Legge 8 ottobre
1997, n. 352
Disposizioni sui beni culturali
Art. 1. (Testo
unico delle norme in materia di beni culturali)
(il T.U. è stato
emanato con decreto
legislativo 19 novembre 1999, n. 490)
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale siano riunite e coordinate tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di beni culturali e ambientali. Con l'entrata in vigore del testo unico sono abrogate tutte le previgenti disposizioni in materia che il Governo indica in allegato al medesimo testo unico.
2. Nella predisposizione del testo unico di
cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) possono essere inserite nel testo unico le disposizioni legislative vigenti alla data
di entrata in vigore della presente legge, nonché quelle che entreranno in vigore nei sei
mesi successivi;
b) alle disposizioni devono essere apportate esclusivamente le modificazioni necessarie
per il loro coordinamento formale e sostanziale, nonché per assicurare il riordino e la
semplificazione dei procedimenti.
3. Lo schema di testo unico è trasmesso, entro sette mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché le competenti Commissioni parlamentari esprimano il loro parere. Si applica la procedura di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Il testo unico può essere aggiornato, secondo
i princìpi ed i criteri direttivi di cui al comma 2, lettera b), entro tre anni dalla
data della sua entrata in vigore, con uno o più decreti legislativi il cui schema è
deliberato dal Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato
esprime entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Lo schema è trasmesso, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, con relazione cui sono allegati i pareri del Consiglio di Stato e di
detta Conferenza, alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il parere entro
quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun decreto legislativo è emanato su proposta
del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli
affari regionali.
(comma così sostituito
dall'articolo 18, comma 4, della legge n. 340 del 2000)
5. Il testo unico è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, udito il Consiglio di Stato, il cui parere è espresso entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del relativo schema.
6. Per la predisposizione degli schemi dei
decreti legislativi previsti dal presente articolo, il Ministro per i beni e le attività
culturali può avvalersi dell'opera di una commissione composta da esperti, esterni
appartenenti all'amministrazione, particolarmente qualificati nel settore. Al relativo
onere si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito delle
ordinarie unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni e
le attività culturali.
(comma così sostituito
dall'articolo 18, comma 5, della legge n. 340 del 2000)
Art. 2. (Programmazione delle attività culturali)
(i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 2 sono stati abrogati dall'articolo 4, comma 1, della legge 12 luglio 1999, n. 237)
8. Le somme erogate da soggetti
pubblici e privati in favore dello Stato a titolo di partecipazione alla realizzazione di
attività culturali o di interventi sul patrimonio culturale affluiscono all'entrata del
bilancio dello Stato e sono assegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello
stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per il trasferimento
agli organi del medesimo Ministero che realizzano le attività o gli interventi, ai sensi
dell'articolo 10 del d.P.R. 20 aprile 1994, n. 367. Il funzionario incaricato della
gestione dei predetti fondi presenta annualmente il rendiconto, accompagnato da una
relazione illustrativa. I predetti documenti sono resi pubblici e portati a conoscenza di
tutti i soggetti che hanno partecipato o concorso finanziariamente alle iniziative
culturali promosse.
(il comma 8 ha così
sostituito i commi 8 e 9, ad opera dell'articolo 4, comma 2, della legge 12 luglio 1999,
n. 237)
Art. 3. (Concessioni relative ai
servizi aggiuntivi)
(abrogato
dall'articolo 166 del decreto legislativo n. 490 del 1999)
Art. 4. (Modifica alle norme per l'arte negli edifici pubblici)
1. Alla legge 29 luglio 1949, n. 717, come
da ultimo modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, quarto comma, le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti:
«1 miliardo»;
b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2 - 1. La scelta degli artisti per l'esecuzione delle opere d'arte di cui
all'articolo 1 è effettuata, con procedura concorsuale, da una commissione composta dal
rappresentante dell'amministrazione sul cui bilancio grava la spesa, dal progettista della
costruzione, dal soprintendente per i beni artistici e storici competente e da due artisti
di chiara fama nominati dall'amministrazione medesima».
Art. 5. (Provvedimenti finanziari a favore degli
immobili di interesse storico-artistico)
(abrogato dall'articolo
166 del decreto legislativo n. 490 del 1999)
Art. 6. (Alienazione di immobili di interesse storico-artistico)
1. Al comma 3 dell'articolo
12 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli
immobili per i quali non sia intervenuta la domanda degli aventi diritto continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 71, secondo comma, della legge 1° giugno
1939, n. 1089».
(il comma 3 dell'art. 12
della legge 15 maggio 1997, n. 127, è stato abrogato dall'art. 2, comma 24, della legge
n. 191 del 1998)
2. Al comma 6 dell'articolo 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127, l'ultimo periodo è soppresso.
Art. 7. (Provvedimenti a favore della diffusione della conoscenza, nelle scuole, del patrimonio artistico ...)
1. Il Ministero per i beni e le attività
culturali svolge un pubblico servizio di educazione storico-artistica. Le soprintendenze e
le scuole di ogni ordine e grado possono stipulare apposite convenzioni per diffondere la
conoscenza e favorire la fruizione del patrimonio storico-artistico, scientifico e
culturale da parte degli studenti. Le convenzioni fissano le modalità attraverso le quali
le istituzioni museali si impegnano ad elaborare percorsi didattici e a preparare
materiali e sussidi audiovisivi, che tengano conto della specificità della scuola
richiedente e delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di alunni
disabili. Le convenzioni fissano le modalità attraverso le quali le istituzioni museali
si impegnano ad elaborare percorsi didattici e a preparare materiali e sussidi
audiovisivi, che tengano conto della specificità della scuola richiedente e delle
eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di alunni disabili. Gli oneri
derivanti dalle convenzioni sono ripartiti tra la scuola richiedente e la soprintendenza.
Al finanziamento della quota a carico della singola soprintendenza si provvede mediante
utilizzo e nei limiti del fondo per le iniziative e le attività culturali di cui al comma 7 dell'articolo 2.
(comma così modificato
dall'articolo 4 della legge 12 luglio 1999, n. 237, poi dall'articolo 4 della
legge 21 dicembre 1999, n. 513)
1-bis. Al fine di diffondere la conoscenza del
patrimonio storico, artistico, scientifico e culturale, le scuole possono stipulare
convenzioni con i musei per la formazione dei docenti.
(comma aggiunto
dall'articolo 3 della legge 12 luglio 1999, n. 237)
Art. 8. (Associazioni di volontariato)
(abrogato dall'articolo
166 del decreto legislativo n. 490 del 1999)
Art. 9. (Provvedimenti a favore delle aree archeologiche di Pompei) (omissis)
Art. 10. (Società italiana per i beni culturali-SIBEC Spa) (omissis)
Art. 11. (Utilizzazione degli immobili demaniali in consegna all'Amministrazione dei beni culturali) (omissis)
Art. 12. (Norme sui generatori aerosol contenenti vernici)
1. Il produttore o il responsabile
dell'immissione sul mercato italiano di generatori aerosol contenenti vernici è tenuto a
comunicare preventivamente al Ministero per i beni e le attività culturali, Istituto
centrale per il restauro, e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
la categoria chimica delle resine e dei solventi in esse contenuti e i prodotti chimici
utilizzabili per la rimozione delle vernici stesse. In sostituzione della comunicazione il
produttore o il responsabile dell'immissione sul mercato può indicare sui contenitori le
medesime informazioni.
(così sostituito
dall'articolo 4, comma 4, lettera a), della legge 12 luglio 1999, n. 237)
1-bis. I dati di cui al comma 1 sono coperti dal
segreto d'ufficio e possono essere comunicati solo in forma aggregata.
(comma aggiunto
dall'articolo 4, comma 4, lettera b), della legge 12 luglio 1999, n. 237)
2. A decorrere dal 1o gennaio 2000,
sui contenitori sono comunque indicati i solventi utilizzabili per la rimozione delle
vernici.
(così sostituito
dall'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 12 luglio 1999, n. 237)
3. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni.
1. All'articolo 635, secondo comma, numero 3), del codice penale, dopo le parole: «o all'esercizio di un culto», sono inserite le seguenti: «o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici».
2. All'articolo
639 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico ovunque siano
ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, si applica la pena della
reclusione fino a un anno o della multa fino a lire due milioni e si procede d'ufficio».
3. All'articolo 67, secondo comma, della legge 1° giugno 1939, n. 1089, dopo le parole: «di cui agli articoli 45 e 47» sono inserite le seguenti: «ovvero sia commesso su cose mobili di cui all'articolo 1, di proprietà pubblica o oggetto di notifica, da parte di persona diversa dal proprietario».