Legge 8 ottobre 1997, n. 352
Disposizioni sui beni culturali

Art. 1. (Testo unico delle norme in materia di beni culturali)
(il T.U. è stato emanato con decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 490)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale siano riunite e coordinate tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di beni culturali e ambientali. Con l'entrata in vigore del testo unico sono abrogate tutte le previgenti disposizioni in materia che il Governo indica in allegato al medesimo testo unico.

2. Nella predisposizione del testo unico di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) possono essere inserite nel testo unico le disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelle che entreranno in vigore nei sei mesi successivi;
b) alle disposizioni devono essere apportate esclusivamente le modificazioni necessarie per il loro coordinamento formale e sostanziale, nonché per assicurare il riordino e la semplificazione dei procedimenti.

3. Lo schema di testo unico è trasmesso, entro sette mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché le competenti Commissioni parlamentari esprimano il loro parere. Si applica la procedura di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Il testo unico può essere aggiornato, secondo i princìpi ed i criteri direttivi di cui al comma 2, lettera b), entro tre anni dalla data della sua entrata in vigore, con uno o più decreti legislativi il cui schema è deliberato dal Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato esprime entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Lo schema è trasmesso, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con relazione cui sono allegati i pareri del Consiglio di Stato e di detta Conferenza, alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun decreto legislativo è emanato su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali.
(comma così sostituito dall'articolo 18, comma 4, della legge n. 340 del 2000)

5. Il testo unico è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, udito il Consiglio di Stato, il cui parere è espresso entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del relativo schema.

6. Per la predisposizione degli schemi dei decreti legislativi previsti dal presente articolo, il Ministro per i beni e le attività culturali può avvalersi dell'opera di una commissione composta da esperti, esterni appartenenti all'amministrazione, particolarmente qualificati nel settore. Al relativo onere si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito delle ordinarie unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali.
(comma così sostituito dall'articolo 18, comma 5, della legge n. 340 del 2000)

Art. 2. (Programmazione delle attività culturali)

(i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 2 sono stati abrogati dall'articolo 4, comma 1, della legge 12 luglio 1999, n. 237)

8. Le somme erogate da soggetti pubblici e privati in favore dello Stato a titolo di partecipazione alla realizzazione di attività culturali o di interventi sul patrimonio culturale affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato e sono assegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per il trasferimento agli organi del medesimo Ministero che realizzano le attività o gli interventi, ai sensi dell'articolo 10 del d.P.R. 20 aprile 1994, n. 367. Il funzionario incaricato della gestione dei predetti fondi presenta annualmente il rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa. I predetti documenti sono resi pubblici e portati a conoscenza di tutti i soggetti che hanno partecipato o concorso finanziariamente alle iniziative culturali promosse.
(il comma 8 ha così sostituito i commi 8 e 9, ad opera dell'articolo 4, comma 2, della legge 12 luglio 1999, n. 237)

Art. 3. (Concessioni relative ai servizi aggiuntivi)
(abrogato dall'articolo 166 del decreto legislativo n. 490 del 1999)

Art. 4. (Modifica alle norme per l'arte negli edifici pubblici)

1. Alla legge 29 luglio 1949, n. 717, come da ultimo modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, quarto comma, le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1 miliardo»;
b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2 - 1. La scelta degli artisti per l'esecuzione delle opere d'arte di cui all'articolo 1 è effettuata, con procedura concorsuale, da una commissione composta dal rappresentante dell'amministrazione sul cui bilancio grava la spesa, dal progettista della costruzione, dal soprintendente per i beni artistici e storici competente e da due artisti di chiara fama nominati dall'amministrazione medesima».

Art. 5. (Provvedimenti finanziari a favore degli immobili di interesse storico-artistico)
(abrogato dall'articolo 166 del decreto legislativo n. 490 del 1999)

Art. 6. (Alienazione di immobili di interesse storico-artistico)

1. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli immobili per i quali non sia intervenuta la domanda degli aventi diritto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 71, secondo comma, della legge 1° giugno 1939, n. 1089».
(il comma 3 dell'art. 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è stato abrogato dall'art. 2, comma 24, della legge n. 191 del 1998)

2. Al comma 6 dell'articolo 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127, l'ultimo periodo è soppresso.

Art. 7. (Provvedimenti a favore della diffusione della conoscenza, nelle scuole, del patrimonio artistico ...)

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali svolge un pubblico servizio di educazione storico-artistica. Le soprintendenze e le scuole di ogni ordine e grado possono stipulare apposite convenzioni per diffondere la conoscenza e favorire la fruizione del patrimonio storico-artistico, scientifico e culturale da parte degli studenti. Le convenzioni fissano le modalità attraverso le quali le istituzioni museali si impegnano ad elaborare percorsi didattici e a preparare materiali e sussidi audiovisivi, che tengano conto della specificità della scuola richiedente e delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di alunni disabili. Le convenzioni fissano le modalità attraverso le quali le istituzioni museali si impegnano ad elaborare percorsi didattici e a preparare materiali e sussidi audiovisivi, che tengano conto della specificità della scuola richiedente e delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di alunni disabili. Gli oneri derivanti dalle convenzioni sono ripartiti tra la scuola richiedente e la soprintendenza. Al finanziamento della quota a carico della singola soprintendenza si provvede mediante utilizzo e nei limiti del fondo per le iniziative e le attività culturali di cui al comma 7 dell'articolo 2.
(comma così modificato dall'articolo 4 della legge 12 luglio 1999, n. 237, poi dall'articolo 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 513)

1-bis. Al fine di diffondere la conoscenza del patrimonio storico, artistico, scientifico e culturale, le scuole possono stipulare convenzioni con i musei per la formazione dei docenti.
(comma aggiunto dall'articolo 3 della legge 12 luglio 1999, n. 237)

Art. 8. (Associazioni di volontariato)
(abrogato dall'articolo 166 del decreto legislativo n. 490 del 1999)

Art. 9. (Provvedimenti a favore delle aree archeologiche di Pompei) (omissis)

Art. 10. (Società italiana per i beni culturali-SIBEC Spa) (omissis)

Art. 11. (Utilizzazione degli immobili demaniali in consegna all'Amministrazione dei beni culturali) (omissis)

Art. 12. (Norme sui generatori aerosol contenenti vernici)

1. Il produttore o il responsabile dell'immissione sul mercato italiano di generatori aerosol contenenti vernici è tenuto a comunicare preventivamente al Ministero per i beni e le attività culturali, Istituto centrale per il restauro, e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la categoria chimica delle resine e dei solventi in esse contenuti e i prodotti chimici utilizzabili per la rimozione delle vernici stesse. In sostituzione della comunicazione il produttore o il responsabile dell'immissione sul mercato può indicare sui contenitori le medesime informazioni.
(così sostituito dall'articolo 4, comma 4, lettera a), della legge 12 luglio 1999, n. 237)

1-bis. I dati di cui al comma 1 sono coperti dal segreto d'ufficio e possono essere comunicati solo in forma aggregata.
(comma aggiunto dall'articolo 4, comma 4, lettera b), della legge 12 luglio 1999, n. 237)

2. A decorrere dal 1o gennaio 2000, sui contenitori sono comunque indicati i solventi utilizzabili per la rimozione delle vernici.
(così sostituito dall'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 12 luglio 1999, n. 237)

3. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni.

Art. 13. (Sanzioni penali)

1. All'articolo 635, secondo comma, numero 3), del codice penale, dopo le parole: «o all'esercizio di un culto», sono inserite le seguenti: «o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici».

2. All'articolo 639 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, si applica la pena della reclusione fino a un anno o della multa fino a lire due milioni e si procede d'ufficio».

3. All'articolo 67, secondo comma, della legge 1° giugno 1939, n. 1089, dopo le parole: «di cui agli articoli 45 e 47» sono inserite le seguenti: «ovvero sia commesso su cose mobili di cui all'articolo 1, di proprietà pubblica o oggetto di notifica, da parte di persona diversa dal proprietario».