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Imposta

Abitazione principale

 

Per abitazione principale deve intendersi "quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente"
Ovviamente, non può essere qualificata come principale l'abitazione di titolarità di un soggetto che, pur non avendo alcun'altra proprietà immobiliare, abiti a titolo di locazione in altro appartamento, né quella dove dimorano solo i familiari e non anche il titolare dell'immobile.
Il concetto di abitazione principale, inoltre, è intrinsecamente collegato con quello di "dimora abituale" che può anche non coincidere con il concetto specifico di "residenza anagrafica" previsto dal comma 1 dell'art. 3 del Dpr n. 223 del 30 maggio 1989.
Per esplicita previsione (comma 2 dell'art. 8 del D.Lgs. n. 504/92), dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale, va sottratta la detrazione spettante al contribuente nella misura minima annua di euro 103,29 (£ 200.000), da rapportare al periodo dell'anno in cui l'unità immobiliare è stata utilizzata come abitazione principale. L'eventuale importo residuo della detrazione di imposta può essere computato in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione stessa.
Condizione essenziale per fruire della detrazione di imposta è l'esistenza di identità tra il soggetto obbligato al pagamento dell' ICI ed il soggetto dimorante abitualmente nell'immobile.
Si avverte che la fruizione del beneficio non cessa nel caso in cui il contribuente abbia concesso in affitto una parte della sua abitazione principale (risoluzione ministeriale 19 novembre 1993 protocollo 2/723).

L'ammontare dell'Ici annua deve essere rapportato, ovviamente, alla quota percentuale di titolarità e al periodo di possesso dell'immobile.



BASE IMPONIBILE
(Rendita x 1,05 x 100)
x ALIQUOTA RIDOTTA - DETRAZIONE
spettante
= ICI ANNUA



La detrazione, oltre che rapportata ai mesi di destinazione, deve essere suddivisa, nel caso in cui vi siano più soggetti passivi che dimorano nell'immobile, in parti uguali tra loro, prescindendo dalle quote di proprietà o di diritto reale di godimento. L'eventuale eccedenza di detrazione non si aggiunge a quella spettante al contribuente coabitante.



DETRAZIONE ANNUA : NUMERO CONTITOLARI DIMORANTI NELL'IMMOBILE x MESI DI POSSESSO PRIMA CASA = DETRAZIONE DI SPETTANZA


L'art. 9 del vigente Regolamento ICI ha previsto casi particolari per l'equiparazione di determinate unità immobiliari alle abitazioni principali.