Per gli altri terreni agricoli, l'imposta viene determinata moltiplicando il reddito dominicale per 1,25 (rivalutazione del 25%) e il risultato ottenuto per il coefficiente 75. La base imponibile così ottenuta si moltiplica infine per l'aliquota deliberata dal comune.
BASE
IMPONIBILE
(Reddito dominicale x 1,25 x 75) |
x |
ALIQUOTA
deliberata dal comune |
= |
ICI
ANNUA |
Si rammenta che secondo la circolare 14 giugno 1993, n. 9, del Ministero delle Finanze sono esclusi dal pagamento dell'imposta:
gli orticelli, i piccoli appezzamenti di terreno e i terreni completamente incolti, purché non suscettibili di sfruttamento edificatorio;
i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (il cui elenco è contenuto nella predetta circolare ministeriale).