D.P.R. 6 giugno
2001, n. 380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
(G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001- s.o. n.
239)
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
1. Oggetto del testo unico
Lo schema di Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia riunisce e coordina, nella prima parte, le norme sulla concessione edilizia e sugli altri atti di assenso in materia edilizia, nonché le norme in tema di abitabilità e agibilità degli immobili; nella seconda parte, il Testo unico riunisce e coordina le norme sulla normativa tecnica dellattività edilizia.
La materia è, ad oggi, disciplinata da una notevole quantità di disposizioni sparse, di varia origine e rango.
Per quanto riguarda i titoli legittimanti lattività edilizia, va ricordato come alla disciplina fondamentale, rappresentata dalla legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni (e in particolare dallarticolo 31) - tuttora in vigore - abbiano fatto seguito, dapprima, una riforma radicale (la legge 28 gennaio 1977, n. 10, che ha introdotto listituto della concessione edilizia) e, in un secondo tempo, una serie di disposizioni che, spesso in modo incoerente, sono andate sovrapponendosi nel tempo, dettate dalle esigenze di volta in volta avvertite come più urgenti o più meritevoli, non di rado inserite in testi legislativi eterogenei (si pensi ad esempio che il decreto-legge. 5 ottobre 1983, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493 - il cui art. 4 disciplina contestualmente il procedimento per il rilascio della concessione edilizia, e quello per la denuncia di inizio attività - reca disposizione per laccelerazione degli investimenti a sostegno delloccupazione). Ne è risultata una frammentazione del quadro normativo complessivo tale da rendere difficile allinterprete la ricostruzione del sistema e lindividuazione della disciplina applicabile alle singole fattispecie.
Analoghe considerazioni valgono a proposito sia della normativa riguardante labitabilità e lagibilità degli edifici, sia della normativa tecnica per lattività edilizia, la cui disciplina complessiva deve tener conto di una serie di disposizioni contenute in numerosi testi normativi, spesso di rango diverso (si pensi, in particolare, al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 220 ss.; legge 5 novembre 1971, n. 1086; legge 3 febbraio 1974, n. 64; legge 9 gennaio 1989, n. 13; legge 18 maggio 1990, n. 46; legge 9 gennaio 1991, n. 10; d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425).
Si è insomma di fronte a quella caratteristica situazione di "disordine normativo" che richiede, per esigenze conoscitive come di armonizzazione espositiva, il superamento della complessità e la sistemazione organica in un testo unico.
2. Il fondamento normativo
Il Testo unico ha il proprio fondamento nella delega conferita al Governo ai sensi dellarticolo 7, commi 1 e 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dallarticolo 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340.
Questa norma prevede lemanazione di Testi unici intesi a riordinare, tra le altre, le materie di cui allart. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. A sua volta, questo articolo 20, al comma 8, prevede lemanazione di regolamenti di delegificazione per la disciplina delle materie e dei procedimenti di cui allallegato 1. Lallegato 1 a questultima legge, infine, al n. 105 annovera il procedimento per il rilascio delle concessioni edilizie e al n. 112-quinquies il procedimento per il rilascio del certificato di agibilità.
Dal punto di vista del livello della fonte da assegnare alle norme che riunisce, conformemente allart. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50 il Testo unico in una con lindividuazione del testo vigente delle norme, lindicazione delle norme vigenti e abrogate, ed il coordinamento formale del testo delle disposizioni ancora in vita si prefigge anzitutto lo scopo di delegificare le norme primarie concernenti gli aspetti organizzativi e procedimentali afferenti alla materia edilizia, secondo i criteri fissati dallart. 20 della legge n. 59 del 1997. Al tempo stesso, le norme primarie concernenti il regime sostanziale restano di rango invariato, così come di rango invariato restano le norme già di livello regolamentare. Il Testo unico contiene dunque norme primarie (quelle a contenuto sostanziale), norme primarie delegificate in secondarie (quelle procedimentali e organizzative) e norme secondarie già in origine tali.
Tale impostazione corrisponde alle risoluzioni adottate dalle Camere in sede di parere sulla relazione del Governo al Parlamento sul riordino normativo, ed è chiarita nel nuovo testo dellarticolo 7, comma 2, della legge n. 50 del 1999, come introdotto dallart. 1, comma 6, lett. e) della legge 24 novembre 2000, n. 340, secondo cui il testo unico deve comprendere sia disposizioni che vanno contenute in un decreto legislativo, sia disposizioni che vanno contenute in un apposito regolamento di delegificazione.
Una tale diversificazione formale, pur nel
quadro di un medesimo corpo normativo, consente anche di evitare linconveniente di
unindesiderata rilegificazione di norme secondarie, che altrimenti sarebbe indotta
dalla compresenza, in un medesimo atto, di disposizioni da diversamente collocare nella
gerarchia delle fonti. A tal fine, sono stati elaborati tre testi distinti (A, B, C):
- il testo A, che contiene linsieme di tutte le disposizioni, legislative e
regolamentari e consente di apprezzare limpianto normativo nel suo insieme;
- il testo B, recante le sole norme di rango legislativo, che sarà emanato con decreto
legislativo;
- il testo C, recante le disposizioni non legislative, che sarà invece emanato con la
procedura propria dei regolamenti di delegificazione.
Il sistema di numerazione adottato nello
schema di decreto legislativo e nello schema di regolamento poi trasfusi nel Testo
unico si è reso altresì necessario, sul modello anche di analoghe esperienze
straniere, per assicurare la corrispondenza tra gli articoli del Testo unico, da una
parte, e quelli del decreto legislativo o del regolamento dallaltra; ciò al fine di
assicurare la leggibilità dei testi, soprattutto a seguito di eventuali future
modificazioni degli stessi.
Nellosservanza dei criteri fissati al comma 2 dellarticolo 7 della legge n. 50
del 1999 è stata operata, come detto, la delegificazione delle norme di legge concernenti
gli aspetti organizzativi e procedimentali; sono state altresì indicate le norme abrogate
espressamente e le norme espressamente non inserite, ma comunque vigenti ancorché
contenute in fonte diversa dal Testo unico.
È comunque da ricordare che, nellipotesi in cui una norma non risulti indicata né
fra quelle non inserite, né fra quelle abrogate, essa dovrà intendersi in ogni caso
abrogata in virtù di quanto disposto dallarticolo 7, comma 3 della legge n. 50 del
1999.
Da ultimo, pur con la prudenza necessaria quando si tratta di riordinare un insieme di
norme giuridiche da tempo vigenti, nei confronti delle quali si è ormai stabilizzata
linterpretazione, si è proceduto ad una semplificazione del linguaggio normativo,
come voluto dallultima parte dellart. 7, comma 2, lett. d) della legge n. 50
del 1999.
Le norme di rango legislativo che restano
nel Testo unico sono quelle risultanti dopo lopera di delegificazione delle norme
procedimentali e organizzative. Per queste norme che restano primarie si è proceduto ad
un riordino e ad un coordinamento formale negli stretti margini che saranno illustrati.
Per quanto riguarda le norme regolamentari, esse hanno lo speciale carattere cedevole
previsto dallart. 1, comma 4, lett. a), della legge 24 novembre 2000, n. 340,
modificativo dellart. 20, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ai sensi del
quale "nelle materie di cui allarticolo 117, primo comma, della
Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la
regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima (
)".
Resta comunque ferma lautonomia normativa comunale, come espressamente affermato
dallart. 1, comma 2, del Testo unico.
Va evidenziato, da ultimo, che lo schema di Testo unico fa espressamente salve le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed alle relative norme di attuazione, in materia di realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e riconversione di impianti produttivi.
3. I limiti della delega
Il mandato assegnato dallart. 7
della legge n. 50 del 1999 è quello del "riordino delle norme legislative e
regolamentari", da compiere alla luce dei criteri e principi direttivi
espressamente menzionati. Altre volte la legge assegna il solo potere di riordino dei
procedimenti (es. legge n. 352 del 1997, di delega per il Testo unico dei beni
culturali), sicché la onnicomprensività della dizione usata dallarticolo 7 ("delle
norme") indica con chiarezza che loperazione del riordino investe
anche le disposizioni sostanziali e non si limita a quelle procedimentali. Questo dato è
di particolare significato perché, pur trattandosi di una sistemazione in Testo unico (il
che deve caratterizzare lelaborato in senso prevalentemente compilativo del quadro
normativo esistente), nondimeno riconosce la possibilità di innovare per il
raggiungimento della finalità del riordino. Da questo punto di vista sostanziale,
loperazione del riordino normativo da compiere alla luce dei principi e
criteri testualmente indicati dal comma 2 dello stesso articolo 7 - consiste nella
riconduzione ad unità organica del materiale normativo sparso, in modo tale da
armonizzare tra loro gli istituti variamente introdotti e disciplinanti lassetto dei
rapporti nella materia dellattività edilizia: il risultato è quello della loro
disposizione in un sistema unitario ed omogeneo, dove le relazioni tra gli istituti e i
provvedimenti che caratterizzano i rapporti amministrativi sono definite essenzialmente
con riguardo alloggetto che, di volta in volta, trattano.
Come meglio si vedrà (v. infra, par. 5), unapplicazione di particolare
momento di questo riordino sostanziale, indotto dalla semplificazione procedimentale,
consiste nella riconduzione degli atti di assenso allattività edilizia a due soli
titoli abilitanti, la concessione e la denuncia di inizio attività.
4. Il riordino normativo: i titoli abilitativi
Per la gran parte delle disposizioni di
ordine sostanziale, il Testo unico si è limitato ad operare un mero coordinamento formale
delle disposizioni legislative in materia edilizia, riproducendone il contenuto ed
apportando le sole modificazioni necessarie ad evitare contraddizioni o ripetizioni e
disporre le stesse secondo un disegno di consequenzialità logica.
Laspetto più innovativo riguarda la riduzione dei titoli abilitativi a due
soltanto: la concessione edilizia e la denuncia di inizio attività, con conseguente
superamento dellautorizzazione.
Questopera di riordino e di semplificazione tiene conto del punto di arrivo
dellevoluzione legislativa: il sistema vigente, alla luce delle tante modifiche
succedutesi nel tempo, induce a una summa divisio tra gli interventi rilevanti
sotto il profilo urbanistico ed edilizio, per i quali è necessario un controllo
preventivo da parte dellamministrazione comunale, e gli interventi edilizi minori
per i quali un tale controllo preventivo non risulta necessario.
Il precedente e frammentario sistema si era nel tempo caratterizzato per il progressivo
abbandono delloriginariamente esclusiva concessione edilizia, prevista dallart. 1 della legge n. 10 del 1977, per ogni attività comportante
trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.
Già a partire dallanno successivo alcune ipotesi di interventi edilizi sono state subordinate ad autorizzazione, cioè a un titolo più leggero perché gratuito, privo di sostegno penale e a formazione anche implicita (v. art. 48 della legge n. 457 del 1978, con riferimento agli interventi di manutenzione straordinaria; art. 7 della legge 23 marzo 1982, n. 94, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, relativamente agli interventi di risanamento conservativo e di restauro).
Nella medesima linea di tendenza si è inserita la legge 28 febbraio 1985, n. 47 che, oltre ad accelerare le procedure di pianificazione urbanistica infraregionali e comunali, ha previsto lassoggettabilità a mera autorizzazione dei mutamenti di destinazione duso meramente funzionali. Facendo passi ulteriori nella direzione della liberalizzazione, il legislatore ha previsto che una serie sempre più ampia di opere edilizie minori potesse essere realizzata senza il previo rilascio di un provvedimento: con larticolo 26 della legge n. 47 del 1985 ha sottoposto a semplice asseverazione di conformità la realizzazione di opere definite "interne" agli edifici, perché non incidenti sul prospetto, sulla sagoma, sulla superficie e non comportanti un aumento del numero di unità immobiliari. Nel quadro della tendenza ad attenuare i controlli pubblici per le opere di mero rilievo edilizio è anche la previsione dellart. 15 della stessa legge n. 47 ("varianti in corso dopera"), la cui norma sostanzialmente "liberalizza" da controlli preventivi e da sanzioni per eventuali abusi quelle varianti in corso dopera equivalenti nella funzione alle opere interne.
Infine, con una serie di decreti legge non convertiti, a conclusione della cui vicenda fu adottata la legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 2, comma 60), parte rilevante degli interventi edilizi è stata assoggettata alla disciplina della c.d. denuncia di inizio dei lavori (questo articolo, aggiunto allarticolo 4, comma 7, lett. a) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è stato successivamente modificato dallarticolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 e dall'articolo 11, comma 1 e 2, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135).
Il quadro di risulta, ad oggi, è dunque quello di una varietà di atti legittimanti, ciascuno dei quali costituente titolo per una o più tipologie specifiche di intervento edilizio.
Di fronte a tale situazione, lelaborazione del Testo unico, con la riconduzione a sistema imposta dal riordino sostanziale, ha condotto a circoscrivere a due i titoli legittimanti, in ragione del tipo di intervento, e ad assorbire in essi ciò che rimaneva degli altri: la concessione edilizia e la denuncia di inizio attività. A tal fine sono stati anzitutto individuati gli interventi che realizzano una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, da sottoporre perciò al previo rilascio della concessione edilizia; per gli interventi edilizi minori, che una tale trasformazione non comportano, il titolo legittimante è stato invece individuato nella denuncia di inizio attività. Il passaggio dalluna allaltra categoria giuridica di titolo è dunque dettato dal passaggio dalluna allaltra categoria fattuale di intervento.
4.a. Concessione edilizia (art. 10 L)
Larticolo 10, comma 1, del Testo unico definisce in positivo le categorie di intervento che comportano una trasformazione insieme urbanistica ed edilizia. A questa esplicitazione si è arrivati procedendo a contrariis rispetto alle categorie di interventi che il legislatore ha via via escluso dallambito di applicazione della concessione edilizia, presumendone la inidoneità a raggiungere la soglia di rilevanza ai fini dellapprezzabilità della trasformazione urbanistica ed edilizia.
Lelenco contenuto allarticolo 10 individua dunque tali ipotesi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio negli interventi di seguito indicati:
· interventi di nuova costruzione;
· interventi di totale demolizione con ricostruzione;
· interventi di ristrutturazione urbanistica;
· interventi di ristrutturazione edilizia con sostanziale modifica dellesistente, individuati in negativo rispetto alle ipotesi sottoposte oggi a denuncia di inizio attività (interventi che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti o delle superfici);
· mutamenti di destinazione duso realizzati mediante interventi edilizi, individuati in negativo rispetto alle ipotesi sottoposte oggi a denuncia di inizio attività (mutamenti connessi ad interventi di ristrutturazione edilizia, nonché, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, i mutamenti di destinazione duso realizzati con opere edilizie).
Lindicazione contenuta al comma 1 dellarticolo 10 non costituisce tuttavia un elenco chiuso: il secondo comma dello stesso articolo attribuisce infatti alle regioni il potere di sottoporre al regime concessorio, "in relazione allincidenza sul territorio e sul carico urbanistico", ulteriori categorie di interventi. In considerazione dei limiti costituzionali posti alla potestà legislativa regionale viene però espressamente escluso che le fattispecie abusive rispetto a queste ulteriori categorie di interventi possano avere rilievo penale.
Un altro elemento di flessibilità è stato introdotto valorizzando lautonomia degli enti locali, ai quali viene attribuito il potere di definire, in sede di pianificazione urbanistica, "in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree" le ipotesi in cui gli interventi pertinenziali non sono da qualificarsi nuova costruzione, con la conseguente sottrazione al regime concessorio. Questa previsione consente di graduare il controllo sullattività edilizia del privato in relazione alla effettiva specificità del tessuto urbanistico ed ambientale.
4.b. Denuncia di inizio attività in materia edilizia (art. 22 L).
Gli interventi edilizi realizzabili
mediante denuncia di inizio di attività sono invece individuati in via residuale rispetto
alle categorie espressamente sottoposte a concessione edilizia (eventualmente integrate
dalle ulteriori ipotesi individuate dalle singole regioni): lesplicitazione degli
interventi che comportano trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio rende
inutile lelenco degli interventi edilizi minori (contenuto nellarticolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito
nella legge n. 493 del 1993, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal
ricordato art. 2, comma 60, della legge n. 662 del 1996 e successive modificazioni).
Gli stessi motivi consentono inoltre di ricondurre nellambito di questa categoria di
interventi anche quelli previsti dallart. 26 della legge
28 febbraio 1985, n. 47 concernente le opere interne, norma della cui avvenuta
abrogazione, ad opera delle richiamate disposizioni della legge n. 662 del 1985, da taluno
addirittura si dubita.
Per altro verso, nellambito della
stessa categoria sono stati ricompresi, sempre sotto il profilo della inidoneità a
configurare una effettiva trasformazione al contempo urbanistica ed edilizia, anche gli
interventi residui che il sistema vigente ancora sottopone ad autorizzazione: si tratta
ormai di poche ipotesi (tenuto conto delle progressive "sottrazioni" effettuate
con lintroduzione della denuncia di inizio attività) sostanzialmente riconducibili
alle opere pertinenziali, alle occupazioni di suolo mediante deposito di materiale, alle
demolizioni e agli scavi e reinterri non riguardanti la coltivazione di cave e torbiere (art. 7, comma 2, lett. a, b e c, del decreto-legge n. 9 del 1982).
Quanto alle pertinenze, come si è visto, si è ritenuto di attribuire alla
discrezionalità degli enti competenti alla pianificazione del territorio
lindividuazione dei casi in cui, in relazione alle destinazioni di zona e al pregio
ambientale dellarea, la realizzazione di un intervento pertinenziale vada
qualificato come nuova costruzione e quindi sottoposto a concessione e dei casi in cui, al
contrario, un tale intervento possa essere realizzato mediante denuncia di inizio
attività.
Per quanto riguarda le demolizioni, si è
espressamente prevista la sottoposizione al regime concessorio degli interventi di
demolizione con ricostruzione, ben potendo quelli senza ricostruzione ove non
espressamente vietati dagli strumenti urbanistici e, in genere, dalla normativa
urbanistico-edilizia essere realizzati mediante semplice denuncia di inizio
attività.
Lo stesso vale per le altre ipotesi (occupazioni di suolo, scavi e reinterri): si tratta
di interventi, del tutto privi di contenuto edilizio, che ove non espressamente
vietati dagli strumenti urbanistici e, in genere, dalla normativa urbanistico-edilizia
possono essere ricondotti nellambito degli interventi realizzabili mediante
denuncia di inizio attività. E in ogni caso da rilevare che la disciplina di
questultimo tipo di interventi ha la sua sede più congrua nellambito di
normative e strumenti di settore, a specifica tutela del territorio e dellambiente.
Non va dimenticato, daltra parte,
che la residua autorizzazione edilizia non costituisce, da un punto di vista sostanziale,
un titolo di natura intrinsecamente diversa rispetto a quelli oggetto della progressiva
liberalizzazione compiuta prima con il passaggio al silenzio-assenso, poi con il passaggio
alla denuncia di inizio di attività. Lelemento a tutti comune è infatti quello del
collocarsi al di sotto della soglia di "trasformazione urbanistica ed edilizia".
Al tempo stesso, la progressione verso la semplificazione che è allorigine
dellautorizzazione non giustifica più un regime procedimentale residuale e
differenziato per interventi che sono anche di minore impatto rispetto a quelli già
assoggettati alla sola denuncia di inizio di attività.
Pertanto, a questi residui procedimenti di autorizzazione può ritenersi applicabile uno
dei criteri e principi ai quali, secondo quanto stabilito dallarticolo 20, comma 5,
della legge n. 59 del 1997, devono conformarsi i regolamenti di semplificazione: la
lettera g)-quinquies di tale disposizione (introdotta dallarticolo 1 della
legge 16 giugno 1998, n. 191), consente infatti la "soppressione dei procedimenti
che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano
più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale".
Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, il Testo unico si limita a riprodurre la disciplina vigente, richiamando i principi generali stabiliti dallarticolo 19 della legge n. 241 del 1990 con riferimento allattività di verifica che compete allamministrazione in caso di attività sottoposta a denuncia.
Da ultimo, quanto al problema della gratuità o meno della denuncia di inizio attività, è da ricordare che la disciplina vigente non affronta espressamente la questione, limitandosi a disporre che "lesecuzione delle opere per cui si esercitata la facoltà di denuncia di attività . . . è subordinata alla medesima disciplina definita dalle norme nazionali e regionali vigenti per le corrispondenti opere eseguite su rilascio di concessione edilizia". Una tale formulazione ha dato luogo a due distinte linee interpretative, luna nel senso della gratuità, laltra nel senso dellonerosità della denuncia. Con il Testo unico si è preferito risolvere lambiguità della disposizione demandando allautonomia comunale la scelta tra le due soluzioni, prevedendo comunque che, in assenza di specifica deliberazione del comune, lintervento edilizio deve intendersi non assoggettato ad oneri.
5. La semplificazione procedimentale ed organizzativa
Nel rinviare allarticolo 20 della legge n. 59 del 1997, larticolo 7, comma 2, lett. a), della legge n. 50 del 1999, come modificato dallart. 1, comma 6, lett. e) della legge n. 340 del 2000, afferma che i testi unici si attengono al criterio della delegificazione e della semplificazione procedimentale. Pertanto come si è detto - per ciò che riguarda il tipo di fonte che disciplina i procedimenti in materia edilizia, questo Testo unico trasforma in regolamentari alcune norme prima legislative, nellobiettivo di ridurre le fasi e i tempi procedimentali.
Dal punto di vista della stretta semplificazione, sia procedimentale che organizzativa, i ricordati criteri di cui allarticolo 20 della legge n. 59 del 1997 sono così riassumibili:
- semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali;
- riduzione delle amministrazioni intervenienti nello stesso procedimento;
- riduzione, a tali fini, delle competenze con accorpamento delle funzioni per settori omogenei;
- costituzione di centri interservizi in cui raggruppare competenze diverse ma confluenti in ununica procedura;
- riduzione del numero di procedimenti amministrativi anche mediante lunificazione dei procedimenti che concernono la stessa attività;
- soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale.
In attuazione di questi criteri, gli aspetti innovativi di maggiore rilievo, per ciò che attiene alla semplificazione procedimentale, sono i seguenti:
a) istituzione dello sportello unico delledilizia, modellato su quello per le attività produttive previsto dal d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447. A questo sportello il cittadino fa capo per le iniziative e le informazioni in materia edilizia; esso costituisce la struttura di raccordo operativo tra le amministrazioni e gli organi chiamati ad esprimersi nel corso del procedimento, con conseguente notevole semplificazione per linteressato, che sarà sollevato dallonere di presentare domande distinte e di "rincorrere" gli uffici interessati (v. infra, par. 5.a);
b) snellimento della procedura per il rilascio della concessione edilizia, attraverso leliminazione dellobbligatorietà del parere della commissione edilizia (la cui sopravvivenza è peraltro rimessa allautonoma scelta dei Comuni e lintroduzione, seppure con alcuni limiti, della autocertificazione in sostituzione del parere dellazienda sanitaria locale (v. infra par. 5. b)
c) potenziamento del ruolo della conferenza di servizi, momento fisiologico e non più tappa eventuale ai fini dellacquisizione degli assensi necessari per la definizione del procedimento (v. infra par. 5.b);
d) previsione di forme di collaborazione e consultazione tra amministrazione ed istante allo scopo di evitare pronunciamenti negativi laddove il progetto sia assentibile subordinatamente allaccettazione di modifiche di modesta entità (v. infra par. 5.b);
e) razionalizzazione della tempistica procedimentale con riguardo allazione comunale ed allintervento sostitutivo della Regione (v. infra par. 5.b);
f) eliminazione di aggravi procedimentali in caso di immobili sottoposti a tutela (v. infra par. 5.b);
g) snellimento della procedura per il rilascio del certificato di agibilità (v. infra par. 5.c).
Per quanto attiene invece al profilo
organizzativo, la varietà e la disomogeneità delle realtà locali richiedono che sia
rimessa allautonomia normativa del Comune, singolarmente o in forma associata, la
puntuale definizione dellassetto organizzativo per meglio rispondere alle esigenze e
alle possibilità del singolo ente.
Ciascun Comune potrà pertanto autonomamente definire lassetto organizzativo dello
sportello, così come quello degli uffici e delle strutture interne destinate a coadiuvare
lo sportello unico in sede procedimentale. In questottica va letta
leliminazione dellobbligatorietà del parere della Commissione edilizia e la
previsione del potere del Comune di individuare altre istanze consultive.
5.a - Sportello unico per ledilizia (art. 4 R)
Viene istituito lo sportello unico per
ledilizia, con lobiettivo di offrire agli utenti un unico referente con il
quale interloquire. Questo ufficio è deputato alla ricezione delle domande dei privati;
funge da elemento di raccordo, punto di riferimento nella fase istruttoria e momento di
coordinamento nei rapporti sia tra amministrazione e richiedente, sia tra le
amministrazioni interessate, segnatamente attraverso lo strumento della conferenza di
servizi; è infine linterlocutore cui linteressato si rivolge per ottenere
certificazioni ed ogni altro documento in materia edilizia e urbanistica.
Lo sportello cura dunque i rapporti con i soggetti interessati alla realizzazione di
interventi edilizi, con i cittadini in genere e con le altre amministrazioni chiamate ad
interloquire con il Comune con riferimento a procedimenti connessi o presupposti (lett.
e).
Questa struttura assolve infatti ad una fondamentale funzione informativa per il cittadino, che ad essa potrà rivolgersi per ricevere documentazione e chiarimenti in materia di edilizia e urbanistica (lett. b): tale ufficio è chiamato infatti a rilasciare certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo, comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio (lett. d).
Con riguardo invece ai soggetti interessati alla realizzazione di interventi edilizi, lo sportello riceve le istanze (lett. a); comunica le decisioni, se del caso sollecita le integrazioni documentali (cfr. commi 4 e 5 dellarticolo sul procedimento). Ancora, lo sportello unico ha competenze sulle domande di accesso ai documenti amministrativi in conformità alle norme statutarie ed in ossequio alla disciplina generale dettata dagli articoli 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 (lett. c).
In relazione a tali rilevanti compiti di impulso, di sollecitazione e di coordinamento è senza dubbio auspicabile che i Comuni, adeguando le norme statutarie e regolamentari, regolino i rapporti tra lo sportello e i singoli uffici comunali, nonché tra lo sportello e gli altri uffici (compresi vigili del fuoco e azienda sanitaria locale) cui spetta il rilascio di pareri ed leffettuazione di verifiche endoprocedimentali.
5.b. Procedimento per il rilascio della concessione edilizia (art. 20 R).
Lo schema base del procedimento muove
dallart. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive
modificazioni.
Lintervento di semplificazione, da raccordare con lintroduzione dello
sportello unico, si traduce nella razionalizzazione dei passaggi procedimentali e nella
eliminazione di quelli non necessari.
Novità fondamentale, in questo senso, è il superamento dellobbligatorietà del parere della Commissione edilizia.
La scelta di consentire leliminazione di questo segmento procedimentale costituisce applicazione della generale tendenza, avviata dalla legge n. 241 del 1990 e proseguita con il d.P.R. n. 608 del 1994, volta al ridimensionamento del ruolo degli organi consultivi, che non di rado costituiscono fattori di rallentamento dellazione amministrativa. In particolare, il d.P.R. n. 608 del 1994 ("Regolamento sul riordino degli organi collegiali dello Stato"), ha disposto la soppressione di numerosi comitati ed organi plurisoggettivi, fra i quali molti aventi funzioni consultive.
In applicazione di questa tendenza alla riduzione del perimetro dellattività consultiva, la legge finanziaria 27 dicembre 1997, n. 449, ha dato corso ad una ampia delegificazione, attribuendo agli organi di direzione politica il compito di selezionare periodicamente gli organi le cui funzioni sono indispensabili. Stabilisce infatti lart. 41 di tale legge che: "Al fine di conseguire risparmi di spesa e recuperi nei tempi del procedimenti amministrativi, lorgano di direzione politica responsabile [ ] individua i comitati, le commissioni i consigli ed ogni altro organo collegiale ritenuto indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali dellamministrazione o dellente interessato. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo allemanazione del procedimento. [ ]".
La norma si prefigge di realizzare un
monitoraggio periodico dellimpatto che loperatività di collegi e commissioni
comporta sullattività degli enti, sia in termini di aggravio procedurale che di
risorse impegnate e risultati conseguiti.
In linea con le ricordate coordinate normative si pone la scelta compiuta dal Testo unico
di rimettere alla valutazione del Comune la decisione se mantenere la Commissione edilizia
ovvero affidarne le funzioni ad uffici tecnici comunali.
Altro intervento rilevante nellambito della semplificazione del procedimento di
rilascio della concessione edilizia è quello della sostituzione del parere
dellAzienda sanitaria locale con unautodichiarazione circa la conformità del
progetto alle norme igienico-sanitarie. Questa semplificazione non opera nel caso in cui
il progetto riguardi un intervento di edilizia non residenziale, nonché - nel rispetto
dei principi generali sul procedimento amministrativo - nel caso in cui la verifica in
ordine alla conformità a tali norme richieda valutazioni tecnico-discrezionali (art. 20
R, comma 1).
Le ulteriori modifiche sono sintetizzabili nei termini che seguono:
- si prevede che la comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento a cura del Comune venga effettuata entro 10 giorni dalla domanda: si corregge così la disciplina del comma 1 dellart. 4 del decreto-legge n. 398 del 1993, che sembrava alludere ad unimprobabile contestualità tra presentazione della domanda e comunicazione del nominativo (comma 2 dellart. 20 R);
- si esplicita il ruolo di raccordo, per quanto riguarda lo svolgimento della procedura, assegnato allo sportello ai fini dellacquisizione, da parte del Comune, dei prescritti pareri degli uffici competenti (comma 3 dellart. 20 R);
- si prevede, in conformità al generale principio di collaborazione tra cittadino e pubblica amministrazione, che il responsabile del procedimento sottoponga allattenzione dellinteressato, attraverso comunicazione o convocazione, le modifiche di modesta entità del progetto necessarie ai fini del rilascio della concessione (comma 4 dellart. 20 R);
- si prevede in applicazione delle recenti modifiche apportate allistituto della conferenza di servizi dalla recente legge di semplificazione n. 340 del 2000 - che il responsabile del procedimento indica una conferenza in tutti i casi in cui sia necessario acquisire atti di assenso di altre amministrazioni (diversi dal parere dellA.S.L. e dal parere dei vigili del fuoco, ove necessari) (comma 6 dellart. 20 R);
- si adegua il procedimento, sotto il profilo delle competenze, a quanto stabilito dagli articoli 107 e 109 del decreto legislativo n. 267 del 2000, attribuendo ai dirigenti il compito di adottare i provvedimenti anche discrezionali in materia edilizia (comma 7 dellart. 20 R);
- si stabilisce che il raddoppio del termine per la conclusione del procedimento già previsto per i Comuni con più di 100.000 abitanti valga anche nellipotesi di progetti particolarmente complessi (comma 8 dellart. 20 R);
- si prevede che, in caso di inerzia sulla domanda di concessione, la diffida ad adempiere venga comunicata al sindaco: si tratta di un adempimento necessario per consentire allamministrazione comunale di assumere le iniziative volte ad evitare lintervento sostitutivo e, in ogni caso, ad assumere i provvedimenti conseguenti alla violazione dellobbligo di tempestiva definizione (comma 9 dellart. 20 R);
- si adegua il termine per ladozione del provvedimento in via sostitutiva a quello previsto per ladozione del provvedimento in via ordinaria, non essendovi ragione di assegnare al commissario ad acta un termine inferiore a quello assegnato al responsabile del procedimento (comma 10 dellart. 20 R);
- si chiarisce, infine, in conformità ad un pressoché univoco orientamento giurisprudenziale, che la facoltà di attivare il potere sostitutivo della regione si aggiunge, senza sostituirla, alla facoltà alternativa di impugnare in sede giurisdizionale il silenzio-rifiuto formatosi per effetto dellinosservanza dei termini da parte dellamministrazione comunale.
5.c. Eliminazione di aggravi procedimentali in caso di immobili sottoposti a tutela (artt. 22 L, comma 2 e 23 R, comma 3).
Il Testo unico estende alla generalità dei vincoli di tutela storica o paesaggistico-ambientale il principio - già esplicitato dallart. 36 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico in materia di beni culturali e ambientali) con riferimento al vincolo storico-artistico - secondo cui la circostanza che limmobile oggetto dellintervento edilizio sia sottoposto a tutela non comporta alcun aggravio del procedimento: in effetti, pressoché tutte le disposizioni che hanno via via introdotto semplificazioni procedimentali in materia edilizia ne hanno escluso lapplicabilità ove lintervento edilizio riguardasse un immobile sottoposto a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale (v. i richiamati articoli 48 della legge n. 457 del 1978; 7 del D.L. n. 9 del 1982; 26 della legge n. 47 del 1985; 4, comma 8, del D.L. n. 398 del 1993).
Con la disposizione contenuta nel comma 2
dellarticolo 22 si chiarisce che la sottoposizione a tutela dellimmobile
interessato dallintervento edilizio non comporta alcuna modifica sotto il profilo
procedimentale: infatti, una volta che lautorità preposta alla cura del vincolo si
sia previamente e favorevolmente pronunciata rispetto allintervento progettato,
viene meno la ragion dessere della deroga alla liberalizzazione del procedimento.
Daltra parte, se una tale favorevole pronunzia difetta, la primazia di
quellinteresse resta un insuperabile ostacolo alla stessa abilitazione edilizia.
In questo senso larticolo 22 L, comma 2, condiziona la possibilità di eseguire gli
interventi su tali immobili al preventivo rilascio dellatto abilitativo richiesto
dagli ordinamenti in base ai quali è imposto il vincolo: una volta emanato questo atto,
si potrà procedere con la denuncia di inizio di attività.
Ad ulteriore corollario di questo principio, nellambito della disciplina della denuncia di inizio attività (articolo 23 R), è stata inserita una disposizione per evitare che la realizzazione di interventi mediante denuncia di inizio attività, su immobili la cui tutela è affidata alla stessa amministrazione comunale, comporti un doppio onere per gli interessati (la presentazione del progetto ai fini del nulla-osta e la presentazione della denuncia): il comma 3 dellarticolo 23 R stabilisce che, in tali casi, linteressato sia tenuto alla sola presentazione denuncia i cui effetti restano però sospesi in attesa che lamministrazione si pronunci sulla compatibilità del progetto con il vincolo. Con la stessa disposizione si prevede inoltre che, in caso di pronuncia negativa in ordine a tale compatibilità, la denuncia sia priva di effetti.
5.d. Procedimento per il rilascio del certificato di agibilità (art. 26 R).
Contestualmente alla semplificazione del procedimento per il rilascio della concessione edilizia, si è provveduto a semplificare anche il procedimento per il rilascio del certificato di agibilità sulla base di quanto è previsto dallart. 20 della legge n. 59 del 1997, allegato 1, n. 112-quinquies. La normativa principale su cui si è intervenuti è quella del d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, espressamente abrogato dal Testo unico.
In via preliminare, facendo uso del potere
di semplificazione del linguaggio normativo di cui si è detto (v. par. 2), è stata
apportata una modifica di tipo terminologico: sono stati ricondotti ad unità i termini
"agibilità-abitabilità", fonte di confusione perché usati spesso
indifferentemente dal legislatore nel corso degli anni. In effetti, nel linguaggio
normativo, il termine licenza di "abitabilità" è stato inizialmente utilizzato
in relazione ad immobili ad uso abitativo, mentre il termine licenza di
"agibilità" è stato riferito ad immobili non residenziali. In un secondo
tempo, il legislatore ha operato una diversa distinzione, considerando riconducibile
all "agibilità" la disciplina generale relativa alla stabilità e alla
sicurezza dellimmobile, e all "abitabilità" la disciplina speciale
dei requisiti dellimmobile rispetto a specifiche destinazioni duso. Nello
schema di Testo unico si è, pertanto, provveduto ad eliminare il duplice riferimento
terminologico attualmente presente nella legislazione di settore, optando per il più
ampio termine "agibilità".
Inoltre, il concetto di agibilità è stato aggiornato per ricomprendere tutti i controlli
e le verifiche, attinenti alla sicurezza dellimmobile, introdotte negli anni dal
legislatore. Per operare un tale riordino, si è così fatto ricorso al concetto di
sicurezza in senso ampio (in quanto attinente non solo alligiene e alla salubrità
delledificio e degli impianti in esso installati, ma anche alle condizioni
qualitative delledificio, nonché alla statica dello stesso valutata alla luce di
indagini anche a carattere geognostico), similmente a quanto già previsto nei regolamenti
edilizi delle maggiori città, recentemente approvati.
Sotto il profilo delle competenze, in conformità a quanto stabilito dagli articoli 107 e 109 del decreto legislativo n. 267 del 2000, si precisato che il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale e non più dal sindaco.
Per quanto riguarda gli aspetti procedimentali, oltre agli adempimenti e alle verifiche di ordine sanitario, urbanistico-edilizio, statico e catastale (già ricompresi in un unico procedimento dal d.P.R. n. 425 del 1994), nel nuovo procedimento per il rilascio del certificato di agibilità sono stati inseriti anche gli adempimenti e le verifiche relativi alla sicurezza degli impianti (di cui alla legge n. 46 del 1990, ora trasfusa nel capo IV della parte II del testo unico), nonché quelli relativi allisolamento termico (di cui al titolo II della legge n. 10 del 1991, ora trasfuso nel capo V della parte II del testo unico).
La prima misura semplificatrice del
procedimento di agibilità è data dalla previsione dello sportello unico quale unico
interlocutore tra lamministrazione e il richiedente lagibilità (ivi compresi
il direttore dei lavori e il collaudatore). Lo sportello provvederà anche in questo caso,
come già nel procedimento per il rilascio della concessione edilizia, a curare non solo i
rapporti con linteressato, ma anche le relazioni con i cittadini, con gli altri
uffici comunali competenti e con le diverse amministrazioni normativamente chiamate ad
interloquire con il Comune con riferimento a procedimenti connessi o presupposti (catasto,
ufficio tecnico regionale per le opere costruite in zone sismiche).
Il procedimento per il rilascio dellagibilità viene semplificato già nella fase
del collaudo statico, eseguibile con la copertura delledificio (si veda
larticolo 55).
Si prevede che, ultimati i lavori di finitura dellimmobile, il direttore dei lavori
entro 15 giorni (e non più entro trenta giorni dallinstallazione degli infissi)
possa presentare direttamente allo sportello unico, insieme alla richiesta di iscrizione
dellimmobile al catasto, la richiesta di rilascio del certificato di agibilità
sottoscritta dal proprietario dellimmobile, la propria dichiarazione di conformità
dellopera alle prescrizioni urbanistico-edilizie e igienico-sanitarie, nonché la
dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo, ove previsto, degli impianti
installati (cfr. comma 1, dellarticolo 26).
Il procedimento fissa in trenta giorni il
termine assegnato al dirigente, o al responsabile del competente ufficio comunale, per
provvedere sullistanza: il certificato di agibilità viene rilasciato sulla base
della documentazione di cui al comma 3 (oltre alla documentazione già allegata
allistanza, anche il certificato di collaudo statico, il certificato del competente
ufficio tecnico regionale per le costruzioni in zone sismiche e la dichiarazione di
conformità delle opere realizzate alla disposizioni in materia di accessibilità e
superamento delle barriere architettoniche) e previa eventuale ispezione
delledificio.
In caso di mancata pronuncia sullistanza, si prevede che lagibilità possa
venire a formazione anche per silenzio-assenso: il termine per la formazione tacita del
provvedimento (già previsto in 45 giorni dallarticolo 4 del d.P.R. n. 425 del 1994)
è stato stabilito in 30 giorni nel caso sia intervenuto il parere espresso
dellAzienda sanitaria locale circa la conformità dellintervento edilizio alle
prescrizioni igienico-sanitarie ai sensi dellarticolo 4, comma 3, lettera a). Un
più lungo termine 60 giorni è previsto invece per la formazione del titolo
tacito nel caso in cui tale parere, secondo quanto consentito dalla stessa disposizione,
sia stato sostituito da unautocertificazione (cfr. comma 4 dellarticolo 26).
Al fine di rendere certi i tempi procedimentali previsti per il rilascio del certificato di agibilità, è stato specificato che la richiesta di documenti integrativi della domanda presentata (da cui consegue linterruzione dei termini per il rilascio del certificato di agibilità), anziché essere semplicemente "tempestiva" (cfr. comma 4, dellarticolo 4 del d.P.R. n. 425 del 1994), debba essere avanzata dallamministrazione comunale entro 15 giorni dalla ricezione della domanda stessa.
6. Normativa tecnica per lattività edilizia
Nella parte seconda del testo unico, sono state riprodotte leggi che recano la normativa tecnica afferente alla materia edilizia (legge .) senza tuttavia disporne la contestuale abrogazione in quanto lambito di applicazione delle stesse è più ampio dellambito di applicazione della prima parte del testo unico.
Questa soluzione è stata preferita alle seguenti altre due.
Una prima diversa soluzione sarebbe quella di inserire le leggi riguardanti la normativa tecnica per ledilizia tra le norme oggetto di abrogazione. In questo caso, peraltro, tali norme, pur restando in vigore in virtù del loro inserimento nel testo unico, verrebbero compresse nella sede del testo unico pur disciplinando fattispecie esulanti dallo stesso (ad esempio, costruzione di dighe e ponti).
La seconda soluzione consiste nel semplice rinvio nel testo unico alle leggi in questione. Tale soluzione, tuttavia, farebbe perdere i caratteri di organicità ed esaustività della disciplina, che sono tipiche dello strumento del testo unico.
7. Analisi del testo
Il presente testo unico è suddiviso in due parti.
La Parte I disciplina lattività edilizia con particolare riferimento ai titoli abilitativi e al certificato di agibilità.
La Parte II riproduce le disposizioni recanti la normativa tecnica dellattività edilizia, limitatamente allambito di applicazione della Parte I, senza tuttavia disporne labrogazione in quanto le norme riprodotte hanno un ambito di applicazione più ampio rispetto alla materia oggetto di tale Parte del Testo unico.
Nella Parte I, il Titolo I rubricato Disposizioni generali è costituito da un unico capo.
Il Capo primo, rubricato Attività edilizia, si compone di quattro articoli.
Larticolo 1 (Ambito di applicazione) esplicita che il testo unico raccoglie, coordinandola, la normativa afferente allattività edilizia e, in particolare, ai titoli abilitativi richiesti per la realizzazione di interventi edilizi (concessione e denuncia di inizio attività), nonché al certificato di agibilità. Il comma 2 chiarisce che, nel quadro delle norme di principio fissate dalla normativa statale, spetta ai Comuni regolare autonomamente lattività edilizia, nellambito dellautonomia loro riconosciuta dallarticolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il comma 3 specifica che il presente testo unico non incide sulla disciplina speciale riguardante la realizzazione, lampliamento, ristrutturazione e riconversione di impianti produttivi di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e relative norme di attuazione (d.P.R. n. 447 del 1998). Il comma 4 fa espressamente salve le disposizioni in materia di beni culturali e ambientali di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999.
Larticolo 2 (Definizioni degli interventi edilizi) riproduce larticolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Larticolo 3 (Regolamenti edilizi comunali) riproduce larticolo 33 della legge 17 agosto 1942, n. 1150. Come specificato con il rinvio allarticolo 1, comma 2, la disposizione recata dallarticolo 33 predetto è stata coordinata con le disposizioni che, a seguito dellentrata in vigore della Costituzione, riconoscono unautonomia normativa al Comune (articolo 5 e 128 Cost.), e in particolare con larticolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali". In virtù di tale coordinamento, spetta ai Comuni, nei rispettivi regolamenti edilizi, disciplinare tutti gli aspetti relativi al quomodo dellattività edilizia.
Larticolo 4, di rango regolamentare, istituisce lo sportello unico per ledilizia (si veda, al riguardo, il punto 5.a della relazione illustrativa).
Il Titolo II, rubricato Titoli abilitativi è suddiviso in tre capi.
Il Capo I (Disposizioni generali) si compone di cinque articoli.
Larticolo 5 (Concessione e denuncia di inizio attività) enuclea i titoli richiesti per la realizzazione di interventi edilizi.
Larticolo 6 (Attività edilizia libera) richiama gli interventi edilizi che il legislatore ha sottratto al preventivo controllo pubblico. A tal fine: alla lettera a), si riproduce larticolo 9, lettera c), della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (opere di manutenzione ordinaria); alla lettera b), si riproduce larticolo 7, commi 1 e 2, legge 9 gennaio 1989, n. 13 (esecuzione di interventi di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati che non comportino la realizzazione di opere interne o non consistano in rampe o ascensori esterni o in manufatti che alterino la sagoma delledificio); alla lettera c), si riproduce l articolo 7, comma 4, del decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94 (opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato).
Larticolo 7 (Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni) contribuisce a chiarire la portata normativa del testo unico, specificando che esso non si applica allattività edilizia realizzata dalle pubbliche amministrazioni. In particolare, il comma 1, alla lettera a), rinvia agli accordi di programma di cui allarticolo 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000; la lettera b), rinvia al procedimento di localizzazione di opere pubbliche di cui al D.P.R. n. 383 del 1994 e successive modificazioni; la lettera c), secondo periodo, riproduce il comma 16 dellarticolo 4 del d.l. n. 398 del 1993, convertito in legge n. 493 del 1993.
Larticolo 8 (Attività edilizia dei privati su aree demaniali) riproduce il comma terzo dellarticolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, che per le opere realizzate da privati su aree demaniali impone il rilascio della concessione edilizia da parte del Comune (in aggiunta alla concessione demaniale). Resta fermo quanto previsto dal DPR n. 383 del 1994 (procedimento di accertamento di conformità da parte dello stato, dintesa con la Regione interessata) in caso, invece, di realizzazione di opere che lo Stato o altri enti pubblici intendano eseguire su aree del demanio statale.
Larticolo 9 (Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica) al comma 1 coordina la disciplina prevista per i comuni sprovvisti di strumenti urbanistici dallottavo comma dellarticolo 4 della legge n. 10 del 1977 (disciplina che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, è da ritenersi applicabile anche alle zone sottoposte a vincolo di inedificabilità decaduto ai sensi dellarticolo 2 della legge n. 1187 del 1968) con la disciplina introdotta dal quarto comma dellarticolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457 come modificato dallart. 14 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (che non viene abrogato).
Il comma 2, riproduce unestensione contenuta nel richiamato articolo 27 della legge n. 457, prevedendo che la stessa disciplina si applichi anche nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti come condizione per ledificabilità dellarea.
Il Capo II (Concessione edilizia) è suddiviso in tre sezioni.
La Sezione I (Nozione e caratteristiche) si compone di sette articoli.
Larticolo 10 (Interventi subordinati a concessione edilizia) al comma 1, lettere a), b), c) e d) ed e), individua gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia che, ai sensi dellarticolo 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono sottoposti a concessione edilizia. (si veda sul punto la relazione illustrativa, par. 4 e 4.a).
Il comma 2, attribuisce alle regioni il potere di sottoporre al regime concessorio ulteriori categorie di interventi, con lespressa esclusione di ogni conseguenza penale in relazione a queste ulteriori fattispecie.
Il comma 3, attribuisce agli enti locali, in sede di pianificazione urbanistica, il potere di definire le ipotesi in cui gli interventi pertinenziali non sono da qualificarsi nuova costruzione, con la conseguente sottrazione al regime concessorio.
Allarticolo 11 (Caratteristiche della concessione edilizia) si riproducono, al comma 1, i commi sesto e settimo dellarticolo 4 della legge n. 10 del 1977, integrandoli con il principio dellonerosità del provvedimento concessorio stabilito allarticolo 3 della legge medesima (riprodotto al comma 1 dellarticolo 16). Il comma 2 riproduce il comma 2, dellarticolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come sostituito dallarticolo 2, comma 37, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, unicamente provvedendo a estendere il principio della non incisione dei diritti dei terzi, già previsto in caso di concessione edilizia in sanatoria, al caso di rilascio di una qualunque concessione edilizia.
Larticolo 12 (Legittimazione a richiedere la concessione) riproduce i commi primo e secondo dellarticolo 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, limitatamente alle disposizioni che definiscono chi sia legittimato a richiedere la concessione edilizia. In particolare, a fini di chiarezza, si è più correttamente specificato che la concessione può essere rilasciata a colui che sia proprietario "dellimmobile" e non "dellarea", come previsto dalla norma coordinata. In tal modo, il legittimato a richiedere la concessione non è solo il proprietario dellarea ancora inedificata, ma anche il proprietario di un edificio o di parte di esso. E stato, poi, ulteriormente chiarito quali siano gli altri soggetti che possano "(avere) titolo per richiederla". La legittimazione a richiedere il rilascio della concessione spetta, pertanto, in base ai principi civilistici, a colui che rappresenti il proprietario dellimmobile, o sia titolare di un diritto reale di godimento dellimmobile o comunque "ne abbia titolo in base ad atti di disposizione del proprietario del bene".
Al comma 2 è stata meglio formulata la disposizione, invero tautologica, prevista dal secondo comma dellarticolo 4, legge n. 10 del 1977, ai sensi della quale per gli immobili di proprietà dello Stato (ora, con maggior precisione, anche di proprietà "di enti pubblici") la concessione "è data a coloro che siano muniti di titolo, rilasciato dai competenti organi dellamministrazione, al godimento del bene" (corsivo aggiunto).
Larticolo 13 (Competenza al rilascio della concessione) riproduce, al comma 1, la disposizione sulla competenza a rilasciare la concessione edilizia contenuta nel primo comma dellarticolo 4, legge n. 10 del 1977, sostituendo alla competenza del sindaco quella del dirigente o responsabile del competente ufficio comunale secondo quanto previsto dagli articoli 107 e 109 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Il comma 2 richiama la disposizione sullesercizio da parte della regione dei poteri sostitutivi in caso di mancato rilascio della concessione nei termini prevista dal comma 6 dellarticolo 4 del decreto legge n. 393 del 1998, convertito in legge n. 493 del 1993.
Larticolo 14 (Concessione in deroga agli strumenti urbanistici) riproduce larticolo 41-quater della legge 17 agosto 1942, n. 1150, introdotto dallarticolo 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765, che consente il rilascio di concessioni edificatorie in deroga a disposizioni di piano regolatore o di regolamento edilizio (qui indicati come "strumenti urbanistici generali") esclusivamente per edifici e impianti pubblici o di interesse pubblico, dietro deliberazione del Consiglio comunale (come già previsto dallarticolo 16 della legge n. 765 del 1967, e ribadito dallarticolo 42, comma 2, lett. b), della decreto legislativo n. 267 del 2000).
Il comma 2, richiamando i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra fabbricati stabiliti dal D.M. n. 1444 del 1968, precisa i margini entro i quali è consentito il rilascio della deroga.
Larticolo 15 (Efficacia temporale e decadenza della concessione), di rango regolamentare, riproduce, delegificandoli, i commi terzo, quarto e quinto dellarticolo 4, legge 28 gennaio 1977, n. 10, nonché larticolo 31, undicesimo comma, della legge 17 agosto 1942 n. 1150. Si è provveduto a chiarire, al comma 3, che nel caso lintervento edilizio sottoposto a concessione non sia ultimato entro il termine stabilito, per la parte non ultimata si potrà ricorrere direttamente a denuncia di inizio attività laddove le opere ancora da realizzare rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio attività di cui allarticolo 22.
La Sezione II (Contributo concessorio) si compone di quattro articoli.
Larticolo 16 (Contributo per il rilascio della concessione) riproduce, al comma 1, larticolo 3 della legge n. 10 del 1977, coordinando il principio ivi previsto dellonerosità della concessione edilizia con il rinvio alle ipotesi di concessione gratuita richiamate dallarticolo 17, comma 3.
Il comma 2 riproduce il primo comma dellarticolo 11 della legge n. 10 del 1977, coordinandolo con larticolo 47 della legge 5 agosto 1978, n. 457, che ammette la rateizzazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.
Il comma 3 coordina larticolo 5 della legge n. 10 del 1977, con larticolo 7, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Il comma 4 riproduce il primo comma dellarticolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e successive modificazioni, provvedendo a chiarire che gli oneri di urbanizzazione non comportano un versamento di somme di denaro, bensì la cessione di parti di suolo al fine di realizzare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Il comma 5 riproduce il secondo comma dellarticolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e successive modificazioni, con la specificazione che lelencazione delle opere da considerare ai fini della determinazione degli oneri di urbanizzazione secondaria è solo esemplificativa.
Il comma 6 riproduce i commi primo, quarto e quinto dellarticolo 6 della legge n. 10 del 1977, coordinandoli con larticolo 7, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Il comma 7 riproduce il comma 2 dellarticolo 61, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Il comma 8 riproduce il quinto comma dellarticolo 6 della legge n. 10 del 1977.
Il comma 9 riproduce il secondo comma dellarticolo 11 della legge n. 10 del 1977.
Larticolo 17 (Riduzione o esonero dal contributo concessorio), al comma 1, riproduce il primo comma dellarticolo 7 della legge n. 10 del 1977.
Il comma 2 riproduce il comma 1 dellarticolo 9 del decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94.
Il comma 3 richiama le ipotesi di concessione gratuita. La lettera a) del presente comma richiama la lettera a) del primo comma dellarticolo 9 della legge n. 10 del 1977. La lettera b) richiama la lettera d) del primo comma, dellarticolo 9 legge n. 10 del 1977. Le lettere c), d) ed e) richiamano, rispettivamente, le lettera e), f) e g) del primo comma, dellarticolo 9, legge n. 10 del 1977. La lettera f) riproduce il primo periodo del comma 1 dellarticolo 26, legge n. 10 del 1991.
Occorre precisare che le lettera b) e c) del primo comma dellarticolo 9 della legge n. 10 del 1977 non sono state richiamate, restando pertanto abrogate, perché gli interventi previsti alla lettera b) ("interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione che non comportino aumento delle superfici utili di calpestio e mutamento della destinazione duso") nonché alla lettera c) ("interventi di manutenzione straordinaria") sono stati ricompresi, dallarticolo 2, comma 60, legge 662 del 1996, nellambito degli interventi realizzabili mediante denuncia di inizio attività. Il comma 4 del presente articolo riproduce il secondo comma dellarticolo 9 della legge n. 10 del 1977.
Larticolo 18 (Convenzione-tipo) riproduce larticolo 8 della legge n. 10 del 1977. Va sottolineato che, al comma 3, loriginario termine di 10 anni previsto per la richiesta del concessionario, decorrente dallentrata in vigore della legge n. 10 del 1977, era stato prorogato di cinque anni, dall'articolo 14, comma 1, del decreto legge 28 dicembre 1987, n. 534, convertito in legge 29 febbraio 1988, n. 47, ma è stato infine soppresso dall'articolo 23, comma 6, della legge 17 febbraio 1992, n. 179.
Larticolo 19 (Contributo concessorio per opere o impianti non destinati alla residenza) riproduce larticolo 10 della legge n. 10 del 1977.
La Sezione III (Procedimento) si compone di due articoli.
Larticolo 20 (Procedimento per il rilascio della concessione edilizia), di rango regolamentare, delegifica e contestualmente semplifica il procedimento per il rilascio della concessione edilizia definito dallarticolo 4, commi da 1 a 6, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni in legge n. 493 del 1993, ora abrogato.
Larticolo 21 (Procedimento per il rilascio della concessione in deroga agli strumenti urbanistici), di rango regolamentare, estende il procedimento semplificato di rilascio della concessione anche al rilascio della concessione edilizia in deroga agli strumenti urbanistici.
Il Capo III disciplina la Denuncia di inizio attività in materia edilizia. Tale capo si compone di due articoli.
Allarticolo 22 (Interventi subordinati a denuncia di inizio attività), individua gli interventi realizzabili mediante denuncia di inizio attività in via residuale rispetto allelenco puntuale di interventi sottoposti a concessione edilizia (si veda, sul punto, la relazione illustrativa, par. 4 e 4.b). Il comma 2, estendendo un principio introdotto dallarticolo 36 del d. lgv. 29 ottobre 1999, n. 490, consente il ricorso alla denuncia anche ad interventi che riguardino immobili vincolati, una volta rilasciato il parere o il nulla-osta richiesto dalla normativa di settore (si veda, sul punto, la relazione illustrativa, par. 5. c).
Il comma 3 riproduce il comma 10, del medesimo articolo, specificando che, in assenza di specifica deliberazione assunta dai competenti organi comunali, lintervento deve intendersi gratuito.
Il comma 4 consente di chiedere il rilascio di concessione edilizia anche per la realizzazione sottoposti a mera denuncia, con esplicita esclusione di conseguenze di rilievo penale in caso di violazione della disciplina urbanistico-edilizia.
Larticolo 23 (Disciplina della denuncia di inizio attività in materia edilizia), di rango regolamentare, delegifica la disciplina procedimentale della denuncia di inzio attività in materia edilizia. In particolare, il comma 1, riproduce i commi 8-bis e 9 dellarticolo 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, conv. con modificazioni in legge n. 493 del 1993. Il comma 2 riproduce il primo periodo del comma 11 dellarticolo 4 citato. Il comma 3 stabilisce che, ove limmobile oggetto di intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela spetti allamministrazione comunale, gli effetti della denuncia sono sospesi fino allemanazione del provvedimento favorevole (si veda, sul punto, la relazione illustrativa, par. 5. c).
Il comma 4 riproduce il comma 14 del dellarticolo 4 citato. Il comma 5 richiama la disciplina della denuncia di inizio attività di cui allarticolo 19 della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni. Il comma 6 riproduce il comma 15 del citato articolo 4 del decreto legge n. 398 del 1993. Il comma 7 riproduce il secondo periodo del comma 11 dellarticolo 4 del decreto legge citato
Il TITOLO III (Agibilità degli edifici) è composto da un unico capo.
Nel Capo I (Certificato di agibilità), allarticolo 24 (Certificato di agibilità), il comma 1 individua le condizioni rilevanti per lattestazione dellagibilità, collegando lagibilità al concetto di sicurezza in senso ampio (si veda, sul punto, la relazione illustrativa, par. 5. d). Il comma 2, riproduce larticolo 220 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.
Il comma 3 riproduce il secondo comma dellarticolo 221 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni. Il comma 4 riproduce il primo comma dellarticolo 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ed il comma 5 riproduce il secondo dellarticolo 52 della medesima legge.
Larticolo 25 (Dichiarazione di inagibilità) rinvia, per la dichiarazione di inagibilità, allarticolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
Larticolo 26 (Procedimento per il rilascio del certificato di agibilità), di rango regolamentare, semplifica il procedimento per il rilascio del certificato di agibilità di cui al D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, e in particolare la disciplina di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del citato D.P.R, provvedendo a semplificare i collegati procedimenti di collaudo statico (oggetto di specifica semplificazione allarticolo 55) e di iscrizione al catasto. (si veda, sul punto, la relazione illustrativa, par. 5. c).
Il Titolo IV (Vigilanza sullattività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni) è articolato in 3 capi.
Nel Capo I (Vigilanza sullattività urbanistico-edilizia e responsabilità) larticolo 27 (Vigilanza sullattività urbanistico-edilizia) riproduce larticolo 4 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, aggiornando la competenza in capo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, così come previsto dagli articoli 107 e 109 del decreto legislativo n. 267 del 2000.
Larticolo 28 (Vigilanza su opere di amministrazioni statali) riproduce larticolo 5 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, aggiornando la competenza alladozione delle determinazioni ivi previste in capo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, così come previsto dagli articoli 107 e 109 del decreto legislativo 267del2000.
Larticolo 29 (Responsabilità del titolare della concessione, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a denuncia di inizio attività) riproduce, ai commi 1 e 2, larticolo 6 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dallarticolo 5-bis del decreto legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298, aggiornando la competenza in capo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, ai sensi degli articoli 107 e 109 del decreto legislativo 267del2000.
Il comma 3, afferente alle opere realizzate dietro presentazione di denuncia di inizio attività, riproduce il comma 12 dellarticolo 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.
Il Capo II reca le Sanzioni previste, in particolare, dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, in caso di interventi edilizi abusivi.
Larticolo 30 (Interventi eseguiti in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali) riproduce larticolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dallarticolo 2 del decreto legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298, aggiornando la competenza in capo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, ai sensi degli articoli 107 e 109 del decreto legislativo n. 267 del 2000.
Larticolo 31 (Determinazione delle variazioni essenziali) riproduce larticolo 8 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
Larticolo 32 (Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di concessione o in totale difformità) riproduce larticolo 9 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, aggiornando la competenza in capo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, ai sensi degli articoli 107 e 109 del decreto legislativo n. 267 del 2000.
Larticolo 33 (Interventi eseguiti in parziale difformità dalla concessione) riproduce larticolo 12 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, aggiornando la competenza in capo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, ai sensi degli articoli 107 e 109 del decreto legislativo n. 267 del 2000.
Larticolo 34 (Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici) riproduce, ai commi 1 e 2, larticolo 14 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, aggiornando la competenza in capo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, ai sensi degli articoli 107 e 109 del decreto legislativo n. 267del 2000.
Il comma 3 fa salve le norme vigenti che riconoscono un potere di autotutela dello stato e degli enti pubblici (ad esempio, larticolo17-bis del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203) che, data la specificità, rimangono escluse dal testo unico.
Larticolo 35 (Accertamento di conformità) riproduce larticolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, aggiornando la competenza in capo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale,
Larticolo 36 (Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività) riproduce il comma 13 dellarticolo 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.
Larticolo 37 (Interventi eseguiti in base a concessione annullata) riproduce larticolo 11 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, aggiornando la competenza in capo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, ai sensi degli articoli 107 e 109 del decreto legislativo n. 267del 2000.
Larticolo 38 (Annullamento della concessione da parte della Regione) riproduce larticolo 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come sostituito dall'articolo 7, legge 6 agosto 1967, n. 765. Tale norma è stata coordinata con l articolo 1 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8.
Allarticolo 39 (Demolizione di opere abusive) i commi 1, 2 e 3 riproducono larticolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, aggiornando la competenza in capo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, ai sensi degli articoli 107 e 109 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Il comma 4 riproduce il comma 56 dellarticolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Larticolo 40 (Ritardato od omesso versamento del contributo afferente alla concessione) riproduce larticolo 3 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
Larticolo 41 (Riscossione) riproduce larticolo 16 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, aggiornando la competenza in capo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, ai sensi degli articoli 107 e 109 del decreto legislativo n. 267del 2000.
Larticolo 42 (Sanzioni penali) riproduce larticolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall articolo 3 del decreto legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298.
Larticolo 43 (Lottizzazione abusiva) riproduce larticolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dagli articolo 1, comma 3-bis, e 7-bis del decreto legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298, aggiornando la competenza in capo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, ai sensi degli articoli 107 e 109 del decreto legislativo n. 267 del 2000.
Larticolo 44 (Confisca dei terreni) riproduce larticolo 19 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
Larticolo 45 (Norme relative all'azione penale) riproduce larticolo 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
Larticolo 46 (Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985) riproduce larticolo 17 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dallarticolo 8 del decreto legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298.
Larticolo 47 (Sanzioni a carico dei notai) riproduce larticolo 21 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
Larticolo 48 (Aziende erogatrici di servizi pubblici) riproduce larticolo 45 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
Il Capo III (Disposizioni fiscali) si compone di 3 articoli.
Larticolo 49 (Disposizioni fiscali) riproduce larticolo 41-ter della legge 17 agosto 1942, n. 1150.
Larticolo 50 (Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria) riproduce larticolo 46 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni.
Larticolo 51 (Finanziamenti pubblici e sanatoria) riproduce il comma 50 dellarticolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
La Parte II (Normativa tecnica per ledilizia) è articolata in 5 capi.
Il Capo I (Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica), che riproduce la legge 5 novembre 1971, n. 1086, si suddivide in quattro sezioni.
La Sezione I disciplina gli adempimenti.
Allarticolo 52 (Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità), il comma 1, riproduce i commi primo, secondo e terzo dellarticolo 1 della legge n. 1086 del 1971. Il comma 2, riproduce riproduce il quarto comma dellarticolo 1 della legge medesima. I commi 3, 4 e 5 riproducono larticolo 2 della legge citata e i commi 6 e 7 riproducono larticolo 3 della legge citata.
Larticolo 53 (Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica), di rango regolamentare, delegifica gli articoli 4 e 6 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, provvedendo a semplificare le procedure per la denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica (commi 1, 2, 3, 4 e 5), nonché per la redazione della relazione a struttura ultimata (commi 6, 7, 8 e 9), prevedendo lo sportello unico quale unica interfaccia tra tutte le amministrazioni coinvolte (oltre allamministrazione comunale, anche il competente ufficio tecnico della regione) e il direttore dei lavori.
Larticolo 54 (Documenti in cantiere) riproduce larticolo 5 della legge n. 1086 del 1971.
Larticolo 55 (Collaudo statico), al comma 1, riproduce il primo comma dellarticolo 7 della legge n. 1086 del 1971, coordinandolo con larticolo 3 della legge n. 64 del 1974, sì da chiarire che il collaudo statico, anziché essere collegato al tipo di materiale utilizzato per la costruzione delledificio (conglomerato cementizio armato, normale, precompresso e a struttura metallica) deve essere effettuato su "tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità". Il comma 2 riproduce il secondo comma dellarticolo 7 della legge n. 1086 del 1971.
Il comma 3, di rango regolamentare, intende ridurre i termini per gli adempimenti preliminari al collaudo, ossia la nomina del collaudatore. Tale comma prevede, infatti, che contestualmente alla denuncia di inizio attività, il direttore dei lavori (e non il committente, come previsto dallarticolo 2 del D.P.R. n. 425 del 1994) presenti presso lo sportello unico direttamente latto di nomina del collaudatore già operata dal committente, nonché la contestuale accettazione dellincarico da parte del collaudatore. Il comma 4 riproduce il quarto comma dellarticolo 7 della legge n. 1086 del 1971. Il comma 5, di rango regolamentare, semplifica quanto previsto dal comma 2 dellarticolo 2 del D.P.R. n. 425 del 1994, prevedendo lo sportello unico quale interfaccia per le comunicazioni del direttore dei lavori.
Il comma 6 permette la realizzazione di collaudi parziali in corso dopera.
Il comma 7, di rango regolamentare, delegifica e semplifica quanto previsto dal quinto comma dellarticolo 7 della legge n. 1086 del 1971, tramite la previsione dello sportello unico.
Il comma 8 riproduce il sesto comma dellarticolo 7 della legge n. 1086 del 1971.
Il comma 9 riproduce larticolo 8 della legge n. 1086 del 1971.
Larticolo 56 (Produzione in serie in stabilimenti di manufatti in conglomerato normale e precompresso e di manufatti complessi in metallo) riproduce larticolo 9 della legge n. 1086 del 1971.
La Sezione II (Vigilanza) si compone di tre articoli.
Larticolo 57 (Controlli) riproduce larticolo 10 della legge 5 novembre 1971, n. 1086.
Larticolo 58 (Accertamenti delle violazioni) riproduce larticolo 11 della legge 5 novembre 1971, n. 1086.
Larticolo 59 (Sospensione dei lavori) riproduce larticolo 12 della legge 5 novembre 1971, n. 1086.
La Sezione III (Norme penali) si compone di sei articoli.
Larticolo 60 (Lavori abusivi) riproduce larticolo 13 della legge 5 novembre 1971, n. 1086.
Larticolo 61 (Omessa denuncia dei lavori) riproduce larticolo 14 della legge 5 novembre 1971, n. 1086.
Larticolo 62 (Responsabilità del direttore dei lavori) riproduce larticolo 15 della legge 5 novembre 1971, n. 1086.
Larticolo 63 (Responsabilità del collaudatore) riproduce larticolo 16 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, provvedendo ad aggiornare lentità della sanzione in caso di trasgressione, da parte del collaudatore, degli obblighi previsti dallarticolo 32.
Larticolo 64 (Mancanza del certificato di collaudo) riproduce larticolo 17 della legge 5 novembre 1971, n. 1086.
Larticolo 65 (Comunicazione della sentenza) riproduce larticolo 18 della legge 5 novembre 1971, n. 1086.
La Sezione IV (Disposizioni finali) si compone di due articoli.
Larticolo 66 (Laboratori) riproduce larticolo 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, sopprimendo, dallelenco dei laboratori ufficiali, i seguenti laboratori in quanto non più attivi: laboratorio dellistituto sperimentale delle ferrovie dello Stato; laboratorio dellistituto sperimentale stradale del Touring Club italiano; Centro sperimentale dellAnas.
Sono state, pertanto, soppresse le lettere b), c) ed e) del primo comma dellarticolo 20 della legge n. 1086 del 1971.
Larticolo 67 (Emanazione di norme tecniche) riproduce larticolo 21 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, sopprimendo la cadenza biennale prevista per ladozione delle norme tecniche, in quanto finora mai rispettata.
Il Capo II (Disposizioni per favorire il superamento e leliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico) riproduce, coordinandole, le disposizioni afferenti alla materia contenute nella legge n. 13 del 1989 (riguardante gli edifici privati) e nella legge n. 104 del 1992 (relativa agli edifici pubblici e privati aperti al pubblico).
Il presente capo si articola in due sezioni.
La Sezione I (Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) si compone di 8 articoli, che riproducono e coordinano le disposizioni di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, come modificata dalla legge 27 aprile 1989, n. 62.
Larticolo 68 (Progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione di interi edifici) riproduce larticolo 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13.
Larticolo 69 (Deliberazioni sulleliminazione delle barriere architettoniche) riproduce larticolo 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13.
Larticolo 70 (Opere finalizzate alleliminazione delle barriere architettoniche realizzate in deroga ai regolamenti edilizi) riproduce larticolo 3 della legge 9 gennaio 1989, n. 13.
Larticolo 71 (Rispetto delle norme antisismiche, antincendio e di prevenzione degli infortuni) riproduce larticolo 6 della legge 9 gennaio 1989, n. 13.
Larticolo 72 (Certificazioni) riproduce larticolo 8 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, con laggiornamento del riferimento normativo di cui allarticolo 4 della legge n. 15 del 1968, ora articolo 47 del d.P.R (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 15 dicembre 2000 e firmato dal Capo dello stato il 28 dicembre 2000).
Larticolo 73 (Contributi per la realizzazione di opere finalizzate alleliminazione delle barriere architettoniche) riproduce larticolo 9 della legge 9 gennaio 1989, n. 13.
Larticolo 74 (Fondo speciale per leliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati) riproduce larticolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, aggiornando la competenza in capo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, ai sensi degli articoli 107 e 109 del decreto legislativo n. 267 del 2000.
Larticolo 75 (Domande dei privati) riproduce il comma 1 dellarticolo 11 della legge 9 gennaio 1989, n. 13.
La Sezione II (Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico) si compone di un unico articolo.
Larticolo 76 (Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico) riproduce larticolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, coordinandolo con larticolo 62, comma 2, del decreto legislativo 112 del 1998 che ha soppresso il Comitato per ledilizia residenziale (CER). Non è stato, pertanto, riprodotto il comma 8 dellarticolo 24 della legge n. 104 del 1992.
Il Capo III (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni in zone sismiche) coordina la disciplina prevista dalla legge n. 64 del 1974. Tale capo si articola in 5 sezioni.
Nella Sezione I (Disposizioni generali), larticolo 77 (Tipo di strutture e norme tecniche) riproduce, ai commi 1 e 2, larticolo 1 della legge 3 febbraio 1974, n. 64. Al comma 3, è riprodotto il primo comma dellarticolo 32 della legge n. 64 del 1974.
Larticolo 78 (Abitati da consolidare) riproduce larticolo 2 della legge 3 febbraio 1974, n. 64.
Nella Sezione II (Norme per le costruzioni in zone sismiche), larticolo 79 (Opere disciplinate e gradi di sismicità) riproduce larticolo 3 della legge 3 febbraio 1974, n. 64. E stata soppressa la lettera c) del secondo comma del predetto articolo, in quanto già ricavabile dal contenuto normativo della lettera a) del medesimo articolo, già riprodotta (laggiornamento successivo degli elenchi delle zone sismiche già adottato con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sulla base dei principi generali per la successione delle norme nel tempo, deve necessariamente essere disposto con identica fonte normativa). Il terzo comma dellarticolo 3 della legge in questione non è stato riprodotto in quanto norma transitoria.
Larticolo 80 (Contenuto delle norme tecniche) riproduce larticolo 4 della legge 3 febbraio 1974, n. 64.
Larticolo 81 (Sistemi costruttivi) riproduce larticolo 5, nonché larticolo 6, primo comma, articolo 7, primo comma e il primo periodo del primo comma dellarticolo 8 della legge 3 febbraio 1974, n. 64.
Larticolo 82 (Edifici in muratura) riproduce il secondo comma dellarticolo 6 della legge 3 febbraio 1974, n. 64.
Larticolo 83 (Edifici con struttura a pannelli portanti) riproduce i commi secondo, terzo, quarto e quinto dellarticolo 7 della legge 3 febbraio 1974, n. 64.
Larticolo 84 (Edifici con strutture intelaiate) riproduce il secondo periodo del primo comma dellarticolo 8 e i commi secondo, terzo e quarto del medesimo articolo della legge 3 febbraio 1974, n. 64.
Larticolo 85 (Azioni sismiche) riproduce larticolo 9 della legge 3 febbraio 1974, n. 64.
Larticolo 86 (Verifica delle strutture) riproduce larticolo 10 della legge 3 febbraio 1974, n. 64.
Larticolo 87 (Verifica delle fondazioni) riproduce larticolo 11 della legge 3 febbraio 1974, n. 64.
Larticolo 88 (Deroghe) riproduce larticolo 12 della legge 3 febbraio 1974, n. 64.
Larticolo 89 (Parere sugli strumenti urbanistici) riproduce larticolo 13 della legge 3 febbraio 1974, n. 64.
Larticolo 90 (Sopraelevazioni) riproduce larticolo 14 della legge 3 febbraio 1974, n. 64.
Larticolo 91 (Riparazioni) riproduce larticolo 15 della legge 3 febbraio 1974, n. 64.
Larticolo 92 (Edifici di speciale importanza artistica) riproduce larticolo 16 della legge 3 febbraio 1974, n. 64, aggiornando il riferimento normativo ivi previsto al decreto legislativo n. 490 del 1999.
Nella Sezione III (Vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche), larticolo 93 (Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche), di rango regolamentare, semplifica le procedure richieste, per la denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche, dagli articoli 17 e 19 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, prevedendo lo sportello unico quale unica interfaccia tra tutte le amministrazioni coinvolte (oltre allamministrazione comunale, anche il competente ufficio tecnico della regione) e il direttore dei lavori.
Larticolo 94 (Autorizzazione per linizio dei lavori) riproduce larticolo 18 della legge 3 febbraio 1974, n. 64.
Nella Sezione IV (Repressione delle violazioni), larticolo 95 (Sanzioni penali) riproduce larticolo 20 della legge 3 febbraio 1974, n. 64.
Larticolo 96 (Accertamento delle violazioni) riproduce larticolo 21 della legge 3 febbraio 1974, n. 64.
Larticolo 97 (Sospensione dei lavori) riproduce larticolo 22 della legge 3 febbraio 1974, n. 64.
Larticolo 98 (Procedimento penale) riproduce larticolo 23 della legge 3 febbraio 1974, n. 64.
Larticolo 99 (Esecuzione d'ufficio) riproduce larticolo 24 della legge 3 febbraio 1974, n. 64.
Larticolo 100 (Competenza del presidente della giunta regionale) riproduce larticolo 25 della legge 3 febbraio 1974, n. 64.
Larticolo 101 (Comunicazione del provvedimento all'ufficio tecnico della regione) riproduce larticolo 26 della legge 3 febbraio 1974, n. 64.
Larticolo 102 (Modalità per l'esecuzione d'ufficio) riproduce larticolo 27 della legge 3 febbraio 1974, n. 64.
Larticolo 103 (Utilizzazione di edifici) riproduce larticolo 28 della legge 3 febbraio 1974, n. 64.
Larticolo 104 (Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche) riproduce larticolo 29 della legge 3 febbraio 1974, n. 64.
Nella Sezione V (Disposizioni finali), larticolo 105 (Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione) riproduce larticolo 30 della legge 3 febbraio 1974, n. 64.
Larticolo 106 (Provvedimenti sostitutivi del prefetto) riproduce larticolo 31 della legge 3 febbraio 1974, n. 64.
Larticolo 107 (Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato) riproduce larticolo 33 della legge 3 febbraio 1974, n. 64.
Larticolo 108 (Esenzione per le opere eseguite dal genio militare) riproduce larticolo 33 della legge 3 febbraio 1974, n. 64.
Nel Capo IV (Norme per la sicurezza degli impianti) sono riprodotte le disposizioni di cui alla legge 18 maggio 1990, n. 46, e successive modificazioni, semplificate negli aspetti procedimentali ed organizzativi.
Larticolo 109 (Ambito di applicazione) riproduce larticolo 1 della legge 18 maggio 1990, n. 46.
Larticolo 110 (Soggetti abilitati) riproduce, ai commi 1 e 2, larticolo 2 della legge 18 maggio 1990, n. 46. Il comma 3 riproduce larticolo 22 della legge 30 aprile 1999, n. 136.
Larticolo 111 (Requisiti tecnico-professionali) riproduce larticolo 3 della legge 18 maggio 1990, n. 46.
Larticolo 112 (Progettazione degli impianti) riproduce larticolo 6 della legge 18 maggio 1990, n. 46, delegificando e semplificando il contenuto normativo del comma 3 del predetto articolo, mediante la previsione del deposito del progetto presso lo sportello unico.
Larticolo 113 (Misure di semplificazione per la certificazione di impianti installati), di rango regolamentare, introduce la possibilità di semplificare gli adempimenti legati ad installazione di impianti che necessitano di certificato di collaudo, a vantaggio sia del committente che dellamministrazione. Nel caso, infatti, il committente dichiari prima dellinizio dei lavori che gli impianti da installare saranno collaudati da tecnici terzi che non abbiano partecipato a progettazioni e realizzazione, il committente è esonerato dallobbligo di presentazione del progetto degli impianti.
Larticolo 114 (Installazione degli impianti) riproduce larticolo 7 della legge 18 maggio 1990, n. 46.
Larticolo 115 (Finanziamento dell'attività di normazione tecnica) riproduce larticolo 8 della legge 18 maggio 1990, n. 46.
Larticolo 116 (Dichiarazione di conformità) riproduce larticolo 9 della legge 18 maggio 1990, n. 46.
Larticolo 117 (Responsabilità del committente o del proprietario) riproduce larticolo 10 della legge 18 maggio 1990, n. 46.
Larticolo 118 (Certificato di agibilità) riproduce larticolo 11 della legge 18 maggio 1990, n. 46, aggiornando la competenza al rilascio del certificato di agibilità in capo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, ai sensi degli articoli 107 e 109 del decreto legislativo n. 267 del 2000.
Larticolo 119 (Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri) riproduce larticolo 12 della legge 18 maggio 1990, n. 46.
Larticolo 120 (Deposito presso lo sportello unico, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo), di rango regolamentare, riproduce, delegificandolo, larticolo 13 della legge 18 maggio 1990, n. 46, semplificando la procedura ivi prevista mediante la previsione del deposito degli atti indicati presso lo sportello unico e prevedendo, quale ulteriore misura semplificatrice, la presentazione della certificazione di conformità dei lavori, di cui allarticolo 113, in alternativa al deposito del progetto presso il comune.
Larticolo 121 (Verifiche) riproduce larticolo 14 della legge 18 maggio 1990, n. 46.
Larticolo 122 (Regolamento di attuazione) riproduce larticolo 15 della legge 18 maggio 1990, n. 46.
Larticolo 123 (Sanzioni) riproduce larticolo 16 della legge 18 maggio 1990, n. 46.
Larticolo 124 (Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali) riproduce larticolo 17 della legge 18 maggio 1990, n. 46.
Il Capo V (Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici) riproduce, coordinandolo, il titolo II della legge 9 gennaio 1991, n. 10. Il titolo I della predetta legge, rubricato "Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", non è stato riprodotto nel presente testo unico dal momento che presenta caratteri pianificatori e programmatori in materia di risparmio energetico, esorbitanti dalla materia prettamente edilizia.
Larticolo 125 (Ambito di applicazione) riproduce larticolo 25 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
Larticolo 126 (Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti) riproduce larticolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
Larticolo 127 (Limiti ai consumi di energia) riproduce larticolo 27 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
Larticolo 128 (Denuncia dei lavori, relazione tecnica e progettazione degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia, al risparmio e alluso razionale dellenergia) riproduce larticolo 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, delegificando e semplificando i commi 1 e 3 del predetto articolo mediante la previsione del deposito della documentazione prevista presso lo sportello unico.
Larticolo 129 (Certificazione di impianti) di rango regolamentare, estende alla certificazioni degli impianti di cui al presente capo le misure di semplificazione previste dallarticolo 113.
Larticolo 130 (Certificazione delle opere e collaudo), di rango regolamentare, riproduce larticolo 29 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, delegificandolo.
Larticolo 131 (Certificazione energetica degli edifici) riproduce larticolo 30 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
Larticolo 132 (Esercizio e manutenzione degli impianti) riproduce larticolo 31 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
Larticolo 133 (Certificazioni e informazioni ai consumatori) riproduce larticolo 32 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
Larticolo 134 (Controlli e verifiche) riproduce larticolo 33 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, aggiornando la competenza alladozione delle determinazioni ivi previste in capo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, ai sensi degli articoli 107 e 109 del decreto legislativo n. 267 del 2000.
Larticolo 135 (Sanzioni) riproduce larticolo 34 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
Larticolo 136 (Provvedimenti di sospensione dei lavori) riproduce larticolo 35 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, aggiornando la competenza alladozione delle determinazioni ivi previste in capo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, ai sensi degli articoli 107 e 109 del decreto legislativo n. 267 del 2000.
Larticolo 137 (Irregolarità rilevate dall'acquirente o dal conduttore) riproduce larticolo 36 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
Larticolo 138 (Applicazione) riproduce larticolo 37 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
Nella Parte III (Disposizioni finali), larticolo 139 (Abrogazioni) dispone, al comma 1, le abrogazioni conseguenti alle delegificazioni operate ai sensi dellarticolo 20 della legge n. 59 del 1997. Il comma 2 dispone le abrogazioni di leggi e atti aventi forza di legge confluiti nel testo unico, ai sensi dellarticolo 7 della legge n. 50 del 1999.
Larticolo 140 (Norme che rimangono in vigore) individua le norme espressamente non inserite, ma comunque vigenti ancorché contenute in fonte diversa dal Testo unico. In particolare, il comma 1, lettera e) individua come vigente la legge 24 marzo 1989, n. 122, ma contemporaneamente, il comma 2, adatta il contenuto normativo di cui al comma 2 dellarticolo 9 della stessa legge allavvenuta soppressione dellautorizzazione edilizia, chiarendo che la realizzazione delle opere previste dal comma 1 dellarticolo 9 è sottoposta a denuncia di inizio attività.
RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA
Il presente Testo unico è adottato ai sensi dellarticolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dallarticolo 1, comma 6, lettere d) ed e), della legge 24 novembre 2000, n. 340, nonché ai sensi del punto 2 dellallegato n. 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50.
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto
A) Analisi del quadro normativo e dellimpatto delle norme proposte sulla legislazione vigente.
Il profilo più innovativo del presente
testo unico in materia edilizia riguarda la riduzione dei titoli abilitativi a due
soltanto: la concessione edilizia e la denuncia di inizio attività, con conseguente
soppressione dellautorizzazione.
Questopera di riordino e di semplificazione tiene conto del punto di arrivo
dellevoluzione legislativa: il sistema vigente, alla luce delle tante modifiche
succedutesi nel tempo, opera infatti una summa divisio tra gli interventi rilevanti
sotto il profilo urbanistico ed edilizio, per i quali è necessario mantenere un controllo
preventivo da parte dellamministrazione comunale, e gli interventi edilizi minori
che per i quali dunque un tale controllo non è necessario.
Il precedente e frammentario sistema si era caratterizzato per il progressivo abbandono delloriginariamente esclusiva concessione edilizia, prevista dallart. 1 della legge n. 10 del 1977, per ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio. Già a partire dallanno successivo alcune ipotesi di interventi edilizi sono state subordinate ad autorizzazione, cioè a un titolo più leggero perché gratuito, privo di sostegno penale e a formazione anche implicita (v. art. 48 della legge n. 457 del 1978; art. 7 del decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge 23 marzo 1982, n. 84). Qualche anno dopo il legislatore ha fatto passi ulteriori nella direzione della liberalizzazione, prevedendo che una serie di opere edilizie minori potesse essere realizzata senza il previo rilascio di un provvedimento: con larticolo 26 della legge n. 47 del 1985 ha sottoposto a semplice asseverazione di conformità la realizzazione di opere interne agli edifici e, più recentemente (con lart. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), ha esteso lambito della liberalizzazione prevedendo che una ulteriore serie di interventi edilizi minori possa essere realizzato mediante denuncia di inizio attività.
Il quadro di risulta, ad oggi, è dunque
quello di una varietà di atti legittimanti, ciascuno dei quali costituente titolo per una
o più tipologie specifiche di intervento edilizio.
La riconduzione a sistema imposta dal riordino sostanziale ha condotto così a
circoscrivere a due i titoli legittimanti, in ragione del tipo di intervento e ad
assorbire in essi ciò che rimaneva degli altri: la concessione edilizia e la denuncia di
inizio attività. A tal fine sono stati anzitutto individuati gli interventi che
realizzano una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, da sottoporre
perciò al previo rilascio della concessione edilizia; per gli interventi edilizi minori,
che una tale trasformazione non comportano, il titolo legittimante è stato invece
individuato nella denuncia di inizio attività. Il passaggio dalluna allaltra
categoria giuridica di titolo è dunque dettato dal passaggio dalluna allaltra
categoria fattuale di intervento.
Per quanto riguarda lagibilità degli edifici, si è, preliminarmente, operato per ridurre ad unità i termini "agibilità-abitabilità", fonte di ambiguità in quanto promiscuamente impiegati dal legislatore nel corso degli anni. Nel linguaggio normativo, il termine licenza di "abitabilità" è stato inizialmente utilizzato in relazione ad immobili ad uso abitativo, mentre il termine licenza di "agibilità" è stato riferito ad immobili non residenziali. In un secondo tempo, il legislatore ha operato una diversa distinzione, considerando riconducibile all"agibilità" la disciplina generale relativa alla stabilità e alla sicurezza dellimmobile, e all "abitabilità" la disciplina speciale dei requisiti dellimmobile rispetto a specifiche destinazioni duso. Nel presente schema di testo unico si è, pertanto, provveduto ad eliminare il duplice riferimento terminologico attualmente presente nella legislazione di settore, optando per il più ampio termine "agibilità".
Inoltre, il concetto di agibilità è stato aggiornato per ricomprendere tutti i controlli e le verifiche, attinenti alla sicurezza dellimmobile, introdotte negli anni dal legislatore. Si è, pertanto, fatto ricorso al concetto di sicurezza in senso ampio (in quanto attinente non solo alligiene e alla salubrità delledificio e degli impianti in esso installati, ma anche alle condizioni qualitative delledificio, nonché alla statica dello stesso valutata alla luce di indagini anche a carattere geognostico), similmente a quanto già previsto nei regolamenti edilizi delle maggiori città, recentemente approvati.
Nel presente schema di testo unico sono state riprodotte, dopo averle coordinate, le seguenti fonti normative: R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, artt. 220 ss.; legge 5 novembre 1971, n. 1086; legge 3 febbraio 1974, n. 64; legge 9 gennaio 1989, n. 13; legge 18 maggio 1990, n. 46; legge 9 gennaio 1991, n. 10.
Per quanto riguarda la semplificazione procedimentale e organizzativa, gli aspetti innovativi di maggiore rilievo sono i seguenti:
- istituzione dello sportello unico delledilizia, modellato su quello per le attività produttive previsto dal d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447. A questo sportello il cittadino fa capo per le iniziative e le informazioni in materia edilizia; esso costituisce la struttura di raccordo operativo tra le amministrazioni e gli organi chiamati ad esprimersi nel corso del procedimento, con conseguente notevole semplificazione per linteressato, che sarà sollevato dallonere di presentare domande distinte e di "rincorrere" gli uffici interessati (v. supra, par. 4.a);
- snellimento della procedura per il rilascio della concessione edilizia, attraverso leliminazione dellobbligatorietà del parere della commissione edilizia (la cui sopravvivenza è peraltro rimessa allautonoma scelta dei Comunie lintroduzione, seppure con alcuni limiti, della autocertificazione in sostituzione del parere dellazienda sanitaria locale (v. supra par. 4. b)
- potenziamento del ruolo della conferenza di servizi, momento fisiologico e non più tappa eventuale ai fini dellacquisizione degli assensi necessari per la definizione del procedimento (v. supra par. 4.b);
- previsione di forme di collaborazione e consultazione tra amministrazione ed istante allo scopo di evitare pronunciamenti negativi laddove il progetto sia assentibile subordinatamente allaccettazione di modifiche di modesta entità;
- razionalizzazione della tempistica procedimentale con riguardo allazione comunale ed allintervento sostitutivo della Regione;
- eliminazione di aggravi procedimentali in caso di immobili sottoposti a tutela;
- snellimento della procedura per il rilascio del certificato di agibilità.
B) Necessità dellintervento normativo.
La predisposizione del presente testo
unico risponde alla necessità di dare organicità alla materia edilizia, e in particolare
alla normativa riguardante i titoli abilitativi, lagibilità e la normativa tecnica
edilizia, nonché alla necessità di semplificarne contestualmente gli aspetti
organizzativi e procedimentali.
La materia è oggi, disciplinata da un grande numero di fonti diverse.
Per quanto riguarda, in particolare, i
titoli legittimanti lattività edilizia, va ricordato infatti come alla disciplina
fondamentale, rappresentata dalla legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni
(e in particolare dallarticolo 31), tuttora in vigore, - abbiano fatto seguito,
dapprima, una riforma radicale (la legge 28 gennaio 1977, n. 10, che ha sottoposto
lattività edilizia a concessione onerosa) e, in un secondo tempo, una serie di
disposizioni che, spesso in modo incoerente, sono andate via via sovrapponendosi, dettate
dalle esigenze di volta in volta avvertite come più urgenti o più meritevoli, non di
rado inserite in testi legislativi eterogenei (si pensi ad esempio che il D.L. 5 ottobre
1983, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493 - il cui art. 4 disciplina
contestualmente il procedimento per il rilascio della concessione edilizia, e quello perla
denuncia di inizio attività- reca disposizione per laccelerazione degli
investimenti a sostegno delloccupazione). Ne è risultata una tale frammentazione
del quadro normativo complessivo da rendere difficile la ricostruzione del sistema e
lindividuazione della disciplina applicabile alle singole fattispecie.
Le stesse considerazioni valgono a proposito sia della normativa riguardante
labitabilità e lagibilità degli edifici, sia della normativa tecnica per
lattività edilizia, la cui disciplina complessiva deve tener conto di una serie di
disposizioni contenute in numerosi testi normativi, spesso di rango diverso (si pensi, in
particolare, al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, artt. 220 ss.; legge 5 novembre 1971, n.
1086; legge 3 febbraio 1974, n. 64; legge 9 gennaio 1989, n. 13; legge 18 maggio 1990, n.
46; legge 9 gennaio 1991, n. 10; D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425).
C) Analisi della compatibilità dellintervento con lordinamento comunitario.
Non sussistono problemi di compatibilità dellintervento con lordinamento comunitario, non rientrando la materia edilizia nelle competenze esclusive o concorrenti dellUnione europea.
D) Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie e a statuto speciale e della coerenza con fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.
Resta invariato il valore della normativa contenuta nel testo unico rispetto alla potestà normativa regionale. Per quanto concerne le norme regolamentari presenti nel testo unico, queste hanno carattere cedevole come previsto dallart. 1, comma 4, lett. a), della legge 24 novembre 2000, n. 340, modificativo dellart. 20, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ai sensi del quale "nelle materie di cui allarticolo 117, primo comma, della Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima ( )". Resta comunque ferma lautonomia normativa comunale, come espressamente affermato dallart. 1, comma 2, del testo unico.
2. Elementi di drafting normativo
A) Individuazione di nuove definizioni normative introdotte nel testo
Nel Testo unico sono ripresi termini e concetti già usualmente impiegati dalla normativa in materia, oggetto di coordinamento nel presente atto normativo.
B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi citati con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi
Nei riferimenti normativi citati sono state indicate le eventuali successive modifiche e integrazioni.
C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti
Si è evitato il ricorso alla tecnica novellistica predisponendo un testo organico, nel quale è riprodotta lattuale normativa afferente alla materia dei titoli abilitativi in materia edilizia, nonché in materia di normativa tecnica per ledilizia. Nel solo caso dellarticolo 140, si è inserita al comma 2 una novella al comma 2 dellarticolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122 ("Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale"), al fine di poter contemporaneamente escludere dal testo unico la legge in questione, data la sua specificità, adeguandone, tuttavia, il contenuto normativo allavvenuta soppressione dellautorizzazione edilizia.
D) Individuazione di eventuali effetti abrogativi impliciti di disposizioni e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo
E stata operata una organica ricognizione degli effetti abrogativi, che investono una serie considerevole di disposizioni. Gli effetti abrogativi individuati sono espliciti.
E) Verifica dellesistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga allesame del Parlamento; verifica delle linee prevalenti di giurisprudenza costituzionale in materia o di eventuali giudizi di costituzionalità in corso.
Il testo unico è stato predisposto
tenendo conto di recenti innovazioni intervenute nella materia: disciplina della
conferenza di servizi (come prevista dalla legge n. 340 del 2000), testo unico dei beni
culturali e ambientali (decreto legislativo n. 490 del 1999), testo unico degli enti
locali (decreto legislativo n. 267 del 2000), decreto legislativo n. 112 del 1998.
Sono, invece, ancora allesame del Parlamento i seguenti disegni di legge, vertenti
sulla materia coordinata nel presente testo unico: A.S. 4337-A recante "Disposizioni
per la repressione dellabusivismo edilizio nelle aree soggette a vincoli di tutela e
modifiche alla legge n. 47/1985"; A.C. 677, testo coordinato, recante "Legge
quadro in materia urbanistica".
3. Valutazione dellimpatto amministrativo
Con la riduzione dei titoli abilitativi
alla concessione e denuncia di inizio attività, operata dal presente testo unico, si
riducono le procedure e dunque si alleggerisce lattività delle amministrazioni.
Dal punto di vista organizzativo, listituzione dello sportello unico per
ledilizia intende realizzare una più efficiente e coordinata struttura volta a
raccordare le amministrazioni e gli organi chiamati ad esprimersi nel corso del
procedimento per il rilascio dei titoli abilitativi, nonché del certificato di
agibilità.
Allulteriore alleggerimento dellattività amministrativa sono espressamente volte le seguenti misure:
- snellimento della procedura per il rilascio della concessione edilizia, attraverso leliminazione dellobbligatorietà del parere della commissione edilizia (la cui sopravvivenza è peraltro rimessa allautonoma scelta dei Comuni e lintroduzione, seppure con alcuni limiti, della autocertificazione in sostituzione del parere dellazienda sanitaria locale;
- potenziamento del ruolo della conferenza di servizi, momento fisiologico e non più tappa eventuale ai fini dellacquisizione degli assensi necessari per la definizione del procedimento;
- previsione di forme di collaborazione e consultazione tra amministrazione ed istante allo scopo di evitare pronunciamenti negativi laddove il progetto sia assentibile subordinatamente allaccettazione di modifiche di modesta entità;
- eliminazione di aggravi procedimentali in caso di immobili sottoposti a tutela.