Legge 18 novembre 1998, n. 415
Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici

Art. 1. (Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge)

1. All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominata "legge n. 109", il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. ... (omissis)".

2. All'articolo 2 della legge n. 109, la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
"b) ... (omissis)".

3. All'articolo 2 della legge n. 109, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"3. ... (omissis) - 4. ... (omissis) - 4-bis. ... (omissis)"

4. All'articolo 2 della legge n. 109, i commi 5 e 5-bis sono sostituiti dai seguenti:
"5. ... (omissis) - 5-bis. ... (omissis)"

5. All'articolo 2, comma 6, lettera a), della legge n. 109, dopo le parole: "di interesse generale", la virgola è soppressa.

Art. 2. (Qualificazione)

1. All'articolo 8 della legge n. 109, i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"1... (omissis) - 2. ... (omissis) - 3. ... (omissis) - 4. ... (omissis)"

2. Il regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 109, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 8 della legge n. 109, il comma 5 è abrogato.

4. All'articolo 8, comma 9, della legge n. 109, le parole: "dei requisiti di cui alla lettera b) del comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "dei requisiti di cui alla lettera c) del comma 3".

5. All'articolo 8 della legge n. 109, dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:
"11-bis. ... (omissis) - 11-ter.  ... (omissis) - 11-quater. ... (omissis) - 11-quinquies. ... (omissis) - 11-sexies. ... (omissis)"

Art. 3. (Soggetti ammessi alle gare e sistemi di realizzazione dei lavori pubblici)

1. All'articolo 10 della legge n. 109, sono aggiunti i seguenti commi:
"1-bis. ... (omissis) - 1-ter.  ... (omissis) - 11quater. ... (omissis)"

2. All'articolo 19 della legge n. 109, al comma 1 è premesso il seguente:
"01. ... (omissis)".

3. All'articolo 19 della legge n. 109, al comma 1, lettera b), dopo le parole: "progettazione esecutiva" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 16, comma 5,".

4. All'articolo 19, comma 1, lettera b), della legge n. 109, il numero 1) è sostituito dal seguente:
"1) riguardino lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per più del 50 per cento sul valore dell'opera;".

5. All'articolo 19 della legge n. 109, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. ... (omissis)".

6. All'articolo 19 della legge n. 109, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. ... (omissis)".

7. All'articolo 19 della legge n. 109, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. ... (omissis)".

8. Alle concessioni di servizi pubblici si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2-bis, della legge n. 109, introdotto dal comma 7 del presente articolo.

9. All'articolo 19 della legge n. 109, dopo il comma 5-bis, sono aggiunti i seguenti:
"5-ter.  ... (omissis) - 5-quater. ... (omissis)"

Art. 4. (Programmazione dei lavori pubblici)

1. L'articolo 14 della legge n. 109 è sostituito dal seguente:

"Art. 14. - (Programmazione dei lavori pubblici). - omissis".

2. (comma abrogato dall'art. 274 del decreto legislativo n. 267 del 2000)

3. All'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni, i commi quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti:
" ... (omissis)".

Art. 5. (Misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione)

1. L'articolo 7 della legge n. 109 è sostituito dal seguente:
"Art. 7. - (Misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione). - omissis".

Art. 6. (Redazione dei progetti)

1. La rubrica dell'articolo 17 della legge n. 109 è sostituita dalla seguente: "Effettuazione delle attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie"

2. All'articolo 17 della legge n. 109, i commi da 1 a 8 sono sostituiti dai seguenti:
"1. ... (omissis) - 2.  ... (omissis) - 3. ... (omissis) - 4. ... (omissis) - 5. ... (omissis) - 6. ... (omissis) - 7.  ... (omissis) - 8. ... (omissis)"

3. All'articolo 17, comma 9, della legge n. 109, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico ed ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti".

4. All'articolo 17 della legge n. 109, i commi 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:
"11. ... (omissis) - 12.  ... (omissis) - 12-bis. ... (omissis)"

5. All'articolo 17 della legge n. 109, i commi 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti:
"13. ... (omissis) - 14. ... (omissis)"

6. All'articolo 17 della legge n. 109, dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:
"14-bis. ... (omissis) - 14-ter.  ... (omissis) - 14-quater. ... (omissis) - 14-quinquies. ... (omissis) - 14-sexies. ... (omissis) - 14-septies. ... (omissis)"

7. Il decreto di cui all'articolo 17, comma 14-bis , della legge n. 109, introdotto dal comma 6 del presente articolo, é emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Ai fini della partecipazione alla gara per gli affidamenti di cui all'articolo 17 della legge n. 109, come modificato dal presente articolo, le società costituite dopo la data di entrata in vigore della presente legge, per un periodo di tre anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma di società di capitali; per le società costituite fino a tre anni prima della data di entrata in vigore della presente legge detta facoltà è esercitabile per un periodo massimo di tre anni da tale data.

9. La disposizione di cui all'articolo 17, comma 2, secondo periodo, della legge n. 109, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, si applica esclusivamente ai tecnici in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7. (Criteri di aggiudicazione - Commissioni aggiudicatrici)

1. All'articolo 21 della legge n. 109, i commi 1, 1- bis e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. ... (omissis) - 1-bis.  ... (omissis) - 2. ... (omissis)"

2. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, sentite le competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione del relativo schema di decreto, definisce le modalità di determinazione della soglia di anomalia delle offerte in sostituzione di quelle previste dall'articolo 21, comma 1- bis , della legge n. 109, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.

Art. 8. (Licitazione privata)

1. La rubrica dell'articolo 23 della legge n. 109 é sostituita dalla seguente: "Licitazione privata e licitazione privata semplificata".

2. All'articolo 23 della legge n. 109, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"1- bis. ... (omissis) - 1-ter.  ... (omissis)"

Art. 9. (Ulteriori modifiche alla legge n. 109)

1. All'articolo 1, comma 2, della legge n. 109, le parole: "le disposizioni" sono sostituite dalle seguenti: "i princípi desumibili dalle disposizioni".

2. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, della legge n. 109 è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 3, comma 4, della legge n. 109, le parole: "coordinata con le modifiche apportate dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, come modificato dalla relativa legge di conversione," sono sostituite dalle seguenti: "coordinata con le modifiche ad essa apportate fino alla data di pubblicazione del medesimo regolamento,".

4. All'articolo 3, comma 5, della legge n. 109, dopo le parole: "nuovo capitolato generale d'appalto" sono inserite le seguenti: "che trova applicazione ai lavori affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) , della presente legge, e" e le parole: "per i lavori di restauro e manutenzione di dipinti su tela, su tavola e su muro, nonché di superfici decorate di monumenti architettonici e di materiali di scavo" sono sostituite dalle seguenti: "per lavori aventi ad oggetto beni sottoposti alle disposizioni della legge 1º giugno 1939, n. 1089".

5. All'articolo 3, comma 6, lettera h), della legge n. 109, le parole: "17, comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "17, comma 7".

6. All'articolo 3, comma 7- bis, della legge n. 109, la parola: "strettamente" è soppressa.

7. All'articolo 4, comma 5, della legge n. 109, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, relativamente agli interventi aventi ad oggetto i beni sottoposti alle disposizioni della legge 1º giugno 1939, n. 1089".

8. All'articolo 4, comma 6, della legge n. 109, dopo le parole: "anche su richiesta", é inserita la seguente: "motivata" e le parole: "del Servizio di ispettorato tecnico di cui al comma 3 dell'articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: "del Servizio ispettivo di cui al comma 10".

9. All'articolo 4, comma 7, della legge n. 109, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I provvedimenti dell'Autorità devono prevedere il termine di pagamento della sanzione e avverso di essi é ammesso ricorso al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva da proporre entro trenta giorni dalla data di ricezione dei provvedimenti medesimi. La riscossione della sanzione avviene mediante ruoli".

10. All'articolo 4 della legge n. 109 il comma 10 è sostituito dai seguenti:
"10 ... (omissis) - 10-bis. ... (omissis) - 10-ter.  ... (omissis) - 10-quater. ... (omissis) - 10-quinquies. ... (omissis)".

11. All'articolo 4 della legge n. 109, il comma 14 è sostituito dal seguente:
" 14.  ... (omissis)".

12. All'articolo 4, comma 16, lettera c) , della legge n. 109, sono soppresse le parole: "le relazioni di cui all'articolo 14, comma 8, ".

13. All'articolo 4 della legge n. 109, dopo il comma 16 è inserito il seguente:
"16- bis. ... (omissis)".

14. All'articolo 4, comma 17, della legge n. 109, le parole: "80.000 ECU" sono sostituite dalle seguenti: "150.000 ECU".

15. La rubrica dell'articolo 5 della legge n. 109 è sostituita dalla seguente: "Disposizioni in materia di personale dell'Autorità e del Servizio ispettivo e norme finanziarie".

16. All'articolo 5 della legge n. 109, il comma 3 è abrogato.

17. All'articolo 5 della legge n. 109, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
" 5- bis. ... (omissis)".

18. All'articolo 5 della legge n. 109, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
" 7 -bis. L'Autorità provvede alla definizione delle risorse necessarie per le sezioni regionali dell'Osservatorio, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio".

19.All'articolo 9, comma 1, della legge n. 109, le parole: "regolata dalle" sono sostituite dalle seguenti: "ammessa in base alle".

20. All'articolo 9, comma 2, della legge n. 109, dopo le parole: "per quanto attiene" sono inserite le seguenti: "al periodo di riferimento nonché".

21. All'articolo 11, comma 1, della legge n. 109, le parole: "riferiti ai consorzi e non alle singole imprese consorziate" sono sostituite dalle seguenti: "posseduti e comprovati dagli stessi secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, o dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge, salvo che per i requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate".

22. All'articolo 12, comma 1, della legge n. 109, è soppressa la parola: "esclusivamente".

23. All'articolo 13, comma 4, della legge n. 109, le parole: "di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e) " ed é aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c) , sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi é fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara".

24. All'articolo 13 della legge n. 109, il comma 5 è sostituito dai seguenti:
" 5. É consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
5- bis. É vietata l'associazione in partecipazione. É vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e) , rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta
".

25. All'articolo 16, comma 2, della legge n. 109, al secondo periodo, dopo le parole: "di cui ai commi" è inserita la seguente: "3,".

26. All'articolo 16, comma 3, della legge n. 109, dopo le parole: "ai profili ambientali" sono inserite le seguenti: "e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio"; la parola: "speciali" é sostituita dalle seguenti: "dimensionali, volumetriche," e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa".

27. All'articolo 16, comma 5, della legge n. 109, le parole: "nei termini e con le modalità" sono sostituite dalle seguenti: "nei termini, con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità".

28. All'articolo 16, comma 7, della legge n. 109, dopo le parole: "nonché agli studi e alle ricerche connessi," sono inserite le seguenti: "gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti,".

29. All'articolo 18, comma 2- bis , della legge n. 109, dopo le parole: "impatto ambientale ed altre rilevazioni," sono inserite le seguenti: "alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494,".

30. All'articolo 18 della legge n. 109, dopo il comma 2- bis , sono inseriti i seguenti:
" 2-ter ... (omissis) - 2-quater  ... (omissis)"

31. All'articolo 19, comma 3, della legge n. 109, dopo le parole: "le amministrazioni aggiudicatrici", sono aggiunte le seguenti: "ed i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) ".

32. All'articolo 19, comma 3, della legge n. 109, é aggiunto il seguente periodo: "Sulla base di apposito disciplinare le amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia affidare le funzioni di stazione appaltante ai Provveditorati alle opere pubbliche o alle amministrazioni provinciali".

33. All'articolo 19, comma 5, della legge n. 109, le parole: "delle amministrazioni aggiudicatrici" sono sostituite dalle seguenti: "dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,".

34. All'articolo 20, comma 2, della legge n. 109, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ponendo a base di gara un progetto preliminare corredato, comunque, anche degli elaborati relativi alle preliminari essenziali indagini geologiche, geotecniche, idrologiche e sismiche; l'offerta ha ad oggetto gli elementi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), nonché le eventuali proposte di varianti al progetto posto a base della gara; i lavori potranno avere inizio soltanto dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice".

35. All'articolo 20, comma 4, della legge n. 109, dopo la parola: "parere" é soppressa la parola: "vincolante", le parole: "ai sensi dell'articolo 17" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 16", ed é aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'offerta ha ad oggetto il progetto esecutivo ed il prezzo".

36. All'articolo 24, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 109, le parole: "superiore a 150.000" sono sostituite dalle seguenti: "superiore a 300.000".

37. All'articolo 24, comma 1, lettera b) , della legge n. 109, dopo le parole: "imperiosa urgenza" sono inserite le seguenti: "attestati dal dirigente o dal funzionario responsabile del procedimento".

38. All'articolo 24, comma 5, della legge n. 109, dopo le parole: "comma 1," sono inserite le seguenti: "lettera b),".

39. All'articolo 24, comma 6, della legge n. 109, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatti salvi i lavori del Ministero della difesa che vengono eseguiti in economia a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare, disciplinati dal regolamento per l'attività del Genio militare di cui all'articolo 3, comma 7-bis ".

40. All'articolo 24 della legge n. 109, il comma 8 é abrogato.

41. All'articolo 25, comma 1, della legge n. 109, dopo la lettera b) é inserita la seguente:
" b-bis) ... (omissis)".

42. All'articolo 25, comma 3, della legge n. 109, al primo periodo, le parole "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori" e le parole: "della spesa prevista" sono sostituite dalle seguenti: "dell'importo del contratto stipulato".

43. All'articolo 25 della legge n. 109, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5-bis. ... (omissis)".

44. All'articolo 26 della legge n. 109, il comma 1 è sostituito dal seguente:
" 1. ... (omissis)".

45. All'articolo 27, comma 2, alinea, della legge n. 109, le parole: "per carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento" sono sostituite dalle seguenti: "nei casi di cui al comma 4 dell'articolo 17".

46. All'articolo 27, comma 2, lettera b) , della legge n. 109, le parole: "17, comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "17, comma 4".

47. All'articolo 28, comma 1, della legge n. 109, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e di redazione del certificato di collaudo ovvero, nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione".

48. All'articolo 28 della legge n. 109, al comma 3, sono aggiunti i seguenti periodi: "Nel caso di lavori di importo sino a 200.000 ECU il certificato di collaudo é sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di ECU, é in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione é comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori".

49. All'articolo 28 della legge n. 109, il comma 9 è sostituito dal seguente:
" 9. ... (omissis)".

50. All'articolo 29, comma 1, lettera f), della legge n. 109, le parole: "nonché del nominativo del direttore dei lavori designato" sono sostituite dalle seguenti: "del nominativo del direttore dei lavori designato, nonché, entro trenta giorni dal loro compimento ed effettuazione, dell'ultimazione dei lavori, dell'effettuazione del collaudo, dell'importo finale del lavoro".

51. All'articolo 29, comma 1, della legge n. 109, dopo la lettera f) , sono aggiunte le seguenti:
" f-bis) ... (omissis) - f-ter) ... (omissis)"

52. All'articolo 30, comma 1, primo periodo, della legge n. 109, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario".

53. All'articolo 30, comma 1, della legge n. 109, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed é svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione é restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione".

54. All'articolo 30, comma 2, della legge n. 109, il secondo periodo é sostituito dal seguente: "In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 20 per cento la garanzia fidejussoria é aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20 per cento" e l'ultimo periodo é soppresso.

55. All'articolo 30 della legge n. 109, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
" 2- bis. ... (omissis)".

56. All'articolo 30 della legge n. 109, il comma 6 è sostituito dal seguente:
" 6. ... (omissis)".

57. All'articolo 30 della legge n. 109, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
" 7- bis. ... (omissis) ".

58. Il regolamento di cui all'articolo 30, comma 7- bis , della legge n. 109, introdotto dal comma 57 del presente articolo, è emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

59. Gli schemi di polizza-tipo concernenti le coperture assicurative e le garanzie fideiussorie previste dall'articolo 30 della legge n. 109 sono approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

60. All'articolo 31 della legge n. 109, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
" 1-bis. ... (omissis)" .

61. All'articolo 31 della legge n. 109, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2. ... (omissis) - 2- bis. ... (omissis) - 3. ... (omissis)"

62. All'articolo 31 della legge n. 109, dopo il comma 4 é aggiunto il seguente:
" 4 -bis. ... (omissis)".

63. All'articolo 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "... (omissis)".

64. Le disposizioni attuative del comma 63 sono adottate, entro il termine del 31 dicembre 1998, nelle forme indicate nel primo periodo del comma 3 dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

65. All'articolo 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito da ultimo dall'articolo 34, comma 1, della legge n. 109, il numero 1) è sostituito dal seguente: " 1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;".

66. All'articolo 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito da ultimo dall'articolo 34, comma 1, della legge n. 109, i numeri 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:
"... (omissis)".

67. All'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, il comma 3-ter , introdotto dall'articolo 34, comma 2, della legge n. 109, è abrogato.

68. All'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, il comma 5 é abrogato.

69. All'articolo 18, comma 9, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, le parole da: ", da trasmettere" a: "n. 3) e" sono soppresse ed al medesimo comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa".

70. All'articolo 18, comma 11, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) la parola: "5," é soppressa;
b) le parole da: "20" fino a: "n. 584, e successive modificazioni e integrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "22 e 26 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406".

71. All' articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, il comma 12, come sostituito dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, è sostituito dal seguente:
" 12. ... (omissis)".

72. All'articolo 18, comma 13, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, la parola: "5," è soppressa.

73. All'articolo 34 della legge n. 109, il comma 4 è abrogato.

74. L'articolo 38 della legge n. 109 é sostituito dal seguente:
"Art. 38. - (Applicazione della legge). - (omissis)".

75. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, dopo le parole: "rispetto ai servizi" sono aggiunte le seguenti: ", siano complessivamente di importo inferiore al 50 per cento del totale". (comma implicitamente abrogato dall'art. 3 del decreto legislativo n. 65 del 2000)

76. Il termine di cui all'articolo 37 della legge n. 109 è riaperto e fissato in sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, qualora l'intesa di cui al medesimo articolo 37 non venga sottoscritta entro i successivi trenta giorni, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro dei lavori pubblici, convoca le parti sociali proponendo la sottoscrizione di un protocollo di intesa.

77. Decorso il termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del comma 76, le casse edili che non applicano la reciprocità con altre casse edili regolarmente costituite non possono rilasciare dichiarazioni liberatorie di regolarità contributiva.

Art. 10. (Definizione delle controversie)

1. L'articolo 32 della legge n. 109 é sostituito dal seguente:
"Art. 32. (Definizione delle controversie). (omissis)".

Art. 11. (Realizzazione di opere pubbliche senza oneri finanziari per la pubblica amministrazione)

1. Dopo l'articolo 37 della legge n. 109, sono aggiunti i seguenti:

"Art. 37- bis. - (Promotore).(omissis)
Art. 37- ter. - (Valutazione della proposta).(omissis)
Art. 37- quater. - (Indizione della gara).(omissis)
Art. 37- quinquies. - (Società di progetto).(omissis)
Art. 37- sexies. - (Società di progetto: emissione di obbligazioni)
.(omissis)
Art. 37- septies. - (Risoluzione).(omissis)
Art. 37- octies. - (Subentro). (omissis)
Art. 37- nonies. - (Privilegio sui crediti).(omissis)".

Art. 12. (Efficacia di disposizioni della legge n. 109)

1. Al comma 9 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, le parole "agli articoli 4, commi da 1 a 9, e 14" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 14".