RIORDINO DELLA FINANZA DEGLI ENTI TERRITORIALI, A NORMA DELL'ARTICOLO 4 DELLA
LEGGE 23 OTTOBRE 1992, N. 421
ART. 1
Istituzione dell'imposta - Ppresupposto
1. A decorrere dall'anno 1993 è istituita l'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.).
2. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili
e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati,
ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta
l'attività dell'impresa.
ART. 2
Definizione di Fabbricati e Aree
1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1:
a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve
essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante
del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce
pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta
a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente,
dalla data in cui è comunque utilizzato;
b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio
in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle
possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti
agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti
dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione
agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione
del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.
Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio
territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente
lettera;
c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività
indicate nell'articolo 2135 del codice civile[1].
ART. 3
Soggetti passivi [2]
1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al
comma 2 dell'articolo 1, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto,
uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residenti
nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa
o non vi esercitano l'attività.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è
il locatario. In caso di fabbricati di cui allarticolo 5, comma 3, il
locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo
gennaio dellanno successivo a quello nel corso del quale è stato
stipulato il contratto di locazione finanziaria. Nel caso di concessione su
aree demaniali soggetto passivo è il concessionario[3].
ART. 4
Soggetto attivo
1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa da ciascun comune per
gli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1 la cui superficie insiste, interamente
o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L'imposta non si applica
per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare dei
diritti indicati nell'articolo precedente quando la loro superficie insiste
interamente o prevalentemente sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche
se dipendenti dalla istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo
il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1°
gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.
ART. 5
Base imponibile
1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui al
comma 2 dell'articolo 1.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello
che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti
al 1° gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con
i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma
dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131. [Con decreti del Ministro delle Finanze le rendite catastali sono rivalutate,
ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 1, periodicamente
in base a parametri che tengono conto dell'effettivo andamento del mercato immobiliare][4].
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in
catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino
all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita,
il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero,
se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo
periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando
i seguenti coefficienti: per l'anno 1993: 1,02; per l'anno 1992: 1,03; per l'anno
1991: 1,05; per l'anno 1990: 1,10; per l'anno 1989: 1,15; per l'anno 1988: 1,20;
per l'anno 1987: 1,30; per l'anno 1986: 1,40; per l'anno 1985: 1,50; per l'anno
1984: 1,60; per l'anno 1983: 1,70; per l'anno 1982 e anni precedenti: 1,80.
I coefficienti sono aggiornati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il
locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il
decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente
determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta,
a decorrere dal primo gennaio dellanno successivo a quello nel corso del
quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed astensione
della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dellarticolo 11;
in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle
scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente
al locatario tutti i dati necessari per il calcolo[5].
4. Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nel comma 3, non iscritti in
catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni
permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari,
che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato
con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti[6].
5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale
in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo
alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla
destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento
del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato
dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato,
di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d)
ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita
dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga
a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato
in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione
o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato
costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
7. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta
applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente
al 1° gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque.
ART. 6
Determinazione delle aliquote e dell'imposta[7]
1. L'aliquota è stabilita dal comune, con deliberazione da adottare
entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. Se la delibera
non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille,
ferma restando la disposizione di cui all'articolo 84 del decreto legislativo
25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996,
n. 336.
2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille,
né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale
limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti
in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può
essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di
lucro.
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota
vigente nel comune di cui all'articolo 4.
4. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 4, comma 1, del decreto legge
8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre
1996, n. 556.
ART. 7
Esenzioni
1. Sono esenti dall'imposta:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché
dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo
4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità
sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo
41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da
E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive
modificazioni;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché
compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e
le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli
13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e
reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali
per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei
fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati
al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge
5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente
allo svolgimento delle attività predette;
h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai
sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera
c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati
esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali,
sanitarie didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché
delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio
1985, n. 222.
2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono
le condizioni prescritte.
ART. 8
Riduzioni e detrazioni dall'imposta
1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati
inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità
o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con
perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione
sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rispetto a quanto previsto
dal periodo precedente. L'aliquota può essere stabilita dai comuni nella
misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente
ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno
per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione
di immobili[8].
2. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare,
lire 200.000[9] rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae
tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di
essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che
la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e
i suoi familiari dimorano abitualmente[10] .
3. A decorrere dall'anno di imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma
1 dell'articolo 6, l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al
50 per cento; in alternativa, l'importo di lire 200.000[11], di cui al comma
2 del presente articolo, può essere elevato, fino a lire 500.000[12],
nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La predetta facoltà può
essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni
di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del
competente organo comunale[13].
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità
immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari[14].
ART. 9
Terreni condotti direttamente
1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli
che esplicano la loro attività a titolo principale, purché
dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di
valore eccedente lire 50 milioni[15] e con le seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i
predetti 50 milioni di lire e fino a 120 milioni di lire[16];
b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 120
milioni di lire e fino a 200 milioni di lire[17];
c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 200
milioni di lire e fino a 250 milioni di lire[18].
2. Agli effetti di cui al comma 1 si assume il valore complessivo dei terreni
condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più
comuni; l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni,
indicati nel comma medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei
singoli terreni e sono rapportati al periodo dell'anno durante il quale sussistono
le condizioni prescritte ed alle quote di possesso. Resta fermo quanto disposto
nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 4.
ART. 10
Versamenti e dichiarazioni
1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 3 per anni
solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è
protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è
protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno
degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti indicati nell'articolo 3 devono effettuare il versamento dell'imposta
complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali
la prima, entro il 30 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata
sulla base dellaliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dellanno
precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 20 dicembre, a
saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla
prima rata versata. Il versamento dellimposta può essere effettuato
anche tramite versamenti su conto corrente postale con bollettini conformi al
modello indicato con circolare del ministero delle Finanze. Resta in ogni caso
nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dellimposta
complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il
30 giugno[19].
3. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 deve essere corrisposta mediante versamento
diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è
compreso il comune di cui all'articolo 4 ovvero su apposito conto corrente postale
intestato al predetto concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto
se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore;
al fine di agevolare il pagamento, il concessionario invia, per gli anni successivi
al 1993, ai contribuenti moduli prestampati per il versamento. La commissione
spettante al concessionario è a carico del comune impositore ed è
stabilita nella misura dell'uno per cento delle somme riscosse, con un minimo
di lire 3.500 ed un massimo di lire 100.000 per ogni versamento effettuato dal
contribuente.
4. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio
dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo
7, su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione
dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio; tutti gli
immobili il cui possesso è iniziato antecedentemente al 1° gennaio
1993 devono essere dichiarati entro il termine di presentazione della dichiarazione
dei redditi relativa all'anno 1992. La dichiarazione ha effetto anche per gli
anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed
elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in
tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra
indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono
verificate. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta
su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta;
per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto
di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma
rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore
del condominio per conto dei condomini.
5. Con decreti del Ministro delle finanze, sentita l'Associazione nazionale
dei comuni italiani, sono approvati i modelli della dichiarazione, anche congiunta
o relativa ai beni indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile, e sono
determinati i dati e gli elementi che essa deve contenere, i documenti che devono
essere eventualmente allegati e le modalità di presentazione, anche su
supporti magnetici, nonché le procedure per la trasmissione ai comuni
ed agli uffici dell'Amministrazione finanziaria degli elementi necessari per
la liquidazione ed accertamento dell'imposta; per l'anno 1993 la dichiarazione
deve essere inviata ai comuni tramite gli uffici dell'Amministrazione finanziaria.
Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno,
del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, sentita l'Associazione nazionale
dei comuni italiani, sono approvati i modelli per il versamento al concessionario
e sono stabilite le modalità di registrazione, nonché di trasmissione
dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al
sistema informativo del Ministero delle finanze. Al fine di consentire la formazione
di anagrafi dei contribuenti, anche mediante l'incrocio con i dati relativi
agli immobili assoggettati alla tassa smaltimento rifiuti, con decreto del Ministro
delle finanze viene previsto l'obbligo per il Consorzio nazionale obbligatorio
tra i concessionari di organizzare, d'intesa con la predetta associazione, i
relativi servizi operativi per la realizzazione delle suddette anagrafi, prevedendosi
un contributo pari allo 0,6 per mille del gettito dell'imposta a carico dei
soggetti che provvedono alla riscossione; con decreto del Ministro delle finanze
sono stabiliti i termini e le modalità di trasmissione da parte dei predetti
soggetti dei dati relativi alla riscossione. I predetti decreti sono pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale[20].
6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa
l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo
di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare,
sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato
entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato;
entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione.
ART. 11
Liquidazione ed accertamento
1. Il comune controlla le dichiarazioni e le denunce presentate ai sensi dell'articolo
10, verifica i versamenti eseguiti ai sensi del medesimo articolo e, sulla base
dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e dalle denunce
stesse, nonchè sulla base delle informazioni fornite dal sistema
informativo del Ministero delle finanze in ordine all'ammontare delle rendite
risultanti in catasto e dei redditi dominicali, provvede anche a correggere
gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta. Il comune emette avviso
di liquidazione, con l'indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o maggiore
imposta dovuta e delle sanzioni ed interessi dovuti; l'avviso deve essere notificato
con le modalità indicate nel comma 2 al contribuente entro il termine
di decadenza del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è
stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui
queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è
stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta. Se la dichiarazione
è relativa ai fabbricati indicati nel comma 4 dell'articolo 5, il comune
trasmette copia della dichiarazione all'ufficio tecnico erariale competente
il quale, entro un anno, provvede alla attribuzione della rendita, dandone comunicazione
al contribuente e al comune; entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello
in cui è avvenuta la comunicazione, il comune provvede, sulla base della
rendita attribuita, alla liquidazione della maggiore imposta dovuta senza applicazione
di sanzioni, maggiorata degli interessi nella misura indicata nel comma 5 dell'articolo
14, ovvero dispone il rimborso delle somme versate in eccedenza, maggiorate
degli interessi computati nella predetta misura; se la rendita attribuita supera
di oltre il 30 per cento quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta è
maggiorata del 20 per cento.
2. Il comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce nel
caso di infedeltà, incompletezza od inesattezza ovvero provvede all'accertamento
d'ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento
motivato con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle
relative sanzioni ed interessi; l'avviso deve essere notificato, anche a mezzo
posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al contribuente, a pena
di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui
è stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni
in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è
stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta.
Nel caso di omessa presentazione, l'avviso di accertamento deve essere notificato
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione
o la denuncia avrebbero dovuto essere presentate ovvero a quello nel corso del
quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta.
2-bis. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento devono essere motivati
in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno
determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto
né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato, allatto
che lo richiama, salvo che questultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento
i comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o
trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a
dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e
firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli
contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
4. Con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui
sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività
organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive
anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività
sui ruoli e dispone i rimborsi.
5. Con decreti del Ministro delle finanze, sentita l'Associazione nazionale
dei comuni italiani, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, saranno stabiliti
termini e modalità per l'interscambio tra comuni e sistema informativo
del Ministero delle finanze di dati e notizie.
6. Il Ministero delle finanze effettua presso i comuni verifiche sulla gestione
dell'imposta e sulla utilizzazione degli elementi forniti dal predetto sistema
informativo.
ART. 12
Riscossione coattiva
1. Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non
versate, con le modalità indicate nel comma 3 dell'articolo 10, entro
il termine di 90 giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o dell'avviso
di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di
sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive
modificazioni; il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31
dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione
o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in
caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo
a quello di scadenza del periodo di sospensione.
ART. 13
Rimborsi
1. Il contribuente può richiedere al comune al quale è stata
versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine
di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato
definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al
contribuente spettano gli interessi nella misura indicata nel comma 5 dell'articolo
14[21].
2. Le somme liquidate dal comune ai sensi del comma 1 possono, su richiesta
del contribuente da comunicare al comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione
del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo
di imposta comunale sugli immobili.
ART. 14
Sanzioni ed interessi[22]
1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la
sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto,
con un minimo di lire centomila.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa
dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare
dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire
cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti
la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata
restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro
mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro
il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del
contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo
deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo
a quello in cui è commessa la violazione.
6. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella
misura del sette per cento per ogni semestre compiuto.
ART. 15
Contenzioso
1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento
che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di
rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive
modificazioni, intendendosi sostituito all'ufficio tributario il comune nei
cui confronti il ricorso è proposto.
ART. 16
Indennità di espropriazione
[1. In caso di espropriazione di area fabbricabile l'indennità è
ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia
presentata dall'espropriato ai fini dell'applicazione dell'imposta qualora il
valore dichiarato risulti inferiore all'indennità di espropriazione determinata
secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti.
2. In caso di espropriazione per pubblica utilità, oltre all'indennità,
è dovuta una eventuale maggiorazione pari alla differenza tra l'importo
dell'imposta pagata dall'espropriato o dal suo dante causa per il medesimo bene
negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato
sulla base della indennità. La maggiorazione, unitamente agli interessi
legali sulla stessa calcolati, è a carico dell'espropriante.][23]
ART. 17
Disposizioni finali
1. L'imposta comunale sugli immobili non è deducibile agli effetti delle
imposte erariali sui redditi.
[2. Se alla formazione del reddito complessivo del soggetto passivo dell'imposta
comunale sugli immobili concorre il reddito dell'unità immobiliare direttamente
adibita ad abitazione principale, intesa nei sensi indicati nel comma 2 dell'articolo
8, compete, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, una detrazione
dell'imposta lorda di lire 120 mila rapportata al periodo dell'anno durante
il quale sussiste tale destinazione; se l'unità immobiliare è
adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi la detrazione
spetta a ciascuno di essi, proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica. In ogni caso la detrazione compete fino alla concorrenza
dell'imposta lorda relativa al reddito di detta unità immobiliare che
concorre alla formazione del reddito complessivo][24].
3. Dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dalle cooperative
edilizie a proprietà indivisa si detraggono lire 500 mila[25], per ognuna
delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari,
rapportate, al periodo durante il quale sussiste la detta destinazione; la detrazione
compete fino alla concorrenza dell'imposta relativa al reddito dell'unità
immobiliare che concorre alla formazione del reddito complessivo.
4. Sono esclusi dall'imposta locale sui redditi i redditi di fabbricati a qualsiasi
uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od oggetto di locazione, i redditi
dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli, nonché
i redditi agrari di cui all'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 hanno effetto per i redditi prodotti
dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1993 ovvero, per i soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui periodo di imposta non
coincide con l'anno solare, per quelli prodotti dal primo periodo di imposta
successivo alla detta data.
6. Con effetto dal 1° gennaio 1993 è soppressa l'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili. Tuttavia l'imposta continua ad essere
dovuta nel caso in cui il presupposto di applicazione di essa si è verificato
anteriormente alla predetta data; con decreto del Ministro delle finanze sono
stabilite le modalità di effettuazione dei rimborsi eventualmente spettanti.
7. L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili continua ad
essere dovuta, con le aliquote massime e l'integrale acquisizione del relativo
gettito al bilancio dello Stato, anche nel caso in cui il presupposto di applicazione
di essa si verifica dal 1° gennaio 1993 fino al 1° gennaio 2003 limitatamente
all'incremento di valore maturato fino al 31 dicembre 1992. A tal fine:
a) il valore finale, da indicare nella dichiarazione, è assunto in misura
pari a quello dell'immobile alla data del 31 dicembre 1992 ovvero, in caso di
utilizzazione edificatoria dell'area con fabbricato in corso di costruzione
o ricostruzione alla predetta data, a quello dell'area alla data di inizio dei
lavori di costruzione o ricostruzione;
b) gli scaglioni per la determinazione delle aliquote sono formati con riferimento
al periodo preso a base per il calcolo dell'incremento di valore imponibile;
c) le spese di acquisto, di costruzione ed incrementative sono computabili
solo se riferibili al periodo di cui alla lettera b).
8. Ai fini dell'accertamento dell'imposta comunale sull'incremento di valore
degli immobili dovuta ai sensi del comma 7 non si applica la disposizione dell'articolo
22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive
modificazioni.
ART. 18
Disposizioni transitorie
1. Per l'anno 1993 la delibera della Giunta comunale, con cui viene stabilita
l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili ai sensi del comma 1 dell'articolo
6, deve essere adottata entro il 28 febbraio 1993. Il versamento a saldo dell'imposta
dovuta per l'anno 1993 deve essere effettuato dal 1° al 15 dicembre di tale
anno.
2. Entro il 30 aprile 1993 ciascun comune è tenuto a comunicare al concessionario
di cui all'articolo 10, comma 3, la misura dell'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili vigente sul proprio territorio per l'anno 1993, nonché
la somma corrispondente alla media delle riscossioni nel triennio 1990/1992
per imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Sulla base di
detta comunicazione il concessionario procede alla rideterminazione, ove occorra,
dell'importo delle riscossioni dell'imposta comunale sugli immobili calcolandolo
sulla base dell'aliquota minima del 4 per mille e procede al versamento ad apposito
capitolo dell'entrata statale dell'importo risultante dalla differenza tra l'ammontare
delle riscossioni così rideterminate e l'ammontare corrispondente alla
media delle riscossioni nel triennio 1990/1992 per imposta comunale sull'incremento
di valore degli immobili, nonché al versamento a favore del comune
del residuo importo delle riscossioni. Le predette operazioni sono effettuate
sulla prima rata di cui al comma 2 dell'articolo 10 e sul saldo di cui al comma
1 del presente articolo, computando la perdita per INVIM per metà sulla
detta prima rata e per l'altra metà sul saldo. Le somme rivenienti dalle
ulteriori riscossioni, sempre relative all'imposta comunale sugli immobili dovuta
per l'anno 1993 e calcolate sulla base dell'aliquota del 4 per mille, sono anch'esse
versate dal concessionario all'entrata statale previa deduzione della quota
parte della perdita per INVIM che non è stata detratta nelle precedenti
operazioni. In assenza della comunicazione da parte del comune il concessionario
procede al versamento all'entrata statale dell'intero ammontare delle somme
riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993.
La commissione spettante al concessionario ai sensi del comma 3 del predetto
articolo 10 è a carico dell'ente a favore del quale le somme sono devolute.
Al relativo onere per il bilancio dello Stato, valutato in lire 90 miliardi
per il 1993, si provvede a carico del capitolo 3458 dello stato di previsione
del Ministero delle finanze per l'anno finanziario medesimo.
3. Per l'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, la liquidazione
e la rettifica delle dichiarazioni, l'accertamento, l'irrogazione delle sanzioni
e degli interessi, la riscossione delle somme conseguentemente dovute sono effettuati
dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria dello Stato a norma delle disposizioni
vigenti in materia di accertamento, riscossione e sanzioni agli effetti delle
imposte erariali sui redditi; per tale anno 1993 i predetti uffici provvedono
altresì agli adempimenti previsti nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo
11, relativi ai fabbricati di cui al comma 4 dell'articolo 5. Le somme riscosse
per effetto di quanto disposto dal presente comma sono di spettanza dell'erario
dello Stato e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito
pubblico nonché alla realizzazione delle linee di politica economica
e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti
in sede comunitaria; se per l'anno 1993 è stata stabilita dal comune
un'aliquota superiore a quella minima del 4 per mille, le dette somme sono calcolate
sulla base dell'aliquota minima e la parte eccedente è devoluta in favore
del comune che ha stabilito un'aliquota superiore a quella minima. Con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalità per l'acquisizione
da parte degli uffici dell'Amministrazione finanziaria e del Ministero dell'interno
dei dati ed elementi utili per l'esercizio di detta attività, anche ai
fini della determinazione dei trasferimenti erariali per il 1994. Con lo stesso
decreto sono, altresì, stabilite le modalità per l'effettuazione
dei rimborsi spettanti ai contribuenti.
4. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro
e dell'interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i termini
e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e
3, secondo periodo.
5. Per l'anno 1993, ai fini della determinazione della base imponibile ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, si applica un moltiplicatore pari a cento per le unità
immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C, con esclusione delle
categorie A/10 e C/1, pari a cinquanta per quelle classificate nel gruppo D
e nella categoria A/10 e pari a trentaquattro per quelle classificate nella
categoria C/1; resta fermo quanto disposto dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo
2 del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455.
6. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 del presente articolo non si applicano
ai comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e Bolzano.
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[1] LArticolo 1, comma 1, del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, ha così
sostituito larticolo 2135 del codice civile:
È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività:
coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività
connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si
intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico
o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale,
che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre
o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo
imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti
prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento
di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni
o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda
normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese
le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale
e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
Lart. 1, comma 2, del d. lgs. n. 228/2001 ha disposto che si considerano
imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi
quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui al presente
articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente
ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.
In precedenza l'art. 9, del D. Lgs. 30 aprile 1998, n. 173, aveva disposto che
fossero imprenditori agricoli anche gli esercenti attività di allevamento
di equini di qualsiasi razza, in connessione con l'azienda agricola. Gli imprenditori
agricoli sono iscritti in una sezione speciale del registro delle imprese ai
sensi dell'art. 2 del D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558.
Il testo dellart. 2135 del codice civile in vigore prima della sostituzione
del suddetto D. Lgs. n. 228/2001, era il seguente:
«2135. Imprenditore agricolo. È imprenditore agricolo chi esercita
un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento
del bestiame e attività connesse.
Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o alla
alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.».
[2] La versione precedente, in vigore dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre
1997, era:
1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di
cui al comma 2 dell'articolo 1, ovvero il titolare del diritto di usufrutto,
uso o abitazione sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato
o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Per gli immobili concessi in superficie, enfiteusi o locazione finanziaria
soggetto passivo è il concedente con diritto di rivalsa, rispettivamente,
sul superficiario, enfiteuta o locatario.
[3] Periodo aggiunto dallart. 18, comma 3, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, in vigore dal 1° gennaio 2001.
[4] Periodo soppresso, con effetto dal 1° gennaio 1998, dallart.
58, comma 1, lett. b), del d. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
[5] Periodo aggiunto, con effetto dal 1° gennaio 1998, dallart. 58,
comma 1, lett. b), del d. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
[6] Lart. 30, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in vigore
dal 1° gennaio 2000, aveva aggiunto allart. 5, comma 4, del d. lgs.
n. 504/92 i seguenti periodi, abrogati dalla data di entrata in vigore (10 dicembre
2000) dellart. 74, comma 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342:
Il termine per la proposizione del ricorso avverso la nuova rendita catastale
dei fabbricati decorre dalla data in cui il contribuente abbia avuto conoscenza
piena del relativo avviso. A tale fine, gli uffici competenti provvedono alla
comunicazione dellavvenuto classamento delle unità immobiliari
a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantire leffettiva
conoscenza da parte del contribuente, garantendo altresì che il contenuto
della comunicazione non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.
Fino alla data dellavvenuta comunicazione non sono dovuti sanzioni e interessi
per effetto della nuova determinazione della rendita catastale. Resta fermo
quanto stabilito dallart. 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472.
[7] La versione precedente, in vigore dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre
1996, era:
1. L'aliquota, in misura unica, è stabilita con deliberazione
della giunta comunale adottata entro il 31 ottobre di ogni anno con effetto
per l'anno successivo.
2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille
né superiore al 6 per mille, ovvero al 7 per mille per straordinarie
esigenze di bilancio. Se la delibera non è adottata nel termine di cui
al comma 1, si applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione
di cui all'articolo 25, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota
vigente nel comune di cui all'articolo 4.
[8] Comma così sostituito dallart. 3, comma 55, della legge n.
662/96. La versione in vigore, dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1996,
era:
1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati
inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
[9] Limporto di L. 200.000 deve intendersi pari a € 103,29.
[10] Comma così sostituito dallart. 3, comma 55, della legge n.
662/96. La versione, in vigore dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1993,
era:
2. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita
ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza
del suo ammontare, lire 180.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale
si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita
ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta
a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica.
La versione, in vigore dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1996, a seguito
delle modifiche apportate dallart. 15 della legge 24 dicembre 1993, n.
537, era:
2. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita
ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza
del suo ammontare, lire 180.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale
si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita
ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta
a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale
il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro
diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
[11] Limporto di L. 200.000 deve intendersi pari a € 103,29.
[12] Limporto di L. 500.000 deve intendersi pari a € 258,23.
[13] Periodo aggiunto dallart. 3, comma 1, del D.L. 11 marzo 1997, n.
50, convertito dalla legge 9 maggio 1997, n. 122. La versione, in vigore fino
al 31 dicembre 1996, con laggiunta, con effetto dallanno 1994, del
secondo periodo, ad opera dellart. 15, comma 6, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, era:
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche per le unità
immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari. Il consiglio comunale
può deliberare un aumento della detrazione da lire 180.000 fino a lire
300.000 sulla base del livello medio dei valori patrimoniali rilevati sul territorio,
nonché in relazione a richieste documentate con particolari situazioni
di carattere sociale; le deliberazioni del consiglio, da adottare entro il termine
previsto dal comma 1 dell'articolo 6, hanno effetto solo per l'anno successivo
a quello nel corso del quale vengono adottate.
La versione, in vigore dal 1° gennaio 1997 all11 marzo 1997, come
introdotta dallart. 3, comma 55, della legge n. 662/96, era:
3. A decorrere dall'anno di imposta 1997, con la deliberazione di cui
al comma 1 dell'articolo 6, l'imposta dovuta per l'unità immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta
fino al 50 per cento; in alternativa, l'importo di lire 200.000, di cui al comma
2 del presente articolo, può essere elevato, fino a lire 500.000, nel
rispetto dell'equilibrio di bilancio.
[14] Comma aggiunto dallart. 3, comma 55, della legge n. 662/96.
[15] Leggasi euro 25.822,84.
[16] Leggasi 25.822,84 di euro e fino a 61.974,83 di euro.
[17] Leggasi 61.974,83 di euro e fino a 103.291,38 di euro.
[18] Leggasi 103.291,38 di euro e fino a 129.114,22 di euro.
[19] La versione in vigore dal 1° gennaio 1993 al 16 dicembre 1993 era:
2. I soggetti indicati nell'articolo 3 devono effettuare il versamento
dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate
delle quali la prima, nel mese di giugno, pari al 90 per cento dell'imposta
dovuta per il periodo di possesso del primo semestre e la seconda, dal 1°
al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno.
La versione in vigore dal 17 dicembre 1993 al 31 dicembre 2000, era:
2. I soggetti indicati nell'articolo 3 devono effettuare il versamento
dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate
delle quali la prima, nel mese di giugno, pari al 90 per cento dell'imposta
dovuta per il periodo di possesso del primo semestre e la seconda, dal 1°
al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno. I predetti soggetti
possono, tuttavia, versare in unica soluzione, entro il termine di scadenza
della prima rata, l'imposta dovuta per l'anno in corso *.
* Periodo aggiunto dallart. 1, comma 1, del decreto legislativo 1 dicembre
1993, n. 518.
[20] La versione in vigore dal 1° gennaio 1993 al 17 maggio 1999 era:
5. Con decreti del Ministro delle finanze, sentita l'Associazione nazionale
dei comuni italiani, sono approvati i modelli della dichiarazione, anche congiunta
o relativa ai beni indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile, e sono
determinati i dati e gli elementi che essa deve contenere, i documenti che devono
essere eventualmente allegati e le modalità di presentazione, anche su
supporti magnetici, nonché le procedure per la trasmissione ai comuni
ed agli uffici dell'Amministrazione finanziaria degli elementi necessari per
la liquidazione ed accertamento dell'imposta; per l'anno 1993 la dichiarazione
deve essere inviata ai comuni tramite gli uffici dell'Amministrazione finanziaria.
Con decreti del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri dell'interno,
del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, sentita l'Associazione nazionale
dei comuni italiani, sono approvati i modelli per il versamento al concessionario
e sono stabilite le modalità di registrazione, nonché di trasmissione
dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al
sistema informativo del Ministero delle finanze. Al fine di consentire la formazione
di anagrafi dei contribuenti, anche mediante l'incrocio con i dati relativi
agli immobili assoggettati alla tassa smaltimento rifiuti, con decreto del Ministro
delle finanze viene previsto l'obbligo per il Consorzio nazionale obbligatorio
tra i concessionari di organizzare, d'intesa con la predetta associazione, i
relativi servizi operativi per la realizzazione delle suddette anagrafi, prevedendosi
un contributo a carico dei concessionari pari al 5 per cento delle commissioni
riscosse ai sensi del comma 3. I predetti decreti sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale.
[21] La versione in vigore dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1997 era:
1. Il contribuente può richiedere al comune al quale è
stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro
il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è
stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute
al contribuente spettano gli interessi nella misura indicata nel comma 5 dell'articolo
14. Per le aree divenute inedificabili il rimborso spetta limitatamente all'imposta
pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo
decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e, comunque, per
un periodo non eccedente dieci anni, a condizione che il vincolo perduri per
almeno tre anni; in tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata entro
il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo
di inedificabilità.
[22] La versione in vigore dal 1° gennaio 1993 al 31 marzo 1998 era:
1. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta si applica la soprattassa
pari al 20 per cento dell'ammontare dell'imposta non versata o tardivamente
versata, ridotta al 10 per cento se il ritardo non supera cinque giorni.
2. Se l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta dipende da omissione od infedeltà
ovvero da tardività di dichiarazione o di denuncia si applica l'ulteriore
soprattassa, sull'ammontare dell'imposta non versata o tardivamente versata,
del 50 ovvero del 20 per cento ridotto al 5 per cento se la dichiarazione o
denuncia è stata presentata con un ritardo non eccedente i trenta giorni.
3. Per le infrazioni di carattere formale agli obblighi stabiliti ai fini dell'applicazione
dell'imposta è irrogata la pena pecuniaria da lire 20 mila a lire 200
mila.
4. Per le violazioni che danno luogo a liquidazione di imposta o di maggiore
imposta, le sanzioni sono irrogate con lo stesso atto di liquidazione o di accertamento.
Per le altre infrazioni il comune provvede con separato provvedimento da notificare
entro il termine di decadenza del 31 dicembre del secondo anno successivo a
quello della commessa infrazione.
5. Sulle somme dovute per imposta e soprattassa si applicano gli interessi
moratori nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto.
[23] Articolo abrogato dall'art. 58, comma 1, n. 134), del D.P.R. 8 giugno
2001, n. 327. La decorrenza dellabrogazione, fissata al 1° gennaio
2002, è stata prorogata al 30 giugno 2002 dall'art. 5, del D.L. 23 novembre
2001, n. 411, convertito dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463.
[24] Comma abrogato dall'art. 15, comma 3, lettera a), della legge 24 dicembre
1993, n. 537. Vedasi ora lart. 34, comma 4-quater, del D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917.
[25] A decorrere dal periodo dimposta in corso al 31 dicembre 1993, la
detrazione è stata aumentata da L. 120.000 a L. 270.000, ai sensi dellart.
15, comma 3, lett. b), della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Le parole "lire
500.000" sono state così sostituite alle precedenti "lire 270
mila" dall'art. 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ai sensi
del comma 4 del medesimo art. 6, della legge n. 488/1999, la disposizione si
applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre
1999; ai sensi del comma 6 dello stesso articolo, la disposizione non ha effetto
ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto dovute
per il periodo di imposta 1999.