REGOLAMENTO
PER L’ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA’ TRA UOMO E DONNA
Approvato con delibera di C.C. n. 39 del 20.10.2000
Modificato con delibera di C.C. n. 84 del 29.09.2003
Modificato con delibera di C.C. n. 03 del 20.02.2009
Art.1 (Istituzione)
1. E’ istituita, presso il Comune di Pontecagnano Faiano, la Commissione Comunale per le Pari Opportunità tra uomo e donna.
2. 2. Essa è un organismo permanente, che si propone di contribuire alla effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità tra i cittadini, sanciti dall’art.3 della Costituzione, anche mediante l’attuazione di “azioni positive” ai sensi delle Leggi 22.06.1990, n.164 e 10.04.1991, n.125.
Art.2 (Finalità)
1. Finalità dell’istituzione della Commissione sono la promozione e la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna nell’educazione e nella formazione, nella cultura e nei comportamenti, nella partecipazione alla vita politica, sociale ed economica, nelle istituzioni, nella vita famigliare e professionale e per rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena parità di lavoro e nel lavoro.
Art.3 (Funzione)
1. Essa è organo consultivo e svolge il ruolo di supporto tecnico-scientifico nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche di pari opportunità fra uomo e donna deliberate dal Consiglio e dalla Giunta Comunali;
2. Costituiscono linee guida dell'attività della Commissione sia la normativa nazionale vigente, sia quelle indicate nella Dichiarazione e nel Programma di Azione adottati dalla quarta Conferenza mondiale sulle donne (Pechino, 1995 e successivi aggiornamenti), attuando in particolare gli obiettivi di:
a) valorizzazione del punto di vista femminile, porre al centro della politica la soggettività femminile ("mainstreaming");
b) dare poteri e responsabilità alle donne, potenziare le soggettività femminili ("empowerment");
c) scambio di buone pratiche fra soggetti femminili rappresentanti le realtà politiche, culturali, associative e del mondo del lavoro ("networking").
Art.4 (Competenze)
1. La Commissione Pari Opportunità ha il compito di favorire la conoscenza della normativa e delle politiche riguardanti le donne, di dare espressione alla differenza di genere e valorizzazione alle esperienze delle donne, attraverso funzioni di sostegno, confronto, consultazione progettazione e proposta nei confronti del Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari, della Giunta. In tal senso è strumento di raccordo tra gli organi istituzionali del Comune e la società civile femminile.
2. La Commissione, in particolare, persegue gli obiettivi di:
a) ricerca sulla condizione femminile nell’ambito comunale;
b) valutazione dello stato di attuazione nel Comune delle leggi statali e regionali nei riguardi della condizione femminile;
c) esprimere pareri (non vincolanti) sugli atti amministrativi concernenti argomenti che ritiene di propria competenza. A tal fine tutte le proposte di deliberazione devono essere comunicate a cura del Segretario comunale almeno tre giorni liberi prima della seduta del Consiglio;
d) presentare proposte per l’adeguamento delle politiche e delle normative attuate dalla Provincia alla Commissione Provinciale per le Pari Opportunità;
e) partecipare ai procedimenti amministrativi concernenti gli atti o i regolamenti amministrativi di propria competenza. A tal fine la Commissione deve ricevere dall’Ufficio servizi sociali o dagli altri uffici interessati tutte le comunicazioni inerenti l’inizio e lo svolgimento del procedimento amministrativo in merito a materie di propria spettanza;
indicazione per la redazione dei documenti di programmazione dell’Ente e per l’applicazione di “codici di comportamento” all’interno dell’Ente;
f) promuovere iniziative dirette a sviluppare la cultura delle pari opportunità;
g) raccogliere e diffondere informazioni riguardanti la condizione femminile e dei soggetti deboli, assicurando agli stessi un permanente dibattito e promovendo un migliore utilizzo delle fonti di informazioni esistenti;
h) operare per la rimozione di ogni forma di discriminazione rilevata o denunciata, soprattutto in materia di lavoro e di impiego della donna;
i) promuovere la partecipazione delle donne alla vita politica e alla gestione della pubblica Amministrazione;
j) promuovere una adeguata presenza femminile nelle nomine di competenza del Comune;
k) favorire la creazione di sinergie e reti fra realtà e luoghi femminili.
3. La Commissione Pari Opportunità esercita le sue funzioni in piena autonomia.
Art.5 (Rapporti di collaborazione)
1. La Commissione sviluppa rapporti di collaborazione con gli organismi preposti alla realizzazione della parità e delle pari opportunità a livello Provinciale, Regionale, Nazionale. In particolare, con la Commissione Provinciale per le Pari Opportunità e la Consigliera di Parità della Provincia e promuove rapporti di collaborazione con organizzazioni sindacali e di categoria.
Art.6 (Programmazione e relazione attività)
1. La Commissione predispone una relazione annuale sull'attività svolta corredata da osservazioni e proposte per la programmazione dell'attività futura, che verrà trasmessa ogni anno entro il 31 dicembre al Sindaco .
Art.7 (Composizione e nomina)
1. La Commissione è composta da n. 7 commissari eletti dal Consiglio Comunale, scegliendo per n. 4 commissari in un elenco di candidati formato con i seguenti criteri:
a) le Associazioni, organizzazioni professionali, culturali, sindacali, del volontariato e le istituzioni scolastiche pubbliche di ogni ordine e grado, operanti nel territorio comunale, possono segnalare non più di tre (3) candidature ciascuno, individuate tra persone in possesso di riconosciuta competenza in materia di condizione femminile, nei campi giuridico, economico, sociologico, psico-pedagogico, della formazione, del lavoro, dei servizi sociali, dell’ambiente, delle comunicazioni sociali e in ogni ambito di intervento riconducibile alle funzioni della Commissione;
b) I soggetti di cui al precedente comma devono svolgere la loro attività in maniera continuativa, essere dotati di uno Statuto che preveda forme partecipative e gestionali democratiche, non avere fini di lucro; lo Statuto deve essere prodotto in copia, unitamente alle candidature;
c) I soggetti di cui alle precedenti lettere vengono invitati, con bando pubblico dal Sindaco, a far pervenire le candidature entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando come risulta dall’allegato schema di bando:
d) Le candidature debbono essere corredate da curriculum, dal quale risultano le competenze ed i titoli scientifici e professionali posseduti.
2. N. 3 commissari di riconosciute qualità ed esperienze di carattere professionale, culturale, scientifico sono designati dai gruppi presenti in Consiglio Comunali e dallo stesso eletti.
3. Della Commissione fanno parte inoltre senza diritto di voto : il Sindaco o un suo delegato, anche esterno all’Ente, le Consigliere comunali, le donne presenti in Giunta.
4. Nella composizione della Commissione deve essere garantita la presenza di almeno i 2/3 di donne.
5. La Commissione resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio comunale ed esercita le sue funzioni fino all’insediamento della nuova Commissione. Il Sindaco deve promuovere le procedure per il rinnovo entro 90 giorni dal suo insediamento.
6. I Commissari dimissionari o decaduti sono sostituiti dal Consiglio comunale con elezione nell’ambito delle candidature già acquisite.
7. I Commissari non sono rieleggibili.
Art.8 (Presidenza della Commissione)
1. Nella prima seduta, convocata dal Sindaco entro 30 giorni dalla nomina, la Commissione elegge, nel proprio seno, il Presidente ed il Vice-Presidente, a maggioranza assoluta dei componenti, con voto limitato a uno.
2. Il Presidente
? convoca e presiede le riunioni della Commissione;
? presiede l’Ordine del giorno delle riunioni e le relative proposte da sottoporre all’esame della Commissione;
? promuove l’attuazione delle iniziative approvate dalla Commissione;
? propone alla Giunta Comunale l’adozione dei provvedimenti di spesa relativi alle attività della Commissione, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
3. Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
Art.9 (Funzionamento della Commissione)
1. La Commissione si riunisce, di norma, una volta al mese e, comunque, su iniziativa del Presidente o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti.
2. Le riunioni hanno luogo, di norma, presso la sede del Comune.
3. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza di almeno metà dei componenti.
4. La Commissione può articolarsi per sezioni di lavoro e procedere a consultazioni e audizioni.
5. Ai lavori possono essere invitati a titolo consultivo componenti della Giunta e del Consiglio Comunale .
6. La Commissione deve esprimere i pareri di cui alla lettera c) dell’art.4 entro trenta giorni dalla ricezione dell’atto, decorso tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole.
7. Dei pareri resi si deve dare atto nelle premesse delle deliberazioni consiliari per le quali sono richiesti.
8. Per il funzionamento della Commissione il Comune mette a disposizione le dotazioni strumentali necessarie; l’incarico di segretario viene svolto da uno dei membri della Commissione designato all’inizio della seduta del Presidente.
Art.10 (Indennità e rimborsi)
1. Ai componenti della Commissione spettano le indennità ed i rimborsi previsti per i Consiglieri comunali per le sedute di Commissione Consiliare.
Art.11 (Norma finanziaria)
1. Nel Bilancio di previsione sarà previsto un apposito capitolo di spesa per le attività della Commissione, a tal fine il Presidente della Commissione presenterà entro il 31 dicembre, un programma annuale di attività, corredato dal preventivo di spesa.
2. La gestione del fondo è affidata al dirigente del settore Servizi Sociali .