Decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412
Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione,
l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del
contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4,
comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10
(modificato dal d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551, in
G.U. n. 81 del 6 aprile 2000)
-
- Art. 4
- 1. Durante il periodo in cui é in funzione l'impianto di
climatizzazione invernale, la media aritmetica delle temperature dell'aria nei diversi
ambienti di ogni singola unità immobiliare, definite e misurate come indicato al comma 1,
lettera w, dell'articolo 1, non deve superare i seguenti valori con le tolleranze a fianco
indicate:
- a) 18 (gradi)C + 2 (gradi)C di tolleranza per gli edifici
rientranti nella categoria E.8;
- b) 20 (gradi)C + 2 (gradi)C di tolleranza per gli edifici
rientranti nelle categorie diverse da E.8.
-
- Art. 5
-
- 9. Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da
più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o
sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto
dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, nei seguenti
casi:
- - nuove installazioni di impianti termici, anche se al
servizio delle singole unità immobiliari;
- - ristrutturazioni di impianti termici centralizzati;
- - ristrutturazioni della totalità degli impianti termici
individuali appartenenti ad uno stesso edificio;
- - trasformazioni da impianto termico centralizzato a
impianti individuali;
- - impianti termici individuali realizzati dai singoli
previo distacco dall'impianto centralizzato.
- Fatte salve diverse disposizioni normative, ivi comprese
quelle contenute nei regolamenti edilizi locali e loro successive modificazioni, le
disposizioni del presente comma possono non essere applicate in caso di mera sostituzione
di generatori di calore individuali e nei seguenti casi, qualora si adottino generatori di
calore che, per i valori di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla
classe meno inquinante prevista dalla norma tecnica UNI EN 297:
- singole ristrutturazioni di impianti termici individuali
già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non
dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi d'evacuazione dei prodotti della
combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali ed idonei o comunque
adeguabili alla applicazione di apparecchi con combustione asservita da ventilatore;
- nuove installazioni di impianti termici individuali in
edificio assoggettato dalla legislazione nazionale o regionale vigente a categorie di
intervento di tipo conservativo, precedentemente mai dotato di alcun tipo di impianto
termico, a condizione che non esista camino, canna fumaria o sistema di evacuazione fumi
funzionale ed idoneo, o comunque adeguabile allo scopo.
- Resta ferma anche per le disposizioni del presente articolo
l'inapplicabilità agli apparecchi non considerati impianti termici in base all'art. 1,
comma 1, lettera f), quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua
unifamiliari.
10. In tutti i casi di nuova installazione o di
ristrutturazione dell'impianto termico, che comportino l'installazione di generatori di
calore individuali che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 90/396/CEE del
29 giugno 1990, è prescritto l'impiego di generatori muniti di marcatura CE. In ogni caso
i generatori di calore di tipo B1 (secondo classificazione della norma tecnica UNI-CIG
7129) installati all'interno di locali abitati devono essere muniti all'origine di un
dispositivo di sicurezza dello scarico dei prodotti della combustione, secondo quanto
indicato nella norma tecnica UNI-CIG EN 297 del 1996. Al fine di garantire una adeguata
ventilazione, nel caso di installazione di generatori di tipo B1 in locali abitati, dovrà
essere realizzata, secondo le modalità previste al punto 3.2.1 della norma tecnica
UNI-CIG 7129, apposita apertura di sezione libera totale non inferiore a 0,4 metri
quadrati.
11. Negli impianti termici di nuova installazione e nelle
opere di ristrutturazione degli impianti termici, la rete di distribuzione deve essere
progettata in modo da assicurare un valore del rendimento medio stagionale di
distribuzione compatibile con le disposizioni di cui al comma 1 relative al rendimento
globale medio stagionale. In ogni caso, come prescrizione minimale, tutte le tubazioni di
distribuzione del calore, comprese quelle montanti in traccia o situate nelle
intercapedini delle tamponature a cassetta, anche quando queste ultime siano isolate
termicamente, devono essere installate e coibentate, secondo le modalità riportate
nell'allegato B al presente decreto. La messa in opera della coibentazione deve essere
effettuata in modo da garantire il mantenimento delle caratteristiche fisiche e funzionali
dei materiali coibenti e di quelli da costruzione, tenendo conto in particolare della
permeabilità al vapore dello strato isolante, delle condizioni termoigrometriche
dell'ambiente, della temperatura del fluido termovettore. Tubazioni portanti fluidi a
temperature diverse, quali ad esempio le tubazioni di mandata e ritorno dell'impianto
termico, devono essere coibentate separatamente.
Art. 6
- 1. Negli impianti termici di nuova installazione, nella
ristrutturazione degli impianti termici nonché nella sostituzione di generatori di
calore, i generatori di calore ad acqua calda di potenza nominale utile pari o inferiore a
400 kW devono avere un "rendimento termico utile" conforme a quanto prescritto
dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660. I generatori ad
acqua calda di potenza superiore devono rispettare i limiti di rendimento fissati dal
medesimo decreto del Presidente della Repubblica per le caldaie di potenza pari a 400 kW.
I generatori di calore ad aria calda devono avere un "rendimento di combustione"
non inferiore ai valori riportati nell'allegato E al presente decreto.
- 2. Alle disposizioni di cui al comma 1 non sono soggetti:
- a) i generatori di calore alimentati a combustibili solidi;
- b) i generatori di calore appositamente concepiti per
essere alimentati con combustibili le cui caratteristiche si discostano sensibilmente da
quelle dei combustibili liquidi o gassosi comunemente commercializzati, quali ad esempio
gas residui di lavorazioni, biogas;
- c) i generatori di calore policombustibili limitatamente
alle condizioni di funzionamento con combustibili di cui alla lettera b)
Art. 7
- 3. Ai sensi del comma 6
dell'art. 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, gli impianti di riscaldamento al
servizio di edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia stata rilasciata
dopo il 18 luglio 1991, data di entrata in vigore di detto art. 26, devono essere
progettati e realizzati in modo tale da consentire l'adozione di sistemi di
termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare. Ai
sensi del comma 3 dell'art. 26 della legge 9 gennaio 1991, n.
10, gli impianti termici al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui
concessione edilizia sia rilasciata dopo il 30 giugno 2000, devono essere dotati di
sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del consumo energetico per ogni singola
unità immobiliare.
- Art. 11
-
- 1. L'esercizio e la manutenzione degli impianti termici
sono affidati al proprietario, definito come alla lettera j) dell'articolo 1, comma 1, o
per esso ad un terzo, avente i requisiti definiti alla lettera o) dell'articolo 1, comma
1, che se ne assume la responsabilità. L'eventuale atto di assunzione di responsabilità
da parte del terzo, che lo espone altresì alle sanzioni amministrative previste dal comma 5 dell'articolo 34 della legge 9 gennaio 1991, n. 10,
deve essere redatto in forma scritta e consegnato al proprietario. Il terzo eventualmente
incaricato, non può delegare ad altri le responsabilità assunte, e può ricorrere solo
occasionalmente al subappalto delle attività di sua competenza, fermo restando il
rispetto della legge 5 marzo 1990, n. 46, per le attività di
manutenzione straordinaria, e ferma restando la propria diretta responsabilità ai sensi
degli articoli 1667 e seguenti del codice civile. Il
ruolo di terzo responsabile di un impianto è incompatibile con il ruolo di fornitore di
energia per il medesimo impianto, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un
contratto servizio energia, con modalità definite con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle
finanze.
- 3. Nel caso di impianti termici con potenza nominale al
focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti
pubblici, il possesso dei requisiti richiesti al "terzo responsabile dell'esercizio e
della manutenzione dell'impianto termico è dimostrato mediante l'iscrizione ad albi
nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione e pertinenti per categoria quali, ad
esempio, l'albo nazionale dei costruttori - categoria gestione e manutenzione degli
impianti termici di ventilazione e condizionamento, oppure mediante l'iscrizione ad
elenchi equivalenti dell'Unione europea, oppure mediante certificazione del soggetto, ai
sensi delle norme UNI EN ISO della serie 9.000, per l'attività di gestione e manutenzione
degli impianti termici, da parte di un organismo accreditato e riconosciuto a livello
italiano o europeo. In ogni caso il terzo responsabile o il responsabile tecnico preposto
deve possedere conoscenze tecniche adeguate alla complessità dell'impianto o degli
impianti a lui affidati.
- 4. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione
dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche per la
regolazione, l'uso e la manutenzione elaborate dal costruttore dell'impianto. Qualora non
siano disponibili le istruzioni del costruttore, le operazioni di controllo ed eventuale
manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono
essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche elaborate dal fabbricante ai sensi
della normativa vigente, mentre le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti
parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano
disponibili le istruzioni del fabbricante relative allo specifico modello, devono essere
eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle vigenti normative
UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo. In mancanza di
tali specifiche indicazioni, i controlli di cui all'allegato H devono essere effettuati
almeno una volta l'anno, fermo restando quanto stabilito ai commi 12 e 13.
- 4-bis. Al termine delle operazioni di controllo e
manutenzione dell'impianto, l'operatore ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un
rapporto da rilasciare al responsabile dell'impianto, che deve sottoscriverne copia per
ricevuta. L'originale del rapporto sarà da questi conservato ed allegato al libretto di
cui al comma 9. Nel caso di impianti di riscaldamento unifamiliari, di potenza nominale
del focolare inferiore a 35 kW, il rapporto di controllo e manutenzione dovrà essere
redatto e sottoscritto conformemente al modello di cui all'allegato H al presente decreto.
Tale modello potrà essere modificato ed aggiornato, anche in relazione al progresso della
tecnica ed all'evoluzione della normativa nazionale o comunitaria, dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto o mediante
approvazione di specifiche norme tecniche UNI. Con la medesima procedura potranno essere
adottati modelli standard per altre tipologie di impianto.
- 6. Il terzo eventualmente nominato responsabile
dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico comunica entro sessanta giorni
la propria nomina all'ente locale competente per i controlli previsti al comma 3 dell'articolo 31 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. Al
medesimo ente il terzo responsabile comunica immediatamente eventuali revoche o dimissioni
dall'incarico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità
dell'impianto.
- 8. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto, ove non possieda i requisiti necessari o non intenda provvedere
direttamente, affida le operazioni di cui al comma 4 a soggetti abilitati alla
manutenzione straordinaria degli impianti di cui alla lettera
c) dell'articolo 1, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 46. Nel caso di impianti
termici a gas il soggetto deve essere abilitato anche per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) della medesima legge 5 marzo 1990,
n. 46. Nel caso di impianti termici unifamiliari con potenza nominale del focolare
inferiore a 35 kW, la figura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione si
identifica con l'occupante che può, con le modalità di cui al comma 1, delegarne i
compiti al soggetto cui è affidata con continuità la manutenzione dell'impianto, che
assume pertanto il ruolo di terzo responsabile, fermo restando che l'occupante stesso
mantiene in maniera esclusiva le responsabilità di cui al comma 7. Al termine
dell'occupazione è fatto obbligo all'occupante di consegnare al proprietario o al
subentrante il "libretto di impianto" prescritto al comma 9, debitamente
aggiornato, con gli eventuali allegati.
-
- 11. La compilazione iniziale del libretto nel caso di
impianti termici di nuova installazione sottoposti a ristrutturazione, e per impianti
termici individuali anche in caso di sostituzione dei generatori di calore, deve essere
effettuata all'atto della prima messa in servizio, previo rilevamento dei parametri di
combustione, dalla ditta installatrice che, avendo completato i lavori di realizzazione
dell'impianto termico, è in grado di verificarne la sicurezza e funzionalità nel suo
complesso, ed è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 9 della legge 5 marzo 1990, n. 46, comprensiva, se
del caso, dei riferimenti di cui alla nota 7 del modello di dichiarazione allegato al
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 febbraio 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1992. Copia della scheda
identificativa dell'impianto contenuta nel libretto, firmata dal responsabile
dell'esercizio e della manutenzione, dovrà essere inviata all'ente competente per i
controlli di cui al comma 18. La compilazione iniziale del libretto, previo rilevamento
dei parametri di combustione, per impianti esistenti all'atto dell'entrata in vigore del
presente regolamento nonché la compilazione per le verifiche periodiche previste dal
presente regolamento è effettuata dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto termico. Il libretto di centrale ed il libretto di impianto devono essere
conservati presso l'edificio o l'unita' immobiliare in cui e' collocato l'impianto
termico. In caso di nomina del terzo responsabile e successiva rescissione contrattuale,
il terzo responsabile e' tenuto a consegnare al proprietario o all'eventuale terzo
responsabile subentrante l'originale del libretto, ed eventuali allegati, il tutto
debitamente aggiornato.
- 14. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso delle
verifiche di cui ai commi 12 e 13, misurato alla massima potenza termica effettiva del
focolare nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle vigenti norme
tecniche UNI, deve risultare:
- a) per i generatori di calore ad acqua calda installati
antecedentemente al 29 ottobre 1993, non inferiore di tre punti percentuali rispetto al
valore minimo del rendimento termico utile alla potenza nominale previsto ai sensi
dell'articolo 6 per caldaie standard della medesima potenza;
- b) per i generatori di calore ad acqua calda installati a
partire dal 29 ottobre 1993, non inferiore al valore minimo del rendimento termico utile
alla potenza nominale previsto ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto per caldaie
standard della medesima potenza;
- c) per generatori di calore ad aria calda installati
antecedentemente al 29 ottobre 1993, non inferiore a sei punti percentuali rispetto al
valore minimo del rendimento di combustione alla potenza nominale indicato all'allegato E;
- d) per generatori di calore ad aria calda installati a
partire dal 29 ottobre 1993, non inferiore a tre punti percentuali rispetto al valore
minimo del rendimento di combustione alla potenza nominale indicato all'allegato E.
-
- 18. Ai sensi dell'art. 31, comma 3 della legge 9 gennaio
1991, n. 10, i comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la restante
parte del territorio, in un quadro di azioni che vedano l'Ente locale promuovere la tutela
degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione,
sensibilizzazione ed assistenza all'utenza, effettuano, con cadenza almeno biennale e con
onere a carico degli utenti ed anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica
competenza tecnica, i controlli necessari ad accertare l'effettivo stato di manutenzione e
di esercizio dell'impianto termico. I risultati dei controlli eseguiti sugli impianti
termici devono essere allegati al libretto di centrale o al libretto di impianto di cui al
comma 9, annotando i riferimenti negli spazi appositamente previsti. Entro il 31 dicembre
2000 gli enti di cui sopra inviano alla regione di appartenenza, e per conoscenza al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, una relazione sulle
caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel
territorio di propria competenza, con particolare riferimento alle risultanze dei
controlli effettuati nell'ultimo biennio. La relazione sarà aggiornata con frequenza
biennale.
- 19. In caso di affidamento ad organismi esterni dei
controlli di cui al comma 18, i comuni e le province competenti dovranno stipulare con
detti organismi apposite convenzioni, previo accertamento che gli stessi soddisfino, con
riferimento alla specifica attività prevista, i requisiti minimi di cui all'allegato I al
presente decreto. L'ENEA, nell'ambito dell'accordo di programma con il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'articolo 3 della legge 9
gennaio 1991, n. 10, o su specifica commessa, fornisce agli enti locali che ne facciano
richiesta assistenza per l'accertamento dell'idoneità tecnica dei predetti organismi.
- 20. Limitatamente agli impianti di potenza nominale del
focolare inferiore a 35 kW, gli enti di cui al comma 18 possono, nell'ambito della propria
autonomia, con provvedimento reso noto alle popolazioni interessate, al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'ENEA, stabilire che i controlli si
intendano effettuati nei casi in cui i manutentori degli impianti termici o i terzi
responsabili dell'esercizio e manutenzione o i proprietari degli stessi trasmettano, con
le modalità ed entro i termini stabiliti dal provvedimento medesimo, apposita
dichiarazione, redatta secondo il modello di cui all'allegato H, con timbro e firma del
terzo responsabile o dell'operatore, nel caso la prima figura non esista per l'impianto
specifico, e con connessa assunzione di responsabilità, attestante il rispetto delle
norme del presente regolamento, con particolare riferimento ai risultati dell'ultima delle
verifiche periodiche di cui al comma 12. Gli enti di cui al comma 18 possono altresì
stabilire, per manutentori e terzi responsabili, l'obbligo di consegna periodica delle
dichiarazioni di cui sopra su supporto informatico standardizzato. Gli enti, qualora
ricorrano alla forma di verifica prevista al presente comma, devono comunque effettuare
annualmente controlli tecnici a campione su almeno il 5% degli impianti di potenza
nominale del focolare inferiore a 35 kW esistenti sul territorio, scegliendoli tra quelli
per i quali sia pervenuta nell'ultimo biennio la dichiarazione di avvenuta manutenzione,
ai fini del riscontro della veridicità della dichiarazione stessa, provvedendo altresì
ad effettuare, nei termini previsti dall'articolo 31, comma 3,
della legge 9 gennaio 1991, n. 10, i controlli su tutti gli impianti termici per i
quali la dichiarazione di cui sopra risulti omessa o si evidenzino comunque situazioni di
non conformità alle norme vigenti. Gli enti locali, al fine di massimizzare l'efficacia
della propria azione, possono programmare i predetti controlli a campione dando priorità
agli impianti più vecchi o per i quali si abbia comunque una indicazione di maggiore
criticità, avendo peraltro cura di predisporre il campione in modo da evitare distorsioni
di mercato. In conformità al principio stabilito dal comma 3,
articolo 31, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, gli oneri per la effettuazione dei
controlli a campione sono posti a carico di tutti gli utenti che presentino detta
dichiarazione, con opportune procedure definite da ciascun ente locale nell'ambito della
propria autonomia.
ALLEGATO E
1. (soppresso dall'art. 18
d.P.R. n. 551 del 1999)
- ALLEGATO H (omissis)
- ALLEGATO I - REQUISITI
MINIMI DEGLI ORGANISMI ESTERNI INCARICATI DELLE VERIFICHE
- 1. L'organismo, il personale direttivo ed il personale
incaricato di eseguire le operazioni di verifica non possono essere né il progettista, il
fabbricante, il fornitore o l'installatore delle caldaie e degli apparecchi che
controllano, né il mandatario di una di queste persone. Essi non possono intervenire né
direttamente né in veste di mandatari nella progettazione, fabbricazione,
commercializzazione o manutenzione di caldaie ed apparecchi per impianti di riscaldamento.
-
- 2. L'organismo, il personale direttivo ed il personale
incaricato di eseguire le operazioni di verifica non possono essere fornitori di energia
per impianti di riscaldamento, né il mandatario di una di queste persone.
-
- 3. L'organismo ed il personale incaricato devono eseguire
le operazioni di verifica con la massima integrità professionale e competenza tecnica e
non devono essere condizionati da pressioni ed incentivi, soprattutto di ordine
finanziario, che possano influenzare il giudizio o i risultati del controllo, in
particolare se provenienti da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle
verifiche.
-
- 4. L'organismo deve disporre del personale e dei mezzi
necessari per assolvere adeguatamente ai compiti tecnici ed amministrativi connessi con
l'esecuzione delle verifiche; deve altresì avere a disposizione il materiale necessario
per le verifiche straordinarie.
-
- 5. Il personale incaricato deve possedere i requisiti
seguenti:
- a) una buona formazione tecnica e professionale, almeno
equivalente a quella necessaria per l'installazione e manutenzione delle tipologie di
impianti da sottoporre a verifica;
- b) una conoscenza soddisfacente delle norme relative ai
controlli da effettuare ed una pratica sufficiente di tali controlli;
- c) la competenza richiesta per redigere gli attestati, i
verbali e le relazioni che costituiscono la prova materiale dei controlli effettuati.
- 6. Deve essere garantita l'indipendenza del personale
incaricato delle verifiche. La remunerazione di ciascun agente non deve dipendere né dal
numero delle verifiche effettuate né dai risultati di tali verifiche.
-
- 7. L'organismo deve sottoscrivere un'assicurazione di
responsabilità civile, a meno che tale responsabilità non sia coperta dallo Stato in
base alla legislazione vigente o si tratti di un organismo pubblico.
-
- 8. Il personale dell'organismo è vincolato dal segreto
professionale.