Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 29 ottobre 1999, che ha abrogato la legge 1° giugno 1939, n. 1089, il valore è determinato in base alle disposizioni dell'art. 2, comma 5, del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.
Si deve pertanto assumere
la rendita - ovviamente aumentata del 5% - determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è situato il fabbricato.
Tale rendita va poi moltiplicata per 100, anche se il fabbricato catastalmente è classificato nella categoria A/10 o C/1, oppure nel gruppo D. Ciò, in quanto con il predetto sistema di determinazione della rendita, il fabbricato è stato assimilato ad una abitazione.
BASE
IMPONIBILE
(Rendita x 1,05 x 100) |
x |
ALIQUOTA
deliberata dal comune |
= |
ICI
ANNUA |
Per i fabbricati censiti nella categoria A, la tariffa d'estimo delle prime classi delle categorie A/4, A/5, A/6 o A/11 (ove esistente) si moltiplica per il numero dei vani catastali. Nel caso invece di fabbricati censiti nelle categorie C, è necessario trasformare i metri quadrati totali di tali unità (muratute comprese) in vani, considerando il vano catastale medio dai 18 ai 20 metri quadrati (si veda la circolare ministeriale 10 giugno 1993 n. 7/1106, risposta 5.28). Per conoscere il numero dei vani, occorre quindi dividere il totale della superficie espressa in metri quadrati per il divisore 18 o 20.
Per quanto concerne i fabbricati classificabili nel gruppo D, sforniti fin dall'origine di rendita catastale, interamente posseduti da impresa e distintamente contabilizzati, il valore è determinato sulla base dei costi di acquisizione ed incrementativi contabilizzati, attualizzati mediante l'applicazione di determinati coefficienti.
E' infine opportuno ricordare l'indirizzo giurisprudenziale, secondo il quale l'agevolazione è concesa soltanto agli immobili che siano stati dichiarati, con atto amministrativo notificato al proprietario, di interesse storico o artistico ai sensi e per gli effetti degli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 1089 del 1939.