Decreto del Ministro della Giustizia 4 aprile 2001
Corrispettivi delle attivitā di progettazione e delle altre attivitā, ai sensi dell'articolo 17, comma 14-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109
(G.U. n. 96 del 26 aprile 2001 - Titolo rettificato con comunicato sulla G.U. n. 128 del 5 giugno 2001)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Art. 1
1. I corrispettivi per le attivitā di progettazione e per le altre attivitā previste dall'articolo 17, comma 14-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni sono quelli di cui alle tabelle A, B, B1, B2, B3, B5 e B6 allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante.

Art. 2
1. Gli onorari di cui alla tabella A del presente decreto, per importi inferiori a 50 milioni di lire, sono stabiliti a discrezione entro il limite massimo dell'onorario corrispondente a 50 milioni di lire.

2. Per importi di lavori superiori a 100 miliardi di lire si applica la percentuale relativa all'importo di 100 miliardi di lire.

Art. 3
1. Il rimborso delle spese e dei compensi accessori relativi agli onorari a percentuale determinati a seguito dell'applicazione delle tabelle A, B, B1, B2, B4 e B6 limitatamente ai supporti esterni alla amministrazione, allegate al presente decreto, deve essere riconosciuto forfetariamente nella misura minima del 30 per cento del medesimo per importi di lavori pari a 50 milioni e nella misura minima del 15 per cento per importi di lavori pari o superiori a 100 miliardi. Per importi di lavori intermedi le percentuali si calcolano per interpolazione lineare.

2. Nel caso l'entitā dei rimborsi spese e dei compensi accessori superi gli importi minimi di cui al precedente comma, devono essere prodotti i giustificativi di spesa per l'intero ammontare del rimborso e degli oneri accessori.

Art. 4

1. Nel caso di affidamento parziale delle fasi di progettazioni e della attivitā di direzione lavori non č dovuta alcuna maggiorazione delle tariffe di cui al presente decreto.

Art. 5
1. Il metodo di calcolo relativo alla progettazione integrale e coordinata di cui all'art. 2, lettera i), del Decreto del Presidente della Repubblica 554/1999 č il seguente:

a) progettazione preliminare:

1. per la ideazione e il coordinamento generale si applicano, sull'intero ammontare dell'opera, la percentuale relativa e le aliquote della elaborazione grafica e delle prestazioni che attengono all'opera nel suo insieme;
2. alle prestazioni specialistiche, escluse le opere edili, si applicano le aliquote delle prestazioni corrispondenti, computate sull'ammontare di ciascuna opera con la relativa percentuale.

b) progettazione definitiva e progettazione esecutiva:

1. per la ideazione e il coordinamento generale si applicano, sull'intero ammontare dell'opera, la percentuale relativa e le aliquote della elaborazione grafica e delle prestazioni che attengono all'opera nel suo insieme;
2. sulle opere edili e complementari si applicano le aliquote dalle prestazioni non comprese nella fase di ideazione ed attinenti la prestazione specialistica, applicandole sull'ammontare delle opere, con la relativa percentuale;
3. alle prestazioni specialistiche si applicano le aliquote delle prestazioni corrispondenti, applicandole sull'ammontare di ciascuna opera, con la relativa percentuale.

TABELLE

Tabella A (pagina 1)
(percentuali classi da I a IV)
Tabella B
(aliquote di ripartizione)
Tabella B3.1
(rilievi aree)
Tabella B5
(piani particellari)
Tabella A (pagina 2)
(percentuali classi da V a IX)
Tabella B1
(prestazioni integrative)
Tabella B3.2
(rilievi manufatti)
Tabella B6 (pagina 1)
(attivitā di supporto)
Tabella A (pagina 3)
(esempi per scaglioni)
Tabella B2
(coordinamento sicurezza)
Tabella B4
(studi impatto ambientale)
Tabella B6 (pagina 2)

Roma, 4 aprile 2001

Il Ministro della giustizia - Fassino
Il Ministro dei lavori pubblici - Nesi