Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 504/92, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale
"D", posseduti da imprese e privi della rendita catastale, la base imponibile ai fini dell'Ici è determinata dai costi di acquisizione e incrementativi, contabilizzati per anno di formazione e attualizzati mediante l'applicazione dei coefficienti di adeguamento stabiliti annualmente dal ministero delle Finanze.
Il metodo suddetto può essere evitato seguendo la procedura informatica
denominata "Docfa", dettata dal decreto ministeriale n.
701 del 19 aprile 1994 . Tale procedura permette al contribuente di
avanzare, servendosi di un tecnico abilitato, una proposta di rendita
il cui valore può essere utilizzato ai fini Ici fino a quando non
verrà attribuita la rendita definitiva. La rendita proposta
diviene definitiva se non è rettificata dall'ufficio nei successivi
dodici mesi, per effetto del cosiddetto "silezio-assenso"
(si veda circolare ministeriale n. 83/E/T del 9 aprile 1999). Ovviamente,
in caso di rettifica, il contribuente può impugnare l'atto contenente
il nuovo classamento avanti alle Commissioni tributarie.
Al riguardo, secondo l'interpretazione ministeriale, il passaggo dal valore contabile a quello catastale non esplica alcun effetto sulle annualità pregresse, nel senso che il minor valore catastale rispetto a quello contabile "non dà diritto a rimborsi di imposta in favore del contribuente, così come il maggior valore catastale rispetto a quello contabile non dà diritto a recuperi di imposta da parte del comune" (risoluzione ministeriale n. 27/E del 9 aprile 1998; in senso contrario, Commissione tributaria provinciale di Napoli, sezione XXII, sentenza n. 271 del 7 giugno 1999).
La risoluzione n. 209/E del 17 ottobre 1997 ha precisato che non si possono considerare privi di rendita catastale i fabbricati per i quali, a seguito della procedura denominata "Docfa", risulta annotata negli atti catastali, al 1° gennaio dell'anno di imposizione, la "rendita proposta".
Pertanto, relativamente ai fabbricati con rendita "proposta" annotata in catasto al 1° gennaio 2002, il valore dovrà essere determinato, a decorrere dall'annualità di imposta 2002, sulla base del criterio catastale, moltiplicando per 50 la predetta rendita, aumentata del 5%.
La procedura informatica "Docfa", la cui utilizzazione è stata resa obbligatoria dal 1997, può essere utilizzata anche dal locatario finanziario, con conseguente determinazione del valore sulla base della rendita proposta. In mancanza di tale rendita, il valore va quantificato sulla base delle scritture del locatore finanziario, il quale è tenuto a fornire al locatario tutti i dati necessari per il calcolo dell'imposta. Qualora sia stato esercitato il diritto di riscatto da parte dell'utilizzatore, sempre in mancanza della rendita catastale, il valore dell'immobile dovrebbe essere costituito dal prezzo di riscatto iscritto nel proprio bilancio (circolare ministeriale 11 agosto 1992 n. 20).
Va infine rimarcato che in presenza di cause di variazione (attribuzione di rendita o contabilizzazione di costi incrementativi) verificatesi nel corso dell'anno di imposizione, ai fini dichiarativi il contribuente avrà cura di compilare più quadri descrittivi per lo stesso immobile (numero d'ordine con l'aggiunta di una sottonumerazione progressiva).