Fabbricato: unità immobiliare iscritta o
che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano,
cui sia stata attribuita o sia attribuibile un'autonoma
rendita. Si considera parte integrante del fabbricato
sia l'area occupata dalla costruzione, sia quella
che ne costituisce pertinenza (posti auto, giardini,
aree di svago).
Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministero delle
Finanze n. 28 del 1998, sono considerate unità immobiliari:
una porzione di fabbricato, un fabbricato, un
insieme di fabbricati o un'area, che, nello stato
in cui si trovano e secondo l'uso locale, presentano
potenzialità di autonomia funzionale e reddituale
;
l'abitazione e gli altri immobili strumentali
all'esercizio dell'attività agricola da denunciare
in catasto autonomamente
;
le costruzioni o porzioni di esse, ancorate o
fisse al suolo, di qualunque materiale costituite,
nonché gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente
assicurati al suolo, purché risultino verificate
le condizioni funzionali e reddituali
;
i manufatti prefabbricati ancorché semplicemente
appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo
e presentino autonomia funzionale e reddituale.
I fabbricati costruiti abusivamente costituiscono
oggetto di tassazione, a prescindere dal fatto che
per essi sia stata presentata o meno la relativa istanza
di sanatoria edilizia (risoluzione ministeriale 6
giugno 1994 protocollo 2/138).
Area fabbricabile: area utilizzabile a scopo
edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali
o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive
di edificazione determinate secondo i criteri previsti
agli effetti dell'indennità di espropriazione per
pubblica utilità.
L'espressione "possibilità effettive di edificazione"
rappresenta un modo per qualificare l'area mediante
semplice valutazione delle situazioni "di fatto",
dalle quali può emergere concretamente l'attitudine
del terreno alla edificabilità. Infatti, secondo il
prevalente indirizzo della giurisprudenza di legittimità,
è sufficiente che un terreno sia ubicato in prossimità
della zona abitativa, ovvero possa fruire di servizi
pubblici e sociali, per essere considerato "area fabbricabile"
(Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenze n.
2692 del 5 febbraio 1982, n. 3712 del 9 aprile 1991
e n. 6388 del 7 luglio 1994; contra sentenza n. 7337
del 1° luglio 1995).
Ai fini dell' ICI, non sono da considerare edificabili:
le aree sottoposte a vincoli giuridici, di natura
pubblica o privata, che escludono in via permanente
la possibilità di costruire edifici classificabili
nei gruppi catastali A, B, C e D;
le aree pertinenziali dei fabbricati, ossia quelle
che risultano comprese nella scheda catastale del
fabbricato;
le aree edificabili possedute e condotte da coltivatori
diretti o da imprenditori agricoli che esplicano
la loro attività a titolo principale, iscritti negli
appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11
della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggetti al
corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità,
vecchiaia e malattia.
Su quest'ultimo punto questo comune ha stabilito all'art. 4 comma 2 del Regolamento ICI,
ulteriori condizioni ai fini del riconoscimento
della qualifica di terreni non fabbricabili anche
con riferimento alla qualità e quantità del lavoro
effettivamente dedicato all'attività agricola da parte
di coltivatori diretti o imprenditori agricoli (art.
59, comma 1, lettera
a, del D.Lgs. 446/97).
Terreno agricolo: il terreno adibito all'esercizio
di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla
silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento
di animali, così come indicato nell'art. 2135 del
Codice civile.
Esulano dalla nozione di terreno agricolo i terreni
diversi dalle aree fabbricabili:
sui quali le attività agricole sono esercitate
in forma non imprenditoriale. Trattansi di piccoli
appezzamenti (cosiddetti "orticelli") coltivati
occasionalmente senza alcuna struttura organizzativa
;
sui quali non viene esercitata alcuna attività
agricola, oppure i terreni risultano normalmente
inutilizzati (cosiddetti "terreni incolti").
Soltanto questi terreni restano oggettivamente esclusi
dal campo di applicazione dell'ICI, non avendo le
caretteristiche dell'area fabbricabile né i requisiti
per essere considerati terreni agricoli (circolare
ministeriale n. 9/249 del 14 giugno 1993).