Decreto Legge 25 marzo 1997, n. 67
Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135

articoli da 1 a 7 (omissis)

8. Semplificazione dell'accesso al Fondo rotativo per la progettualità presso la Cassa depositi e prestiti

1. I commi 54, 56, 57 e 58 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono sostituiti dai seguenti:
a) "54. Al fine di razionalizzare la spesa per investimenti pubblici, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario, di competenza delle regioni, delle province, dei comuni, dei loro consorzi anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, delle comunità montane, dei consorzi di bonifica e consorzi di irrigazione, delle società per la gestione di servizi pubblici cui partecipano gli enti locali e delle aziende speciali di detti enti, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti il Fondo rotativo per la progettualità. Il Fondo anticipa le spese necessarie per gli studi di fattibilità, per l'elaborazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, incluse le valutazioni di impatto ambientale e altre rilevazioni e ricerche necessarie. La dotazione del Fondo è stabilita in lire 500 miliardi, mediante apporto della Cassa depositi e prestiti a valere sui fondi derivanti dal servizio dei conti correnti postali. Il sessanta per cento delle predette risorse è riservato in favore delle aree depresse del territorio nazionale.";
b) "56. I soggetti di cui al comma 54, per la copertura delle spese ivi contemplate, possono beneficiare dei finanziamenti del Fondo sulla base di programmi di opere pubbliche da realizzare, allegando una relazione tecnica dalla quale risultino la finalità, la localizzazione, la conformità allo strumento urbanistico vigente o gli eventuali adeguamenti previsti per lo stesso, il costo presunto dell'opera da realizzare, nonché la prevista copertura finanziaria. Per le domande di anticipazione la Cassa depositi e prestiti richiede le integrazioni alla relazione tecnica ritenute necessarie al fine di procedere alla conseguente valutazione delle domande stesse, da espletare mediante il ricorso a società partecipate dalla Cassa medesima. L'anticipazione è concessa dalla Cassa depositi e prestiti a valere sulle disponibilità del Fondo, con determinazione del direttore generale, nel limite massimo del dieci per cento del costo presunto dell'opera";
c) "57. L'anticipazione, aumentata delle eventuali spese di valutazione, è rimborsata, secondo le modalità concordate con la Cassa depositi e prestiti, dopo il perfezionamento della provvista finanziaria necessaria alla realizzazione dell'opera. Trascorsi cinque anni dalla data di erogazione dell'anticipazione, ovvero quattro anni qualora la stessa sia finalizzata alla progettazione definitiva, i soggetti di cui al comma 54 sono tenuti a rimborsare alla Cassa depositi e prestiti l'anticipazione maggiorata delle eventuali spese di valutazione, anche qualora non sia stata perfezionata la provvista finanziaria necessaria alla realizzazione dell'opera, ovvero l'opera non sia realizzabile, o sia venuto meno l'interesse pubblico alla sua realizzazione.";
d) "58. Alla Cassa depositi e prestiti, sulle somme apportate, è riconosciuto un tasso di interesse pari al tasso del conto corrente intrattenuto dalla Cassa con la Tesoreria dello Stato. I relativi oneri sono posti a carico del bilancio dello Stato. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a lire 10 miliardi per l'anno 1998 ed a lire 25 miliardi per ciascuno degli anni dal 1999 al 2002, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

9. Accelerazione della progettazione e istituzione del Fondo di rotazione presso il Ministero dei lavori pubblici

1. Sino alla emanazione del regolamento di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, le amministrazioni aggiudicatrici avviano le attività di progettazione anche definitiva ed esecutiva anche in assenza del programma triennale di cui all'articolo 14 della medesima legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni.

2. Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituito un Fondo per il finanziamento a fondo perduto della progettazione preliminare e degli studi e indagini connessi per il potenziamento, adeguamento e ammodernamento delle infrastrutture, secondo le modalità previste dal presente articolo. Alla concessione dei contributi possono accedere amministrazioni statali ed enti a carattere sovraregionale vigilati da amministrazioni statali.

2-bis. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con agevolazioni a valere su altri fondi pubblici nazionali o su fondi comunitari.

2-ter. L'incarico di progettazione deve essere affidato, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale di recepimento, entro sei mesi dalla data di assegnazione del contributo, a pena di decadenza.

2-quater. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del  bilancio e della programmazione economica, sono disciplinate le modalità di accesso e di esercizio del Fondo di cui al presente articolo.

2-quinquies. Il Ministro dei lavori pubblici presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'utilizzazione del Fondo, con i dati specifici dei progetti e delle spese.
(i commi da 2 a 2-quinquies sono stati così introdotti dall'articolo 13, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144)

10. (omissis)

11. Centri storici (abrogato dal d.P.R. n. 380 del 2001)

12. Disposizioni in materia di sicurezza nei cantieri

1. Sino al 31 dicembre 1997, per le contravvenzioni di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, è raddoppiato il termine di cui al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 20, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, ed è ridotta della metà la somma di cui all'articolo 21, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

articoli 13 e 14 (omissis)

15. Snellimento delle procedure in materia di informazioni e comunicazioni antimafia

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: (omissis)

2. Al comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1990, n. 490, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: (omissis)

16 (soppresso dalla legge di conversione)

articoli 17 e 18 (omissis)

19. Norme sul processo amministrativo (abrogato dall'articolo 4, comma 2, della legge n. 205 del 2000)

articoli 20 e 21 (omissis)