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Imposta
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pagina: Aree fabbricabili
Per le aree fabbricabili l'imposta viene determinata moltiplicando il valore venale al 1° gennaio dell'anno di imposizione per l'aliquota deliberata dal comune.
| VALORE
VENALE |
x |
ALIQUOTA
deliberata dal comune |
= |
ICI
ANNUA |
Per area fabbricabile si intende quella utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità (art. 2, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 504/92). Infatti, ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, l'art. 5.bis del decreto legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992 n. 259 ha introdotto il concetto di "edificabilità di fatto" accanto al concetto di "edificabilità legale".
Il contribuente, per conoscere se la sua area è ritenuta edificabile ai fini dell' ICI, può rivolgersi al comune competente perché venga attestato se l'area medesima è fabbricabile in base ai criteri descritti dalla lettera b), comma 1, dell'art. 2 del D.Lgs. n. 504/92.
Dal 1° gennaio 2003 "I comuni, quando attribuiscono ad un terreno la natura di area fabbricabile, ne danno comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza da parte del contribuente" (art. 31, comma 20, della legge finanziaria n. 289/2002).
Il Comune è obbligato a comunicare il cambio di destinazione, quando al terreno viene attribuita la natura di area fabbricabile, e non anche il relativo valore, che deve essere dichiarato dal contribuente e che è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione.
Sono invece considerati non fabbricabili:
i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Per questi terreni, la circolare ministeriale n. 7/1106 del 10 giugno 1993, risposta 5.18, ha precisato che nel caso in cui il terreno risulti inserito negli strumenti urbanistici generali o attuativi e concesso in affitto per uso agricolo a un coltivatore diretto, detto terreno non perde la qualificazione di "area fabbricabile", in quanto non vi è identità tra soggetto passivo di imposta e conduttore del terreno stesso;
le aree pertinenziali dei fabbricati, ossia quelle che risultano comprese nella scheda catastale del fabbricato e destinate a giardini, posti auto, aree di svago;
i lastrici solari, in quanto solo potenzialmente edificabili;
le aree sottoposte a vincoli giuridici, di natura pubblica o privata, che escludono in via permanente la possibilità di costruire edifici classificabili nei gruppi catastali A, B, C e D. L'edificabilità non dovrebbe, invece, essere esclusa in presenza di vincolo temporaneo, anche se questo influenzi il valore dell'area stessa;
Le aree destinate a verde pubblico, a servizi o ad attrezzature scolastiche (si vedano la circolare ministeriale 3 agosto 1979 n. 25/364695 e, sulla natura non edificabile di un'area sottoposta a "verde pubblico", la risoluzione ministeriale 27 novembre 1988 n. 400756);
le aree comprese in zone variamente definite e sottoposte a vincoli cimiteriali, rispetto dell'abitato, rispetto di grandi attrezzature, parco privato, rispetto dei corsi d'acqua, tutela dei corsi d'acqua, vincoli paesaggistici, servitù militari, ecc.. Per tali aree, anche se producono, per effetto di particolari norme contenute nei singoli piani regolatori, una volumetria utilizzabile non sulle aree medesime ma altrove (ad esempio su lotti confinanti), non pare che l' ICI sia dovuta, in quanto non sono fabbricabili in senso stretto.
Va infine ricordato che ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 504/92 il Comune, quando l'area edificabile diviene inedificabile, può prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici (art. 59, comma 1, lettera f del D.Lgs. n 446/97).
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