Dichiarazioni sostitutive e acquisizione di ufficio dei dati
(art. 35 comma 3)
Le pubbliche amministrazioni pubblicano sul sito istituzionale: i recapiti telefonici e delle caselle di posta istituzionale dell'ufficio responsabile delle attivitą che gestiscono, garantiscono e verificano la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti; le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalita' di accesso ai dati di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ; le ulteriori modalita' per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonche' per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.