Decreto del Ministro della Giustizia 4 aprile 2001
Corrispettivi delle attivitā di progettazione e delle altre attivitā, ai sensi dell'articolo 17, comma 14-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109
(G.U. n. 96 del 26 aprile 2001 - Titolo rettificato con
comunicato sulla G.U. n. 128 del 5 giugno 2001)
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Art. 1
1. I corrispettivi per le attivitā di progettazione e per le altre attivitā previste
dall'articolo 17, comma 14-bis, della legge 11 febbraio
1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni sono quelli di cui alle
tabelle A, B, B1, B2, B3, B5 e B6 allegate al presente decreto di cui costituiscono parte
integrante.
Art. 2
1. Gli onorari di cui alla tabella A del presente decreto, per importi inferiori a 50
milioni di lire, sono stabiliti a discrezione entro il limite massimo dell'onorario
corrispondente a 50 milioni di lire.
2. Per importi di lavori superiori a 100 miliardi di lire
si applica la percentuale relativa all'importo di 100 miliardi di lire.
Art. 3
1. Il rimborso delle spese e dei compensi accessori relativi agli onorari a percentuale
determinati a seguito dell'applicazione delle tabelle A, B, B1, B2, B4 e B6 limitatamente
ai supporti esterni alla amministrazione, allegate al presente decreto, deve essere
riconosciuto forfetariamente nella misura minima del 30 per cento del medesimo per importi
di lavori pari a 50 milioni e nella misura minima del 15 per cento per importi di lavori
pari o superiori a 100 miliardi. Per importi di lavori intermedi le percentuali si
calcolano per interpolazione lineare.
2. Nel caso l'entitā dei rimborsi spese e dei compensi
accessori superi gli importi minimi di cui al precedente comma, devono essere prodotti i
giustificativi di spesa per l'intero ammontare del rimborso e degli oneri accessori.
Art. 4
1. Nel caso di affidamento parziale delle fasi di
progettazioni e della attivitā di direzione lavori non č dovuta alcuna maggiorazione
delle tariffe di cui al presente decreto.
Art. 5
1. Il metodo di calcolo relativo alla progettazione integrale e coordinata di cui all'art. 2, lettera i), del Decreto del Presidente della
Repubblica 554/1999 č il seguente:
a) progettazione preliminare:
1. per la ideazione e il coordinamento generale si applicano, sull'intero ammontare dell'opera, la percentuale relativa e le aliquote della elaborazione grafica e delle prestazioni che attengono all'opera nel suo insieme;
2. alle prestazioni specialistiche, escluse le opere edili, si applicano le aliquote delle prestazioni corrispondenti, computate sull'ammontare di ciascuna opera con la relativa percentuale.
b) progettazione definitiva e progettazione esecutiva:
1. per la ideazione e il coordinamento generale si applicano, sull'intero ammontare dell'opera, la percentuale relativa e le aliquote della elaborazione grafica e delle prestazioni che attengono all'opera nel suo insieme;
2. sulle opere edili e complementari si applicano le aliquote dalle prestazioni non comprese nella fase di ideazione ed attinenti la prestazione specialistica, applicandole sull'ammontare delle opere, con la relativa percentuale;
3. alle prestazioni specialistiche si applicano le aliquote delle prestazioni corrispondenti, applicandole sull'ammontare di ciascuna opera, con la relativa percentuale.
| Tabella
A (pagina 1) (percentuali classi da I a IV) |
Tabella
B (aliquote di ripartizione) |
Tabella B3.1 (rilievi aree) |
Tabella
B5 (piani particellari) |
| Tabella
A (pagina 2) (percentuali classi da V a IX) |
Tabella
B1 (prestazioni integrative) |
Tabella B3.2 (rilievi manufatti) |
Tabella B6 (pagina 1) (attivitā di supporto) |
| Tabella
A (pagina 3) (esempi per scaglioni) |
Tabella
B2 (coordinamento sicurezza) |
Tabella
B4 (studi impatto ambientale) |
Tabella B6 (pagina 2) |
Roma, 4 aprile 2001
Il Ministro della giustizia - Fassino
Il Ministro dei lavori pubblici - Nesi