Decreto legislativo 25 febbraio
1995, n. 77
Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali
Articoli da 1 a 114
(abrogati dall'art. 274 del T.U. enti locali
approvato con decreto legislativo n. 267 del 2000)
Art. 115 Tempi di applicazione (omissis)
Art. 116 Completamento degli inventari e ricostruzione dello stato patrimoniale (omissis)
Art. 117 Gradualità di ammortamento dei beni
1. L'applicazione delle prescrizioni di cui all'articolo 9 decorre dall'anno 2000. A tal fine gli enti locali iscrivono nell'apposito intervento di ciascun servizio l'importo dell'ammortamento accantonato per i beni relativi con la seguente gradualità del valore calcolato con i criteri di cui all'articolo 71:
a) per il 2000 il 6 per cento del valore;
b) per il 2001 il 12 per cento del valore;
c) per il 2002 il 18 per cento del valore;
d) per il 2003 il 24 per cento del valore.
(comma coś sostituito dall'articolo 31, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448)
2. In fase di prima applicazione dellarticolo 116 i beni mobili non registrati acquisiti dallente da oltre un quinquennio possono essere considerati, con modalità definite dal regolamento di contabilità, interamente ammortizzati.
SEZIONE III - Norme sui servizi di tesoreria
Art. 118 Servizi di tesoreria affidati a soggetti non abilitati (omissis)
SEZIONE IV - Norme sul risanamento finanziario degli enti locali
Articoli da 119 a 121 (omissis)
SEZIONE V - Norme sulla revisione economico contabile
Art. 122 Prima applicazione delle norme recate dall'articolo 107 (omissis)
SEZIONE VI - Norme finali
Art. 123 Abrogazione di norme
1. Sono abrogate le seguenti norme:
a) gli articoli da 166 a 174 e gli articoli da 179 a 181 del Regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297;
b) gli articoli 96 e 147 del Testo Unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
c) l'articolo 1, comma 4, e l'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43;
d) l'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3;
e) gli articoli 3, 5 e 6 della legge 21 dicembre 1978, n. 843;
f) il decreto del Presidente della Repubblica n. 421 del 19 giugno 1979;
g) l'articolo 15 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, e l'articolo 5, comma 1, della legge di conversione 23 aprile 1981, n. 153;
h) l'articolo 1-quater, dal comma 3 al comma 11, l'articolo 3, comma 6, e l'articolo 3-bis del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131;
i) l'articolo 1-bis del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 1986, n. 488;
l) l'articolo 1, comma 1, l'articolo 1-bis e l'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440;
m) l'articolo 4, commi 9 e 10, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155;
n) l'articolo 22, comma 1, l'articolo 23, l'articolo 25 e l'articolo 27 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144;
o) l'articolo 1, comma 2 e l'articolo 13, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38;
p) l'articolo 6-quinquies, commi 1, 2, 4, 5 e 6, l'articolo 8-bis, l'articolo 12-bis, commi 4, 5, 6 e 7, e l'articolo 13 del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80;
q) l'articolo 11, commi 1 e 1-bis, e l'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.
2. Sono da intendersi abrogate tutte le disposizioni non compatibili con i prinćpi e le norme contenute nel presente decreto legislativo.