Decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 236
Attuazione della direttiva 80/778/CEE, concernente la qualità delle acque destinate al
consumo umano ...
artt. 1, 2 e 3 (omissis)
art. 4. Aree di salvaguardia delle risorse idriche
(abrogato dall'articolo 26 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258)
art. 5. Zona di tutela assoluta
(abrogato dall'articolo 26 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258)
art. 6. Zona di rispetto
(abrogato dall'articolo 26 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258)
art. 7. Zone di protezione
(abrogato dall'articolo 26 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258)
1. Sono di competenza statale le funzioni
concernenti:
a) promozione, consulenza, indirizzo e coordinamento delle attività connesse con
l'applicazione del presente decreto;
b) le modifiche, le variazioni e le integrazioni degli allegati I, II e III;
c) la predisposizione e l'aggiornamento dei criteri generali e delle metodologie per il
rilevamento delle caratteristiche delle acque dolci sotterranee, salmastre e marine da
destinare al consumo umano, nonché dei criteri per la formazione e l'aggiornamento dei
relativi catasti;
d) le norme tecniche per la tutela preventiva e per il risanamento della qualità delle
acque destinate al consumo umano, nonché i criteri generali per la individuazione delle
aree di salvaguardia delle risorse idriche;
e) le norme tecniche per l'installazione degli impianti di acquedotto;
f) le norme tecniche per la potabilizzazione delle acque;
g) le norme tecniche per lo scavo, perforazione, trivellazione, manutenzione, chiusura e
riapertura di pozzi d'acqua;
h) acquisizione ed elaborazione di informazioni sulla qualità delle acque destinate al
consumo umano.
2. Le competenze statali di cui alle lettere a), b), c) e d), sono esercitate dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente; la competenza di cui alla lettera f) è esercitata dal Ministro della sanità; le competenze di cui alle lettere e) e g), sono esercitate dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri della sanità e dell'ambiente.
1. Alle regioni competono le seguenti funzioni:
a) previsione di misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico di emergenza per fornire acqua potabile rispondente ai requisiti previsti dall'allegato 1, per la quantità ed il periodo minimi necessari a far fronte a contingenti esigenze locali;
b) esercizio dei poteri sostitutivi, in caso di inerzia degli enti locali, per la salvaguardia delle risorse idriche da destinare al consumo umano;
c) esercizio del potere di deroga;
d) adozione dei piani di intervento per il risanamento ed il miglioramento del la qualità delle acque;
e) coordinamento del flusso informativo sulle caratteristiche delle acque desti nate al consumo umano, anche ai fini di cui all'art. 8. 8, comma 1, lettera h).
f) individuazione delle aree di salvaguardia e disciplina delle attività e destinazioni ammissibili, salvo il disposto degli articoli 4, 5, 6 e 7.
articoli da 10 a 20 (omissis)
art. 21.
1. (omissis)
2. (omissis)
3. Linosservanza delle disposizioni
relative alle attività e destinazioni vietate nelle aree di salvaguardia e nei piani di
intervento di cui allarticolo 18 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire un milione a lire dieci milioni.
(comma così sostituito
dall'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152)
4. I contravventori alle disposizioni di cui
allarticolo 15 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un
milione a lire sei milioni.
(comma così sostituito
dall'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152)
(Le sanzioni di cui al presente comma sono applicabili dal 30 aprile 2000, in forza
dell'articolo 1, comma 1, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, «Disposizioni urgenti in
materia sanitaria»)