Legge 7 agosto 1990, n. 241
Nuove norme sul procedimento amministrativo
1. Lattività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti.
2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dellistruttoria.
Art. 2 (Conclusione del procedimento)
1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato dufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante ladozione di un provvedimento espresso.
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dallinizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.
Art. 3 (Obbligo di motivazione)
1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti lorganizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dellamministrazione, in relazione alle risultanze dellistruttoria.
2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dellamministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di questultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche latto cui essa si richiama.
4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e lautorità cui è possibile ricorrere.
Art. 4 (Unità organizzativa responsabile)
1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza lunità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché delladozione del provvedimento finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.
Art. 5 (Responsabile del procedimento)
1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto allunità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, delladozione del provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata lassegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dellarticolo 4.
3. Lunità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui allarticolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.
Art. 6 (Competenze del responsabile del procedimento)
1. Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per lemanazione di provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti alluopo necessari, e adotta ogni misura per ladeguato e sollecito svolgimento dellistruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) propone lindizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui allarticolo 14;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti allorgano competente per ladozione.
Art. 7 (Pubblicità dei provvedimenti)
1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, lavvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dallarticolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, lamministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dellinizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dellamministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.
Art. 8 (Comunicazione allinteressato)
1. Lamministrazione provvede a dare notizia dellavvio del procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) lamministrazione competente;
b) loggetto del procedimento promosso;
c) lufficio e la persona responsabile del procedimento;
d) lufficio in cui si può prendere visione degli atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, lamministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dallamministrazione medesima.
4. Lomissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.
Art. 9 (Intervento degli interessati nel procedimento)
1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
Art. 10 (Modalità di intervento)
1. I soggetti di cui allarticolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dellarticolo 9 hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dallarticolo 24;
b) di presentare memorie scritte e documenti, che lamministrazione ha lobbligo di valutare ove siano pertinenti alloggetto del procedimento.
Art. 11 (Accordi sostitutivi di provvedimenti)
1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dellarticolo 10, lamministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
1-bis. Al fine di favorire la
conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può
predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il
destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.
(comma introdotto
dall'articolo 3-quinquies del decreto-legge n. 163 del 1995, convertito dalla legge n. 273
del 1995)
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i princìpi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse lamministrazione recede unilateralmente dallaccordo, salvo lobbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Art. 12 (Regolamentazione delle sovvenzioni)
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e lattribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. Leffettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.
Art. 13 (Atti a contenuto generale)
1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dellattività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano.
Art. 14 (Ricorso
alla conferenza di servizi)
(articolo così
sostituito dall'articolo 9 della legge n. 340 del 2000)
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, lamministrazione procedente indìce di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando lamministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro quindici giorni dallinizio del procedimento, avendoli formalmente richiesti.
3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per lesame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dallamministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano linteresse pubblico prevalente. Per i lavori pubblici si continua ad applicare larticolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. Lindizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando lattività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dellinteressato, dallamministrazione competente per ladozione del provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).
Art. 14-bis
(Conferenza di servizi su istanze o progetti preliminari)
(articolo così
sostituito dall'articolo 10 della legge n. 340 del 2000)
1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità, su motivata e documentata richiesta dellinteressato, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.
2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, si pronunciano, per quanto riguarda linteresse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.
3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio dimpatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nellambito di tale conferenza, lautorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa lalternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica lesistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nellambito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, lamministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni.
Art. 14-ter
(Procedimento della conferenza di servizi)
(articolo così
sostituito dall'articolo 11 della legge n. 340 del 2000)
1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative allorganizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.
2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno dieci giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, leffettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, lamministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dellistanza o del progetto definitivo ai sensi dellarticolo 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per ladozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, lamministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 2 e seguenti dellarticolo 14-quater.
4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima. Se la VIA non interviene nel termine previsto per ladozione del relativo provvedimento, lamministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori.
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dellarticolo 14-quater, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute pubblica.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dallorgano competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dellamministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.
7. Si considera acquisito lassenso dellamministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dellamministrazione rappresentata e non abbia notificato allamministrazione procedente, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della determinazione di conclusione del procedimento, il proprio motivato dissenso, ovvero nello stesso termine non abbia impugnato la determinazione conclusiva della conferenza di servizi.
8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dellistanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede allesame del provvedimento.
9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta conferenza.
10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente allestratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.
Art.
14-quater (Dissensi espressi in sede di conferenza di servizi)
(articolo così
sostituito dall'articolo 12 della legge n. 340 del 2000)
1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dellassenso.
2. Se una o più amministrazioni hanno espresso nellambito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dellamministrazione procedente, questultima, entro i termini perentori indicati dallarticolo 14-ter, comma 3, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione è immediatamente esecutiva.
3. Qualora il motivato dissenso sia espresso da unamministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri, ove lamministrazione dissenziente o quella procedente sia unamministrazione statale, ovvero ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali, nelle altre ipotesi. Il Consiglio dei ministri o gli organi collegiali esecutivi degli enti territoriali deliberano entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri o il presidente della giunta regionale o il presidente della provincia o il sindaco, valutata la complessità dellistruttoria, decidano di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.
4. Quando il dissenso è espresso da una regione, le determinazioni di competenza del Consiglio dei ministri previste al comma 3 sono adottate con lintervento del presidente della giunta regionale interessata, al quale è inviata a tal fine la comunicazione di invito a partecipare alla riunione, per essere ascoltato, senza diritto di voto.
5. Nellipotesi in cui lopera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione larticolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dallarticolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
Art. 15 (Conferenze di servizi per attività diverse)
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dallarticolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dallarticolo 11, commi 2, 3 e 5.
Art. 16 (Acquisizione di pareri consultivi)
1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso.
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che lorgano adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, e in facoltà dellamministrazione richiedente di procedere indipendentemente dallacquisizione del parere.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.
4. Nel caso in cui lorgano
adito abbia rappresentato esigenze istruttorie il predetto termine può essere interrotto
per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni
dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
(i primi 4 commi sono
stati così sostituiti dallarticolo 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n.
127)
5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.
6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per ladozione dei pareri loro richiesti.
Art. 17 (Acquisizione di valutazioni tecniche)
1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per ladozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dellamministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dellamministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
3. Nel caso in cui lente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie allamministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dellarticolo 16.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire lapplicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui allarticolo 27.
2. Qualora linteressato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede dufficio allacquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.
3. Parimenti sono accertati dufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.
Art. 19 (Denuncia di inizio attività)
1. In tutti i casi in cui lesercizio di unattività privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda esclusivamente dallaccertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza lesperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, latto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dellinteressato alla pubblica amministrazione competente, attestante lesistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dallautocertificazione dellesperimento di prove a ciò destinate, ove previste. In tali casi, spetta allamministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare dufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare allinteressato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dellattività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, linteressato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dallamministrazione stessa.
Art. 20 (Regolamento relativo al silenzio assenso)
1. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dellarticolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui la domanda di rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso comunque denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di unattività privata, si considera accolta qualora non venga comunicato allinteressato il provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità del rispettivo procedimento, dal medesimo predetto regolamento. In tali casi, sussistendone le ragioni di pubblico interesse, lamministrazione competente può annullare latto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, linteressato provveda a sanare i vizi entro il termine prefissatogli dallamministrazione stessa.
2. Ai fini delladozione del regolamento di cui al comma 1, il parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Governo procede comunque alladozione dellatto.
3. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente articolo.
1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 linteressato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dellattività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dallarticolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dellattività in carenza dellatto di assenso dellamministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio allattività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.
1. Al fine di assicurare la trasparenza dellattività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.
2. E considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dellattività amministrativa.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire lapplicazione della disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione alla Commissione di cui allarticolo 27.
Art. 23 (Soggetti passivi del diritto di accesso)
1. Il diritto di accesso di cui
allarticolo 22 si esercita nei confronti delle amministrazioni ,
delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi.
Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita
nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24.
(articolo così
sostituito dall'articolo 4, comma 2, della legge n. 265 del 1999)
Art. 24 (Atti sottratti al diritto di accesso)
1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dellarticolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dallordinamento.
2. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dellarticolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:
a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;
b) la politica monetaria e valutaria;
c) lordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;
d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.
3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite norme particolari per assicurare che laccesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.
4. Le singole amministrazioni hanno lobbligo di individuare, con uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti allaccesso per le esigenze di cui al comma 2.
5. Restano ferme le disposizioni previste dallarticolo 9, legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dallarticolo 26, legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione, nonché ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti laccesso ai documenti amministrativi.
6. I soggetti indicati nellarticolo 23 hanno facoltà di differire laccesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dellazione amministrativa. Non è comunque ammesso laccesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui allarticolo 13, salvo diverse disposizioni di legge.
Art. 25 (Esercizio del diritto di accesso)
1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. Lesame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta allamministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dellaccesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dallarticolo 24 e debbono essere motivati.
4. Decorsi inutilmente trenta giorni
dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di rifiuto, espresso o tacito, o di
differimento ai sensi dellarticolo 24, comma 6, dellaccesso, il richiedente
può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5 del
presente articolo, ovvero chiedere, nello stesso termine, al difensore civico competente
che sia riesaminata la suddetta determinazione. Se il difensore civico ritiene illegittimo
il diniego o il differimento, lo comunica a chi lha disposto. Se questi non emana il
provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione del difensore civico, laccesso è consentito. Qualora il richiedente
laccesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui al comma 5 decorre
dalla data del ricevimento, da parte del richiedente, dellesito della sua istanza al
difensore civico.
(comma così sostituito
dall'articolo 15 della legge n. 340 del 2000)
5. Contro le determinazioni
amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato
ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale
decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il
deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La
decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa,
al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.
(il ricorrente può stare
in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore; l'amministrazione può essere
rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di
dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della
legge n. 205 del 2000)
6. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina lesibizione dei documenti richiesti.
Art. 26 (Pubblicità degli atti generali)
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina linterpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per lapplicazione di esse.
2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Commissione di cui allarticolo 27 e, in generale, è data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.
3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 sintende realizzata.
Articoli 27, 28 e 29 (omissis)
1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni è ridotto a due.
2. E fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità di esigere atti di notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva dellatto di notorietà prevista dallarticolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dellinteressato.