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Imposta

Pertinenze dell'abitazione principale

 

Il comma 2 dell'art. 18 della legge finanziaria n. 388 del 23 dicembre 2000 è intervenuto a dettare gli esatti termini entro i quali inquadrare il trattamento delle pertinenze fino al 2000. Pertanto, come ribadito anche nella circolare ministeriale n. 3/FL del 7 marzo 2001, a decorrere dal 1° gennaio 2001 alle pertinenze deve essere riservato lo stesso trattamento fiscale dell'abitazione principale, indipendentemente dal fatto che il comune impositore abbia o meno deliberato l'estensione della riduzione dell'aliquota anche alle pertinenze. Fino al 31 dicembre 2000 l'aliquota agevolata era applicabile solo in forza di una apposita previsione in tal senso del regolamento comunale.
Riguardo poi all'ammontare della detrazione stabilita dal comune per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, occorre rammentare che se detto ammontare non trova capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale deve essere computato, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze (circolare ministeriale n. 114/E del 25 maggio 1999). Tuttavia, tale interpretazione non si raccorderebbe con la previsione stabilita dal comma 2 dell'art. 8 del D.Lgs. n. 504/92, nella parte in cui dispone che la detrazione si defalca dall'imposta dovuta per l'abitazione principale "fino a concorrenza" dell'imposta stessa.

L'ammontare dell'Ici annua deve essere rapportato, ovviamente, alla quota percentuale di titolarità e al periodo di possesso dell'immobile.



BASE IMPONIBILE
(Rendita x 1,05 x 100)
x ALIQUOTA RIDOTTA - DETRAZIONE
(eventuale parte residua)
= ICI ANNUA


L'art.9 comma 3 del vigente Regolamento ICI ha limitato l'applicazione del beneficio dell'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale ad una sola unità immobiliare di pertinenza, purchè non locata.