LEGGE 10 dicembre 1981, n. 741
Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche
Articoli da 1 a 11 (abrogati dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore dal 28 luglio 2000)
Art. 12. Premi di incentivazione
1. I capitolati speciali di appalto possono prevedere la corresponsione alle imprese di premi di incentivazione per accelerare la esecuzione dei lavori.
13. Aggiudicazione a trattativa privata (abrogato dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore dal 28 luglio 2000)
Articoli da 13 a 16 (abrogati dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore dal 28 luglio 2000)
Art. 17. Ricorsi in materia di revisione prezzi (abrogato implicitamente dall'articolo 26, comma 3, della legge n. 109 del 1994)
Art. 18. Pareri degli organi consultivi (omissis)
Art. 19. Determinazione e approvazione dell'indennità di esproprio (omissis)
Art. 20. Snellimento di procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64.
1. Al fine di vigilare sulle costruzioni per la prevenzione del rischio sismico in applicazione delle norme di cui al capo III della legge 2 febbraio 1974, n 64, le regioni possono definire, con legge, modalità di controllo successivo anche con metodi a campione; in tal caso, possono prevedere che l'autorizzazione preventiva di cui all'art. 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, non sia necessaria per l'inizio dei lavori. Per l'osservanza delle norme sismiche, resta ferma la responsabilità del progettista, del direttore dei lavori, dell'impresa e del collaudatore.
2. Le regioni emanano altresì norme per l'adeguamento degli strumenti urbanistici generali e particolareggiati vigenti, nonché sui criteri per la formazione degli strumenti urbanistici ai fini della prevenzione del rischio sismico.
3. Fino all'emanazione delle norme di cui al precedente comma, restano vigenti le norme di cui all'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
Art. 21. Indagini geologiche
1. E prorogato di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il termine di cui all'art. 2 del d.m. 21 gennaio 1981, emanato in applicazione dell'art. 1 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
Art. 22. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.