Legge 24
novembre 2000, n. 340
Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti
amministrativi
Legge di semplificazione 1999
(Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2000)
Capo I - NORME IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE
Art. 1. (Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione)
1. La presente legge dispone, ai sensi dellarticolo 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi e degli adempimenti elencati nellallegato A ovvero la soppressione di quelli elencati nellallegato B, entrambi annessi alla presente legge.
2. Alla delegificazione e alla semplificazione dei procedimenti di cui allallegato A annesso alla presente legge si provvede con regolamenti emanati ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei princìpi, criteri e procedure di cui allarticolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
3. Le disposizioni di cui allallegato B annesso alla presente legge sono abrogate dalla data di entrata in vigore della medesima, limitatamente alla parte che disciplina gli adempimenti ed i procedimenti ivi indicati. Conseguentemente, dalla stessa data, gli stessi procedimenti e adempimenti amministrativi sono soppressi.
4. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 20, il comma 2 è sostituito dal seguente: (omissis)
b) allarticolo 20, comma 7, dopo le parole: (omissis)
c) allarticolo 20-bis, comma 1, lettera a), dopo la parola: (omissis)
d) allarticolo 21, comma 13, il secondo periodo è soppresso;
e) nellallegato 1 sono soppresse le previsioni di cui ai numeri: (omissis)
f) al numero 18 dellallegato 1, dopo le parole: (omissis)
g) il numero 94 dellallegato 1 è sostituito dal seguente: (omissis)
h) il titolo del numero 97 dellallegato 1 è sostituito dal seguente: (omissis)
i) il titolo del numero 98 dellallegato 1 è sostituito dal seguente: (omissis)
l) dopo il numero 98 dellallegato 1 è inserito il seguente:(omissis)
m) al numero 105 dellallegato 1, dopo le parole: (omissis)
5. Allarticolo 39, comma 22, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, le parole: ", per non più di un triennio," sono soppresse.
6. Alla legge 8 marzo 1999, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 3, comma 1, al primo periodo sono soppresse le parole: (omissis)
b) il comma 3 dellarticolo 3 è abrogato;
c) allarticolo 7, comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: (omissis)
d) allarticolo 7, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: (omissis)
e) allarticolo 7, comma 2, lalinea è sostituito dal seguente: (omissis)
f) allarticolo 7, comma 2, la lettera g) è abrogata;
g) larticolo 8 è abrogato;
h) allarticolo 9, comma 1, le parole: "e di riordino" sono soppresse;
i) allallegato 1 sono soppresse le previsioni di delegificazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui ai seguenti numeri: (omissis)
l) il numero 30) dellallegato 1 è sostituito dal seguente: (omissis)
m) al numero 43) dellallegato 1 le parole: "in nome e" sono soppresse;
n) allallegato 2 è soppresso il numero 5);
o) dopo il numero 7) dellallegato 3 sono inseriti i seguenti: (omissis)
7. Allarticolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dallarticolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191, alla fine del quarto periodo sono soppresse le parole: "tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni".
8. Entro il 31 marzo 2001, il Governo è delegato, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ad emanare un testo unico per il riordino delle norme, diverse da quelle del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nellimpresa, che regolano i rapporti di lavoro dei dipendenti di cui allarticolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, secondo quanto disposto dallarticolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, apportando le modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle diverse disposizioni e indicando, in particolare:
a) le disposizioni abrogate a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, ai sensi dellarticolo 72 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni;
b) le norme generali e speciali del pubblico impiego che hanno cessato di produrre effetti, ai sensi dellarticolo 72 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, del secondo contratto collettivo previsto dal medesimo decreto.
Art. 2. (Ulteriori
disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive)
(abrogato
dall'articolo 77, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, testo unico sulla documentazione
amministrativa)
Art. 3.
(Disposizioni in materia di accesso a dati per finalità di rilevante interesse pubblico)
(abrogato
dall'articolo 77, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, testo unico sulla documentazione
amministrativa)
Art. 4. (Rilascio e rinnovi dei passaporti)
1. Il Ministro degli affari esteri può delegare per il rilascio e i rinnovi dei passaporti, oltre che i questori, i sindaci dei comuni di residenza dei richiedenti.
Art. 5. (Tutela dei consumatori e degli utenti)
1. Dopo la lettera g) del comma 4
dellarticolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, è aggiunta la seguente:
"g-bis) segnalare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, eventuali difficoltà, impedimenti od ostacoli, relativi
allattuazione delle disposizioni in materia di semplificazione procedimentale e
documentale nelle pubbliche amministrazioni. Le segnalazioni sono verificate dal predetto
Dipartimento anche mediante lIspettorato della funzione pubblica".
Art. 6. (Attività istruttorie in materia di sportello unico delle imprese)
1. Dopo larticolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è inserito il seguente: (omissis)
1. Nellallegato 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
"9-bis) Disciplina relativa ai contratti di programma, ai patti territoriali, ai contratti darea ed agli altri interventi di cui allarticolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662".
2. Nella predisposizione del testo unico di cui allallegato 3, numero 9-bis), della legge n. 50 del 1999, introdotto dal comma 1 del presente articolo, il Governo prevede anche lattribuzione al CIPE della competenza ad emanare le deliberazioni attuative ed integrative al fine di ulteriormente semplificare, riordinare e coordinare la disciplina del settore.
1. Luso o il riutilizzo di siti industriali per linstallazione di impianti destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dellenergia, della sicurezza e dellaffidabilità del sistema, nonchè della flessibilità e della diversificazione dellofferta, è soggetto ad autorizzazione del Ministero dellindustria, del commercio e dellartigianato, di concerto con il Ministero dellambiente, dintesa con la regione interessata. Ai fini della procedura di cui al presente articolo, per impianti si intendono i rigassificatori di gas naturale liquido. Il soggetto richiedente lautorizzazione deve allegare alla richiesta di autorizzazione un progetto preliminare.
2. Il Ministero dellindustria, del commercio e dellartigianato svolge listruttoria nominando il responsabile unico del procedimento che convoca la conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla presente legge. Listruttoria si conclude in ogni caso nel termine di centottanta giorni dalla data di presentazione della richiesta.
3. Il soggetto richiedente lautorizzazione, contemporaneamente alla presentazione del progetto preliminare di cui al comma 1, presenta al Ministero dellambiente uno studio di impatto ambientale attestante la conformità del progetto medesimo alla vigente normativa in materia di ambiente. Il Ministero dellambiente nel termine di sessanta giorni concede il nulla osta alla prosecuzione del procedimento, ove ne sussistano i presupposti.
4. Qualora lesito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, delle proposte e delle opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, si pronuncia definitivamente entro novanta giorni il consiglio comunale. Decorso inutilmente tale termine, la determinazione della conferenza di servizi equivale ad approvazione della variazione dello strumento urbanistico.
5. Nei casi disciplinati dal presente articolo, il procedimento si conclude con un unico provvedimento di autorizzazione per la costruzione e lesercizio degli impianti e delle opere annesse, adottato con decreto del Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato, di concerto con il Ministro dellambiente, dintesa con la regione interessata. In assenza del nulla osta di cui al comma 3, la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri che provvede ai sensi dellarticolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dallarticolo 12 della presente legge.
Capo II - MODIFICHE ALLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, E ULTERIORI NORME IN MATERIA DI CONFERENZA DI SERVIZI
Art. 9. (Ricorso alla conferenza di servizi)
1. Larticolo
14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito
dal seguente:
"Art. 14. ... " (omissis).
2. Per lapprovazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie la conferenza di servizi è indetta dal Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi dellarticolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. La conferenza di servizi viene indetta e convocata dalla Ferrovie dello Stato spa, ai sensi della presente legge e con riferimento allarticolo 25, comma secondo, della legge 17 maggio 1985, n. 210, in caso di opere per la soppressione di passaggi a livello su linee delle Ferrovie stesse localizzati nellambito regionale.
Art. 10. (Conferenza di servizi su istanze o progetti preliminari)
1. Larticolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241,
introdotto dallarticolo 17, comma 5, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è
sostituito dal seguente:
"Art. 14-bis ... " (omissis)
Art. 11. (Procedimento della conferenza di servizi)
1. Larticolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241,
introdotto dallarticolo 17, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è
sostituito dal seguente:
"Art. 14-ter ... " (omissis)
Art. 12. (Dissensi espressi in sede di conferenza di servizi)
1. Larticolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241,
introdotto dallarticolo 17, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è
sostituito dal seguente:
"Art. 14-quater ... " (omissis)
Art. 13. (Disposizioni in materia di trasferimento di funzioni amministrative)
1. Nellambito del trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni e agli enti locali, ai sensi dellarticolo 1, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e delle successive norme di attuazione, agli enti destinatari del trasferimento, come amministrazioni procedenti, sono conferiti altresì tutti i compiti di natura consultiva, istruttoria e preparatoria connessi allesercizio della funzione trasferita, anche nel caso di attività attribuite dalla legge ad uffici ed organi di altre amministrazioni. Tale disposizione non si applica ove si tratti di funzioni attribuite da specifiche norme di legge ad autorità preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute; in tali casi, lamministrazione procedente è sempre tenuta a convocare una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
Art. 14. (Abrogazioni e norma di raccordo)
1. Allarticolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come da ultimo sostituito dallarticolo 5 della legge 18 novembre 1998, n. 415, i commi da 7 a 14 sono abrogati, salvo quanto previsto dallarticolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dallarticolo 9, comma 1, della presente legge.
2. Il regolamento di cui allarticolo 3, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e le leggi regionali prevedono forme di pubblicità dei lavori della conferenza di servizi, nonché degli atti assunti da ciascuna amministrazione interessata.
Art. 15. (Norme in materia di accesso ai documenti amministrativi)
1. Il comma 4 dellarticolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente: (omissis)
Capo III - NORME IN MATERIA DI ATTIVITÀ DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Art. 16. (Commissione per la ricostituzione di atti di morte o di nascita)
1. È soppressa la Commissione per la ricostituzione di atti di morte o di nascita, istituita con regio decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1520.
2. Il Ministero della difesa provvede ad assicurare lo svolgimento delle residue attività di segreteria, compreso il rilascio di certificazioni concernenti atti già formati dalla Commissione di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore della presente legge, senza oneri aggiuntivi.
3. Il regio decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1520, il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 216, e la legge 17 febbraio 1971, n. 90, sono abrogati.
Art. 17. (Programmazione negoziata)
1. Al testo unico in materia di interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, previsto dal combinato disposto degli articoli 4 e 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dellarticolo 7, comma 1, lettera a), della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono allegati, previo coordinamento formale fra le norme legislative e regolamentari che disciplinano la materia, le deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica che hanno ad oggetto la disciplina organizzativa e procedimentale degli istituti della programmazione negoziata e tutti gli altri atti ad essa collegati, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
1. I testi unici di cui al comma 4 dellarticolo 6 della legge 3 aprile 1997, n. 94, sono emanati entro il 30 giugno 2002.
2. Il termine per lesercizio della delega di cui allarticolo 8, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, è fissato in otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il termine indicato dallarticolo 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per lemissione dellordinanza-ingiunzione da parte del prefetto, è fissato in novanta giorni.
4. Il comma 4 dellarticolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, è sostituito dal seguente: (omissis)
5. Il comma 6 dellarticolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, è sostituito dal seguente: (omissis)
6. I termini per il deposito di atti ovvero per la presentazione di domande al registro delle imprese di cui allarticolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e di denunce al repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) di cui allarticolo 9 del regolamento emanato con d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, sono unificati in giorni trenta.
Art. 19. (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi pubblici a favore delle imprese)
1. Al fine di rendere più proficui e celeri gli interventi pubblici a favore delle imprese, le leggi regionali e i regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dellarticolo 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, possono modificare, alla stregua degli stessi princìpi, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalle singole leggi e in conformità alla normativa dellUnione europea, ai sensi dellarticolo 2 del citato decreto legislativo n. 123 del 1998, le disposizioni delle leggi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con riguardo sia alle spese ammissibili, sia alla tipologia e alla misura delle agevolazioni, sia alle modalità della loro concessione ed erogazione.
2. Al fine di garantire, nellambito del programma di cui allarticolo 17 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, il necessario coordinamento delle attività di supporto tecnico svolte dallIstituto per la promozione industriale (IPI) per lattuazione di quanto previsto al comma 1, il Ministero dellindustria, del commercio e dellartigianato è autorizzato ad utilizzare il finanziamento concesso nellesercizio 2000 entro un limite di spesa di lire 200 milioni, ai sensi del citato articolo 17, per acquisire la partecipazione maggioritaria in detta associazione e sostenere i relativi oneri associativi.
Art. 20. (Rete autostradale e stradale nazionale)
1. Alla lettera b) del comma 4 dellarticolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: (omissis)
Art. 21. (Disposizioni in materia di infrastrutture autostradali e viarie)
1. Per la costruzione e laffidamento in gestione delle infrastrutture autostradali si applicano le disposizioni che recepiscono nellordinamento italiano la normativa comunitaria in materia di lavori pubblici o di servizi.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, è consentita la costruzione di nuove autostrade o tratte autostradali a condizione che siano inserite nelle scelte prioritarie del Piano generale dei trasporti e nel programma triennale di cui allarticolo 3, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. Sono fatte salve le vigenti procedure rispetto alla conformità urbanistica e alla valutazione di impatto ambientale.
3. Gli articoli da 37-bis a 38 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, si applicano anche alla realizzazione di nuove infrastrutture viarie di interesse nazionale per le quali sono utilizzabili sistemi di pedaggiamento, procedendosi, ove occorra, ai sensi del comma 2 del presente articolo.
Art. 22. (Piani urbani di mobilità)
1. Al fine di soddisfare i fabbisogni di mobilità della popolazione, assicurare labbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, la riduzione dei consumi energetici, laumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale, la minimizzazione delluso individuale dellautomobile privata e la moderazione del traffico, lincremento della capacità di trasporto, laumento della percentuale di cittadini trasportati dai sistemi collettivi anche con soluzioni di car pooling e car sharing e la riduzione dei fenomeni di congestione nelle aree urbane, sono istituiti appositi piani urbani di mobilità (PUM) intesi come progetti del sistema della mobilità comprendenti linsieme organico degli interventi sulle infrastrutture di trasporto pubblico e stradali, sui parcheggi di interscambio, sulle tecnologie, sul parco veicoli, sul governo della domanda di trasporto attraverso la struttura dei mobility manager, i sistemi di controllo e regolazione del traffico, linformazione allutenza, la logistica e le tecnologie destinate alla riorganizzazione della distribuzione delle merci nelle città. Le autorizzazioni legislative di spesa, da individuare con il regolamento di cui al comma 4, recanti limiti di impegno decorrenti dallanno 2002, concernenti fondi finalizzati, da leggi settoriali in vigore, alla costruzione e sviluppo di singole modalità di trasporto e mobilità, a decorrere dallanno finanziario medesimo sono iscritte in apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.
2. Sono abilitati a presentare richiesta di cofinanziamento allo Stato in misura non superiore al 60 per cento dei costi complessivi di investimento, per lattuazione degli interventi previsti dal PUM, i singoli comuni o aggregazioni di comuni limitrofi con popolazione superiore a 100.000 abitanti, le province aggreganti i comuni limitrofi con popolazione complessiva superiore a 100.000 abitanti, dintesa con i comuni interessati, e le regioni, nel caso delle aree metropolitane di tipo policentrico e diffuso, dintesa con i comuni interessati.
3. Una percentuale non superiore al 5 per cento dellimporto complessivo derivante dallattuazione del comma 1 è destinata a comuni singoli che per ragioni tecniche, geografiche o socio-economiche, non possono far parte delle aggregazioni di cui al comma 2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica stabilisce annualmente la ripartizione percentuale del restante 95 per cento tra le città metropolitane di cui allarticolo 22 del testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed i restanti comuni di cui al comma 2.
4. Con regolamento da adottare ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici e dellambiente, dintesa con la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti lelenco delle autorizzazioni legislative di spesa di cui al comma 1, il procedimento di formazione e di approvazione dei PUM, i requisiti minimi dei relativi contenuti, i criteri di priorità nellassegnazione delle somme, nonchè le modalità di erogazione del finanziamento statale, di controllo dei risultati e delle relative procedure.
5. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti promotori dei progetti presentati, fino a concorrenza delle somme disponibili sulla base dei criteri di valutazione di cui al comma 4.
Art. 23. (Diritti per la partecipazione a concorsi)
1. Allarticolo 27, comma 6, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, le parole: "sono stabilite in lire 7.500" sono sostituite dalle seguenti: "sono eventualmente previste dalle predette amministrazioni in base ai rispettivi ordinamenti e comunque fino ad un massimo di lire 20.000".
Art. 24. (Gare informatiche e supporto ai programmi informatici delle pubbliche amministrazioni)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2001, le amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare tutti i bandi e gli avvisi di gara su uno o più siti informatici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che stabilisce altresì le necessarie modalità applicative.
2. A decorrere dal 30 giugno 2001 gli obblighi di cui al comma 1 sono estesi alle società concessionarie di lavori e servizi pubblici, alle società, alle aziende speciali e ai consorzi che gestiscono servizi pubblici, nonché agli altri soggetti obbligati ad osservare la normativa nazionale e comunitaria sulle procedure di affidamento degli appalti pubblici.
3. A decorrere dal 1º luglio 2001 la pubblicazione di cui al comma 1, limitatamente ai bandi ed avvisi di gara di importo inferiore a quello di applicazione della disciplina comunitaria, sostituisce ogni altra forma di pubblicazione prevista da norme di legge o di regolamento, fatta salva la normativa di origine comunitaria e fatti salvi gli obblighi di pubblicazione sui giornali quotidiani o periodici previsti dalle leggi vigenti.
4. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le procedure di scelta del contraente e le modalità di utilizzazione degli strumenti informatici che le pubbliche amministrazioni possono utilizzare ai fini dellacquisizione in via elettronica ed informatica di beni e servizi.
5. I regolamenti assicurano la parità di condizioni dei partecipanti, la segretezza, ove necessaria, la trasparenza e la semplificazione delle procedure, comprese quelle relative alle modalità di collaudo e pagamento, nonché la completezza delle offerte.
6. Per la definizione e attuazione dei programmi di informatizzazione delle pubbliche amministrazioni, ivi compresa lassistenza ai soggetti che utilizzano la rete unitaria della pubblica amministrazione, il Governo si avvale del Centro tecnico di cui al comma 19 dellarticolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, che è collocato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in posizione di autonomia amministrativa e funzionale, ai sensi dellarticolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Sono soppressi i primi due periodi del medesimo comma 19 dellarticolo 17 della legge n. 127 del 1997.
7. Le spese relative al servizio informatico di cui al presente articolo sono ricomprese negli ordinari stanziamenti di bilancio.
8. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
Art. 25. (Accesso alle banche dati pubbliche)
1. Le pubbliche amministrazioni di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno facoltà di darli in uso gratuito ad altre amministrazioni pubbliche, che li adattano alle proprie esigenze.
2. Le pubbliche amministrazioni di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993 hanno accesso gratuito ai dati contenuti in pubblici registri, elenchi, atti o documenti da chiunque conoscibili.
Art. 26. (Istituzione dellUfficiale elettorale)
1. Dopo larticolo 4 del
testo unico delle leggi per la disciplina dellelettorato attivo e per la tenuta e la
revisione delle liste elettorali, approvato con d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, di
seguito denominato "d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223," è inserito il seguente:
"Art. 4-bis.
1. Alla tenuta e allaggiornamento delle liste elettorali provvede lUfficio
elettorale, secondo le norme del presente testo unico.
2. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lUfficiale elettorale è
il sindaco, quale Ufficiale del Governo. Nei comuni con popolazione pari o superiore a
15.000 abitanti lUfficiale elettorale è la Commissione elettorale prevista dagli
articoli 12, 13, 14 e 15 del presente testo unico.
3. Il sindaco può delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al segretario
comunale o a un funzionario del comune.
4. Ogni delegazione e revoca delle funzioni di cui al comma 3 deve essere approvata dal
prefetto.
5. Se il sindaco è sospeso dalle funzioni di Ufficiale del Governo, i poteri previsti nel
presente articolo spettano al commissario prefettizio incaricato di esercitare dette
funzioni. Egli può delegare le funzioni di Ufficiale elettorale ad idoneo funzionario, o
impiegato del comune.
6. In tutti i casi di assenza o impedimento del sindaco, le funzioni di Ufficiale
elettorale, sempreché non siano state delegate a norma del comma 3, sono svolte dal vice
sindaco o, in via subordinata, dal consigliere anziano".
2. Il secondo comma
dellarticolo 5 del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:
"Esse debbono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dallUfficiale
elettorale. Nel caso in cui lUfficiale elettorale è la Commissione elettorale
comunale le liste elettorali devono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dal
presidente della medesima Commissione e dal segretario".
3. Allarticolo 12 del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: "Il Consiglio comunale," sono inserite le seguenti: "nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti,";
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
"La Commissione è composta dal sindaco e da sei componenti effettivi e sei supplenti nei comuni cui sono assegnati fino a 50 consiglieri, ovvero da otto componenti effettivi ed otto supplenti nei comuni cui sono assegnati più di 50 consiglieri".
4. Il primo comma
dellarticolo 13 del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:
"Per lelezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale
comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati
eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre nei
comuni il cui consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a
quattro nei comuni il cui consiglio è composto da più di 50 membri. A parità di voti è
proclamato eletto il più anziano di età".
5. Allarticolo 14 del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma sono soppresse le parole: ", nei comuni con oltre 10.000 abitanti,";
b) al terzo comma sono soppresse le parole: "cinque o".
6. Il primo periodo dellarticolo 17 del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dai seguenti: "Di tutte le operazioni compiute dallUfficiale elettorale per la revisione delle liste elettorali viene redatto, su apposito registro, un verbale. Nel caso in cui lUfficiale elettorale è la Commissione elettorale comunale il verbale è redatto dal segretario ed è sottoscritto dai membri della Commissione presenti alla seduta e dal segretario".
7. Allarticolo 18, secondo comma, del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, le parole: "dal presidente della Commissione comunale e dal segretario" sono sostituite dalle seguenti: "dallUfficiale elettorale" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui lUfficiale elettorale è la Commissione elettorale comunale i predetti elenchi sono firmati dal presidente della stessa Commissione e dal segretario"
8. Allarticolo 30 del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: "la Commissione elettorale comunale, con lassistenza del segretario," sono sostituite dalle seguenti: "lUfficiale elettorale";
b) al terzo comma, le parole: "dal presidente della Commissione elettorale comunale e dal segretario" sono sostituite dalle seguenti: "dallUfficiale elettorale" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui lUfficiale elettorale è la Commissione elettorale comunale il predetto verbale è firmato dal presidente della Commissione e dal segretario".
9. Al secondo comma dellarticolo 32 del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, le parole: ", con lassistenza del segretario, dalla Commissione elettorale comunale" sono sostituite dalle seguenti: "dallUfficiale elettorale".
10. Allarticolo 37 del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, le parole: "dai componenti della Commissione comunale e dal segretario" sono sostituite dalle seguenti: "dallUfficiale elettorale".
11. Allarticolo 49 del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, le parole: "e delle Commissioni elettorali" sono sostituite dalle seguenti: ", degli Ufficiali elettorali e delle Commissioni elettorali circondariali".
12. Larticolo 52 del d.P.R.
20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:
"Art. 52. 1. Il sindaco o chi ne esercita le funzioni, lUfficiale
elettorale, i componenti delle Commissioni elettorali circondariali ed i rispettivi
segretari sono personalmente responsabili della regolarità degli adempimenti loro
assegnati dal presente testo unico".
13. In tutte le leggi o decreti, aventi ad oggetto materia elettorale, che fanno riferimento alla Commissione elettorale comunale, tale riferimento si intende allUfficiale elettorale.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1º gennaio 2002.
Art. 27. (Accelerazione del procedimento di controllo della Corte dei conti)
1. Gli atti trasmessi alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità divengono in ogni caso esecutivi trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione, senza che sia intervenuta una pronuncia della Sezione del controllo, salvo che la Corte, nel predetto termine, abbia sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione dellarticolo 81 della Costituzione, delle norme aventi forza di legge che costituiscono il presupposto dellatto, ovvero abbia sollevato, in relazione allatto, conflitto di attribuzione. Il predetto termine è sospeso per il periodo intercorrente tra le eventuali richieste istruttorie e le risposte delle amministrazioni o del Governo, che non può complessivamente essere superiore a trenta giorni.
2. La Sezione del controllo comunica lesito del procedimento nelle ventiquattro ore successive alla fine delladunanza. Le deliberazioni della Sezione sono pubblicate entro trenta giorni dalla data delladunanza.
3. Allarticolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, lultimo periodo è soppresso.
4. Il procedimento previsto dallarticolo 25, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, può essere attivato dal Consiglio dei ministri anche con riferimento ad una o più parti dellatto sottoposto a controllo. Latto, che si è risolto debba avere corso, diventa esecutivo ove le Sezioni riunite della Corte dei conti non abbiano deliberato entro trenta giorni dalla richiesta.
5. Larticolo 61, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è abrogato.
1. Il comma 6 dellarticolo
2 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato dallarticolo 11-ter del
decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
dicembre 1996, n. 677, è sostituito dal seguente:
"6. Ogni stanziamento proveniente dal fondo previsto dallarticolo 3 del
testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, tuttora
disponibile presso i comuni è utilizzato per il ripristino del patrimonio edilizio
privato e pubblico danneggiato dagli eventi sismici nonché per le necessarie opere di
urbanizzazione e per le strutture scolastiche, nel rispetto delle priorità sancite
dallarticolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32, e dei costi massimi
stabiliti dal CIPE".
Art. 29. (Delega al Governo per
la predisposizione di un testo unico delle leggi in materia di commercio estero)
(omissis)
Art. 30. (Pubblicità delle fusioni e scissioni delle società)
1. Il comma quarto
dellarticolo 2501-bis del codice civile è sostituito dal seguente:
"Se alla fusione partecipano società regolate dai capi V, VI e VII, tra la data
fissata per la delibera di fusione e liscrizione del progetto deve intercorrere
almeno un mese".
2. Nel comma primo dellarticolo 2502-bis del codice civile sono soppresse le parole: "e pubblicata altresì per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; lestratto deve contenere le indicazioni previste ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) dellarticolo 2501-bis e la menzione dellavvenuta iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese".
3. Il comma primo
dellarticolo 2503 del codice civile è sostituito dal seguente:
"La fusione può essere attuata solo dopo due mesi dalliscrizione delle
deliberazioni delle società che vi partecipano, salvo che consti il consenso dei
rispettivi creditori anteriore alliscrizione prevista nel terzo comma
dellarticolo 2501-bis, il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso o
il deposito delle somme corrispondenti presso una banca".
4. Nel comma secondo dellarticolo 2503-bis del codice civile le parole: "della pubblicazione del progetto di fusione" sono sostituite dalle seguenti: "della iscrizione del progetto di fusione".
5. Il comma quarto dellarticolo 2504 del codice civile è abrogato.
6. Larticolo 2504-sexies
del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 2504-sexies. (Effetti della iscrizione degli atti del procedimento di
fusione nel registro delle imprese). Alle iscrizioni nel registro delle imprese ai
sensi degli articoli 2501-bis, 2502-bis e 2504 conseguono gli effetti previsti
dallarticolo 2457-ter".
7. Il comma quinto dellarticolo 2504-octies del codice civile è abrogato.
Art. 31. (Soppressione dei fogli annunzi legali e regolamento sugli strumenti di pubblicità)
1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i fogli degli annunzi legali delle province sono aboliti. La legge 30 giugno 1876, n. 3195, il decreto ministeriale 25 maggio 1895, recante istruzioni speciali per lesecuzione della legge 30 giugno 1876, n. 3195, sulla pubblicazione degli annunzi legali, il regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 97, convertito dalla legge 24 maggio 1932, n. 583, e la legge 26 giugno 1950, n. 481, sono abrogati.
2. Decorsi due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le domande, le denunce e gli atti che le
accompagnano presentate allufficio del registro delle imprese, ad esclusione di
quelle presentate dagli imprenditori individuali e dai soggetti iscritti nel repertorio
delle notizie economiche e amministrative di cui allarticolo 9 del d.P.R. 7 dicembre
1995, n. 581, sono inviate per via telematica ovvero presentate su supporto
informatico ai sensi dellarticolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997,
n. 59. Le modalità ed i tempi per lassoggettamento al predetto obbligo degli
imprenditori individuali e dei soggetti iscritti solo nel repertorio delle notizie
economiche e amministrative sono stabilite con decreto del Ministro dellindustria,
del commercio e dellartigianato.
(comma così modificato
dall'articolo 3, comma 13, della legge n. 448 del 2001)
3. Quando disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel foglio degli annunzi legali come unica forma di pubblicità, la pubblicazione è effettuata nella Gazzetta Ufficiale.
4. In tutti i casi nei quali le norme di legge impongono forme di pubblicità legale, lindividuazione degli strumenti per assicurare lassolvimento dellobbligo è effettuata con regolamento emanato ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si procede alla individuazione degli strumenti, anche telematici, differenziando, se necessario, per categorie di atti.
1. In attesa della riforma del diritto societario, la fase costitutiva e la fase modificativa delle società di capitali sono regolate dalle disposizioni del presente articolo.
2. I commi terzo e quarto
dellarticolo 2330 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:
"Liscrizione della società nel registro delle imprese è richiesta
contestualmente al deposito dellatto costitutivo. Lufficio del registro delle
imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la società nel
registro.
Tutti i termini previsti in disposizioni speciali con riferimento allomologazione
dellatto costitutivo decorrono dalla data delliscrizione nel registro delle
imprese".
3. Nel comma primo dellarticolo 2332 del codice civile è soppresso il numero 3).
4. Il comma primo
dellarticolo 2411 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione dellassemblea, entro trenta
giorni, verificato ladempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede
liscrizione nel registro delle imprese contestualmente al deposito e allega le
eventuali autorizzazioni richieste. Lufficio del registro delle imprese, verificata
la regolarità formale della documentazione, iscrive la delibera nel registro. Se il
notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione
tempestivamente, e comunque non oltre il detto termine, agli amministratori. Gli
amministratori, nei trenta giorni successivi e, in mancanza, ciascun socio a spese della
società, possono ricorrere al tribunale per il provvedimento di cui ai commi secondo e
terzo. Tutti i termini previsti in disposizioni speciali con riferimento
allomologazione della delibera decorrono dalla data delliscrizione nel
registro delle imprese".
5. Dopo larticolo 138 della
legge 16 febbraio 1913, n. 89, è inserito il seguente:
"Art. 138-bis.
1. Il notaio che chiede liscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni
di società di capitali, dallo stesso notaio verbalizzate, quando risultino manifestamente
inesistenti le condizioni richieste dalla legge, viola lart. 28, primo comma,
n. 1, della presente legge, ed è punito con la sospensione prevista dal secondo
comma dellart. 138 e con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire
30.000.000.
2. Con sanzione amministrativa pari a quella di cui al comma 1 è punito il notaio che
chiede liscrizione nel registro delle imprese di un atto costitutivo di società di
capitali, da lui rogato, quando risultino manifestamente inesistenti le condizioni
richieste dalla legge".
Art. 33. (Ulteriori semplificazioni in materia societaria)
1. Il comma secondo dellarticolo 2196, il secondo periodo del comma secondo dellarticolo 2197, il comma secondo dellarticolo 2298, il comma terzo dellarticolo 2299, il comma secondo dellarticolo 2309, il secondo periodo del comma quarto dellarticolo 2383 e il comma secondo dellarticolo 2450-bis del codice civile sono abrogati. Nel comma primo dellarticolo 2506 del codice civile sono soppresse le parole: "e depositarne nel registro delle imprese le firme autografe". Larticolo 49 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, è abrogato. Nel comma secondo dellarticolo 2354 del codice civile le parole: "loriginale sia depositato presso lufficio del registro delle imprese ove è iscritta la società" sono sostituite dalla seguente: "autenticata".
2. Larticolo 2330-bis del codice civile è abrogato. Nel comma terzo dellarticolo 2343-bis del codice civile sono soppresse le parole: "del deposito deve essere fatta menzione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata". Il comma quinto dellarticolo 2383 del codice civile è abrogato. Nel comma sesto dellarticolo 2383 del codice civile le parole "dai due commi precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma precedente". Nel comma settimo dellarticolo 2383 del codice civile sono soppresse le parole: "e quinto". Nel comma terzo dellarticolo 2385, nel comma terzo dellarticolo 2400, e nei commi quarto e quinto dellarticolo 2449 del codice civile sono soppresse le parole: "e pubblicata nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata". Nel comma primo dellarticolo 2436 del codice civile sono soppresse le parole: "e pubblicate nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata" e nel comma secondo dellarticolo 2436 del codice civile sono soppresse le parole: "e pubblicato nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata". Nel comma settimo dellarticolo 2449 del codice civile sono soppresse le parole: "e pubblicati nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata". Nel comma quarto dellarticolo 2420-bis del codice civile è soppresso il terzo periodo. Nel comma quinto dellarticolo 2420-bis del codice civile le parole "pubblicato nel Bollettino ufficiale della società per azioni e a responsabilità limitata" sono sostituite dalle seguenti: "depositato presso lufficio del registro delle imprese". Nel comma primo dellarticolo 2435 del codice civile è soppresso il secondo periodo. Nel comma secondo dellarticolo 2441 del codice civile le parole "pubblicata nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata" sono sostituite dalle seguenti: "depositata presso lufficio del registro delle imprese". Il comma secondo dellarticolo 2444 del codice civile è abrogato. Il comma terzo dellarticolo 2450-bis del codice civile è abrogato. Nel comma quarto dellarticolo 2452 del codice civile sono soppresse le parole: "e terzo". Nel comma primo dellarticolo 2456 del codice civile sono soppresse le parole: "e la pubblicazione del provvedimento di cancellazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata". Lart. 2457-bis del codice civile è abrogato. La rubrica dellarticolo 2457-ter del codice civile è sostituita dalla seguente: "Effetti della pubblicazione nel registro delle imprese". Il comma primo dellarticolo 2457-ter del codice civile è sostituito dal seguente: "Gli atti per i quali il codice prescrive liscrizione o il deposito nel registro delle imprese sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la società non provi che i terzi ne erano a conoscenza". Il comma terzo dellarticolo 2457-ter del codice civile è abrogato. Nel comma secondo dellarticolo 2475 del codice civile è soppressa la parola: "2330-bis". Nel comma secondo dellarticolo 2487 del codice civile è soppressa la parola: "quinto". La rubrica dellarticolo 2497-bis del codice civile è sostituita dalla seguente: "Effetti della pubblicazione nel registro delle imprese". Nellarticolo 2497-bis del codice civile le parole "degli articoli 2457-bis e" sono sostituite dalle seguenti "dallarticolo 2457". Nel comma primo dellarticolo 2626 del codice civile sono soppresse le parole: "ovvero omettono di richiedere una pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata,".
3. La legge 12 aprile 1973, n. 256, è abrogata. Larticolo 1, comma 1, lettere f) e g), larticolo 2, comma 1, lettere b) e c), larticolo 5, comma 2, larticolo 12, comma 2, larticolo 14, commi 3 e 4, larticolo 20, commi 2 e 3, larticolo 21 e larticolo 22 del d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, sono abrogati. Nella rubrica del Titolo IV del medesimo d.P.R. n. 581 del 1995, sono soppresse le seguenti parole: "il BUSARL, il BUSC e".
4. Nel comma primo dellarticolo 2309, nel comma quarto dellarticolo 2383, nel comma terzo dellarticolo 2385, nel comma terzo dellarticolo 2400, nel comma secondo dellarticolo 2417, nel comma settimo dellarticolo 2449, nel comma primo dellarticolo 2450-bis, e nel comma quarto dellarticolo 2475-bis del codice civile le parole "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni".
Art. 34 (Semplificazione in
materia di libri fondiari e di procedure di intavolazione)
(omissis)
Art. 35. (Controversie in materia di masi chiusi)
1. In tutte le controversie in materia di masi chiusi concernenti la determinazione dellassuntore del maso chiuso e la determinazione del prezzo di assunzione si osservano le disposizioni dettate dal capo I del titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile.
2. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa allordinamento dei masi chiusi è tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dellarticolo 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203.
1. Salvo autorizzazione o ordine della competente autorità giudiziaria e salvo quanto disposto dal titolo VI, capo I, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è fatto divieto ai notai ed ai pubblici ufficiali depositari di atti pubblici e scritture private autenticate di asportare anche temporaneamente tali atti e documenti dai locali ove gli stessi sono conservati o archiviati.
2. In tutti quei casi in cui è prevista a qualsiasi fine la produzione in originale dellatto pubblico o della scrittura privata autenticata, il relativo obbligo si intende adempiuto, salvo specifico ordine della competente autorità giudiziaria, mediante produzione di copia certificata conforme dal pubblico ufficiale depositario.
3. Le annotazioni, gli estremi di protocollo e registrazione, le quietanze ed ogni altra formalità da annotarsi a margine degli atti pubblici e delle scritture private autenticate a cura degli uffici finanziari e della pubblica amministrazione in genere sono eseguite sui documenti stessi dal pubblico ufficiale depositario, sulla base di idoneo documento scritto emesso dalla competente amministrazione cui loriginale avrebbe dovuto essere prodotto in base alla normativa previgente.
4. Il Ministro della giustizia e il Ministro delle finanze possono in qualsiasi momento disporre atti di ispezione e controllo, senza preavviso, per verificare la conformità agli originali delle copie di atti pubblici e scritture private.
5. È abrogata ogni norma in contrasto con tale disposizione.
Art. 37. (Comunicazione di violazioni tributarie)
1. Allarticolo 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Comunicazione di violazioni tributarie";
b) i commi primo, secondo e terzo sono abrogati.
1. Alle società per azioni, costituite in applicazione degli articoli 9 e 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonché del combinato disposto del comma 1 dellarticolo 8 del citato decreto legislativo n. 79 del 1999 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 3 settembre 1999, a far data dallefficacia degli atti di conferimento di impianti, beni e attività alle società stesse, sono trasferiti le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e tutti i provvedimenti amministrativi, compresi quelli in via di perfezionamento, concernenti gli impianti, i beni e le attività conferiti e già intestati alla originaria società conferente e alle società conferenti successive.
2. Fatti salvi i poteri delle competenti autorità anche in materia di aggiornamento dei relativi canoni, le concessioni concernenti soltanto le aree demaniali destinate allesercizio degli impianti di produzione di energia termoelettrica e alle opere connesse e ausiliarie in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogate sino al 31 dicembre 2020, ma scadono di diritto alla cessazione dellattività di produzione di energia che si verifichi precedentemente alla medesima data.
Allegato
A - (Articolo 1, commi 1 e 2)
ELENCO DEI PROCEDIMENTI DA DELEGIFICARE E SEMPLIFICARE
1. Procedimenti per la concessione dellindennità per infortunio o malattia da parte dellINAIL o dellINPS. (omissis)
2. Procedimento per
lautorizzazione allesercizio provvisorio dei distributori di carburante
autostradali.
Testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con R.D. 23 agosto 1890,
n. 7088;
Legge 7 dicembre 1984, n. 818.
3. Procedimento per
lapprovazione tecnica dei progetti delle dighe e per la vigilanza sulla loro
costruzione e sulle operazioni di controllo durante lesercizio.
Decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 ottobre 1994, n. 584, articolo 2.
4. Procedimento per
lemanazione di decreti, di competenza del Ministero delle politiche agricole e
forestali, finalizzati ad apportare modifiche agli allegati 1B (concimi nazionali), 1C
(ammendanti e correttivi), 2 (etichettatura) e 3 (tolleranze applicabili ai fertilizzanti)
della legge 19 ottobre 1984, n. 748.
Legge 19 ottobre 1984, n. 748, articoli 8 e 9;
Decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, articolo 6;
Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 58.
5. Procedimento per il rilascio
delle concessioni per gli autoservizi di linea di competenza statale.
Legge 28 settembre 1939, n. 1822.
6. Procedimento di autorizzazione
alla circolazione di prova degli autoveicoli.
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 98, 100, 101
e 102.
7. Procedimento per la
domiciliazione delle tariffe dovute per la registrazione delle revisioni effettuate dalle
imprese di autoriparazione.
Decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 febbraio 1967, n. 14, articolo 3.
8. Procedimento di chiusura
annuale del "Fondo Scorta" della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco e
della Guardia di finanza.
Legge 2 dicembre 1969, n. 968, articolo 1, secondo comma.
9. Procedimento per la
cancellazione dufficio dal registro delle imprese di imprese, società, consorzi ed
altri enti non più operativi.
Legge 16 dicembre 1977, n. 904;
Legge 7 maggio 1986, n. 150;
Codice civile, articoli 2191, 2312, 2456 e 2544;
Legge 29 dicembre 1993, n. 580.
10. Procedimento per il recupero
dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese.
Testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;
Legge 29 dicembre 1993, n. 580, articolo 18.
11. Procedimento per
liscrizione delle informazioni sulle procedure concorsuali presso lufficio del
registro delle imprese.
Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Legge 29 dicembre 1993, n. 580.
12. Procedimento per
lautorizzazione alla installazione degli impianti di riscaldamento ad acqua calda e
degli impianti di produzione di acqua calda per servizi igienici in edifici adibiti ad uso
civile.
Decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 agosto 1982, n. 597, articolo 2;
Legge 5 marzo 1990, n. 46;
Legge 9 gennaio 1991, n. 10.
13. Procedimento per la
formazione dei piani attuativi.
Legge 17 agosto 1942, n. 1150;
Legge 18 aprile 1962, n. 167;
Legge 6 agosto 1967, n. 765;
Legge 22 ottobre 1971, n. 865;
Legge 28 gennaio 1977, n. 10;
Legge 5 agosto 1978, n. 457;
Legge 28 febbraio 1985, n. 47;
Decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 493;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
14. Procedimento per il collaudo
per opere di cemento armato e/o strutture metalliche.
Legge 5 novembre 1971, n. 1086.
15. Tutela dallinquinamento
acustico. Rumore nellambiente esterno e determinazione dei valori limite delle
sorgenti sonore. Tecnico competente acustica ambientale.
Legge 26 ottobre 1995, n. 447.
Codice penale, articolo 659;
Codice civile, articolo 844;
d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303;
Decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
16. Autorizzazione alla custodia,
allutilizzo e al trasporto di gas tossici.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, articolo 58;
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641.
17. Procedimenti concernenti la
produzione e commercializzazione di prodotti alimentari.
Legge 30 aprile 1962, n. 283;
Decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123;
Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155.
18. Procedimenti concernenti le
modifiche alla disciplina metrologica delle cisterne a scomparti tarati montate su
autoveicoli per il trasporto e la misura di prodotti liquidi a pressione atmosferica.
Testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto
1890, n. 7088;
Legge 31 gennaio 1967, n. 33.
19. Procedimento di iscrizione a ruolo del notaio. (omissis)
20. Procedimento di iscrizione del notaio trasferito. (omissis)
21. Procedimento per il rilascio del permesso di assenza del notaio. (omissis)
22. Procedimento per la nomina del coadiutore del notaio. (omissis)
23. Redazione di atti pubblici in
lingua straniera e revisione della disciplina di nullità.
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articoli 54 e 55;
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 58, comma primo, numero 4º.
24. Redazione di atti pubblici
con intervento di sordi, muti e sordomuti e revisione della disciplina di nullità.
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articoli 56 e 57;
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 58, comma primo, numero 4º.
25. Procedimento per la
conservazione e la pubblicità dei testamenti.
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 66, ultimo comma;
Legge 25 maggio 1981, n. 307, articoli 3 e seguenti;
d.P.R. 18 dicembre 1984, n. 956;
Decreto del Ministro di grazia e giustizia 25 ottobre 1993, n. 586;
Codice civile, articolo 622.
26. Comunicazioni di atti di
trasferimento di terreni.
Legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 18;
Legge 12 agosto 1993, n. 310, articolo 7.
27. Semplificazione per i privati
delle modalità di conservazione dei documenti su microfilm.
Regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre
1996, n. 694.
28. Procedimento per la denuncia
di apparecchi a pressione e serbatoi gpl e procedure di prevenzione incendi relative ai
depositi di gpl in serbatoi fissi di capacità non eccedente 5 metri cubi.
Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 giugno 1927, n. 1132;
Legge 13 luglio 1966, n. 615, capo II;
Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 359;
Legge 26 luglio 1965, n. 966;
d.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37.
29. Procedimenti per il collaudo,
la denuncia di installazione e le verifiche periodiche relativi a gru ed altri apparecchi
di sollevamento (argani, paranchi); funi e catene; piani inclinati; idroestrattori a forza
centrifuga; scale aeree, ponti sospesi con argano o sviluppabili su carro, ponti sospesi
motorizzati.
d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547;
d.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164;
Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
30. Procedimento di denuncia
allIspettorato del lavoro relativamente allesercizio di nuova attività
produttiva.
d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, articolo 48.
31. Procedimento per il controllo
della qualità dei prodotti ortofrutticoli ai fini dellesportazione.
Legge 25 marzo 1997, n. 68, articolo 2, comma 2, lettera h).
32. Procedimento di
autorizzazione per lattività di noleggio di autoveicoli senza conducente e per
lesercizio dellattività di rimessa di autoveicoli o vetture e adempimenti
richiesti agli esercenti autorimesse.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, articolo 86;
Regolamento per lesecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, articolo
196.
33. Procedimento in materia di
inquadramento e definizione del trattamento economico del personale del comparto scuola.
Legge 11 luglio 1980, n. 312, articolo 172;
Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, articoli 438, 439, 440, 486, 490, 560 e 570.
34. Procedimento per
lacquisto di immobili, anche vincolati a norma della legge 1º giugno 1939,
n. 1089, destinati a sede di organi dellAmministrazione centrale e periferica
dello Stato.
R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;
Legge 1º giugno 1939, n. 1089;
d.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544;
Legge 5 agosto 1978, n. 468;
Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
35. Procedimento relativo alla
permuta di immobili demaniali adibiti ad uso di pubblici uffici.
Regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito dalla legge 17 aprile
1925, n. 473.
36. Concessione e locazione di
immobili di proprietà dello Stato.
R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3 e 6;
Legge 14 gennaio 1994, n. 20, articolo 3, comma 1, lettere f) e g).
37. Passaggio dei beni dello
Stato dal demanio al patrimonio pubblico.
Codice della navigazione, articolo 35.
38. Procedimento per le
alienazioni dei beni immobili dello Stato.
Legge 24 dicembre 1908, n. 783;
d.P.R. 4 febbraio 1955, n. 72;
Legge 14 gennaio 1994, n. 20.
39. Procedimento per la
riliquidazione della pensione definitiva.
Decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 1991, n. 59, articolo 3, comma 2.
40. Procedimento relativo al collocamento in aspettativa per infermità del personale militare. (omissis)
41. Procedimento per
lautorizzazione allesercizio dellattività di barbiere, parrucchiere per
uomo-donna, estetista.
Legge 14 febbraio 1963, n. 161;
Legge 4 gennaio 1990, n. 1.
42. Procedimento per
liscrizione allalbo degli spedizionieri.
Legge 14 novembre 1941, n. 1442.
43. Procedimenti connessi
allacquisto e locazione di nuove macchine utensili o di produzione.
Legge 28 novembre 1965, n. 1329, articoli 4 e 10.
44. Procedimento per
larchiviazione del verbale errato di contestazione di violazione del codice della
strada.
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 204.
45. Procedimento di revisione
annuale dei diritti aeroportuali.
Legge 5 maggio 1976, n. 324, articolo 9;
Legge 15 febbraio 1985, n. 25.
46. Denuncia di inizio attività.
Legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765;
Legge 28 gennaio 1977, n. 10;
Legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Legge 8 luglio 1986, n. 349;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
47. Autorizzazione edilizia.
Legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765;
Legge 28 gennaio 1977, n. 10;
Legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Legge 8 luglio 1986, n. 349;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
48. Interventi non soggetti a
concessione od autorizzazione edilizie.
Legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765;
Legge 28 gennaio 1977, n. 10;
Legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Legge 8 luglio 1986, n. 349;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
49. Catasto edilizio.
Regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con R.D. 8
dicembre 1938, n. 2153;
Regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 1939, n. 1249;
Decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514;
Decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
febbraio 1985, n. 17;
Legge 30 dicembre 1989, n. 427;
Decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1994, n. 133;
Decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 dicembre 1995, n. 539;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
50. Autorizzazioni e concessioni
relative alla sede stradale e pertinenze. Accessi e diramazioni. Attraversamenti ed uso
della sede stradale.
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
51. Procedimento per
linstallazione, la trasformazione, lampliamento e la manutenzione di impianti
tecnologici.
Legge 5 marzo 1990, n. 46.
52. Procedimento per la
progettazione, la messa in opera e lesercizio di edifici e di impianti al fine del
contenimento del consumo energetico.
Legge 9 gennaio 1991, n. 10;
Legge 5 marzo 1990, n. 46.
53. Procedimento per
lautorizzazione e la licenza di panificazione.
Legge 31 luglio 1956, n. 1002;
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 22.
54. Procedimento relativo alle
denunce delle presenze nelle strutture ricettive di cui allarticolo 6 della legge 17
maggio 1983, n. 217, e dei ricoveri in case ed istituti di cura.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931,
n. 773;
R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
Legge 30 settembre 1993, n. 388;
Decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480;
Decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
maggio 1995, n. 203;
Legge 30 maggio 1995, n. 203.
55. Procedimento di concessione di medaglie donore per la lunga navigazione. (omissis)
56. Procedimento per lo
svolgimento di tombole e pesche di beneficenza in occasione di feste o sagre a carattere
locale.
Regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 giugno 1939, n. 973;
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931,
n. 773.
57. Procedimento di vidimazione
di registri, libri sociali e scritture contabili, abolizione dellobbligo di
vidimazione o estensione della facoltà di vidimazione agli uffici del giudice di pace e
ai comuni.
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
Codice civile, articoli 2215, 2218 e 2421.
58. Procedimento per
lattribuzione del codice fiscale con estensione della facoltà di richiesta
telematica e di ricezione del codice fiscale e di duplicato dello stesso a liberi
professionisti (consulenti fiscali, commercialisti, notai, avvocati).
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605;
d.P.R. 2 novembre 1976, n. 784, articolo 1.
59. Procedimento di rilascio di
porto darmi a cittadini degli Stati dellUnione europea.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931,
n. 773, articolo 42.
60. Comunicazione di
trasferimento di possesso di fabbricati.
Decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
maggio 1978, n. 191, articolo 12.
61. Procedimento per la determinazione dei compensi spettanti ai presidenti e ai
componenti delle camere di commercio. (omissis)
62. Procedure concernenti i fili
a sbalzo o palorci, telefori e piccoli impianti montani ad esclusivo uso della economia
montana: pareri.
d.P.R. 28 giugno 1955, n. 771, articoli 43 e 44.
63. Procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dellequo indennizzo. Funzionamento e composizione del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie. (omissis)
Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
NORME ABROGATE LIMITATAMENTE ALLA PARTE DISCIPLINANTE I PROCEDIMENTI INDICATI
1. Testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, articolo 62.
Regolamento approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, articoli 111, 113 e 114.
(Procedimento per liscrizione nel registro dei portieri e dei custodi).
2. Testo unico delle leggi
sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, articolo 100, secondo,
terzo e quarto comma.
(Procedimento di registrazione presso lufficio comunale del diploma di
abilitazione allesercizio della professione sanitaria).
3. Legge 3 giugno 1935,
n. 1095;
Legge 22 dicembre 1939, n. 2207;
Decreto del Capo del Governo 10 agosto 1938, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 22 del 27 gennaio 1939;
Decreto ministeriale 25 ottobre 1946, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 53 del 5 marzo 1947.
(Procedimento per il trapasso di proprietà di beni immobili siti nelle province di
confine terrestre).
4. Legge 8 maggio 1998,
n. 146, articolo 21, comma 2.
(Procedure concernenti i fili a sbalzo o palorci, telefori e piccoli impianti montani
ad esclusivo uso delleconomia montana).