la rappresentanza giuridica del Comune nei confronti dei terzi, sia come attore che
come convenuto.
2. La rappresentanza è limitata alle
materie ed agli adempimenti di propria competenza, con i corrispondenti poteri
di conciliare, transigere, rinunziare alle liti ed agli atti, fermo restando in
ogni caso il potere di rappresentanza legale in giudizio attribuito al Sindaco.
3. La decisione circa la
costituzione e non costituzione in giudizio è effettuata dalla Giunta Comunale
con propria deliberazione, nella quale è nominato il legale secondo le modalità
stabilite da apposito regolato, al quale
è attribuita la difesa della causa, mentre, il potere di rappresentanza in
giudizio spetta, comunque, al Sindaco. In mancanza dell’apposito regolato
4. Il Regolamento di organizzazione
stabilisce le modalità di esercizio della rappresentanza giuridica dei
Dirigenti.
(La
responsabilità del Segretario Generale e dei Dirigenti)
1. Su ogni proposta di deliberazione
sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, è
richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del
Servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di
entrata, del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I
pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui il Comune non
abbia funzionari Responsabili dei Servizi, il parere è espresso dal Segretario
Generale del Comune, se incaricato del Servizio con decreto sindacale.
3. I soggetti di cui al comma 1
rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
CAPO VI
Ordinamento
degli Uffici e dei Servizi Pubblici e le Strutture
Sezione I
– Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
(Principi
per l’organizzazione degli Uffici e del personale)
1. Il Comune, nel rispetto dei
principi fissati dalla legge, provvede alla determinazione delle proprie
dotazioni organiche, nonché all’organizzazione e gestione del personale
nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli
limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei
servizi e dei compiti attribuiti dalle leggi. Nell’organizzazione e gestione
del personale, il comune tiene conto di quanto previsto dalla contrattazione
collettiva di lavoro.
2. Il Comune disciplina con apposito
Regolamento, in conformità con lo Statuto l’ordinamento generale degli Uffici e
dei Servizi, n base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di
gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie
soggette a riserva di legge, la potestà regolamentare del Comune si esercita,
tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da
non determinarne disapplicazione durante il periodo
di vigenza. Nelle materie non riservare alla legge, ma alla contrattazione
collettiva nazionale, si tiene conto del Regolamento di cui al presente comma.
3. Spetta ai Dirigenti la direzione
degli Uffici e dei Servizi, secondo i criteri e le norme dettati dallo Statuto
e dal Regolamento, che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo
e di controllo spettano agli Organi elettivi, mentre la gestione amministrativa
è attribuita ai Dirigenti.
4. Spettano ai Dirigenti tutti i
compiti, compresa l’adozione di atti, che impegnano l’Amministrazione verso
l’esterno, che la legge e lo Statuto espressamente non riservino agli Organi di
Governo del Comune. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli
obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati
dall’Organo politico, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dal
Regolamento del Comune.
5. I Dirigenti sono direttamente
responsabili, in relazione agli obiettivi del comune, della correttezza
amministrativa e dell’efficienza della gestione.
6. Il Regolamento prevede in
dettaglio che la copertura dei posti di Responsabili dei Servizi e degli
Uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire
anche mediante contratto a tempo determinato di diritto privato, fermi restando
i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
7. Il Regolamento sull’ordinamento
degli Uffici e dei Servizi, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con
cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a
tempo determinato per i Dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i
requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono
stipulati in misura complessivamente non superiore al 5% del totale della
dotazione organica della Dirigenza e dell’area direttiva, arrotondando il
prodotto all’unità superiore, e comunque per almeno una unità. I contratti di
cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del
Sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai
vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli Enti
locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una
indennità ad personam,
commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in
considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato
relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e
l’eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il
bilancio dell’Ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.
8. Gli incarichi dirigenziali sono
conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate
dal Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, secondo criteri di
competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma
amministrativo del Sindaco, e sono revocati in caso di inosservanza delle
direttive del Sindaco, della Giunta o dell’Assessore di riferimento, o in caso
di mancato raggiungimento, al termine di ciascun anno finanziario, degli
obiettivi assegnati nel Piano Esecutivo di Gestione, previsto dalle normative
vigenti, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri
casi disciplinati dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, nonché nel
caso in cui l’Ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle
situazioni strutturalmente deficitarie. L’attribuzione degli incarichi può
prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di
concorsi. Tutti gli incarichi sono conferiti con Decreto del Sindaco.
9. Per obiettivi determinati e con
convenzioni a termine, il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei
Servizi può, inoltre, prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette
dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l’esercizio delle
funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da
dipendenti del Comune ovvero, da collaboratori assunti con contratto a tempo
determinato, i quali, se dipendenti da una Pubblica Amministrazione, sono
collocati in aspettativa senza assegni. Al personale assunto con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo
nazionale di lavoro del personale degli Enti Locali. Con provvedimento motivato
della Giunta, al personale di cui al precedente periodo il trattamento
economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da
un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per
la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.
Sezione
II – Le strutture
(Le
strutture organizzative del Comune)
1. Le strutture organizzative del
comune, collocate in posizione sub-assessorile e
sindacali possono essere organizzate in aree, la cui articolazione e
specificità viene stabilita con il Regolamento degli Uffici e Servizi, ciò al
fine della trasparenza amministrativa e della individuazione delle rispettive
responsabilità nella elaborazione, istruzione e definizione dei procedimenti.
SEZIONE
III
L’azione
amministrativa e la responsabilità
(Principi
fondamentali)
1. Il Comune, in conformità alle
leggi vigenti, basa la propria attività amministrativa sui principi:
a) legalità nel senso che si conforma
alla Costituzione, alle normative della Unione europea, alle leggi dello Stato
e della Regione;
b) imparzialità, intesa quale composizione
equilibrata degli interessi pubblici e privati, attraverso l’individuazione nel
procedimento degli interessi stessi da valutare;
c) buon andamento, inteso nel senso
che l’azione amministrativa venga svolta secondo criteri di efficienza,
efficacia, economicità;
d) semplificazione dei procedimenti,
nel senso di coinvolgere direttamente gli interessi al procedimento;
e) pubblicità e trasparenza, che si
attuano attraverso l’informazione e la libertà di accesso da parte dei
cittadini liberi ed associati agli atti comunali;
f)
autocertificazione,
firma digitale e altri interventi previsti per la telematica, ai sensi delle
leggi vigenti;
2.
Tali principi trovano applicazione secondo forme e modalità previste e
disciplinate dai rispettivi Regolamenti.
(Indirizzo
politico – amministrativo – funzioni – responsabilità – controllo)
1. Nell’ambito delle linee
programmatiche degli indirizzi generali di governo del Sindaco discussi ed
approvati con deliberazione del Consiglio Comunale, gli Organi di governo definiscono
gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei
risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. Ad
essi spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti
normativi e l’adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
applicativo;
b) la definizione di obiettivi,
priorità, piani, programmi e direttive generali per l’azione amministrativa e
la gestione;
c) la individuazione delle risorse
umane, materiali ed economiche finanziare da destinare alle diverse finalità e
la loro ripartizione tra i Settori di livello di funzioni dirigenziali apicali;
d) la definizione dei criteri
generali in materia di ausili finanziaria a terzi di determinazione di tariffe,
canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti
analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
f) gli altri atti indicati dalle
Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali;
2.
Ai Dirigenti o funzionari direttivi spetta la gestione finanziaria, tecnica
ed amministrativa compresa l’adozione di
tutti gli atti, che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, mediante
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e
di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.
CAPO VII
Revisione
economico-finanziaria, controllo di gestione e controllo interno
(La
revisione economico-finanziaria)
1.
Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, un Collegio dei Revisori,
composto di tre membri, scegliendoli ai sensi della
normativa vigente. Ad essi si applicano le cause di ineleggibilità e di
decadenza previste dall’art. 2399 del Codice Civile.
2.
I componenti del collegio dei Revisori dei conti devono essere scelti:
a) uno tra gli iscritti nel
ruolo dei Revisori ufficiali
dei conti, il quale funge da Presidente;
b) uno tra gli iscritti nell'Albo dei dottori
commercialisti;
c)
uno tra gli iscritti nell'Albo dei ragionieri;
3.
Essi durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono
rieleggibili per una sola volta;
4.
I revisori hanno diritto di accesso
agli atti e documenti dell'Ente.
5.
Il Consiglio dei Revisori, in conformità alle disposizioni del Regolamento,
svolge le funzioni seguenti:
a) collabora con il Consiglio Comunale, con le modalità di cui al
comma precedente, nella funzione di controllo e di indirizzo;
b) esercita la
vigilanza sulla regolarità
contabile e finanziaria della gestione dell'Ente;
c) attesta la corrispondenza del
rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che
accompagna la proposta di deliberazione consiliare del Conto Consuntivo.
6.
Nella stessa relazione il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a
conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
7.
I Revisori dei Conti rispondono della verità delle loro attestazioni ed
adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi
irregolarità nella gestione dell’Ente, ne riferiscono immediatamente al
Consiglio Comunale.
8.
Ai Revisori dei Conti spettano i compensi previsti dallo specifico Regolamento.
9.
E’ compito dei Revisori, altresì, controllare la gestione mediante le verifiche
della contabilità economica.
(Il controllo
di gestione contabile e la contabilità economica)
1. L’Ente si dota di una contabilità
per centri di costo sulla base degli articoli 2424, 2425, 2425 bis e segg. del
Codice Civile.
2. Tale contabilità coordinata alla
contabilità finanziaria conduce ad un conto economico a costi, ricavi e
rimanenze per l’esame reale del costo dei Servizi e per un efficace e
penetrante controllo di gestione su base economica.
3. Il controllo di gestione è
organizzato presso l’Ufficio del direttore Generale o in mancanza del
Segretario Generale. Esso è incaricato della rilevazione, in forma
quantitativa, dei dati attinenti alle risorse impiegate e dei servizi resi.
Esso trasmette trimestralmente i dati all’Ufficio del Sindaco per l’analisi
costi/benefici. L’Ufficio del Sindaco, sulla base dell’insieme dei dati,
informa i Capigruppo riuniti in conferenza e, successivamente, rende pubblici i
dati. Inoltre esso, per quanto attiene alla sufficienza e all’esattezza dei
dati contabili utilizzati è soggetto alla funzione revisionale del Collegio dei
Revisori.
4.
5. Il Regolamento per la contabilità
coordinata dovrà prevedere i criteri del controllo di bilancio e del programma
di bilancio secondo i principi della programmazione e controllo per centri di
costo, fondati sul piano dei conti e sul controllo di gestione.
(Principi
generali del controllo interno)
1. Il Comune, nell’ambito della
rispettiva autonomia, al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi
programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche,
l’imparzialità del buon andamento della Pubblica Amministrazione e la
trasparenza dell’azione amministrativa, il Comune applica il controllo di
gestione secondo le modalità stabilite dalle leggi, dal presente Statuto e dai
Regolamenti.
Si
dota di strumenti adeguati a:
a)
garantire
la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa (controllo
di regolarità amministrativa e contabile);
b) ottimizzare, anche
mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati
(controllo di gestione), anche attraverso l’attività del Nucleo di Valutazione;
c) valutare le
prestazioni del personale con qualifica dirigenziale o di funzionario
(valutazione della dirigenza e dei funzionari), anche attraverso l’attività del
Nucleo di Valutazione;
d) valutare l’adeguatezza
delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, congruenza tra risultati
conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).
2. La progettazione d’insieme dei controlli interni rispetta i
principi generali, obbligatori, applicabili nell’ambito della propria autonomia
organizzativa e regolamentare nel modo seguente:
a)
il
controllo di gestione ha per oggetto l’intera attività amministrativa e
gestionale del Comune ed è svolto con cadenza periodica definita dai
Regolamenti. Il controllo di gestione è svolto in riferimenti a singoli servizi
e centri di costo;
b)
l’attività
di valutazione e controllo strategico supporta l’attività di programmazione
strategica e di indirizzo politico-amministrativo. Essa è, pertanto, svolta da strutture
che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico-amministrativo.
Le strutture stesse svolgono, di norma, anche l’attività di valutazione dei
Dirigenti direttamente destinatari delle direttive emanate dagli organi di
indirizzo politico-amministrativo;
c)
il
controllo di gestione e l’attività di valutazione dei Dirigenti, fermo restando
quanto previsto alla lettera b), sono svolte da strutture e soggetti posti al
vertice dell’unità organizzativa interessata;
d)
l’attività
di valutazione dei Dirigenti utilizza anche i risultati del controllo di
gestione;
e)
le
funzioni di cui alle precedenti lettere sono esercitate in modo integrato.
(Strumenti
del controllo di gestione)
1. Ai fini del controllo di gestione, il Comune definisce:
a)
l’unità
o le unità responsabili della progettazione e della gestione del controllo di
gestione;
b)
le
unità organizzative a livello delle quali si intende misurare l’efficacia,
efficienza ed economicità dell’azione amministrativa;
c)
le
procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti
responsabili;
d)
l’insieme
dei prodotti e delle finalità dell’azione amministrativa, con riferimento
all’intera amministrazione o a singole unità organizzative;
e)
le
modalità di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unità organizzative e
di individuazione degli obiettivi per cui i costi sono sostenuti;
f)
gli
indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed economicità;
g)
la
frequenza di rilevazione delle informazioni.
2. Il sistema del controllo di gestione supporta la funzione
dirigenziale. Con il Regolamento sono stabilite le modalità operative per
l’attuazione del controllo di gestione. Il Sindaco, sentita
3. Il Regolamento di contabilità contribuisce a delineare l’insieme
degli strumenti operativi per le attività di pianificazione e controllo.
(La
valutazione del personale con funzioni dirigenziali)
1. Il Comune, sulla base anche dei risultati del controllo di
gestione, valuta, in coerenza a quanto stabilito al riguardo dai contratti
collettivi nazionali di lavoro, le prestazioni dei propri Dirigenti e/o
incaricati di funzioni dirigenziali, nonché i comportamenti relativi allo
sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate
(competenze organizzative).
2. La valutazione è adottata dall’apposito Nucleo di Valutazione come
disciplinato dal Regolamento. La decisione definitiva della valutazione è
effettuata dal Sindaco, sulla base degli elementi forniti dall’organo di
valutazione e/o controllo strategico.
3. La procedura di valutazione di cui al comma 2°, costituisce
presupposto per l’applicazione delle misure in materia di responsabilità
dirigenziale. In particolare, le misure di cui al comma 1°, del predetto
articolo si applicano allorché i risultati negativi dell’attività
amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi
emergono dalle ordinarie ed annuali procedure di valutazione. Tuttavia, quando
il rischio grave di un risultato negativo si verifica prima della scadenza
annuale, il procedimento di valutazione può essere anticipatamente concluso. Il
procedimento di valutazione è anticipatamente concluso, inoltre nel caso di
grave inosservanza delle direttive impartite dall’organo competente o di
ripetuta valutazione negativa, ai sensi del comma 1°, il Dirigente, previa
contestazione e contraddittorio, può essere escluso dal conferimento di
ulteriori incarichi di livello o funzione dirigenziale corrispondente a quello
revocato, per un periodo non inferiore a due anni. Nei casi di maggiore
gravità, l’Amministrazione può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni
del Codice Civile e dei contratti collettivi.
(La
valutazione e l controllo strategico)
1. L’attività di valutazione e controllo strategico mira a
verificare, in funzione dell’esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei
competenti organi, l’effettiva attuazione delle scelte contenute nelle
direttive ed altri atti di indirizzo politico. L’attività stessa consiste
nell’analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali
scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi
prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e
materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori
ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione,
dei possibili rimedi.
2. Il “Nucleo” preposto all’attività di valutazione e controllo
strategico riferisce. in via riservata, agli organi di indirizzo
politico-amministrativa, con relazioni, sulle risultanze delle analisi
effettuate. Esso di norma supporta l’Organo di indirizzo
politico-amministrativa anche per la valutazione dei Dirigenti, che rispondono
direttamente all’Organo medesimo per il conseguimento degli obiettivi da questo
assegnatigli.
3. Il servizio di controllo interno opera in collegamento con gli
uffici di statistica istituiti ai sensi della legge vigente. Esso redige almeno
annualmente una relazione sui risultati delle analisi effettuate, con proposte
di miglioramento della funzionalità delle Amministrazioni. Può svolgere, anche
su richiesta del Sindaco analisi su politiche e programmi specifici
dell’Amministrazione, fornire indicazioni e proposte sulla sistematica generale
dei controlli interni nell’Amministrazione.
4. I Dirigenti sono responsabili del risultato dell’attività svolta
dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei
progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei
risultati della gestione amministrativa, tecnica e contabile.
5. All’inizio di ogni anno, i Dirigenti presentano al Segretario
Generale o Direttore Generale, e questi al Sindaco, una relazione sull’attività
svolta nell’anno precedente.
(Nucleo
di valutazione interna)
1. E’ istituito, presso il Comune, il “Nucleo di
Valutazione Interno” con il compito di verificare mediante valutazione
comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la
corretta ed economica gestione delle risorse, l’imparzialità ed il buon
andamento dell’azione amministrativa, i risultati della gestione in uno ed
controllo. Il Nucleo di Valutazione determina annualmente, anche su indicazione
della Giunta Comunale i parametri di riferimento del controllo.
2. Il Nucleo di Valutazione opera in posizione di autonomia e risponde
esclusivamente agli Organi di direzione politico-amministrativo. A esso è
attribuito, nell’ambito della dotazione organica, apposito personale.
3. Il Nucleo di Valutazione è composto da cinque membri, nominati dal
Sindaco, tra i quali il Direttore
Generale o in mancanza il Segretario Generale, e 4 esperti esterni comprensivo
di un esperto del controllo di gestione. Il compenso del Nucleo viene stabilito
con atto della Giunta Municipale.
4. Il Nucleo di Valutazione ha accesso ai documenti amministrativi e
può richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici comunali. Si
avvale, altresì, dei dati attinenti alle risorse impiegate, alle strutture ed
ai servizi resi dalle unità organizzative. Il Nucleo di Valutazione riferisce
trimestralmente sui risultati della sua attività agli Organi di Governo del
Comune.
(Sistemi
informativi per i controlli)
1. I sistemi automatizzati e le procedure manuali rilevanti, ai fini
del sistema di controllo, sono i seguenti:
a)
sistemi
e procedure relativi alla rendicontazione contabile della
singola amministrazione contabile della singola amministrazione;
b)
sistemi
e procedure relativi alla gestione del personale (di tipo economico,
finanziario e di attività-presenze, assenze, attribuzione a centro di
disponibilità);
c)
sistemi
e procedure relativi al fabbisogno ed al dimensionamento del personale;
d)
sistemi
e procedure relativi alla rilevazione delle attività svolte per la
realizzazione degli scopi istituzionali (erogazione prodotti/servizi, sviluppo
procedure amministrative) e dei relativi effetti;
e)
sistemi
e procedure relativi alla analisi delle spese di funzionamento (personale, beni
e servizi) dell’Amministrazione;
f)
sistemi
e procedure di contabilità analitica;
g)
protocollo
informatico.
Capo VIII
Servizi
pubblici e forme associative istituzionali
Sezione I
– Servizi Pubblici
(Le forme
di gestione dei servizi pubblici locali)
1. Per la
gestione dei servizi pubblici il Comune adotta una delle forme previste dalle
norme vigenti in materia.
2. Il Comune gestisce i servizi pubblici in economia, in
concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di istituzione, a
mezzo di società di capitali anche a non prevalente capitale pubblico.
3. Il Consiglio decide, su proposta della Giunta, in base
agli indirizzi generali di governo, quali siano le tipologie di servizio da
gestire alternativamente nelle forme di cui al comma precedente, purché
ispirate al principio dell'interesse sociale, dell'efficienza, dell'efficacia e
della economicità della gestione.
4. Per la gestione dei servizi pubblici locali il Comune
prevede appositi regolamenti.
(Gestione
in economia)
1. L’organizzazione e l’esercizio di
servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi Regolamenti.
(Concessione
a terzi)
1. La concessione di servizi a
terzi, pubblici o privati, avviene, previa convenzione apposita sottoscritta
tra le parti, con l’osservanza, ove occorre, delle procedure di evidenza
pubblica.
(Le
Aziende speciali)
1. Per la gestione di più servizi di rilevanza economica
ed imprenditoriale il Comune può costituire una o più Aziende Speciali.
3. Organi dell'Azienda Speciale sono: il Consiglio
d'Amministrazione, il Presidente e il
Direttore.
4. La nomina e la revoca degli amministratori spettano al
Consiglio Comunale quando non siano di pertinenza del Sindaco. Il Consiglio
Comunale si conformerà ai criteri e alle modalità fissate dal Regolamento. Il
Consiglio d'Amministrazione rispetterà nella elezione la composizione ed i
diritti delle maggioranze e minoranze.
Il Direttore è scelto intuitu personae su una rosa di 3 membri, oppure assunto per
concorso per titoli ed esami, oppure assunto per contratto a tempo determinato.
Il Presidente è eletto nel seno del Consiglio d'Amministrazione.
5. Il Regolamento aziendale è adottato dal Consiglio d'Amministrazione.
6. Il Comune, con delibera del Consiglio di
Amministrazione, conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e
gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i
risultati di gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Lo Statuto dell'Azienda Speciale prevede un apposito
Organo di revisione, nonchè forme autonome di
verifica gestionale.
8. Ulteriori specificazioni e discipline per le aziende
speciali sono stabilite dalla legge vigente.
(Le
Società di capitali)
1. Il Consiglio Comunale decide la costituzione di società di
capitali:
Società
per azioni;
Società
a responsabilità limitata.
2. Il capitale sociale può essere detenuto interamente dal Comune
quale socio unico, oppure quale socio di maggioranza, a seconda delle
valutazioni, che di volta in volta si fanno nell’interesse della comunità e nel
rispetto del principio di sussidiarietà istituzionale e/o economica.
(Società
di trasformazione urbana)
1. Il Comune - anche con (o senza) la partecipazione della
Provincia e della Regione - può costituire società per azioni, per progettare e
realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti
urbanistici.
2. Gli azionisti privati della società per azioni di trasformazione
urbana sono scelti tramite procedura ad evidenza pubblica.
3.
a)
alla
preventiva acquisizione delle aree interessate all’intervento;
b)
alla
trasformazione delle aree interessate;
c)
alla
commercializzazione delle aree.
4. Le acquisizioni avvengono contestualmente e con ricorso a procedure
di esproprio da parte del Comune.
5. Una delibera specifica del Consiglio Comunale individua le aree
interessate. Tale individuazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità,
anche per le aree non interessate ad opere pubbliche.
6. Le aree di proprietà del Comune interessate all’intervento possono
essere attribuite alle Società a titolo di concessione.
7. I rapporti tra il Comune azionista e
(Qualità
dei servizi Pubblici)
1. I servizi pubblici locali sono erogati con modalità,
che promuovono il miglioramento, della qualità e assicurano la tutela dei
cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche
associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e
definizione degli standard qualitativi.
2. Le modalità di definizione, adozione e pubblicizzazione degli
standard di qualità, i casi e le modalità di adozione delle carte dei servizi,
i criteri di misurazione della qualità dei servizi, le condizioni di tutela degli
utenti, nonché i casi e le modalità di indennizzo automatico e forfetario
all’utenza per mancato rispetto degli standard di qualità sono stabilite con
atti di indirizzo e coordinamento adottati d’intesa con la conferenza unificata
Stato, Regione, Autonomie Locali ed applicati dal Comune con propri atti.
3. Le iniziative di coordinamento, supporto operativo e monitoraggio
sull’attuazione del presente articolo sono adottate al supporto di apposita
struttura organizzativa. E’ ammesso il ricorso a una soggetto privato, di
assistenza tecnica, sulla base di criteri oggettivi e trasparenti.
4. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni e i compiti legislativamente assegnati, per alcuni Servizi Pubblici, ad
autorità indipendenti.
Sezione
II
Le Forme associative
– istituzionali
(I
principi per l’associazionismo istituzionale)
1. Il Comune per l'esercizio di particolari servizi di
interesse anche sovracomunale e per l'attuazione di
opere, interventi o programmi, informa la propria attività al principio
dell'associazione e della cooperazione con gli altri Comuni,
2. Le forme di gestione possono essere anche le seguenti:
a) le convenzioni apposite tra il Comune e
b) i consorzi appositi tra il Comune e
c) gli accordi di programma.
(Le
Convenzioni)
1. Le forme associative, previste
dalla normativa vigente, sono utilizzate secondo le necessità e la convenienza
in relazione al bisogno pubblico da soddisfare e in attuazione dei principi di
cooperazione ed integrazione affermati dal presente Statuto;
2. Il Comune per l'esercizio coordinato di determinati servizi o funzioni stipula
convenzioni con altri Comuni o con
3. La convenzione, approvata dal Consiglio Comunale, è
adottata, per la gestione di quei servizi che per la loro natura non richiedono
la creazione di più complesse figure di cooperazione, per l'esercizio
coordinato di funzioni e servizi, per nuove attività di comune interesse e per
la gestione di opere pubbliche.
4. La convenzione stabilisce i fini, la durata, le forme
di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i
reciproci obblighi e garanzie.
5. Le convezioni, di cui al presente articolo, possono
prevedere anche la costituzione degli uffici comuni, che operano con personale
distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle
funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all’accordo ovvero la
delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all’accordo a favore di uno
di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti.
(I
Consorzi)
1. Il Consorzio è istituito per la gestione di quei servizi che per il carattere funzionale
o per le caratteristiche dimensionali necessitano di una particolare struttura
gestionale tecnicamente adeguata, con la partecipazione di più soggetti locali.
2. Ai Consorzi si applicano le norme di legge e quelle statutarie
previste per le aziende speciali.
3. La costituzione del Consorzio avviene mediante
l'approvazione della convenzione e dello Statuto del Consorzio ai sensi della
legge da parte del Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo Statuto per i
consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali
Enti diversi da Comuni e Province, l’assemblea del consorzio è composta dai
rappresentanti degli Enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o
di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di
partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto.
5. L’assemblea elegge il Consiglio di Amministrazione e ne approva gli
atti fondamentali previsti dallo Statuto.
6. Tra gli stessi Comuni e Province non può essere costituito più di
un consorzio.
7. Ai consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza
economica e imprenditoriale, si applicano, per quanto attiene alla finanza,
alla contabilità ed al regime fiscale, le norme previste per le aziende
speciali. Agli altri consorzi si applicano le norme dettate per gli Enti
Locali.
(Unione
di Comuni)
1. Il Comune può aderire ad unioni di Comuni, che sono
Enti Locali costituiti da due o più Comuni di norma contermini, allo scopo di
esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.
3. Lo Statuto, comunque, prevede che il Presidente dell'unione sia
scelto tra i Sindaci dei Comuni interessati e prevede che gli altri organi
siano formati da componenti delle Giunte e dei Consigli dei Comuni associati,
garantendo la rappresentanza delle minoranze.
5. Alle unioni di Comuni si applicano, in quanto
compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni. Alle unioni competono
gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi
ad essi affidati.
6. Il numero dei componenti degli
Organi non può eccedere i limiti previsti per i Comuni di dimensioni pari alla
popolazione complessiva dell’Ente.
(Gli
accordi di programma)
1. Per la definizione e l’attuazione di opere, di
interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa
realizzazione, l’azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e
Regioni, di Amministrazioni Statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di
due o più tra i soggetti predetti, il Sindaco, in relazione alla competenza
primaria o prevalente sull’opera o sugli interventi o sui programmi di
intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su
richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il
coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il
finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L’accordo può prevedere, altresì, procedimenti di arbitrato, nonché
interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilità di concordare l’accordo di programma,
il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni
interessate.
4. L’accordo, consistente nel consenso unanime del Presidente della
Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci e delle altre
Amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco ed è
pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione. L’accordo, qualora adottato
con decreto del Presidente della Regione, produce gli effetti della intesa di
cui alla legislazione vigente, determinando le eventuali e conseguenti
variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie,
sempre che vi sia l’assenso del Comune.
5. Ove l’accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici,
l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio
Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
6. Per l’approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei
programmi dell’amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili
i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi.
L’approvazione dell’accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica
utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione
cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
7. La vigilanza sull’esecuzione dell’accordo di programma e gli
eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal
Sindaco e composto da rappresentanti degli Enti locali interessati, nonché dal
Commissario del Governo nella Regione o dal Prefetto nella Provincia, se
all’accordo partecipano Amministrazioni Statali o Enti Pubblici Nazionali.
8. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli
accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere , interventi o
programmi di intervento di competenza del Comune.
9. L’accordo di programma, oltre alle finalità perseguite, prevede in
particolare di:
a)
determinare
i tempi e le modalità preordinate e necessarie alla realizzazione dell’accordo;
b)
individuare
attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti
di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti tra gli Enti coinvolti;
c)
assicurare
il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
10. Le forme associative
previste dalla normativa vigente, sono utilizzate secondo le necessità e la
convenienza in relazione al bisogno pubblico da soddisfare e in attuazione dei
principi di cooperazione ed integrazione affermati dal presente Statuto.
Capo IX
Forme
della collaborazione tra Comune e Provincia
(I
principi di collaborazione tra Comune e Provincia)
1. Il Comune attua le disposizioni della legge regionale
che disciplina la cooperazione dei Comuni e delle Province, al fine di
realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo
economico, sociale e civile.
2. Il Comune e
3. Il Comune con la collaborazione della Provincia, ove lo
ritenga utile e necessario, sulla base di programmi della Provincia stessa,
attua attività e realizza opere di rilevante interesse anche ultracomunale nel
settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale,
culturale e sportivo.
4. Per la gestione di tale attività ed opere il Comune
d'intesa con
(La
collaborazione alla programmazione)
1. Il
Comune può avanzare annualmente in previsione del Bilancio proposte alla
Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale
della Regione in ottemperanza della legge regionale.
2. Le
proposte del Comune sono avanzate nell’ambito dei programmi pluriennali sia di
carattere generale che settoriale promossi dalla Provincia ai fini di
coordinamento.
(La
collaborazione tra il Comune e
1. Il
Comune può favorire l’allocazione degli uffici e dei servizi provinciali anche
presso proprie strutture, con oneri finanziari a carico della Provincia stessa.
2. Il
Comune collabora nelle forme previste dallo Statuto della Provincia a favorire
la partecipazione dei cittadini alle attività e ai servizi della Provincia
stessa.
Capo X
Forme del
decentramento
(Il
decentramento comunale)
1. Il Comune - allorché avrà accertato che si siano
superati i 30.000 abitanti - ai fini del decentramento istituisce, organismi di partecipazione, di consultazione
e di gestione dei servizi di base, nonchè di
esercizio di funzioni delegate dal Comune.
2. Il numero e il territorio, riportato in mappale, l'organizzazione e le funzioni delle
Circoscrizioni sono disciplinate da apposito Regolamento.
3. Il Consiglio circoscrizionale rappresenta l'esigenza
della popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unità del Comune ed è
eletto a suffragio diretto, secondo le norme stabilite per l'elezione dei
Consigli comunali con popolazione superiore a 15.000 (quindicimila) abitanti.
4. Il Presidente è nominato dal Consiglio Circoscrizionale
nel suo seno.
5. Per l’esercizio
delle funzioni, nella materia elettorale, di leva militare e di statistica
nonché di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, di igiene e sanità
pubblica e di sicurezza in generale nonché di vigilanza ed ordine pubblico può
essere delegato a cura del Sindaco stesso il Presidente della circoscrizione.
(Il
Regolamento degli Organismi di decentramento)
1. Le attribuzioni ed il funzionamento della
circoscrizione sono disciplinate da apposito regolamento di cui al 2^comma del
precedente articolo.
2. Il Regolamento, deliberato dal Consiglio Comunale, deve
contenere le norme riguardanti:
a) le attribuzioni ed il funzionamento degli Organi della
circoscrizione;
b) le modalità per l'elezione del Presidente del Consiglio
circoscrizionale;
c) il numero dei componenti dei Consigli circoscrizionali,
che non può essere superiore ai 2/5 dei consiglieri assegnati al Comune escluso
il Sindaco;
d) le modalità per l'elezione dei Consigli
circoscrizionali e la loro durata in carica;
e) le modalità ed i criteri volti a definire i rapporti
con gli Organi comunali e con le istituzioni, Enti ed aziende dipendenti dal
Comune;
f) il finanziamento apposito e l'allocazione delle
circoscrizioni;
g) e quant'altro occorra per
l'ordinata attività circoscrizionale;
3. Con la definizione del Regolamento è anche adottata la
deliberazione relativa alla Pianta Organica del personale e la relativa
assegnazione per il funzionamento della circoscrizione.
4. Il Consiglio Comunale individua con delibera, altresì,
la sede e i mezzi necessari alla attività e ai servizi della circoscrizione.
Capo XIII
Disposizioni
finali, di rinvio e transitorie
Statuto e
modifiche statutarie
1. Lo Statuto è l’atto fondamentale
che garantisce e regola l’autonomia organizzativa del Comune e l’esercizio, per
2. Lo Statuto è liberamente formato
ed adeguato dal Consiglio Comunale con la partecipazione della società civile
organizzata nella comunità locale.
3. Lo Statuto è deliberato dal
Consiglio Comunale con le maggioranze e le procedure previste dalla legge e con
le modalità disciplinate dal Regolamento del Consiglio Comunale, così come per
le modifiche stesse.
4. L’approvazione integrale di
qualsiasi modificazione dello Statuto comporta la riproduzione integrale del
testo aggiornato, così da consentire a qualsiasi cittadino, l’immediata
percezione del testo vigente, ancorchè correlato da
opportuna annotazione con quello originario.
(Le norme
della finanza, della contabilità e dei contratti)
1. Le materie relative alla finanza
e alla contabilità sono riservate alla legge dello Stato, salvo quanto previsto
dallo Statuto e dall’apposito Regolamento di contabilità.
(I
contratti ed il Regolamento per la disciplina dei contratti)
1. I contratti del Comune riguardanti alienazioni,
locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti di opere sono preceduti di
regola da pubblici incanti con le forme stabilite per i contratti dello Stato e
secondo la disciplina definita dal Regolamento dei contratti e dal Regolamento
per i lavori e la fornitura in economia.
(Validità
degli atti)
1. Per la validità delle delibere del Consiglio Comunale
sono sufficienti ed essenziali le firme di chi ha presieduto il Consiglio
stesso e del Segretario Generale.
3. Per la validità delle delibere di Giunta vale lo stesso
criterio dei requisiti di firma del comma precedente.
(Regolamenti)
1. Il Comune emana regolamenti
a mezzo di deliberazioni Consiliari o Giuntali:
a)
nelle
materie ad esse demandate dalla legge o dallo Statuto;
b)
in
tutte le altre materie di competenza comunale;
2. Nelle materie di
competenza riservata dalla legge generale sugli Enti Locali, la potestà
regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme generali e delle
disposizioni statutarie.
3. I Regolamenti sono soggetti a pubblicazione all’Albo Pretorio,
secondo le norme di legge vigente.
4. Per effetto di legge superveniente le norme regolamentari decadono
se in contrasto.
(Adeguamento
delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute)
1. Gli adeguamenti
dello Statuto e dei Regolamenti sono apportati dal Consiglio Comunale e/o dalla
Giunta Comunale secondo le competenze previste dalla normativa vigente, nel
rispetto dei principi dell’ordinamento comunale contenuti nella
Costituzione, ed in altre leggi dello
Stato, entro centoventi giorni successivi alla entrata in vigore delle nuove
disposizioni.
(Norme transitorie
e finali)
1. Sino all’entrata in vigore delle norme del presente Statuto
s’applicano le norme del precedente Statuto, in quanto compatibili con la
legislazione sopravvenuta.
2. Il Consiglio Comunale può approvare entro sei mesi i Regolamenti di
sua competenza previsti dallo Statuto, fatti salvi i diversi termini fissati
dalla legge o dai precedenti articoli.
3. Fino all’adozione dei suddetti Regolamenti, restano in vigore le
norme adottate dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Comunale, secondo la
precedente legislazione, che risultano compatibili con la legge e lo Statuto
vigenti.
(Entrata
in vigore)
1. Il presente
Statuto, approvato nelle forme di legge, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla
sua affissione all’Albo Pretorio del Comune.
2. Esso è pubblicato
nel bollettino ufficiale della Regione Campania, per la pubblicità notizia ed è
inviata al ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale
degli Statuti.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIGLIO COMUNALE
F.to dott.ssa Carmelina SPAGNUOLO
F.to Vincenzo GERMANO