Cerca
Area riservata Accedi all'area riservata

 Home >  Tributi  >  I.C.I.

Info ICI

A chi tocca pagare l'I.C.I.

 

Sono obbligati ad effettuare il versamento dell'ICI il proprietario di immobili, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, il locatario finanziario e i concessionari di aree demaniali, a prescindere dalla residenza dei soggetti o dalla sede legale o amministrativa dell'esercizio dell'attività.

Qualora sull'immobile risulti costituito un diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, formatosi con atto tra vivi o per successione, obbligato al pagamento dell'ICI non è il nudo proprietario, ma il titolare del relativo diritto reale di godimento.
Non hanno parimenti alcun obbligo agli effetti dell'ICI il locatario, l'affittuario e il comodatario dell'immobile, poiché detti soggetti non sono titolari di un diritto reale di godimento sull'immobile stesso, ma lo utilizzano in base a un contratto di locazione, di affitto o di comodato.

Sono invece soggetti passivi:
  • il donante, in caso di donazione della nuda proprietà con riserva di usufrutto;
  • il donatario, in presenza di donazione della piena proprietà
  • ;
  • il coltivatore diretto, nell'ipotesi di affitto del terreno agricolo di sua proprietà
  • .

    Rientra tra i diritti reali, se effettivamente esercitato, il diritto reale di abitazione spettante al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del Codice civile. Qualora invece il defunto non sia stato titolare del diritto di proprietà, non è possibile la costituzione di alcun diritto di abitazione.
    Assimilabile al diritto di abitazione è quello che spetta:

  • al socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa, relativamente all'alloggio assegnato, ancorché in via provvisoria.
    Per le cooperative a proprietà indivisa, la soggettività passiva rimane in capo alle stesse, in quanto i soci non hanno alcun diritto sugli immobili
  • ;
  • all'assegnatario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica (ERP), concessogli in locazione con patto di futura vendita e riscatto.

    Dal 1° gennaio 1998 la soggettività passiva è stata estesa al superficiario, all'enfiteuta ed al locatario finanziario, per effetto delle disposizioni dell'art. 58, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997.
    In questi nuovi casi di soggettività passiva sia il nudo proprietario dell'immobile e sia il locatore finanziario dell'immobile non hanno alcun obbligo ai fini ICI. Di conseguenza, il superficiario, l'enfiteuta ed il locatario finanziario devono calcolare l'imposta sul valore intero dell'immobile.
    Per quando concerne il diritto di superficie, l'imposta gravante sul suolo su cui è stato costituito tale diritto di godimento è dovuta dal superficiario, anche se non ha ancora realizzato alcuna contruzione.
    Riguardo alla locazione finanziaria, il passaggio della soggettività passiva dal locatore al locatario si ha al momento della consegna dell'immobile al locatario, mentre nel periodo precedente a detta consegna soggetto passivo ICI resta il locatore finanziario.

    In presenza di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario diviene soggetto passivo di imposta a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di leasing ovvero a quello della consegna dell'immobile.
    In caso di costituzione di un fondo patrimoniale, nel cui atto risulti specificato che la proprietà dei beni imobili rimane esclusivamente in capo al coniuge conferente, la soggettività passiva competerebbe unicamente al coniuge proprietario, non essendosi verificato alcun trasferimento o costituzione di diritto reale (Commissione tributaria centrale, sezione V, decisione n. 966 del 27 marzo 1996). L'assunto trova conforto anche nella circolare ministeriale n. 221/E del 30 novembre 2000, la quale precisa che la costituzione del fondo patrimoniale costituito con beni appartenenti ad uno solo dei coniugi che se ne riserva la proprietà, non produce effetto traslativo.

    Altri soggetti passivi di imposta sono il curatore fallimentare e il liquidatore, mentre sono esentati da ogni obbligo ai fini ICI il custode giudiziario e il creditore anticretico.

    A partire dal 1° gennaio 2001 sono soggetti passivi di imposta:
  • i titolari di diritti reali di godimento a tempo parziale (multiproprietà o proprietà turnaria). In tal caso l'ICI deve essere versata dall'amministratore del condominio o della comunione
  • ;
  • i concessionari, per gli immobili insistenti su aree demaniali


  • SOGGETTI  PASSIVI  DI  IMPOSTA  E  SOGGETTI  ESCLUSI
    SOGGETTI PASSIVI DI IMPOSTA
     
    SOGGETTI ESCLUSI DALL' IMPOSTA
         
    Proprietario dell' immobile   ----------------------------
    Eredi   Rinunciatari dell'eredità
    Usufruttuario   Nudo proprietario
    Titolare del diritto d'uso   Concedente in uso
    Titolare del diritto di abitazione   Concedente in abitazione
    Enfiteuta   Concedente in enfiteusi
    Superficiario   Concedente in superficie
    Locatario finanziario   Locatore finanziario
    Società di leasing   Utilizzatore
    Locatore   Locatario o inquilino
    Comodante   Comodatario
    Proprietario del terreno   Affittuario del terreno
    Concessonario su area demaniale   Concedente
    Donante con riserva di usufrutto   Donatario
    Donatario con proprietà piena   Donante
    Multiproprietario immobiliare   Multiproprietario azionario
    Assegnatario con patto futura vendita e riscatto   Concedenti alloggi edilizia residenziale pubblica
    Assegnatario   Cooperativa a proprietà divisa
    Cooperativa a proprietà indivisa   Assegnatario