Ai sensi dell'art. 7 del dlgs 504/92 sono esenti dall'imposta per
il periodo dell'anno durante il quale sussistono le relative condizioni:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle
province e dai comuni (per questi ultimi l'imposta non si applica
esclusivamente per gli immobili di cui il comune è proprietario
quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente
sul suo territorio), dalle comunità montane, dai consorzi fra
detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie
pubbliche autonome (l'esenzione spetta anche agli istituti e
agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti i cui immobili siano
destinati ad attività ospedaliere che, pur non appartenendo alle
unità sanitarie locali, concorrono, in ragione del rapporto di convenzione,
a realizzare il sistema sanitario nazionale), dalle camere di
commercio, destinati esclusivamente a compiti istituzionali.
| I comuni hanno la facoltà di
disporre l'esenzione anche nel caso di immobili non destinati
in via esclusiva ai compiti istituzionali (art. 59, comma
1, lettera b dlgs 446/97); |
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati destinati ad usi culturali, cioè destinati a sedi aperte al pubblico di musei, pinacoteche, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche quando al possessore non derivi alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile (risoluzione ministeriale 8 ottobre 1992, protocollo 9/849). L'esenzione spetta anche ai terreni, ai parchi e ai giardini che siano aperti al pubblico o la cui conservazione sia riconosciuta di pubblico interesse;
d) i fabbricati e loro pertinenze (anche se di proprietà di terzi ma dati in comodato al parroco), destinati esclusivamente all'esercizio del culto purché compatibile con gli artt. 8 e 19 della Costituzione. Esempi di pertinenze sono l'oratorio, l'abitazione del parroco (si vedano risoluzione ministeriale 12 dicembre 1992, protocollo 9/1178; Commisione tributaria provinciale di Milano, sezione XXXVI, sentenza n. 321/26/00 del 12 dicembre 2000) e il cinema parrocchiale non utilizzato come attività commerciale;
e) i fabbricati di proprietà della Santa sede 9ndicati negli artt. da 13 a 16 del trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali era prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati (Ilor), a seguito di accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali, di integrazione sociale delle persone handicappate (legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni), limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani) e il cui elenco è contenuto nella circolare ministeriale 14 giugno 1993, n. 9/249;
i) gli immobili utilizzati da enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche (risoluzione ministeriale n. 66/E del 23 maggio 2000), ricettive, culturali, ricreative, sportive ed attività dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi e all'educazione cristiana, così come stabilito dalla lettera a) dell'art. 16 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
| In proposito i comuni hanno la facoltà
di stabilire che l'esenzione spetti unicamente per quegli immobili
che oltre ad essere utilizzati siano anche posseduti da tali
soggetti (art. 59, comma 1, lettera c dlgs 446/97). |
L'art. 21 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, e successive modificazioni, prevede che i comuni possano deliberare nei confronti delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (
ONLUS) la riduzione o l'esenzione dai tributi locali e quindi anche dall' ICI. L'esenzione può essere estesa ai fabbricati condotti dalle ONLUS, a condizione che gli stessi siano posseduti dalle medesime asociazioni.