DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 1993, n.507
Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto
sulle pubbliche affissioni, della tassa perl'occupazione di spazi ed aree pubbliche
dei comuni e delle prov- ince nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente
il riordino della finanza territoriale.
GU n. 288 del 9-12-1993 - Suppl. Ordinario n.108
note:
Entrata in vigore del decreto: 24/12/1993
1 - Errata corrige in G.U. 31/12/1993 n. 306 (relativo agli artt. 3, 45, 47,
48, 55, 56, 62, 72 e 77).
2 - Il D.Lgs 28 dicembre 1993, n. 566 (in G.U. 31/12/1993 n. 306) ha modificato
(con l'art. 1) gli artt. 38 comma 4, 42, 45, 46, 47 e 56.
3 - La L. 22 febbraio 1994, n. 146 (in S.O. n. 39 relativo alla G.U. 4/3/1994
n. 52) ha modificato (con l'art. 39) gli artt. 58 comma 1, 61 commi 1 e 3, 77
comma 1 e 79 comma 1 ed ha abrogato l'art. 60.
4 - Il D.L. 27 agosto 1994, n. 515 (in S.O. n. 122 alla G.U. 29/8/1994 n. 201),
nel testo introdotto dalla legge di conversione 28 ottobre 1994, n. 596, (in
G.U. 28/10/1994 n. 253), ha disposto (con l'art. 3-bis) la modifica degli artt.
9, 50 e 56.
5 - Il D.L. 31 gennaio 1995, n. 26 (in G.U. 31/1/1995 n. 25), nel testo introdotto
dalla legge di conversione 29 marzo 1995, n. 95, (in G.U. 1/4/1995 n. 77), ha
disposto (con l'art. 10) la modifica degli artt. 45 e 50.
6 - Il d.l. 29 marzo 1995, n. 96 (in G.U. 1/4/1995 n. 77) nel testo introdotto
dalla legge di conversione 31 maggio 1995, n. 206 (in G.U. 31/5/1995, n. 125)
ha modificato (con l'art. 3) l'art. 38, comma 5.
7 - Il D.L. 28 giugno 1995, n. 250 (in G.U. 29/6/1995 n. 150), nel testo introdotto
dalla legge di conversione 8 agosto 1995, n. 349, (in G.U. 23/8/1995, n. 196),
ha disposto (con l'art. 1) la modifica degli artt. 25, 27, 33, 36, 50, 56, 58
e 72.
8 - Il D.L. 27 ottobre 1995, n. 444 (in G.U. 8/10/1995 n. 253), nel testo introdotto
dalla legge di conversione 20 dicembre 1995, n. 539, (in G.U. 27/12/1995 n.
300), ha disposto la modifica dell'art. 79.
9 - La legge 28 dicembre 1995, n. 549 (in S.O. n. 153 relativo alla G.U. 29/12/1995
n. 302) ha disposto (con l'art. 3) la modifica degli artt. 42, 44, 45, 47, 61,
62, 63, 65, 66 e 77.
10 - Il D.L. 25 novembre 1996, n. 599 (in G.U. 25/11/1996 n. 276), nel testo
introdotto dalla legge di conversione 24 gennaio 1997, n. 5, (in G.U. 25/1/1997
n. 20), ha disposto la modifica degli artt. 66, 72, 73 e 79.
11 - La L. 15 maggio 1997, n. 127 (in S.O. n. 98/L relativo alla G.U. 17/5/1997
n. 113) ha modificato (con l'art. 17) l'art. 53.
12 - Il D.L. 29 settembre 1997, n. 328 (in G.U. 30/9/1997 n. 228), nel testo
introdotto dalla legge di conversione 29 novembre 1997, n. 410, (in G.U. 29/11/1997
n. 279), ha disposto la modifica degli artt. 47, comma 2-bis e 44, comma 2.
13 - Il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (in S.O. n. 252/L relativo alla G.U.
23/12/1997 n. 298) ha (con l'art. 51) disposto che " dal 1 gennaio 1999
e' abolita la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo
II del presentedecreto".
14 - La L. 27 dicembre 1997, n. 449 (in S.O. n. 255/L relativo alla G.U. 30/12/1997
n. 302) ha modificato (con l'articolo 49) gli artt. 8, 50 e 61.
15 - Il D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 473 (in S.O. n. 4/L relativo alla G.U. 08/01/1998
n. 5) ha modificato (con l'articolo 12) gli artt. 23, 24, comma 1, 53 e 76.
16 - La L. 8 maggio 1998, n. 146 (in S.O. n. 93/L relativo alla G.U. 14/5/1998
n. 110) ha modificato (con l'art. 33) l'art. 79, comma 2.
17 - Il D.Lgs 5 giygno 1998, n. 203 (in G.U. 1/7/1998 n. 151) ha disposto (con
l'art. 4) la modifica degli artt. 24 e 76.
18 - La L. 23 dicembre 1998, n. 448 (in S.O. n. 210/L relativo alla G.U. 28/12/1998
n. 302) ha modificato (con l'art. 31) gli artt. 61 e 72.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 4, comma 4, lettere a), b), c), d) ed e), della legge
23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza degli
enti territoriali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 24 settembre 1993;
Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 novembre 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei
Ministri delle finanze e dell'interno, di concerto con il Ministro
del tesoro;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Capo I
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Capo I
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. La pubblicita' esterna e le pubbliche affissioni sono soggette,
secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad
una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune nel cui
territorio sono effettuate.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo e
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- La legge n. 421/1992 reca: "Delega al Governo per la
razionalizzazione e la revisione delle discipline in
materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di
finanza territoriale". Si trascrive il testo del relativo
art. 4:
"Art. 4 (Finanza degli enti territoriali). - 1. Al fine
di consentire alle regioni, alle province ed ai comuni di
provvedere ad una rilevante parte del loro fabbisogno
finanziario attraverso risorse proprie, il Governo della
Repubblica e' delegato ad emanare, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo
quanto previsto al comma 7 del presente articolo, uno o
piu' decreti legislativi, diretti:
a) all'istituzione, a decorrere dall'anno 1993,
dell'imposta comunale immobiliare (ICI), con l'osservanza
dei seguenti princi'pi e criteri direttivi:
1) applicazione dell'ICI sul valore dei fabbricati,
dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili a qualsiasi
uso destinati e attribuzione della titolarita' dell'imposta
al comune ove sono ubicati gli immobili;
2) assoggettamento all'imposta, per anni solari, del
proprietario dell'immobile ovvero del titolare del diritto
di usufrutto, uso o abitazione sullo stesso, anche se non
residente nel territorio dello Stato; l'imposta e' dovuta
proporzionalmente al periodo ed alla quota di possesso nel
corso dell'anno;
3) determinazione del valore dei fabbricati sulla base
degli estimi del catasto edilizio o valore comparativo in
caso di non avvenuta iscrizione al catasto; negli anni
successivi le rendite catastali, su cui sono calcolati i
valori degli immobili, sono rivalutate periodicamente in
base a parametri che tengano in considerazione gli
effettivi andamenti dei mercati immobiliari;
4) determinazione del valore dei terreni agricoli
sulla base degli estimi del catasto;
5) determinazione del valore delle aree fabbricabili
sulla base del valore venale in comune commercio, esclusi i
terreni su cui persista l'utilizzazione agro-silvo-
pastorale da parte dei soggetti indicati al n. 10),
demandando al comune, se richiesto, con propria
certificazione, la definizione di area fabbricabile; negli
eventuali procedimenti di espropriazione si assume il
valore dichiarato ai fini dell'ICI se inferiore
all'indennita' di espropriazione determinata secondo i
vigenti criteri. In caso di utilizzazione edificatoria
dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di
recupero a norma dell'art. 31, primo comma, lettere c), d)
ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base
imponibile e' costituita dal valore dell'area fino alla
data di ultimazione dei lavori di costruzione,
ricostruzione o ristrutturazione o, comunque, fino alla
data in cui il fabbricato e' assoggettato all'ICI;
6) determinazione di un'aliquota unica da parte del
comune in misura variante dal 4 al 6 per mille, con
applicazione dell'aliquota minima in caso di mancata
determinazione e con facolta' di aumentare l'aliquota
massima fino all'uno per mille per straordinarie esigenze
di bilancio;
7) esenzione dall'imposta per:
7.1) lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le
comunita' montane, i consorzi fra detti enti, le unita'
sanitarie locali, le istituzioni sanitarie pubbliche
autonome di cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, nonche' le camere di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura. L'esenzione spetta
limitatamente agli immobili destinati esclusivamente ai
compiti istituzionali dell'ente;
7.2) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui
all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di
attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie,
didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive,
nonche' delle attivita' di cui all'art. 16, lettera a),
della legge 20 maggio 1985, n. 222;
7.3) i fabbricati destinati esclusivamente
all'esercizio del culto, purche' compatibile con le
disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le
loro pertinenze;
7.4) i fabbricati di proprieta' della Santa Sede
indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato
lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso
esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
7.5) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri per
i quali e' prevista l'esenzione dall'imposta locale sul
reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali
resi esecutivi in Italia;
7.6) i fabbricati con destinazione ad usi culturali
di cui all'art. 5- bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive
modificazioni;
7.7) i fabbricati classificati o classificabili nelle
categorie catastali da E/1 ad E/9;
7.8) i fabbricati in corso d'opera non utilizzati;
7.9) i fabbricati di cui al n. 8) recuperati al fine
di essere destinati alle attivita' assistenziali di cui
alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, per il periodo in cui
sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attivita'
predette;
7.10) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o
di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27
dicembre 1977, n. 984;
8) riduzione dell'imposta del 50 per cento per i
fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto
non utilizzati;
9) detrazione dall'imposta dovuta per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo di un importo di lire 180.000 rapportato al periodo
e alla quota per i quali sussiste la detta destinazione. La
disposizione si applica anche per le unita' immobiliari
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari di
cooperative edilizie a proprieta' indivisa;
10) i terreni agricoli di proprieta' di coltivatori
diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro
attivita' a titolo principale, purche' dai medesimi
condotti, il cui valore sia non superiore a lire 50 milioni
complessive, sono esenti da imposta. Sui medesimi terreni
agricoli l'imposta e' dovuta per scaglioni di valore
imponibile complessivo, nelle seguenti misure:
10.1) nella misura del 30 per cento per un valore
complessivo compreso tra 50 milioni e 120 milioni;
10.2) nella misura del 50 per cento per un valore
compreso tra 120 milioni e 200 milioni;
10.3) nella misura del 75 per cento per un valore
compreso tra 200 milioni e 250 milioni;
11) accertamento e riscossione dell'imposta a cura del
comune, previa dichiarazione da parte del soggetto passivo,
da trasmettere anche all'anagrafe tributaria; attribuzione
da parte della giunta comunale della responsabilita' di
gestione dell'imposta ad un funzionario; collaborazione
informativa tra il Ministero delle finanze ed i comuni
anche a mezzo del sistema telematico dei comuni;
12) rimborso dell'imposta pagata, con relativi
interessi nella misura legale, per le aree divenute
inedificabili, a condizione che il vincolo di
inedificabilita' perduri per almeno tre anni; il rimborso
e' limitato all'imposta pagata per il periodo di tempo
decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area
e, comunque, per un periodo non eccedente i dieci anni;
13) devoluzione delle controversie alla competenza
delle commissioni tributarie;
14) determinazione di soprattasse in misura non
eccedente il 50 per cento dell'imposta o della maggiore
imposta dovuta ed il 20 per cento dell'imposta non versata
o tardivamente versata, graduandone l'entita' in relazione
alla gravita' dell'infrazione e prevedendo la
inapplicabilita' della soprattassa per omesso o tardivo
versamento dipendente da procedure fallimentari in corso;
15) determinazione di pene pecuniarie in misura non
eccedente lire 200.000 per le infrazioni di carattere
formale;
16) esclusione dei redditi dominicali delle aree
fabbricabili, dei redditi dei terreni agricoli e dei
redditi dei fabbricati dall'ambito di applicazione
dell'imposta locale sui redditi (ILOR), nonche' detrazione,
per l'abitazione principale, dall'imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF) di un importo non eccedente 120.000
lire e di uguale importo dall'imposta sul reddito delle
persone giuridiche (IRPEG) per ognuna delle unita'
immobiliari delle cooperative edilizie a proprieta'
indivisa adibita ad abitazione principale dei soci
assegnatari;
17) soppressione dal 1 gennaio 1993, dell'imposta
comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM);
tuttavia ne sara' prevista l'applicazione, con le aliquote
massime e l'acquisizione del gettito all'erario dello Stato
per i presupposti di imposta che si verificano nel decennio
successivo al 31 dicembre 1992, assumendo come valore fi-
nale quello al 31 dicembre 1992;
18) in caso di espropriazione per pubblica utilita',
oltre alla indennita' determinata secondo i criteri
vigenti, e' dovuta una eventuale maggiorazione pari alla
differenza tra l'importo dell'ICI corrisposta
dall'espropriato, o dal suo dante causa, negli ultimi
cinque anni e l'importo dell'ICI che sarebbe stato
corrisposto sulla base dell'indennita', oltre gli interessi
legali sulla stessa differenza;
19) non deducibilita' dell'ICI agli effetti delle
imposte erariali sui redditi;
b) all'attribuzione ai comuni, a decorrere dal 1994,
della facolta', connessa alla politica degli investimenti,
di istituire un'addizionale all'IRPEF in misura non
eccedente l'uno per cento dell'imposta relativa all'anno
1993, il 2 per cento di quella relativa all'anno 1994, il 3
per cento di quella relativa all'anno 1995 ed il 4 per
cento di quella relativa agli anni 1996 e successivi. Con
delibera del consiglio comunale possono essere stabilite
riduzioni dell'addizionale per categorie di meno abbienti
individuate sulla base di indici obiettivi di carattere
sociale. L'addizionale e' riscossa, mediante distinto
versamento, in unica soluzione, nei termini e secondo le
modalita' previsti per il versamento a saldo dell'IRPEF. Il
provento dell'addizionale e' devoluto dallo Stato in favore
del comune di domicilio fiscale del contribuente. Per la
disciplina dell'addizionale si applicano le disposizioni in
materia di IRPEF; l'addizionale non e' deducibile agli
effetti delle imposte erariali sul reddito. Saranno,
altresi', emanate norme dirette ad ampliare ed incentivare,
anche prevedendo forme di compartecipazione al maggior
gettito risultante dalla stessa attivita', l'attivita' di
segnalazione dei comuni prevista dal terzo comma dell'art.
44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni;
c) all'attribuzione, a decorrere dal 1 gennaio 1993,
alle regioni a statuto ordinario - gia' titolari di una
parte della tassa automobilistica, ai sensi dell'art. 4
della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito
dall'art. 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158, e succes-
sive modificazioni - dell'intera tassa automobilistica
complessivamente dovuta, nonche' della soprattassa annuale
di cui all'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
1976, n. 786, e della tassa speciale di cui all'art. 2
della legge 21 luglio 1984, n. 362, con l'osservanza dei
seguenti princi'pi e criteri direttivi:
1) le misure della tassa automobilistica, della
soprattassa annuale e della tassa speciale possono essere
stabilite, con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, alle
scadenze previste nell'art. 4 della legge 16 maggio 1970,
n. 281, nel testo modificato dalla legge 14 giugno 1990, n.
158, e successive modificazioni, nella misura compresa fra
il 90 ed il 110 per cento di quelle vigenti nell'anno
precedente;
2) la tassa automobilistica, la soprattassa annuale e
la tassa speciale sono disciplinate dalle stesse norme che
regolano gli analoghi tributi erariali vigenti nel
territorio delle regioni a statuto speciale, ivi comprese
quelle concernenti le sanzioni e la loro entita', e sono
riscosse negli stessi termini, con le stesse modalita' ed a
mezzo dello stesso concessionario della riscossione degli
analoghi tributi erariali, il quale versera' i tributi
regionali riscossi nelle casse della regione di competenza
ed avra' diritto allo stesso aggio fissato per i detti
tributi erariali;
3) la rinnovazione dell'immatricolazione di un veicolo
o di un autoscafo in una provincia compresa nel territorio
di una regione diversa da quella nel cui ambito era
precedentemente iscritto non da' luogo all'applicazione di
una ulteriore tassa, soprattassa annuale e tassa speciale
per il periodo per il quale il tributo dovuto e' stato
riscosso dalla regione di provenienza;
4) contestuale riduzione del fondo comune di cui
all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
d) all'istituzione, a decorrere dal 1994, a favore
delle regioni a statuto ordinario di un'imposta
sull'erogazione del gas e dell'energia elettrica per usi
domestici commisurata al prezzo, al netto di imposte e
tasse, delle erogazioni e di un'analoga imposta a favore
delle province, secondo i seguenti princi'pi e criteri
direttivi:
1) l'imposta puo' essere proporzionale o progressiva a
scaglioni in rapporto al crescere dei consumi;
2) l'imposta regionale e' determinata da ciascuna
regione, con propria legge, in misura complessivamente non
eccedente il 6 per cento;
3) l'imposta provinciale e' deliberata da ciascuna
provincia in misura complessivamente non eccedente l'uno
per cento;
4) l'imposta regionale e l'imposta provinciale sono
dovute alla regione ed alla provincia ove sono ubicate le
utenze dai soggetti erogatori con obbligo di rivalsa sugli
utenti;
5) in armonia con le disposizioni di carattere
generale in materia di tributi regionali e provinciali
saranno determinati le modalita' di articolazione delle
aliquote, fra il minimo e il massimo, le modalita' di
accertamento, i termini per il versamento alle regioni ed
alle province dei relativi tributi, nonche' le sanzioni, le
indennita' di mora e gli interessi per il mancato o
ritardato versamento;
e) all'istituzione, a decorrere dal 1993, a favore
delle province, di una o piu' imposte sull'esercizio delle
funzioni di cui alle lettere a), b), d) e g) del comma 1
dell'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
f) all'applicazione agli enti locali di una disciplina
dei trasferimenti correnti che, nell'ambito dell'art. 54
della legge 8 giugno 1990, n. 142, tenga conto dei seguenti
princi'pi e criteri direttivi:
1) istituzione di un sistema a regime di
determinazione del complesso dei trasferimenti erariali
agli enti locali che, salve le detrazioni di cui al n. 2),
garantisca dal 1994 un andamento coordinato con i princi'pi
di finanza pubblica e con la crescita della spesa statale
contenuti nei documenti di programmazione statale, con
unificazione degli stanziamenti di bilancio di carattere
ripetitivo, secondo le tipologie previste dall'art. 54
della legge 8 giugno 1990, n. 142, e con definizione delle
rispettive quantificazioni;
2) corresponsione ai comuni per il 1993 di
trasferimenti ordinari e perequativi pari a quelli
corrisposti nel 1992, al lordo della detrazione di cui al
decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359,
eventualmente aumentati secondo le indicazioni della legge
finanziaria per lo stesso anno e versamento all'erario da
parte dei comuni del gettito dell'ICI calcolato con
l'aliquota del 4 per mille, al netto della perdita del
gettito INVIM calcolato sulla base della media delle
riscossioni del triennio 1990-1992; corresponsione alle
province di trasferimenti ordinari e perequativi calcolati
in modo analogo a quello dei comuni; corresponsione alle
comunita' montane per il 1993 di fondi ordinari pari a
quelli del 1992 ed aumentati con lo stesso metodo adottato
per i comuni; detrazione dai trasferimenti erariali
correnti, a decorrere dal 1994, di un importo complessivo
pari al gettito dovuto per l'anno 1993 dell'ICI calcolato
sulla base dell'aliquota del 4 per mille, ridotto della
perdita derivante dalla soppressione dell'INVIM; gli
accertamenti dell'ICI dovuta per l'anno 1993, in deroga a
quanto disposto nella lettera a), numeri 11), 14) e 15),
sono effettuati dall'Amministrazione finanziaria in base
alle disposizioni vigenti in materia di imposte sui
redditi, avvalendosi anche dei dati ed elementi forniti dai
comuni; le somme riscosse dall'Amministrazione finanziaria
per effetto di detti accertamenti sono di spettanza dello
Stato, sino alla concorrenza dell'aliquota obbligatoria;
3) conservazione a ciascun ente locale di contributi
erariali che finanzino i servizi indispensabili di cui
all'art. 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per le
materie di competenza statale, delegate o attribuite
all'ente locale stesso;
4) applicazione dal 1994 dei parametri obiettivi
stabiliti dal predetto art. 54 della legge n. 142 del 1990
e attuazione dello stesso anno della perequazione degli
squilibri della fiscalita' locale, con particolare
considerazione:
4.1) dei comuni montani con popolazione inferiore a
5.000 abitanti;
4.2) dei comuni non montani con popolazione inferiore
a 2.000 abitanti;
4.3) dei comuni operanti in zone particolarmente
depresse con ridotte basi imponibili immobiliari e di
reddito;
4.4) dei comuni capoluogo di provincia;
4.5) degli enti aventi nel 1992 trasferimenti
erariali ordinari e perequativi, per abitante, inferiori a
quelli della fascia demografica di appartenenza;
5) ripartizione del fondo per trasferimenti correnti
alle comunita' montane, con quote di fabbisogno minimo per
ente e con riferimento alla popolazione montana;
6) eliminazione, successivamente al periodo
transitorio, dei vincoli in atto esistenti sul controllo
centrale delle piante organiche, sulle assunzioni di
personale e sui tassi di copertura del costo dei servizi,
tranne che per gli enti locali con situazioni
strutturalmente deficitarie;
7) certificazione amministrativa dei bilanci di
previsione e dei conti consuntivi degli enti locali e dei
relativi consorzi, con previsione di ritardo
nell'erogazione dei trasferimenti erariali per i
trasgressori;
g) all'autorizzazione alle province, ai comuni, ai
loro consorzi, alle aziende municipalizzate ed alle
comunita' montane ad assumere mutui per il finanziamento di
opere pubbliche destinate all'esercizio di servizi
pubblici, assistiti o meno da contributi in conto capitale
o in conto interessi dello Stato o delle regioni soltanto
sulla base di progetti 'chiavi in mano' ed a prezzo chiuso.
Il piano finanziario previsto dall'art. 4, comma 9, del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, deve
assicurare l'equilibrio economico-finanziario
dell'investimento e della connessa gestione, anche in
relazione agli introiti previsti e deve essere
preventivamente assentito da un istituto di credito
mobiliare scelto nell'elenco che sara' approvato dal
Ministro del tesoro. Le opere di cui alla presente lettera
che superano l'importo di un miliardo di lire dovranno
essere sottoposte a monitoraggio economico e gestionale, a
cura di societa' specializzata all'uopo autorizzata dal
Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del
tesoro, con riparto dei costi relativi tra l'ente
mutuatario e l'istituto di credito mobiliare finanziatore.
Per gli interventi di cui alla presente lettera gli enti
interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in
misura tale da assicurare l'equilibrio economico-
finanziario dell'investimento e della connessa gestione.
2. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti al
riordino dell'ordinamento finanziario e contabile delle
amministrazioni provinciali, dei comuni, dei loro consorzi
e delle comunita' montane, con l'osservanza dei seguenti
princi'pi e criteri direttivi:
a) armonizzazione con i princi'pi della contabilita'
generale dello Stato, per la parte applicativa dei
princi'pi contenuti nella legge 8 giugno 1990, n. 142,
tenuto conto delle esigenze del consolidamento dei conti
pubblici e dell'informatizzazione;
b) applicazione dei princi'pi contenuti nella legge 8
giugno 1990, n. 142, con l'introduzione in forma graduale e
progressiva della contabilita' economica a decorrere dal
1995 fino ad interessare tutti gli enti, con facolta' di
applicazione anticipata;
c) definizione, nell'ambito del sistema di
contabilita' economica, dei princi'pi per la determinazione
dei costi e degli ammortamenti dei servizi degli enti
locali;
d) inclusione nell'ordinamento finanziario e contabile
della possibilita' di ricorso all'istituto del dissesto per
il risanamento degli enti locali in grave crisi
finanziaria, secondo i criteri contenuti nelle leggi in
vigore, e coordinamento delle norme in materia.
3. Restano salve le competenze e le attribuzioni delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano.
4. Il Governo della Repubblica e', altresi', delegato ad
emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi
diretti alla revisione ed armonizzazione, con effetto dal 1
gennaio 1994, di tributi locali vigenti, secondo i seguenti
princi'pi e criteri direttivi:
a) in materia di imposta comunale sulla pubblicita' e
diritti sulle pubbliche affisioni:
1) tassazione della pubblicita' esterna avente
finalita' commerciale o rilevanza economica, assumendo come
parametro di commisurazione dell'imposta il mezzo
pubblicitario utilizzato, secondo la sua natura, le sue
dimensioni e la sua ubicazione;
2) attribuzione della soggettivita' passiva a colui
che dispone dei mezzi pubblicitari e regolamentazione della
responsabilita' tributaria di colui che produce, vende la
merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicita';
3) ridefinizione delle tariffe sulla base delle
disposizioni di cui al n. 1), ripartendo i comuni in non
piu' di cinque classi, in modo che la previsione di gettito
per l'anno 1994 non ecceda il doppio del gettito lordo
registrato nel 1992. Per le pubbliche affisioni le tariffe
saranno stabilite tenendo conto del costo medio del
servizio reso;
4) revisione delle disposizioni riguardanti la
gestione dell'imposta sulla pubblicita' nonche' del
servizio delle pubbliche affissioni, sulla base anche
dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) in materia di tasse per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province:
1) rideterminazione delle tariffe al fine di una piu'
adeguata rispondenza al beneficio economico ritraibile
nonche' in relazione alla ripartizione dei comuni in non
piu' di cinque classi. Le variazioni in aumento, per le
occupazioni permanenti, non potranno superare il 50 per
cento delle misure massime di tassazione vigente; le
tariffe per le occupazioni temporanee, per ciascun giorno,
non potranno superare il 10 per cento di quelle stabilite,
per ciascun anno, ai fini delle occupazioni permanenti
ordinarie di cui all'art. 195 del testo unico per la
finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre
1931, n. 1175, e successive modificazioni, e potranno
essere graduate in relazione al tempo di occupazione;
2) introduzione di forme di determinazione forfettaria
della tassa per le occupazioni di spazi soprastanti e
sottostanti il suolo con linee elettriche, cavi, condutture
e simili, tenendo conto di parametri significativi;
3) soppressione della tassa per le occupazioni
permanenti di aree pubbliche con balconi, verande e simili
di carattere stabile, gravante sulle unita' immobiliari, e
determinazione di criteri certi per la tassa sui passi
carrabili;
4) regolamentazione della gestione della tassa secondo
criteri analoghi a quelli previsti per l'imposta comunale
sulla pubblicita' e diritti sulle pubbliche affissioni;
c) in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani:
1) adeguamento del tributo alla sua natura di tassa
anche mediante un piu' diretto collegamento tra fruibilita'
del servizio e applicabilita' della tassa nonche'
attraverso la determinazione di parametri di commisurazione
del prelievo sulla base della potenzialita' di produzione
di rifiuti definita mediante adeguati criteri oggettivi;
2) definizione di precise modalita' di equiparazione
ai rifiuti urbani, ai fini del regime di privativa comunale
e di applicazione della tassa, dei residui derivanti dalle
attivita' produttive;
d) in materia di imposta comunale sulla pubblicita' e
di diritti sulle pubbliche affissioni, di tassa di
occupazione e di tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani:
1) revisione ed armonizzazione del procedimento di
accertamento e riscossione, con la previsione anche di
versamenti diretti a mezzo conto corrente postale, con
applicazione, per la riscossione coattiva, delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43;
2) revisione delle agevolazioni, mantenendo solo
quelle che rispondono a finalita' di carattere sociale e di
economicita' di gestione;
e) in materia di imposte e tasse comunali e
provinciali, attribuzione alla Direzione generale per la
finanza locale presso il Ministero delle finanze della
funzione di vigilanza sulle gestioni dei servizi tributari,
anche mediante controlli sulle delibere adottate per
regolamenti e tariffe, al fine di verificare l'osservanza
delle disposizioni che disciplinano i singoli tributi e il
regolare funzionamento dei servizi.
5. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1,
valutato in lire 29.423 miliardi per l'anno 1993 e lire
24.510 miliardi per l'anno 1994, si provvede:
a) quanto a lire 1.650 miliardi per l'anno 1993 e lire
1.700 miliardi per l'anno 1994, mediante utilizzo delle
entrate indicate all'art. 4 del decreto-legge 30 settembre
1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
novembre 1989, n. 384, come da ultimo modificato dall'art.
6 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202;
b) quanto a lire 8.290 miliardi per l'anno 1993, con
le maggiori entrate di cui al comma 1, lettera f), n. 2);
c) quanto a lire 15.933 miliardi per l'anno 1993 e
lire 19.400 miliardi per l'anno 1994, mediante parziale
utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni
dell'accantonamento 'Disposizioni finanziarie per le prov-
ince, per i comuni e le comunita' montane' iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1992-1994, al cap. 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1992;
d) quanto a lire 3.550 miliardi per l'anno 1993 e lire
3.410 miliardi per l'anno 1994, mediante parziale utilizzo
delle proiezioni dello stanziamento iscritto al cap. 5926
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1992 e corrispondenti capitoli per gli anni
successivi, all'uopo intendendosi corrispondentemente
ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 8 della
legge 16 maggio 1970, n. 281.
6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. Al fine dell'espressione del parere da parte delle
commissioni permanenti competenti per la materia di cui al
presente articolo, il Governo trasmette alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei
decreti legislativi in attuazione dei princi'pi e dei
criteri direttivi di cui al comma 1, lettere a), c), e), f)
e g), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, e gli schemi dei decreti legislativi
in attuazione dei princi'pi e dei criteri direttivi di cui
al comma 1, lettere b) e d), e ai commi 2 e 4, entro dieci
mesi dalla predetta data. Le commissioni si esprimono entro
quindici giorni dalla data di trasmissione. I decreti
legislativi in attuazione dei princi'pi e dei criteri
direttivi di cui al comma 1, lettere b) e d), sono emanati
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
8. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di
cui al presente articolo, nel rispetto dei princi'pi e
criteri direttivi determinati dall'articolo stesso e previo
parere delle commissioni di cui al comma 7, potranno essere
emanate, con uno o piu' decreti legislativi, fino al 31
dicembre 1993".
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di princi'pi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Per il testo dell'art. 4, comma 4, lettere a), b), c),
d) e e) della legge n. 421/1992 si veda in nota al titolo.
Art. 2.
Classificazione dei comuni
1. Ai fini del presente capo i comuni sono ripartiti, in base alla
popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a
quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente
dall'Istituto nazionale di statistica, nelle seguenti cinque classi:
Classe I: comuni con oltre 500.000 abitanti;
Classe II: comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti;
Classe III: comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti;
Classe IV: comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti;
Classe V: comuni fino a 10.000 abitanti.
2. I comuni capoluogo di provincia non possono comunque essere
collocati in una classe inferiore alla terza.
Art. 3.
Regolamento e tariffe
1. Il comune e' tenuto ad adottare apposito regolamento per
l'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' e per l'effettuazione
del servizio delle pubbliche affissioni.
2. Con il regolamento il comune disciplina le modalita' di
effettuazione della pubblicita' e puo' stabilire limitazioni e
divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze
di pubblico interesse.
3. Il regolamento deve in ogni caso determinare la tipologia e la
quantita' degli impianti pubblicitari, le modalita' per ottenere il
provvedimento per l'installazione, nonche' i criteri per la
realizzazione del piano generale degli impianti. Deve altresi'
stabilire la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da
destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque
prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di
natura commerciale, nonche' la superficie degli impianti da
attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario
del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette.
4. Il regolamento entra in vigore dal primo gennaio dell'anno
successivo a quello in cui la relativa deliberazione e' divenuta
esecutiva a norma di legge.
5. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle
pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno
ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello
in cui la deliberazine e' divenuta esecutiva a norma di legge e,
qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono
prorogate di anno in anno; in caso di mancata adozione della
deliberazione in questione, si applicano le tariffe di cui al
presente capo.
6. Il comune, in relazione a rilevanti flussi turistici desumibili
da oggettivi indici di ricettivita', puo' applicare, per un periodo
complessivo nel corso dell'anno non superiore a quattro mesi, una
maggiorazione fino al cinquanta per cento delle tariffe per la
pubblicita' di cui agli articoli 12, comma 2, 14, commi 2, 3, 4 e 5,
e dell'articolo 15, nonche', limitativamente a quelle di carattere
commerciale, della tariffa per le pubbliche affissioni di cui
all'articolo 19.
Art. 4.
Categoria delle localita'
1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' e
del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni
di carattere commerciale, i comuni delle prime tre classi possono
suddividere le localita' del proprio territorio in due categorie in
relazione alla loro importanza, applicando alla categoria speciale
una maggiorazione fino al centocinquanta per cento della tariffa
normale.
2. Il regolamento comunale deve specificare le localita' comprese
nella categoria speciale, la cui superficie complessiva non puo'
superare il 35 per cento di quella del centro abitato, come
delimitato ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285; in ogni caso la superficie degli impianti per pubbliche
affissioni installati in categoria speciale non potra' essere
superiore alla meta' di quella complessiva.
Nota all'art. 4:
- Si trascrive il testo dell'art. 4 del D.Lgs. n.
285/1992 (Nuovo codice della strada):
"Art. 4 (Delimitazione del centro abitato). - 1. Ai fini
dell'attuazione della disciplina della circolazione
stradale, il comune, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente codice, provvede, con
deliberazione della giunta alla delimitazione del centro
abitato.
2. La deliberazione di delimitazione del centro abitato
come definito dall'art. 3 e' pubblicata all'albo pretorio
per trenta giorni consecutivi; ad essa viene allegata
idonea cartografia nella quale sono evidenziati i confini
sulle strade di accesso.".
Art. 5.
Presupposto dell'imposta
1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso
forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle
assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi
pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile e'
soggetta all'imposta sulla pubblicita' prevista nel presente decreto.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi
diffusi nell'esercizio di una attivita' economica allo scopo di
promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a
migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
Art. 6.
Soggetto passivo
1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicita', tenuto al
pagamento in via principale, e' colui che dispone a qualsiasi titolo
del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene
diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che
produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della
pubblicita'.
Art. 7.
Modalita' di applicazione dell'imposta
1. L'imposta sulla pubblicita' si determina in base alla superficie
della minima figura piana geometrica in cui e' circoscritto il mezzo
pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso
contenuti.
2. Le superfici inferiore ad un metro quadrato si arrotondano per
eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a
mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per
superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta e' calcolata in
base alla superficie complessiva adibita alla pubblicita'.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche
l'imposta e' calcolata in base alla superficie complessiva risultante
dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui puo' essere
circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonche' i mezzi di identico
contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati
in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo
della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono
cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni
non sono cumulabili.
7. Qualora la pubblicita' di cui agli articoli 12 e 13 venga
effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di
imposta e' maggiorata del 100 per cento.
Art. 8.
Dichiarazione
1. Il soggetto passivo di cui all'art. 6 e' tenuto, prima di
iniziare la pubblicita', a presentare al comune apposita
dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le
caratteristiche, la durata della pubblicita' e l'ubicazione dei mezzi
pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve
essere predisposto dal comune e messo a disposizione degli
interessati.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di
variazione della pubblicita', che comportino la modificazione della
superficie esposta o del tipo di pubblicita' effettuata, con
conseguente nuova imposizione; e' fatto obbligo al comune di
procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova
dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicita' annuale ha effetto anche per
gli anni successivi, purche' non si verifichino modificazioni degli
elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta
dovuta; tale pubblicita' si intende prorogata con il pagamento della
relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di
riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione
entro il medesimo termine.
4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la
pubblicita' di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, si pre-
sume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio
dell'anno in cui e' stata accertata; per le altre fattispecie la
presunzione opera dal primo giorno del mese in cui e' stato
effettuato l'accertamento.
Art. 9.
Pagamento dell'imposta
1. L'imposta e' dovuta per le fattispecie previste dagli articoli
12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, per anno solare di riferimento
cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre
fattispecie il periodo di imposta e' quello specificato nelle rela-
tive disposizioni.
2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante
versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune
ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario,
con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non e'
superiore a lire cinquecento o per eccesso se e' superiore.
L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla
prescritta dichiarazione. Con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro delle poste e telecomunicazioni, sono deter-
minate le caratteristiche del modello di versamento.
3. Il comune, per particolari esigenze organizzative, puo'
consentire il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni
non aventi carattere commerciale.
4. Per la pubblicita' relativa a periodi inferiori all'anno solare
l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la
pubblicita' annuale l'imposta puo' essere corrisposta in rate
trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre
milioni.
5. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, e successive modificazioni; il relativo ruolo deve
essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno
successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica e'
stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione,
entro il 31 dicembre all'anno successivo a quello di scadenza del
periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice
civile.
6. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui e'
stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui e' stato
definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente
puo' chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante
apposita istanza. Il comune e' tenuto a provvedere nel termine di
novanta giorni.
7. Qualora la pubblicita' sia effettuata su impianti installati su
beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione
dell'imposta sulla pubblicita' non esclude quella della tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonche' il pagamento di
canoni di locazione o di concessione.
Art. 10.
Rettifica ed accertamento d'ufficio
1. Il comune, entro due anni della data in cui la dichiarazione e'
stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad
accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo
posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito
avviso motivato.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le
caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo
dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle sopratasse
dovute e dei relativi interessi, nonche' il termine di sessanta
giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario
designato dal comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta,
ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del
concessionario.
Art. 11.
Funzionario responsabile
1. Nel caso di gestione diretta, il comune designa un funzionario
cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni
attivita' organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicita' e
del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario
sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi
e dispone i rimborsi.
2. Il comune e' tenuto a comunicare alla direzione centrale per la
fiscalita' locale del Ministero delle finanze il nominativo del
funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al
comma 1 spettano al concessionario.
Art. 12.
Pubblicita' ordinaria
1. Per la pubblicita' effettuata mediante insegne, cartelli,
locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai
successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato
di superficie e per anno solare e' la seguente:
comuni di classe I L. 32.000
comuni di classe II " 28.000
comuni di classe III " 24.000
comuni di classe IV " 20.000
comuni di classe V " 16.000
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano
durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione
una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicita' effettuata mediante affissioni dirette, anche
per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite
alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla
superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalita'
previste dal comma 1.
4. Per la pubblicita' di cui ai commi precedenti che abbia
superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa
dell'imposta e' maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie
superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione e' del 100 per cento.
Art. 13.
Pubblicita' effettuata con veicoli
1. Per la pubblicita' visiva effettuata per conto proprio o altrui
all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture
autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o
privato, e' dovuta l'imposta sulla pubblicita' in base alla
superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun
veicolo nella misura e con le modalita' previste dall'art. 12, comma
1; per la pubblicita' effettuata all'esterno dei veicoli suddetti
sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 12, comma 4.
2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta e' dovuta al
comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli
adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta e' dovuta nella
misura della meta' a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la
corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta e' dovuta al
comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica
o la sede.
3. Per la pubblicita' effettuata per conto proprio su veicoli di
proprieta' dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto,
l'imposta e' dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa
stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono
domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio
di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in
dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:
a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg L. 144.000;
b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg " 96.000;
c) per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle
due precedenti categorie " 48.000.
Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al
presente comma e' raddoppiata.
4. Per i veicoli di cui al comma 3 non e' dovuta l'imposta per
l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo
dell'impresa, purche' sia apposta non piu' di due volte e ciascuna
iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
5. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto
pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti
autorizzati.
Art. 14.
Pubblicita' effettuata con pannelli luminosi e proiezioni
1. Per la pubblicita' effettuata per conto altrui con insegne,
pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di
diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico,
elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la
variabilita' del messaggio o la sua visione in forma intermittente,
lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal
numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno
solare in base alla seguente tariffa:
comuni di classe I L. 128.000
comuni di classe II " 112.000
comuni di classe III " 96.000
comuni di classe IV " 80.000
comuni di classe V " 64.000
2. Per la pubblicita' di cui al comma 1 di durata non superiore a
tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un
decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicita' prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto
proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla meta'
delle rispettive tariffe.
4. Per la pubblicita' realizzata in luoghi pubblici o aperti al
pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o
cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si
applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei
messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla
seguente tariffa:
comuni di classe I L. 8.000
comuni di classe II " 7.000
comuni di classe III " 6.000
comuni di classe IV " 5.000
comuni di classe V " 4.000
5. Qualora la pubblicita' di cui al comma 4 abbia durata superiore
a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera
pari alla meta' di quella ivi prevista.
Art. 15.
Pubblicita' varia
1. Per la pubblicita' effettuata con striscioni o altri mezzi
similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta,
per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di
quindici giorni o frazione, e' pari a quella prevista dall'art. 12,
comma 1.
2. Per la pubblicita' effettuata da aeromobili mediante scritte,
striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi
compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime
limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione,
indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, e' dovuta l'imposta a
ciascun comune sul cui territorio la pubblicita' stessa viene
eseguita, nella seguente misura:
comuni di classe I L. 192.000
comuni di classe II " 168.000
comuni di classe III " 144.000
comuni di classe IV " 120.000
comuni di classe V " 96.000
3. Per la pubblicita' eseguita con palloni frenati e simili, si
applica l'imposta in base alla tariffa pari alla meta' di quella
prevista dal comma 2.
4. Per la pubblicita' effettuata mediante distribuzione, anche con
veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure
mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari,
e' dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella
distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione,
indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla
quantita' di materiale distribuito, in base alla seguente tariffa:
comuni di classe I L. 8.000
comuni di classe II " 7.000
comuni di classe III " 6.000
comuni di classe IV " 5.000
comuni di classe V " 4.000
5. Per la pubblicita' effettuata a mezzo di apparecchi
amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun
punto di pubblicita' e per ciascun giorno o frazione e' la seguente:
comuni di classe I . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 24.000
comuni di classe II . . . . . . . . . . . . . . . . . " 21.000
comuni di classe III . . . . . . . . . . . . . . . . . " 18.000
comuni di classe IV . . . . . . . . . . . . . . . . . " 15.000
comuni di classe V . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 12.000
Art. 16.
Riduzioni dell'imposta
1. La tariffa dell'imposta e' ridotta alla meta':
a) per la pubblicita' effettuata da comitati, associazioni,
fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
b) per la pubblicita' relativa a manifestazioni politiche,
sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e
religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la
partecipazione degli enti pubblici territoriali;
c) per la pubblicita' relativa a festeggiamenti patriottici,
religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
Art. 17.
Esenzioni dall'imposta
1. Sono esenti dall'imposta:
a) la pubblicita' realizzata all'interno dei locali adibiti alla
vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca
all'attivita' negli stessi esercitata, nonche' i mezzi pubblicitari,
ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di
ingresso dei locali medesimi purche' siano attinenti all'attivita' in
essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie
complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di
ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del
punto di vendita, relativi all'attivita' svolta, nonche' quelli
riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di
pubblica utilita', che non superino la superficie di mezzo metro
quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli
immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un
quarto di metro quadrato;
c) la pubblicita' comunque effettuata all'interno, sulle facciate
esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora
si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
d) la pubblicita', escluse le insegne, relativa ai giornali ed
alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne
delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozzi
ove si effettua la vendita;
e) la pubblicita' esposta all'interno delle stazioni dei servizi
di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attivita' esercitata
dall'impresa di trasporto, nonche' le tabelle esposte all'esterno
delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte
in cui contengano informazioni relative alle modalita' di
effettuazione del servizio;
f) la pubblicita' esposta all'interno delle vetture ferroviarie,
degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art.
13;
g) la pubblicita' comunque effettuata in via esclusiva dallo
Stato e dagli enti pubblici territoriali;
h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione
delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente
che non persegua scopo di lucro;
i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia
obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le
dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non
superino il mezzo metro quadrato di superficie.
Art. 18.
Servizio delle pubbliche affissioni
1. Il servizio delle pubbliche affissioni e' inteso a garantire
specificatamente l'affissione, a cura del comune, in appositi
impianti a cio' destinati, di manifesti di qualunque materiale
costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalita' istituzionali,
sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove
previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari
di cui all'art. 3, di messaggi diffusi nell'esercizio di attivita'
economiche.
2. Il servizio deve essere obbligatoriamente istituito nei comuni
che abbiano una popolazione residente, al 31 dicembre del penultimo
anno precedente a quello in corso, superiore a tremila abitanti;
negli altri comuni il servizio e' facoltativo.
3. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche
affissioni deve essere stabilita nel regolamento comunale in misura
proporzionale al numero degli abitanti e comunque non inferiore a 18
metri quadrati per ogni mille abitanti nei comuni con popolazione
superiore a trentamila abitanti, e a 12 metri quadrati negli altri
comuni.
Art. 19.
Diritto sulle pubbliche affissioni
1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni e' dovuto in
solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del
quale il servizio stesso e' richiesto, un diritto, comprensivo
dell'imposta sulla pubblicita', a favore del comune che provvede alla
loro esecuzione.
2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun
foglio di dimensione fino a cm 70 x 100 e per i periodi di seguito
indicati e' la seguente:
Per ogni periodo
per i primi successivo
10 giorni di 5 giorni o frazione
- -
comuni di classe I L. 2.800 L. 840
comuni di classe II " 2.600 " 780
comuni di classe III " 2.400 " 720
comuni di classe IV " 2.200 " 660
comuni di classe V " 2.000 " 600
3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di
cui al comma 2 e' maggiorato del 50 per cento.
4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il
diritto e' maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da piu'
di dodici fogli e' maggiorato del 100 per cento.
5. Nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti,
qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga
eseguita in determinati spazi da lui prescelti, e' dovuta una
maggiorazione del 100 per cento del diritto.
6. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicita' si
applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche
affissioni.
7. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere
effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le
modalita' di cui all'art. 9; per il recupero di somme comunque dovute
a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello
stesso articolo.
Art. 20.
Riduzioni del diritto
1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni e' ridotta
alla meta':
a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli
enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali
e' prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21;
b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni
altro ente che non abbia scopo di lucro;
c) per i manifesti relativi ad attivita' politiche, sindacali e
di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da
chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti
pubblici territoriali;
d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici,
religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
e) per gli annunci mortuari.
Art. 21.
Esenzioni dal diritto
1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
a) i manifesti riguardanti le attivita' istituzionali del comune
da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio
territorio;
b) i manifesti delle autorita' militari relativi alle iscrizioni
nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in
materia di tributi;
d) i manifesti delle autorita' di polizia in materia di pubblica
sicurezza;
e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di
referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali,
amministrative;
f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per
legge;
g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali
gratuiti regolarmente autorizzati.
Art. 22.
Modalita' per le pubbliche affissioni
1. Il regolamento comunale stabilisce criteri e modalita' per
l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni per quanto non
disciplinato nei commi seguenti.
2. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo
l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione,
che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui e' stata
eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del
committente, il comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle
posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle
avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore.
In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla
data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione per
iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al
committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di
affissione.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente puo' annullare la
commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune e' tenuto al
rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente ha facolta' di annullare la richiesta di
affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere
in ogni caso la meta' del diritto dovuto.
8. Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti
strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri
esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente
comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua
disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui e' stato
consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni
successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale,
ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, e'
dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo
di L. 50.000 per ciascuna commissione; tale maggiorazione puo' con
apposita previsione del capitolato d'oneri di cui all'articolo 28,
essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.
10. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono
essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del
servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni
con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono
ed il registro cronologico delle commissioni.
Art. 23.
Sanzioni tributarie ed interessi
1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della
dichiarazione di cui all'art. 8, si applica, oltre al pagamento
dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare
dell'imposta o del diritto evasi.
2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole
rate di essa o del diritto e' dovuta, indipendentemente da quella di
cui al comma 1, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o
del diritto il cui pagamento e' stato omesso o ritardato.
3. Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un
quarto se la dichiarazione e' prodotta o il pagamento viene eseguito
non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere
effettuati, ovvero alla meta' se il pagamento viene eseguito entro
sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.
4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicita', per il
diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si
applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni
semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono
divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al
contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a
decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.
Art. 24.
Sanzioni amministrative
1. Il comune e' tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle
disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione
della pubblicita'. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono
sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme
contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre
1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune
in esecuzione del presente capo nonche' di quelle contenute nei
provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica
la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione
agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento,
degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il
comune dispone altresi' la rimozione degli impianti pubblicitari
abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di
inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il
comune provvede d'ufficio, addebitando ai resposabili le spese
sostenute.
3. Il comune, o il concessionario del servizio, puo' effettuare,
indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e
dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata
copertura della pubblicita' abusiva, in modo che sia privata di
efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abu-
sive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalita'
previste dall'art. 10.
4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza
del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese
di rimozione e di custodia, nonche' dell'imposta e dell'ammontare
delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza
deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati
possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo
versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.
5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune
e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e
dell'impiantistica comunale, nonche' alla redazione ed
all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di
cui all'art. 3.
Note all'art. 24:
Art. 25.
Gestione del servizio
1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione
dell'imposta sulla pubblicita' e delle pubbliche affissioni e'
effettuata in forma diretta dal comune.
2. Il comune, qualora lo ritenga piu' conveniente sotto il profilo
economico e funzionale, puo' affidare in concessione il servizio ad
apposita azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c),
della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero ai soggetti iscritti
nell'albo previsto dall'art. 32.
3. Il concessionario subentra al comune in tutti i diritti ed
obblighi inerenti la gestione del servizio ed e' tenuto a provvedere
a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale
impiegato. In ogni caso, e' fatto divieto al concessionario di
emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza
della concessione.
- La legge n. 689/1981 reca: "Modifiche al sistema
penale". Le sezioni I e II del capo I disciplinano i
principi generali e l'applicazione delle sanzioni
amministrative.
Note all'art. 25:
- La legge 142/1990 regola l'ordinamento della autonomie
locali. Si trascrive il testo del relativo art. 22:
"Art. 22 (Servizi pubblici locali). - 1. I comuni e le
province, nell'ambito delle rispettive competenze,
provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano
per oggetto produzione di beni ed attivita' rivolte a
realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo
economico e civile delle comunita' locali.
2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle
province sono stabiliti dalla legge.
3. I comuni e le province possono gestire i servizi
pubblici nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per
le caratteristiche del servizio non sia opportuno
costituire una istituzione o una azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni
tecniche, economiche e di opportunita' sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione
di piu' servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi
sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di societa' per azioni a prevalente
capitale pubblico
locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla
natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri
soggetti pubblici o privati.".
Art. 26.
Corrispettivo del servizio
1. Per la gestione del servizio il concessionario e' compensato ad
aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita con
esclusione di ogni altro corrispettivo; per i comuni appartenenti
all'ultima classe il servizio puo' essere affidato dietro
corresponsione di un canone fisso da versare al comune.
2. L'aggio va rapportato in misura unica all'ammontare lordo
complessivamente riscosso a titolo di imposta e del diritto sulle
pubbliche affissioni e relativi accessori, con facolta' di stabilire
in favore del comune un minimo garantito al netto dell'aggio per
ciascun anno della concessione.
3. L'ammontare delle riscossioni effettuate al netto dell'aggio,
ovvero il canone convenuto, deve essere versato alla tesoreria
comunale a scadenze trimestrali posticipate, fermo restando che
l'importo del versamento non puo' essere inferiore alla quota del
minimo garantito corrispondente ad ogni rata, salvo il conguaglio nei
versamenti successivi, qualora le riscossioni superino la rata
stessa.
4. Per il ritardato versamento delle somme dovute dal
concessionario si applica una indennita' di mora del 7 per cento
semestrale sugli importi non versati, che puo' essere riscossa dal
comune utilizzando il procedimento esecutivo previsto dal regio
decreto 14 aprile 1910, n. 639.
5. Nel caso di variazione di tariffe superiore al 10 per cento,
deliberata dal comune o stabilita per legge nel corso della
concessione, l'aggio o il canone fisso ed il minimo garantito
convenuto devono essere ragguagliati in misura proporzionale al
maggiore o minore ammontare delle riscossioni.
Note all'art. 26:
- Il regio decreto n. 639/1910 approva il testo unico
delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle
entrate patrimoniali dello Stato.
Art. 27.
Durata della concessione
1. La concessione del servizio di accertamento e riscossione
dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche
affissioni ha durata massima di sei anni.
2. Qualora la concessione sia di durata inferiore a sei anni, si
puo' procedere al suo rinnovo fino al raggiungimento di tale limite,
purche' le condizioni contrattuali proposte siano piu' favorevoli per
il comune; a tal fine il concessionario deve presentare apposita
istanza almeno sei mesi prima della data di scadenza della
concessione indicando le condizioni per il rinnovo.
Art. 28.
Conferimento della concessione
1. Il conferimento della concessione ai soggetti iscritti nell'albo
di cui all'art. 32 viene effettuato in conformita' all'art. 56 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, e previa adozione di apposito capitolato
d'oneri, mediante licitazione privata ai sensi dell'art. 89 del regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, integrato dalle disposizioni, ove
compatibili, della legge 2 febbraio 1973, n. 14, e dell'art. 2- bis
del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.
2. La licitazione deve essere indetta tra non meno di tre soggetti
iscritti nell'albo di cui all'art. 32 che abbiano capacita' tecnica e
finanziaria adeguata alla classe di appartenenza del comune
concedente secondo la suddivisione in categorie prevista dall'art.
33. L'oggetto della licitazione e' costituito dalla misura
percentuale dell'aggio e, se richiesto, dall'ammontare del minimo
garantito, ovvero dall'importo del canone fisso.
3. L'iscrizione nell'albo e' comprovata esclusivamente mediante
presentazione di certificato rilasciato dalla direzione centale per
la fiscalita' locale del Ministero delle finanze in data non
anteriore a novanta giorni da quella in cui si svolge la gara.
4. I soggetti partecipanti alla licitazione debbono fornire
apposita dichiarazione resa ai sensi degli articoli 4, 20 e 26 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che loro stessi ed i soci
della societa' che rappresentano non detengono, a qualsiasi titolo,
direttamente od indirettamente, interessi in altre societa'
partecipanti alla licitazione stessa; la omissione della
dichiarazione o la sua falsa attestazione comportano la nullita'
della concessione, ove non sia iniziata la gestione, o la decadenza
dalla stessa a norma dell'art. 30, comma 1, lettera d).
5. Quando almeno due licitazioni risultino infruttuose la
concessione puo' essere conferita mediante trattativa privata; in tal
caso la durata della concessione non puo' essere superiore a tre
anni, con esclusione della possibilita' di rinnovo.
6. Nell'ipotesi di affidamento in concessione del servizio ad
azienda speciale, l'aggio, il minimo garantito ovvero il canone fisso
sono determinati dal comune con apposita convenzione.
Note all'art. 28:
- Si trascrive il testo dell'art. 56 della legge
142/1990:
"Art. 56 (Deliberazioni a contrarre e relative proce-
dure). - 1. la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita deliberazione indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole
ritenute essenziali;
c) le modalita' di scelta del contraente ammesse dalle
disposizioni vigenti in materia di contratti delle
amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla
base.
2. Gli enti locali si attengono alle procedure previste
dalla normativa della Comunita' economica europea recepita
o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.".
- Il testo dell'art. 89 del regio decreto n. 827/1924
(Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato) e' il seguente:
"Art. 89. - Si procede alla licitazione privata:
a) invitando per mezzo di avvisi particolari persone o
ditte ritenute idonee per l'oggetto della licitazione, a
comparire in luogo, giorno ed ora determinata, per
presentare le loro offerte;
b) mediante l'invio, alle persone che si presumono
idonee per l'oggetto della licitazione, di uno schema di
atto in cui sia descritto l'oggetto dell'appalto e le
condizioni generali e speciali, con invito di restituirlo
munito della propria firma e colla offerta del prezzo pel
quale sarebbero disposte ad eseguire l'appalto o con
l'indicazione del miglioramento sul prezzo base, se questo
sia stato stabilito dall'amministrazione.
Nel primo caso gli invitati presentano le loro offerte a
voce se la licitazione dev'essere verbale, o per iscritto
se ad offerte segrete.
Se altrimenti non sia stato indicato negli avvisi,
l'autorita' delegata, dopo invitati ancora i concorrenti a
fare una nuova offerta a miglioramento di quella piu'
vantaggiosa presentata, aggiudica l'impresa, seduta stante
al migliore offerente.
Nel secondo caso, l'autorita' che deve aggiudicare
l'appalto, in un giorno ed ora da indicarsi alle persone
state invitate a concorrere, procede in pubblica seduta
all'apertura delle obbligazioni ricevute e delibera la
provvista od il lavoro al miglior offerente, stendendo
verbale di deliberamento dal quale risultino le ditte
invitate a concorrere, le offerte ricevute e l'esito della
licitazione.
Tale verbale deve essere corredato anche di copia delle
obbligazioni ricevute dalle ditte concorrenti e non rimaste
deliberatarie.
Sono applicabili alle licitazioni private le norme
sancite dagli articoli 67, 68, 69, 72, 75, 76, 77 e 83.
Se la licitazione privata e' fatta col metodo delle
offerte segrete di cui all'articolo 73, lettera b), cio'
deve essere dichiarato nell'invito.
Sono ammesse le offerte per procura, ma non quelle per
persona da nominare.".
- Si trascrive il testo della legge n. 14/1973 (Norme
sui procedimenti di gara negli appalti di opere pubbliche
madiante licitazione privata): "Art. 1. - Per tutti gli
appalti di opere che si eseguono a cura delle
amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici, dei loro
concessionari, nonche' di opere che si eseguono da cooper-
ative e consorzi ammesse a contributo o concorso
finanziario dello Stato o di enti pubblici, si puo'
procedere, in caso di licitazione privata, soltanto in uno
dei seguenti modi:
a) con il metodo di cui all'articolo 73 lettera c) del
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e con il procedimento
previsto dal successivo articolo 76, commi primo, secondo e
terzo, senza prefissione di alcun limite di aumento o di
ribasso;
b) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con la
media, ai sensi del successivo articolo 2;
c) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con la
media finale, ai sensi del successivo articolato 3;
d) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con la
media, ai sensi del successivo articolo 4;
e) mediante offerte di prezzi unitari, ai sensi del
successivo articolo 5.
Art. 2. - Quando la licitazione privata si tiene con il
metodo di cui all'articolo 1, lettera b), l'ente appaltante
stabilisce preventivamente e indica in una scheda segreta,
chiusa in busta sigillata, i limiti di minimo e massimo
ribasso che le offerte non devono oltrepassare.
Il limite di massimo ribasso deve superare quello di
minimo di almeno il 5 per cento del prezzo posto a base di
gara.
L'autorita' che presiede la gara, dopo aver aperte e
lette tutte le offerte ammesse, apre la scheda segreta in
presenza del pubblico e legge ad alta voce i limiti di
minimo e massimo ribasso in essa indicati; esclude le
offerte che risultino rispettivamente inferiori o superiori
a detti limiti ed effettua la media delle offerte rimaste
in gara.
L'aggiudicazione viene fatta al concorrente che ha
presentato l'offerta che eguaglia o, in mancanza, che piu'
si avvicina per difetto o per eccesso a tale media. In caso
di equidistanza, l'aggiudicazione viene effettuata a favore
dell'offerta che piu' si avvicina alla media per eccesso.
Quando sia stata presentata, o sia rimasta in gara una
sola offerta, compresa nei limiti indicati nella scheda
segreta, l'aggiudicazionee' effettuata a favore dell'unico
concorrente.
Art. 3. - Quando la licitazione privata si tiene con il
metodo di cui all'articolo 1, lettera c), l'ente appaltante
stabilisce preventivamente e indica in una scheda segreta,
chiusa in busta sigillata, i limiti di minimo e massimo
ribasso che le offerte non devono oltrepassare.
Il limite di massimo ribasso deve superare quello di
minimo di almeno il 5 per cento del prezzo posto a base di
gara.
L'autorita' che presiede la gara, dopo aver aperte e
lette tutte le offerte ammesse, apre la scheda segreta in
presenza del pubblico e legge ad alta voce i limiti di
minimo e massimo ribasso in essa indicati; esclude le
offerte che risultino rispettivamente inferiori o superiori
a detti limiti, effettua la media delle offerte rimaste in
gara e media poi il risultato ottenuto con il limite di
massimo ribasso.
L'aggiudicazione viene fatta al concorrente che ha
presentato l'offerta che eguaglia o, in mancanza, che piu'
si avvicina per difetto a tale ultima media.
Quando sia stata presentata, o sia rimasta in gara una
sola offerta, compresa nei limiti indicati nella scheda
segreta, l'aggiudicazionee' effettuata a favore dell'unico
concorrente.
Art. 4. - Quando la licitazione privata si tiene con il
metodo di cui all'articolo 1, lettera d), l'autorita' che
presiede la gara, aperte e lette tutte le offerte ammesse,
ne forma la graduatoria.
Vengono prese in considerazione e mediate fra loro le
offerte che presentino i maggiori ribassi, in ragione del
50 per cento di tutte le offerte se in numero complessivo
pari, e del 50 per cento arrotondato all'unita' superiore,
se in numero complessivo dispari.
L'aggiudicazione viene fatta al concorrente che ha
presentato l'offerta che eguaglia o, in mancanza, che piu'
si avvicina per difetto alla media ricavata ai sensi del
precedente comma.
Qualora siano state ammesse due offerte,
l'aggiudicazione e' effettuata a favore del concorrente che
ha proposto l'offerta piu' vantaggiosa; se viene ammesse
l'offerta di un solo concorrente, l'aggiudicazione e'
effettuata a favore di questo.
Art. 5. - Quando la licitazione privata si tiene con il
metodo di cui all'articolo 1, lettera e), l'ente appaltante
invia ai concorrenti, unitamente alla lettera d'invito,
l'elenco descrittivo delle voci relative alle varie
categorie di lavoro, senza la indicazione dei
corrispondenti prezzi unitari, e un modulo a piu' colonne
denominato: "lista delle categorie di lavoro e forniture
previste per l'esecuzione dell'appalto".
Nel suddetto modulo, autenticato in ogni suo foglio
dall'ente appaltante, quest'ultimo riporta per ogni
categoria di lavoro e fornitura:
a) nella prima colonna, l'indicazione delle voci rela-
tive alle varie categorie di lavoro, con specifico
riferimento all'elenco descrittivo;
b) nella seconda colonna, l'unita' di misura e il
quantitativo previsto per ciascuna voce.
Nel termine fissato con la lettera di invito, i
concorrenti rimettono all'ente appaltante, unitamente agli
altri documenti richiesti, il modulo di cui ai precedenti
commi, completato, nella terza colonna, con i prezzi
unitari che essi si dichiarano disposti ad offrire per ogni
voce relativa alle varie categorie di lavoro, e, nella
quarta colonna, con i prodotti dei quantitativi risultanti
dalla seconda colonna per i prezzi indicati nella terza. Il
prezzo complessivo offerto, che e' rappresentato dalla
somma di tali prodotti, viene indicato dal concorrente in
calce al modulo stesso.
I prezzi unitari sono indicati in cifre ed in lettere:
vale, per il caso di discordanza, il prezzo indicato in
lettere. Il modulo e' sottoscritto in ciascun foglio dal
concorrente e non puo' presentare correzioni che non siano
da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte.
L'autorita' che presiede la gara apre i pieghi ricevuti
e contrassegna ed autentica le offerte in ciascun foglio e
le eventuali correzioni apportate nel modo indicato nel
precedente comma. Legge ad alta voce il prezzo complessivo
offerto da ciascun concorrente e forma la graduatoria delle
offerte.
Successivamente la stessa autorita' procede, in sede di
gara, alla verifica dei conteggi presentati dal concorrente
che ha offerto il prezzo complessivo piu' vantaggioso per
l'Amministrazione, tenendo per validi e immutabili i prezzi
unitari e provvedendo ove si riscontrino errori di calcolo,
a correggere i prodotti o la somma di cui al terzo comma
del presente articolo.
Se non vi siano correzioni da apportare o se, nonostante
queste, l'offerta verificata resti la piu' vantaggiosa,
l'autorita' che presiede la gara aggiudica i lavori al
concorrente per il prezzo complessivo, eventualmente
rettificato.
Nel caso in cui, per effetto delle correzioni apportate
all'offerta verificata, risulti che il prezzo complessivo
piu' vantaggioso e' stato proposto da altro concorrente, la
aggiudicazione viene dichiarata a favore di questi, anche
in tal caso previa verifica dei conteggi presentati.
Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate
ad altra ora o al giorno successivo.
L'ente appaltante puo' prestabilire, comunicandolo nelle
lettere di invito alla gara, il prezzo massimo complessivo
che le offerte non devono oltrepassare.
I prezzi unitari indicati dal concorrente aggiudicatario
valgono quali prezzi contrattuali.
Qualora l'offerta contenga, per categorie di lavori o
forniture che incidano in misura non superiore al 10 per
cento dell'importo totale, prezzi manifestamente non
adeguati rispetto alle previsioni, nel contratto sara'
previsto che tali prezzi valgono entro i limiti delle
quantita' di lavori riportati nell'offerta, aumentati del
20 per cento. Per le quantita' eccedenti, i nuovi prezzi
saranno determinati con il procedimento previsto dagli
articoli 21 e 22 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.
La cauzione provvisoria, prestata dal concorrente
aggiudicatario, resta vincolata fino alla stipulazione del
contratto, ovvero fino all'eventuale annullamento della
aggiudicazione di cui al penultimo comma del presente
articolo; le cauzioni provvisorie degli altri concorrenti
vengono svincolate non appena ultimata la gara.
Qualora l'offerta risultata aggiudicataria, ed
eventualmente altre offerte presentino manifestamente un
carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, o
gravi squilibri fra i prezzi unitari, l'ente appaltante
verifica la composizione delle offerte e, non oltre dieci
giorni dalla data della gara, chiede agli offerenti di
presentare, nel termine di dieci giorni dalla data di
ricezione della richiesta, le analisi di tutti o di alcuni
dei prezzi unitari e le altre giustificazioni necessarie.
Quando tali elementi non siano presentati, o non vengano
ritenuti adeguati, l'ente appaltante annulla, con atto
motivato, la aggiudicazione, esclude le offerte ritenute
inaccettabili ed appalta i lavori in favore del concorrente
che segue nella graduatoria, il quale resta vincolato alla
propria offerta per non oltre trenta giorni dalla data
della gara.
Nel caso in cui quest'ultimo concorrente non si presti a
stipulare il contratto di appalto, l'ente appaltante ha
diritto di pretendere, a titolo di penalita', una somma
pari all'ammontare gia' stabilito per la cauzione
provvisoria, che verra' riscossa secondo le norme di cui al
testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali
dello Stato, approvate con regio decreto 14 aprile 1910, n.
639.
Art. 6. - Per i procedimenti relativi alle licitazioni
private che si tengono nei modi previsti dai precedenti
articoli 2, 3, 4, 5 si applicano le norme del titolo II,
capo III, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e suc-
cessive modifiche, in quanto compatibili.
Art. 7. - Quando si procede, all'appalto delle opere di
cui al precedente art. 1 mediante licitazione privata,
l'ente appaltante da' preventivo avviso della gara.
L'avviso e' pubblicato sul foglio delle inserzioni della
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, se l'importo dei
lavori da appaltare sia almeno pari ad un miliardo e
duecento milioni di lire, e sul bollettino ufficiale della
regione nella quale ha sede la stazione appaltante, se il
predetto importo sia inferiore ad un miliardo e duecento
milioni di lire, nonche' in ogni caso, per estratto, sui
principali quotidiani e su almeno due dei quotidiani aventi
particolare diffusione nella regione ove ha sede la
stazione appaltante.
La pubblicazione e' sempre fatta sul foglio delle
inserzioni della Gazzetta ufficiale, quando la gara sia
indetta direttamente dagli organi centrali
dell'amministrazione dello Stato, dell'Azienda nazionale
autonoma delle strade e dagli altri enti ed aziende
autonome a carattere nazionale.
La pubblicazione, quando l'importo dei lavori posti in
gara non raggiunge i 100 milioni di lire, viene effettuata
nell'albo pretorio del comune ove l'ente ha sede.
Qualora sussistano comprovati motivi di necessita' e di
urgenza, la pubblicazione relativa a gare il cui importo
sia non superiore ai 300 milioni e non inferiore ai 100
milioni puo' essere effettuata in appositi albi dell'ente
appaltante o, in mancanza, nell'albo pretorio del comune
ove l'ente ha sede.
Non si fa' luogo a pubblicazione quando questa possa
apparire in contrasto con le finalita' per le quali i
lavori si debbano eseguire.
L'avviso di gara, di cui la primo comma, contiene:
a) l'indicazione dell'ente che intende appaltare i
lavori e dell'ufficio al quale debbono essere indirizzare
le domande di cui alla successiva lettera d);
b) la indicazione sommaria delle opere da eseguirsi,
nonche' dell'importo a base di appalto - anche approssimato
- quando la conoscenza del medesimo sia necessaria per la
presentazione dell'offerta:
c) la indicazione della procedura adottata per
l'aggiudicazione dei lavori;
d) la indicazione di un termine non inferiore a 10
giorni dalla pubblicazione della notizia, entro il quale
gli interessati possono chiedere di essere invitati alla
gara.
La richiesta di invito non vincola l'Amministrazione.
Gli inviti debbono essere diramati entro centoventi giorni
dalla pubblicazione dell'avviso. Scaduto tale termine,
l'ente e' tenuto a rinnovare la procedura di pubblicazione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.".
- Il testo dell'art. 2- bis del decreto-legge n. 65/1989
(convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155/1985)
recante disposizioni in materia di finanza pubblica e' il
seguente:
"Art. 2- bis - 1. Al fine della regolarita' delle proce-
dure relative all'affidamento delle gare inerenti gli
appalti pubblici, la pubblica amministrazione deve valutare
l'anomalia delle offerte ai sensi dell'art. 24 della legge
8 agosto 1977, n. 584, ed ai sensi dell'art. 5 della legge
2 febbraio 1973, n. 14.
2. Tuttavia, per un periodo che si estende sino al 31
dicembre 1992, la pubblica amministrazione puo' escludere
dalla gara le offerte che presentano una percentuale di
ribasso superiore alla media delle percentuali delle
offerte ammesse, incrementata di un valore percentuale non
inferiore al 7 per cento, senza necessita' di rispettare le
procedure richiamate nel comma 1. Il calcolo della media e'
fatto non tenendo conto delle offerte in aumento.
3. La facolta' di esclusione di cui al comma 2, nonche'
il valore percentuale di incremento della media debbono
essere indicati nel bando o avviso di gara. La medesima
facolta' non e' esercitabile qualora il numero delle
offerte valide risulti inferiore a quindici.
4. E' abrogato il comma 2 dell'art. 17 della legge 11
marzo 1988, n. 67".
- Si trascrive il testo degli articoli 4, 20 e 26 della
legge n. 15/1968 recante "Norme sulla documentazione
amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di
firme.".
"Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta'). - L'atto di notorieta' concernente fatti,
stati o qualita' personali che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente
a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio,
cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario
incaricato dal sindaco, il quale provvede alla
autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle
modalita' di cui all'art. 20.".
"Art. 20 (Autenticazione delle sottoscrizioni). - La
sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della
pubblica amministrazione puo' essere autenticata, ove
l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente
a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere,
segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal
sindaco.
L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla
sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del
pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa e' stata
apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita'
della persona che sottoscrive.
Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le
modalita' di identificazione, la data e il luogo della
autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica
rivestita, nonche' apporre la propria firma per esteso ed
il timbro dell'ufficio.
Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei
fogli intermedi e' sufficiente che il pubblico ufficiale
aggiunga la propria firma.".
"Art. 26 (Sanzioni penali). - Le dichiarazioni mendaci,
la falsita' negli atti e l'uso di atti falsi nei casi
previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia.
A tali effetti, l'esibizione di un atto contenente dati
non piu' rispondenti a verita' equivale a uso di atto falso
e le dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti articoli 2,
3, 4, 8 e autenticate a norma dell'art. 20 sono considerate
come fatte a pubblico ufficiale.
Inoltre, ove i reati indicati nei precedenti commi siano
commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte,
il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla
professione o arte.
Il pubblico ufficiale che autentica le sottoscrizioni o
al quale sono esibiti gli atti ammonisce chi sottoscrive la
dichiarazione o esibisce l'atto sulla responsabilita'
penale cui puo' andare incontro in caso di dichiarazione
mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non
piu' rispondenti a verita'.
Nella denominazione di atti usata nei precedenti commi
sono compresi gli atti e documenti originali e le copie
autentiche contemplati dalla presente legge.".
Art. 29.
Incompatibilita'
1. Non possono essere iscritti nell'albo di cui all'art. 32 ne'
essere legali rappresentanti, amministratori o sindaci di societa'
concessionarie del servizio di accertamento e riscossione
dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche
affissioni:
a) i membri del Parlamento e del Governo;
b) i pubblici impiegati;
c) i ministri dei culti;
d) coloro che per legge o per provvedimento giudiziale non hanno
la libera amministrazione dei loro beni ovvero sono in stato di
fallimento dichiarato, finche' non abbiano pagato per intero i loro
debiti;
e) i condannati per delitti contro la personalita' dello Stato,
contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della
giustizia, la fede pubblica, il patrimonio e per qualsiasi altro
reato non colposo che comporti la pena della reclusione non inferiore
a due anni;
f) i condannati all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a
quella temporanea per tutto il tempo della sua durata.
2. Non puo' essere conferita la concessione del servizio di
accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicita' e diritto
sulle publiche affissioni:
a) ai consiglieri regionali, provinciali e comunali limitatamente
all'ambito territoriale in cui esercitano il loro mandato;
b) ai membri degli organi di controllo sugli atti del comune che
affida il servizio in concessione;
c) al coniuge, ai parenti ed agli affini fino al secondo grado,
del sindaco, dei consiglieri e degli assessori del comune che affida
il servizio in concessione;
d) a coloro che, in dipendenza di precedenti gestioni, siano in
lite con il comune che affida il servizio in concessione.
Art. 30.
D e c a d e n z a
1. Il concessionario incorre nella decadenza dalla concessione per
i seguenti motivi:
a) per non aver prestato o adeguato la cauzione di cui al
successivo art. 31;
b) per mancato versamento delle somme dovute alle prescritte
scadenze;
c) per continuate irregolarita' o reiterati abusi commessi nella
conduzione del servizio;
d) per aver reso falsa attestazione in ordine a quanto richiesto
dal comma 4 dell'art. 28;
e) per l'inosservanza del divieto di contemporaneo svolgimento
dell'attivita' di concessionario e di commercializzazione della
pubblicita' previsto dal comma 4 dell'art. 33;
f) per aver conferito il servizio in appalto a terzi;
g) per la scoperta preesistenza o il verificarsi durante la
concessione di una delle cause di incompatibilita' previste dall'art.
29.
2. La decadenza e' richiesta dal comune interessato o d'ufficio da
parte della direzione centrale per la fiscalita' locale del Ministero
delle finanze, ed e' pronunciata, previa contestazione degli
addebiti, con decreto del Ministro delle finanze, sentito, ove
occorra, il prefetto.
3. Il concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla
conduzione del servizio ed e' privato di ogni potere in ordine alle
procedure di accertamento e riscossione; allo scopo il sindaco
diffida i contribuenti a non effettuare pagamenti al concessionario
decaduto e procede all'acquisizione della documentazione riguardante
la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il
concessionario stesso.
Art. 31.
Disciplina del servizio in concessione
1. Nell'espletamento del servizio, il concessionario puo' agire per
mezzo di un rappresentante munito di apposita procura che non si
trovi nei casi di incompatibilita' previsti nell'art. 29; di cio'
dovra' essere fornita dichiarazione a norma degli articoli 4, 20 e 26
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, al comune interessato assieme al
deposito dell'atto di conferimento della procura.
2. Il personale addetto al servizio deve essere munito di apposita
tessera di riconoscimento rilasciata dal comune.
3. E' vietata l'attribuzione in appalto del servizio da parte del
concessionario. E' nulla la cessione del contratto a terzi.
4. A garanzia del versamento delle somme riscosse nonche' degli
altri obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della
concessione, il concessionario del servizio e' tenuto a prestare,
prima della stipulazione del contratto, una cauzione costituita a
norma della legge 10 giugno 1982, n. 348, il cui ammontare deve
essere pari al minimo garantito o, in mancanza, a due terzi delle
riscossioni dell'anno precedente, ovvero al canone fisso convenuto.
5. In caso di mancato versamento delle somme dovute dal
concessionario, il comune puo' procedere ad esecuzione sulla cauzione
utilizzando il procedimento previsto dal regio decreto 14 aprile
1910, n. 639.
Note all'art. 31:
- Per il testo degli articoli 4, 20 e 26 della legge n.
15/1968 si veda nelle note all'art. 28.
- Il testo degli artt. 1 e 2 della legge n. 348/182
(Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a
garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti
pubblici) e' il seguente:
"Art. 1. - In tutti i casi in cui e' prevista la
costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro
ente pubblico, questa puo' essere costituita in uno dei
seguenti modi:
a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell'art. 54
del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per
la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
b) da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di
credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo
1936, n. 375, e successive modifiche e integrazioni;
c) da polizza assicurativa rilasciata da impresa di
assicurazioni debitamente autorizzata all'esercizio del
ramo cauzioni, ai sensi del testo unico delle leggi
sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959,
n. 449, e successive modificazioni, che abbia
effettivamente esercitato negli ultimi cinque anni il ramo
cauzioni o il ramo credito e disponga del margine di
solvibilita' previsto dagli art. 35 e seguenti della legge
10 giugno 1978, n. 295, e tale margine ammonti, nell'ultimo
esercizio, ad almeno lire otto miliardi. Detto importo e'
ridotto a lire quattro miliardi per le societa' che non
esercitano rami diversi da quelli credito e cauzioni. Il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
curera' la redazione annuale dell'elenco delle imprese di
assicurazione che presentino i requisiti predetti e la sua
pubblicazione nella Gazzeta Ufficiale. Le condizioni ed i
limiti suindicati si applicano alle imprese di
assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo cauzioni in
data successiva a quella di entrata in vigore della
presente legge. Le imprese autorizzate all'esercizio del
ramo cauzioni in data anteriore dovranno adeguare il
margine di solvibilita' ai limiti predetti entro cinque
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Durante tale periodo sono inserite nell'elenco innanzi
previsto a condizione che siano in regola con le
disposizioni che disciplinano le riserve tecniche ed il
margine di solvibilita'.
Art. 2. - Diritti ed azioni, di cui godeva il creditore
beneficiario della prestazione garantita da cauzione
costituita in uno dei modi sopra detti, si trasferiscono in
surrogazione a chi ha prestato la cauzione a seguito di
inadempiezza del debitore principale ed incameramento della
cauzione.".
- Per il R.D. 639/1910 si veda la nota all'art. 26.
Art. 32.
Albo dei concessionari
1. Presso la direzione centrale per la fiscalita' locale del
Ministero delle finanze e' istituito l'albo nazionale dei
concessionari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi
comunali.
2. Per l'esame delle domande di iscrizione, per la revisione
periodica della sussistenza dei requisiti e per la cancellazione dei
soggetti iscritti, e' costituita, con decreto del Ministro delle
finanze, una commissione composta:
a) dal direttore centrale per la fiscalita' locale, con funzione
di presidente;
b) da un dirigente del Ministero dell'interno, in servizio presso
la direzione generale dell'amministrazione civile;
c) da un dirigente del Ministero delle finanze, addetto al
servizio dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche
affissioni;
d) da un rappresentante dei comuni, designato dall'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia;
e) da un rappresentante dei concessionari del servizio di
accertamento e riscossione dei tributi locali;
f) da un funzionario in servizio presso la direzione centrale per
la fiscalita' locale, con profilo professionale appartenente almeno
all'ottavo livello funzionale, che puo' essere sostituito, in caso di
assenza, da altro impiegato di pari qualifica, con funzione di
segretario.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, sono emanate norme ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in
ordine alla formazione ed alla tenuta dell'albo dei concessionari, al
funzionamento della commissione, alla durata in carica dei suoi
componenti, alla disciplina degli accertamenti di cui al comma 5
dell'art. 33 ed alla documentazione necessaria per ottenere
l'iscrizione.
Nota all'art. 32:
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Govenro. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
Art. 33.
Iscrizione nell'albo
1. Nell'albo nazionale dei concessionari del servizio di
accertamento e riscossione dei tributi comunali possono essere
iscritte persone fisiche e societa' di capitale aventi capitale
interamente versato, costituito unicamente da quote o azioni di cui
siano titolari persone fisiche.
2. L'iscrizione nell'albo e' subordinata al riconoscimento, nei
confronti della persona fisica e dei legali rappresentanti della
societa', di idonei requisiti morali e della mancanza delle cause di
incompatibilita' di cui al comma 1 dell'art. 29, nonche' della
capacita' tecnica e finanziaria a ben condurre la gestione dei
tributi comunali.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ogni
triennio, sono stabiliti i criteri di commisurazione della capacita'
finanziaria degli iscritti nell'albo, fermo restando in ogni caso la
loro suddivisione in due categorie in relazione all'entita' delle
garanzie fornite o del capitale sociale. Per il passaggio alla
categoria superiore e' comunque indispensabile la capacita' tecnica
acquisita attraverso la gestione, anche in tempi diversi, di almeno
dieci comuni delle ultime due classi.
4. E' fatto divieto di contemporaneo svolgimento dell'attivita' di
concessionario e di commercializzazione di pubblicita'; tale
condizione deve essere attestata dalle persone fisiche con
dichiarazione resa ai sensi degli articoli 4, 20 e 26 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, ovvero deve essere prevista nello statuto della
societa'.
5. La direzione centrale per la fiscalita' locale del Ministero
delle finanze puo' disporre d'ufficio gli accertamenti che ritenga
necessari ai fini della iscrizione.
6. Le determinazioni in ordine all'iscrizione o alla cancellazione
dall'albo sono adottate con provvedimento motivato, sentita la
commissione di cui all'art. 32.
Nota all'art. 33:
- Per il testo degli articoli 4, 20 e 26 della legge n.
15/1968 si veda nelle note all'art. 28.
Art. 34.
Cancellazione dall'albo
1. La cancellazione dall'albo puo' essere chiesta dall'iscritto in
qualunque momento.
2. Si procede alla cancellazione d'ufficio nei confronti degli
iscritti che siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 30,
comma 1, lettere c), d), e), f) e g), escluse le cause di
incompatibilita' di cui al comma 2 dell'art. 29, nonche' nei
confronti dei soggetti che entro il 31 marzo di ciascun anno non
abbiano presentato alla direzione centrale per la fiscalita' locale
del Ministero delle finanze l'attestazione dell'eseguito pagamento
della tassa di concessione governativa relativa all'anno in corso.
Art. 35.
V i g i l a n z a
1. E' attribuita alla direzione centrale per la fiscalita' locale
del Ministero delle finanze la funzione di vigilanza sulle gestioni
dirette o in concessione dell'imposta sulla pubblicita' e del
servizio delle pubbliche affissioni.
2. Ai fini di cui al comma 1, il comune e' tenuto ad inviare, entro
trenta giorni dalla loro adozione, le deliberazioni di approvazione
del regolamento e delle tariffe; nello stesso termine, il
concessionario deve inviare il capitolato d'oneri ed il contratto
relativo alla gestione affidata in concessione.
3. La direzione centrale di cui al comma 1, ove ritenga che le
deliberazioni concernenti il regolamento e le tariffe, il capitolato
d'oneri e il contratto siano contrarie a disposizioni di legge ne
chiede il riesame, ferma restando la loro esecutivita'.
4. Con decreto del Ministro delle finanze, sono emanate
disposizioni in ordine alla gestione contabile dell'imposta sulla
pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni.
5. La direzione centrale di cui al comma 1 ha facolta' di
richiedere al comune o al suo concessionario atti o documenti
inerenti la gestione del servizio.
6. Il concessionario del servizio e' tenuto ad osservare tutte le
disposizioni del presente decreto al fine di assicurare la
regolarita' della gestione; la loro mancata osservanza costituisce,
previa contestazione, motivo di sospensione d'ufficio dell'iscrizione
nell'albo di cui all'art. 32 per il periodo in cui detta situazione
perduri.
7. La direzione centrale di cui al comma 1 puo' disporre ispezioni
sulle gestioni dirette o in concessione del servizio di accertamento
e riscossione dell'imposta sulla pubblicita' e delle pubbliche
affissioni, allo scopo di verificare l'osservanza delle disposizioni
in materia; a tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, sono
stabilite le modalita' per la loro programmazione ed esecuzione,
nonche' per il coordinamento degli uffici preposti, anche al fine di
consentire alla commissione prevista dall'art. 32 l'adozione dei
provvedimenti di competenza.
Art. 36.
Norme transitorie
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono emanati i decreti ministeriali previsti nei precedenti
articoli.
2. Per la prima applicazione del presente decreto i comuni devono
deliberare il regolamento di cui all'art. 3 entro il 30 giugno 1994 e
le tariffe devono essere deliberate entro il 28 febbraio 1994; il
termine per il pagamento dell'imposta relativa alla pubblicita'
annuale e' differito al 31 marzo 1994.
3. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente
decreto risultano iscritti nell'albo di cui all'art. 40 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, sono
iscritti a domanda, da presentare entro il 30 giugno 1994, nell'albo
di cui all'art. 32, se in possesso dei requisiti ivi prescritti.
4. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, gestiscono ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, il servizio di accertamento
e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e dei diritti
sulle pubbliche affissioni, possono continuare la gestione del
servizio, sino alla scadenza del contratto in corso, purche', entro
un anno dalla suddetta data, ottengano l'iscrizione nell'albo di cui
all'art. 32.
5. In deroga alle disposizioni dell'art. 31, comma 3, e' ammessa la
cessione dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto a soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 32
entro il termine di un anno dalla suddetta data, previo consenso del
comune interessato e nulla osta della direzione centrale della
fiscalita' locale del Ministero delle finanze; entro lo stesso
termine e' altresi' consentita, previa comunicazione al comune, la
cessione degli impianti pubblicitari detenuti dai soggetti iscritti
nell'albo.
6. La commissione prevista dall'art. 40 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, resta in carica sino alla
scadenza stabilita per lo svolgimento delle attribuzioni di cui
all'art. 32 del presente decreto.
7. Le concessioni di cui all'art. 38 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, aventi scadenza nel corso
dell'anno 1994 sono prorogate sino al 31 dicembre 1994, a condizioni
da definire fra le parti sempre che il comune non intenda gestire
direttamente il servizio.
8. Il comune non da' corso alle istanze per l'installazione di
impianti pubblicitari, ove i relativi provvedimenti non siano gia'
stati adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto,
ne' puo' autorizzare l'installazione di nuovi impianti fino
all'approvazione del regolamento comunale e del piano generale
previsti dall'art. 3.
9. Gli accertamenti e le rettifiche da effetuare a norma dell'art.
23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
639, debbono essere notificati nel termine di decadenza ivi previsto,
secondo le disposizioni del suddetto decreto.
10. La pubblicita' annuale iniziata nel corso dell'anno 1993, per
la quale sia stata pagata la relativa imposta, e' prorogata per
l'anno 1994 senza la presentazione di una nuova dichiarazione, con il
versamento dell'imposta secondo le disposizioni del presente capo.
11. Le modalita' della gestione, l'aggio o il canone fisso, il
minimo garantito nonche' le prescrizioni del capitolato d'oneri in
atto devono essere adeguati in rapporto alle modifiche introdotte dal
presente capo.
Note all'art. 36:
- Si trascrive il testo dell'art. 40 del D.P.R. n.
639/1972 (Imposta comunale sulla pubblicita' e diritti
sulle pubbliche affissioni):
"Art. 40 (Albo). - Il servizio puo' essere dato in
concessione alle persone fisiche o giuridiche che risultino
iscritte nell'apposito albo istituito presso il Ministero
delle finanze.
L'iscrizione nell'albo e' subordinata al riconoscimento
dei requisiti morali e dell'idoneita' tecnico-finanziaria a
ben condurre la gestione del servizio ed alla mancanza
delle cause di incompatibilita' di cui ai numeri 1), 4),
5), 8), 9) e 10) del successivo art. 42.
L'iscrizione all'albo e' soggetta al pagamento della
tassa di concessione governativa prevista dalle
disposizioni di legge in materia.
Per l'esame delle domande d'iscrizione, per la revisione
periodica dei requisiti richiesti e per la cancellazione
degli iscritti, e' costituita con decreto del Ministro per
le finanze una commissione composta:
1) del direttore generale per la finanza locale,
presidente;
2) di un funzionario del Ministero dell'interno, in
servizio presso la Direzione generale della amministrazione
civile, con qualifica non inferiore a direttore di
divisione;
3) di un funzionario del Ministero delle finanze,
addetto ai servizi dell'imposta comunale sulla pubblicita',
con qualifica non inferiore a direttore di sezione;
4) di un rappresentante dei comuni, designato
dall'Associazione nazionale comuni d'Italia;
5) di un rappresentante dei concessionari del servizio,
scelto fra i designati dalla Federazione italiana della
pubblicita' in rappresentanza di ognuna delle associazioni
di categoria.
Le mansioni di segretario della Commissione sono
disimpegnate da un funzionario del Ministero delle finanze,
in servizio presso la Direzione generale per la finanza lo-
cale, con qualifica non inferiore a direttore di sezione,
che puo' essere sostituito in caso di assenza o di
impedimento, da altro impiegato con qualifica non inferiore
a direttore di sezione.
Con decreto del Ministro per le finanze saranno emanate
le norme per la formazione e tenuta dell'albo e per il
funzionamento della commissione e la durata in carica dei
componenti.".
- Il testo dell'art. 38 del D.P.R. n. 639/1972 e' il
seguente:
"Art. 38 (Forme di gestione). - Il servizio per
l'accertamento e per la riscossione dell'imposta comunale
sulla pubblicta' e dei diritti sulle pubbliche affissioni
e' gestito, ove possibile, dal comune.
A tal fine i comuni possono riunirsi in consorzio
secondo le norme della legge comunale e provinciale.
Il servizio puo' anche essere affidato in concessione ad
aggio, quando il comune ritenga che tale tipo di gestione
sia piu' conveniente sotto il profilo economico ed
organizzativo. Per i comuni delle ultime due classi il
servizio puo' essere affidato anche a canone fisso.
Il concessionario subentra al comune in tutti i diritti
e gli obblighi previsti dal presente decreto ed e' tenuto a
provvedere indistintamente a tutte le spese, comprese
quelle per il personale, che deve essere munito di tessera
di riconoscimento rilasciata dal comune. Il concessionario
puo' avvalersi anche del procedimento esecutivo previsto
dal precedente art. 25, emettendo i relativi atti
ingiuntivi.
Nell'espletamento del servizio il concessionario puo'
farsi sostituire da un rappresentante che non si trovi nei
casi di incompatibilita' di cui al successivo art. 42.
E' vietato il sub-appalto del servizio.".
- Si trascrive il testo dell'art. 23 del D.P.R. n.
639/1972:
"Art. 23 (Rettifica ed accertamento d'ufficio). - Entro
due anni dalla data in cui la dichiarazione e' stata o
doveva essere presentata il comune puo' procedere a
rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando apposito
avviso al contribuente.
Nell'avviso devono essere indicati il tipo e le
caratteristiche della pubblicita', nonche' l'importo
dell'imposta e delle soprattasse dovute.
Il comune ha facolta' di procedere al controllo del
materiale pubblicitario.".
Art. 37.
Norme finali e abrogazioni
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, le tariffe in materia di imposta sulla
pubblicita' e di diritto sulle pubbliche affissioni possono essere
adeguate, comunque non prima di due anni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, nel limite della variazione
percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati, rilevato dalla fine del mese precedente la data
di emanazione del decreto rispetto al medesimo indice rilevato per
l'emanazione del precedente decreto; per il primo adeguamento, si as-
sume come riferimento la data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo. I detti decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri accertano l'entita' delle variazioni, indicano i nuovi
importi e stabiliscono la data a decorrere dalla quale essi sono
applicati.
2. Con decorrenza dal 1 gennaio 1994 e' abrogato il decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' ogni altra norma incompatibile
con le disposizioni del presente capo.
3. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella legge 18 marzo
1959, n. 132, e nell'art. 10 della legge 5 dicembre 1986, n. 856.
Note all'art. 37:
- Il D.P.R. n. 639/1972 disciplina l'"Imposta comunale
sulla pubblicita' e diritti sulle pubbliche affissioni".
- Il testo della legge n. 132/1959 (Norme per la
pubblicita' sui fabbricati, manufatti, impianti e materiale
rotabile di pertinenza delle Ferrovie dello Stato) e' il
seguente:
"Articolo unico. - E' riservato allo Stato il diritto di
esercitare la pubblicita' sui beni demaniali e patrimoniali
affidati alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato
anche quando la pubblicita' stessa sia visibile o
percettibile da aree o strade comunali, provinciali e
statali, nonche' sui veicoli di proprieta' privata
circolanti sulle linee.
La pubblicita' di cui al comma precedente e' esercitata
dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o
direttamente o mediante concessione.
Restano ferme le disposizioni del decreto-legge 22
maggio 1933, n. 608, e del regolamento 9 maggio 1935, n.
1149, e successive modificazioni, relativamente alla
pubblicita' impiantata in sede privata e visibile dalle
sedi ferroviarie nonche' le disposizioni che regolano la
pubblicita' nell'interesse dei monumenti e del paesaggio.".
- Si trascrive il testo dell'art. 10 della legge n.
856/1986 (Norme per la ristrutturazione della flotta
pubblica (Gruppo Finmare) e interventi per l'armamento
privato):
"Art. 10. - 1. Le scritte sui containers indicanti il
nome del proprietario o dell'utilizzatore non costituiscono
oggetto per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicita'
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 639.".
Capo II
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
Art. 38.
Oggetto della tassa
1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura,
effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze
e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio
indisponibile dei comuni e delle province.
2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi
soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei
balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile,
nonche' le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle
poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici
gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica, altresi', alle occupazioni realizzate su
tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei
termini di legge, la servitu' di pubblico passaggio.
4. Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o
provinciali che attraversano comuni con popolazione superiore a
diecimila abitanti sono soggette all'imposizione da parte dei comuni
medesimi.
5. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al
patrimonio disponibile dei predetti enti o al demanio statale.
Art. 39.
Soggetti attivi e passivi
1. La tassa e' dovuta al comune o alla provincia dal titolare
dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza,
dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla
superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del
rispettivo territorio.
Art. 40.
Regolamento e tariffe
1. Il comune e la provincia sono tenuti ad approvare il regolamento
per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche.
2. Con il regolamento i predetti enti disciplinano i criteri di
applicazione della tassa secondo le disposizioni contenute nel
presente capo nonche' le modalita' per la richiesta, il rilascio e la
revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.
3. Le tariffe sono adottate entro il 31 ottobre di ogni anno ed
entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in
cui la deliberazione e' divenuta esecutiva a norma di legge.
4. L'omesso o ritardato adempimento delle disposizioni di cui al
comma 3 comporta l'applicazione delle tariffe gia' in vigore, ove
queste rientrino nei limiti previsti dal presente capo, ovvero
l'adeguamento automatico delle stesse alla misura minima fissata dal
capo medesimo.
Art. 41.
Revoca di concessioni o autorizzazioni
1. La revoca di concessioni o autorizzazioni concernenti
l'utilizzazione del suolo pubblico da' diritto alla restituzione
della tassa pagata in anticipo, senza interessi.
Art. 42.
Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri
di distinzione. Graduazione e determinazione della tassa
1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e
temporanee:
a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate
a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque,
durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di
manufatti o impianti;
b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo
superiore a quello consentito originariamente, ancorche' uguale o
superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni
temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.
3. La tassa e' graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla
quale insiste l'occupazione: a tale effetto, le strade, gli spazi e
le altre aree pubbliche, indicate nell'art. 38, sono classificate in
categorie. L'elenco di classificazione e' deliberato dal comune,
sentita la commissione edilizia, o dalla provincia, ed e' pubblicato
per quindici giorni nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici.
4. La tassa e' commisurata alla superficie occupata, espressa in
metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro
quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla
misura superiore. Nel caso di piu' occupazioni, anche della stessa
natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la
tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni
temporanee, ai fini dell'art. 46, effettuate nell'ambito della stessa
categoria prevista dal comma 3 del presente articolo ed aventi la
medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al
metro quadrato.
5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le
occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate
in ragione del 10 per cento.
6. La tassa e' determinata in base alle misure minime e massime
previste dagli articoli 44, 45, 47 e 48. Le misure di cui ai predetti
articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della
tassazione riferita alla prima ovvero unica categoria. Qualora il
comune individui nel regolamento piu' categorie, ai sensi del comma 3
del presente articolo, la misura corrispondente all'ultima categoria
non puo' essere, comunque, inferiore al 30 per cento di quella
deliberata per la prima.
Art. 43.
Classificazione dei comuni
1. Agli effetti dell'applicazione della tassa di cui al presente
capo, i comuni sono ripartiti in base alla popolazione residente al
31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale
risulta dai dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica,
nelle seguenti cinque classi:
Classe I: comuni con oltre 500.000 abitanti;
Classe II: comuni da oltre 100.000 a 500.000 abitanti;
Classe III: comuni da oltre 30.000 a 100.000 abitanti;
Classe IV: comuni da oltre 10.000 a 30.000 abitanti;
Classe V: comuni fino a 10.000 abitanti.
2. I comuni capoluogo di provincia non possono collocarsi al di
sotto della classe 3.
Art. 44.
Occupazioni permanenti. Disciplina e tariffe.
Passi carrabili: criteri di determinazione della superficie
1. Per le occupazioni permanenti la tassa e' dovuta per anni solari
a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
Essa e' commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base
delle seguenti misure di tariffa:
a) occupazioni del suolo comunale:
Classi di comuni
Minima per mq. Massima per mq.
- -
lire lire
Classe I 85.000 127.000
Classe II 68.000 102.000
Classe III 54.000 81.000
Classe IV 43.000 64.000
Classe V 34.000 51.000
b) occupazioni del suolo provinciale:
minima lire 34.000 mq. massima lire 51.000 mq.
c) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: la
tariffa, di cui alle lettere a) e b), puo' essere ridotta fino ad un
terzo.
2. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti
direttamente sul suolo pubblico, la tariffa e' ridotta al 30 per
cento.
3. Per i passi carrabili, la tariffa di cui al comma 1 e' ridotta
al 50 per cento.
4. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti
generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi
intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del
piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla
proprieta' privata.
5. La tassa e' commisurata alla superficie occupata risultante
dall'apertura dell'accesso per la profondita' del marciapiede o del
manufatto.
6. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune o dalla
provincia, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie
complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie
eccedente detto limite e' calcolata in ragione del 10 per cento.
7. La tassa non e' dovuta per i semplici accessi, carrabili o
pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni
caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta
l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
8. I comuni e le province, su espressa richiesta dei proprietari
degli accessi di cui al comma 7 e tenuto conto delle esigenze di
viabilita', possono, previo rilascio di apposito cartello
segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli
accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte
della collettivita', non puo' comunque estendersi oltre la superficie
di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera ne' l'esercizio
di particolari attivita' da parte del proprietario dell'accesso. La
tassa va determinata con tariffa ordinaria, ridotta fino al 10 per
cento.
9. La tariffa e' parimenti ridotta fino al 10 per cento per i passi
carrabili costruiti direttamente dai comuni o dalle province che,
sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non
utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario
dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di
parentela, affinita' o da qualsiasi altro rapporto.
10. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la
distribuzione dei carburanti, la tariffa puo' essere ridotta fino al
30 per cento.
11. La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili puo'
essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi
momento, di una somma pari a venti annualita' del tributo. In ogni
caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi
carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al
comune o alla provincia. La messa in pristino dell'assetto stradale
e' effettuata a spese del richiedente.
12. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a
trasporto pubblico nelle aree a cio' destinate dai comuni e dalle
province, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti
assegnati.
Art. 45.
Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe
1. Per le occupazioni temporanee la tassa e' commisurata alla
superficie occupata ed e' graduata, nell'ambito delle categorie
previste dall'art. 42, comma 3, in rapporto alla durata delle
occupazioni medesime. I tempi di occupazione e le relative misure di
riferimento sono deliberati dal comune o dalla provincia ed indicati
nel regolamento.
2. La tassa si applica, a giorno, in base alle seguenti misure di
tariffa:
a) occupazioni di suolo comunale;
Classi di comuni
Minima per mq. Massima per mq.
- -
lire lire
Classe I 6.000 12.000
Classe II 5.000 10.000
Classe III 4.000 8.000
Classe IV 3.000 6.000
Classe V 2.000 4.000
b) occupazioni di suolo provinciale:
minima lire 2.000 mq. massima lire 4.000 mq.
c) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: la
tariffa di cui alle lettere a) e b) puo' essere ridotta fino ad un
terzo.
3. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa e' ridotta al
30 per cento. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di
vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche gia' occupate, la
tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse
eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
4. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere,
festeggiamenti e mercati, la tariffa puo' essere aumentata in misura
non superiore al 50 per cento.
5. Le tariffe, di cui ai precedenti commi, possono essere ridotte
fino al 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori
ambulanti e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro
prodotto. Sono ridotte rispettivamente dell'80 per cento e del 50 per
cento le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni
di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e le
tariffe per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 46.
6. Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree
a cio' destinate dal comune o dalla provincia sono soggette alla
tassa con tariffa che puo' essere variata in aumento o in diminuzione
fino al 30 per cento.
7. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni
politico-culturali si applica la tariffa ridotta nella medesima
misura percentuale di cui al comma 6.
8. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese
o che si verifichino con carattere ricorrente, e' in facolta' del
comune o della provincia disporre la riscossione mediante convenzione
a tariffa ridotta fino al massimo del 50 per cento.
Art. 46.
Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo. Disciplina
1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con
condutture, cavi ed impianti in genere e con seggiovie e funivie sono
tassate in base ai criteri stabiliti dall'art. 47.
2. Il comune o la provincia ha sempre facolta' di trasferire in
altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti;
quando pero' il trasferimento viene disposto per l'immissione delle
condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i
marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente
costruite, la spesa relativa e' a carico degli utenti.
Art. 47.
Criteri di determinazione della tassa
per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo
1. La tassa per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo
stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, di cui
all'articolo precedente, e' determinata forfetariamente in base alla
lunghezza delle strade comunali o provinciali occupate, comprese le
strade soggette a servitu' di pubblico passaggio.
2. La tassa va determinata in base ai seguenti limiti minimi e
massimi:
a) strade comunali, da lire 250.000 a lire 500.000 per km. lineare
o frazione;
b) strade provinciali, da lire 150.000 a lire 300.000 per km.
lineare o frazione.
3. Per le occupazioni con seggiovie e funivie, la tassa annuale e'
dovuta, fino ad un massimo di cinque km. lineari, entro i limiti
minimi e massimi da lire 100.000 a lire 200.000. Per ogni chilometro
o frazione superiore a cinque km. e' dovuta una maggiorazione da lire
20.000 a lire 40.000.
4. I comuni e le province che provvedono alla costruzione di
gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e
degli impianti, hanno diritto di imporre, oltre la tassa di cui al
comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione
delle gallerie, che non puo' superare complessivamente, nel massimo,
il 50 per cento delle spese medesime.
Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere
temporaneo, la tassa, in deroga a quanto disposto dall'art. 45, e'
determinata e applicata dai comuni e dalle province in misura
forfetaria sulla base delle seguenti misure minime e massime:
a) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo comunale fino a un
chilometro lineare di durata non superiore a trenta giorni
Tassa complessiva:
Classi I, II e III minima lire 20.000 massima
lire 50.000;
Classi IV e V minima lire 10.000 massima
lire 30.000;
b) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo provinciale fino ad un
chilometro lineare di durata non superiore a trenta giorni
Tassa complessiva
minima lire 10.000 massima lire 30.000.
La tassa di cui alle lettere a) e b) e' aumentata del 50 per cento
per le occupazioni superiori al chilometro lineare. Per le
occupazioni di cui alle letere a) e b) di durata superiore a trenta
giorni, la tassa va maggiorata nelle seguenti misure percentuali:
1) occupazioni di durata non superiore a novanta giorni: 30 per
cento;
2) occupazioni di durata superiore a novanta giorni e fino a 180
giorni: 50 per cento;
3) occupazioni di durata maggiore: 100 per cento.
Art. 48.
Distributori di carburante e di tabacchi.
Determinazione della tassa
1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei
relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo
e del sottosuolo comunale e' dovuta una tassa annuale in base ai
seguenti limiti minimi e massimi:
Classi Localita' dove sono Minimo Massimo
di comuni situati gli impianti lire lire
- - - -
| a) centro abitato 100.000 150.000
| b) zona limitrofa 70.000 105.000
Classe I | c) sobborghi e zone periferiche 40.000 60.000
| d) frazioni 20.000 30.000
| a) centro abitato 90.000 135.000
| b) zona limitrofa 50.000 90.000
Classe II | c) sobborghi e zone periferiche 30.000 45.000
| d) frazioni 15.000 22.000
| a) centro abitato 84.000 132.000
| b) zona limitrofa 54.000 81.000
Classe III| c) sobborghi e zone periferiche 30.000 45.000
| d) frazioni 15.000 22.000
| a) centro abitato 76.000 114.000
| b) zona limitrofa 46.000 69.000
Classe IV | c) sobborghi e zone periferiche 20.000 30.000
| d) frazioni 10.000 15.000
| a) centro abitato 60.000 90.000
| b) zona limitrofa 50.000 75.000
Classe V | c) sobborghi e zone periferiche 30.000 45.000
| d) frazioni 10.000 15.000
2. Per l'occupazione del suolo e sottosuolo provinciale la tassa
annuale va determinata entro il limite minimo di L. 10.000 e massimo
di L. 15.000.
3. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un
solo serbatoio sotterraneo di capacita' non superiore a tremila
litri. Se il serbatoio e' di maggiore capacita', la tariffa va
aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille
litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della
capacita'.
4. Per i distributori di carburanti muniti di due o piu' serbatoi
sotterranei di differente capacita', raccordati tra loro, la tassa
nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con
riferimento al serbatoio di minore capacita' maggiorata di un quinto
per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.
5. Per i distributori di carburanti muniti di due o piu' serbatoi
autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
6. La tassa di cui al presente articolo e' dovuta esclusivamente
per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale e provinciale
effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei
carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi
sotterranei, nonche' per l'occupazione del suolo con un chiosco che
insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati.
Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati
con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative,
ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni
eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque
utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al
precedente art. 44, ove per convenzione non siano dovuti diritti
maggiori.
7. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la
distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o
soprassuolo comunale e' dovuta una tassa annuale nei seguenti limiti
minimi e massimi:
Classi Localita' dove sono Minimo Massimo
di comuni situati gli impianti lire lire
- - - -
| a) centro abitato 30.000 45.000
| b) zona limitrofa 20.000 30.000
I, II e | c) frazioni, sobborghi e
III | zone periferiche 15.000 22.000
| a) centro abitato 20.000 30.000
| b) zona limitrofa 15.000 22.000
IV e V | c) frazioni, sobborghi e
| zone periferiche 10.000 15.000
8. Per l'occupazione del suolo o soprassuolo provinciale la tassa
annuale e' fissata entro il limite minimo di L. 10.000 e massimo di
L. 15.000.
Art. 49.
Esenzioni
1. Sono esenti dalla tassa:
a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, prov-
ince, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di
culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma
1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
per finalita' specifiche di assistenza, previdenza, sanita',
educazione, cultura e ricerca scientifica;
b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari
dei servizi pubblici di trasporto, nonche' le tabelle che interessano
la circolazione stradale, purche' non contengano indicazioni di
pubblicita', gli orologi funzionanti per pubblica utilita', sebbene
di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di
trasporto pubblico di linea in concessione nonche' di vetture a
trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella
che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni
determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico
e allo scarico delle merci;
e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei
casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o
successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia
al termine della concessione medesima;
f) le occupazioni di aree cimiteriali;
g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di hand-
icap.
Nota all'art. 49:
- Il comma 1, lettera c), dell'art. 87 del D.P.R. n.
917/1986 e' il seguente:
"1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche:
(Omissis);
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per
oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita'
commerciali;
d) le societa' e gli enti ogni tipo, con o senza
personalita' giuridica, non residenti nel territorio dello
Stato.".
Art. 50.
Denuncia e versamento della tassa
1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di
cui all'art. 39 devono presentare al comune o alla provincia, aventi
diritto alla tassa, apposita denuncia entro trenta giorni dalla data
di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31
dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La
denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti
dal comune o dalla provincia e dagli stessi messi a disposizione
degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli
elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di
concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla
quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente,
l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere
effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di
rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla
denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.
2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma
precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima
applicazione della tassa, sempreche' non si verifichino variazioni
nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo.
In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della
tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando
l'apposito modulo di cui al comma 4.
3. Per le occupazioni di cui all'art. 46, il versamento della tassa
deve essere effettuato nel mese di gennaio, di ciascun anno. Per le
variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia
anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il
30 giugno dell'anno successivo.
4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante
versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o
alla provincia, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al
concessionario del comune, con arrotondamento a mille lire per
difetto se la frazione non e' superiore a cinquecento lire o per
eccesso se e' superiore. Con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sono
determinate le caratteristiche del modello di versamento.
5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia e'
assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di
versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine
previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non
siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il
pagamento della tassa puo' essere effettuato, senza la compilazione
del suddetto modulo, mediante versamento diretto.
Art. 51.
Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa
1. Il comune o la provincia controlla le denunce presentate,
verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi
direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di
eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al
contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle
denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione
della somma gia' versata a titolo di tassa, determinata dai predetti
enti e accettata dal contribuente, e' effettuata dal contribuente
medesimo mediante versamento con le modalita' di cui all'art. 50,
comma 4, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.
2. Il comune o la provincia provvede all'accertamento in rettifica
delle denunce nei casi di infedelta', inesattezza ed incompletezza
delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa
presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di
accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonche' le
soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni
per il pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio,
devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche
a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro
il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia
e' stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto
essere presentata.
4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non
assolta per piu' anni, l'avviso di accertamento deve essere
notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti,
separatamente per ciascun anno.
5. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le
modalita' previste dall'art. 68 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in un'unica soluzione. Si applica
l'art. 2752 del codice civile.
6. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, ai
comuni o alle province il rimborso delle somme versate e non dovute
entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da
quello in cui e' stato definitivamente accertato il diritto alla
restituzione. Sull'istanza di rimborso i comuni e le province
provvedono entro novanta giorni dalla data di presentazione della
stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi
di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla
data dell'eseguito pagamento.
Note all'art. 51:
- Il testo dell'art. 68 del D.P.R. 26 gennaio 1988, n. 43
(Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di
altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai
sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n.
657) e' il seguente:
"Art. 68 (Riscossione coattiva dei tributi locali). - 1.
I concessionari del servizio provvedono alla riscossione
coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicita' e diritti
sulle pubbliche affissioni, dei canoni e diritti di
disinquinamento delle acque provenienti da insediamenti
produttivi, della tassa per l'occupazione temporanea di
spazi ed aree pubbliche, nonche' delle tasse per
concessioni regionali e comunali, con relativi interessi,
soprattasse e pene pecuniarie. La riscossione coattiva e'
effettuata mediante ruolo, da compilarsi, a cura dell'ente
interessato.
2. La riscossione delle somme di cui al comma 1 e'
effettuata mediante ruolo; per la formazione del ruolo e
per la riscossione delle somme iscritte si applicano le
disposizioni dell'art. 67, comma 2.
3. Contro le risultanze dei ruoli di cui al comma 1 si
applicano le disposizioni previste dall'art. 63, comma 5".
- Per il testo dell'art. 2752 del codice civile si veda
la nota all'art. 9.
Art. 52.
Affidamento da parte del comune del servizio
di accertamento e riscossione della tassa. Rinvio
1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa, ove il
comune lo ritenga piu' conveniente sotto il profilo economico o
funzionale, puo' essere affidato in concessione ad apposita azienda
speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8
giugno 1990, n. 142, ovvero ai soggetti iscritti all'albo nazionale
di cui all'art. 32. A tal fine, si applicano le disposizioni previste
in materia di imposta sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche
affissioni.
Nota all'art. 52:
- Per il testo dell'art. 22 della legge n. 142/1990 si
veda la nota all'art. 25.
Art. 53.
S a n z i o n i
1. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una
soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della
maggiore tassa dovuta.
2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento e' dovuta una
soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della
maggiore tassa dovuta.
3. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo
versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di
scadenza stabilita nell'art. 50, comma 1, del presente capo, le
soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente
al 50 per cento e al 10 per cento.
4. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano
gli interessati moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre
compiuto.
Art. 54.
Funzionario responsabile
1. Il comune, nel caso di gestione diretta, o la provincia designa
un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per
l'esercizio di ogni attivita' organizzativa e gestionale della tassa
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario
sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi
e dispone i rimborsi.
2. Il comune o la provincia comunica alla direzione centrale per la
fiscalita' locale del Ministero delle finanze il nominativo del
funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al
comma 1 spettano al concessionario.
Art. 55.
Abrogazioni
1. Sono abrogati gli articoli da 192 a 200 del testo unico per la
finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n.
1175, e successive modificazioni ed integrazioni, nella parte non
compatibile con le norme di cui al presente capo. Sono, altresi',
abrogati le disposizioni di cui all'art. 39 della legge 2 luglio
1952, n. 703, e successive modificazioni, l'articolo unico della
legge 6 marzo 1958, n. 177, l'articolo unico della legge 26 luglio
1961, n. 711, l'art. 5 della legge 18 aprile 1962, n. 208, nonche' le
disposizioni di cui al decreto dei Ministri delle finanze e
dell'interno 26 febbraio 1933, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
95 del 24 aprile 1933, per la parte concernente la tassazione delle
linee elettriche e telefoniche ed ogni altra disposzione di legge
incompatibile con le norme del presente capo.
Art. 56.
Disposizioni transitorie e finali
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono emanati i decreti ministeriali previsti dal presente
capo.
2. Per la prima applicazione delle disposizioni previste dal
presente capo, i comuni e le province devono deliberare, unitamente
alle tariffe, il regolamento o le variazioni del regolamento gia'
adottato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto medesimo.
3. I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994,
con esclusione di quelli gia' iscritti a ruolo, devono presentare la
denuncia di cui all'art. 50 ed effettuare il versamento entro
sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 2. Nel
medesimo termine di sessanta giorni va effettuato il versamento
dell'eventuale differenza tra gli importi gia' iscritti a ruolo e
quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dai
predetti enti.
4. Per le occupazioni di cui all'art. 46, la tassa dovuta a ciascun
comune o provincia per l'anno 1994 e' pari all'importo dovuto per
l'anno 1993, aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di L.
50.000.
5. Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualita'
precedenti a quelle in corso alla data di entrata in vigore delle
disposizioni previste dal presente capo sotto effettuati con le
modalita' e i termini previsti dal testo unico per la finanza locale,
approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive
modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui
all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, riguardera' la sola riscossione della tassa dovuta per
le annualita' fino al 1994.
6. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente
decreto, provvedono, in base ad un contratto di appalto, alla
riscossione della tassa per l'occupazione temporanea di suolo
pubblico, possono ottenere l'affidamento in concessione del servizio
di accertamento e riscossione della tassa dovuta per le occupazioni
permanenti e temporanee di suolo pubblico fino alla data di scadenza
del contratto medesimo purche', entro un anno dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, ottengano l'iscrizione nell'albo di
cui all'art. 32, secondo le modalita' previste in materia di imposta
di pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni.
7. I contratti di appalto aventi scadenza nel corso dell'anno 1994,
sono prorogati fino al 31 dicembre 1994, sempreche' il comune non
intenda gestire direttamente il servizio.
8. Le modalita' della gestione, l'aggio o il canone fisso, il
minimo garantito nonche' le prescrizioni del capitolato d'oneri,
vanno adeguati o, comunque, determinati in rapporto a quanto previsto
dal presente capo.
9. Il mancato ottenimento della concessione nel termine di cui al
comma 6 comporta, a prescindere dalle modalita' dell'appalto e dalla
durata del relativo contratto, la perdita del diritto di riscossione
della tassa per l'occupazione temporanea di suolo pubblico.
10. I comuni nei quali, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, risulti operante un contratto d'appalto per la riscossione
della tassa per l'occupazione temporanea del suolo pubblico,
provvedono per il primo anno di applicazione del decreto medesimo,
salvo l'affidamento in concessione di cui al comma 6, alla
riscossione diretta della tassa per l'occupazione permanente.
11. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, le tariffe in materia di tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche possono essere adeguate,
comunque non prima di due anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, nel limite della variazione percentuale
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati rilevato alla fine del mese precedente la data di
emanazione del decreto rispetto al medesimo indice rilevato per
l'emanazione del precedente decreto; per il primo adeguamento, si as-
sume come riferimento la data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo. I detti decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri accertano l'entita' delle variazioni, indicano i nuovi
importi e stabiliscono la data a decorrere dalla quale essi sono
applicati.
Art. 57.
Vigilanza. Rinvio
1. E' attribuita alla direzione centrale per la fiscalita' locale
del Ministero delle finanze la funzione di vigilanza sulla gestione,
sia diretta che in concessione, della tassa per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche.
2. A tal fine, si applicano le disposizioni previste dall'art. 35
in materia di imposta sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche
affissioni.
Capo III
TASSA PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
Art. 58.
Istituzione della tassa
1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani interni ed equiparati ad ogni effetto ai sensi dell'art. 60,
svolto in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle
frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del
territorio comunale con insediamenti sparsi, i comuni debbono
istituire una tassa annuale, da disciplinare con apposito regolamento
ed applicare in base a tariffa con l'osservanza delle prescrizioni e
dei criteri di cui alle norme seguenti.
Art. 59.
Attivazione del servizio
1. Nel regolamento del servizio di nettezza urbana, da adottare ai
sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915, sono stabiliti i limiti della zona di
raccolta obbligatoria e dell'eventuale estensione del servizio a zone
con insediamenti sparsi, la forma organizzativa e le modalita' di
effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani
interni, con indicazione, a seconda dei singoli ambiti o zone, delle
relative distanze massime di collocazione dei contenitori o dei
criteri per determinarle nonche' delle relative capacita' minime da
assicurare in relazione all'entita' e tipologia dei rifiuti da
smaltire.
2. Fermo restando il potere di determinazione dei perimetri entro i
quali e' obbligatoriamente istituito il servizio dei rifiuti urbani
interni ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, previa ricognizione dei
perimetri del centro abitato, delle frazioni e dei nuclei abitati,
ivi compresi i centri commerciali e produttivi integrati, i comuni
possono estendere il regime di privativa di smaltimento dei rifiuti
solidi urbani interni ed equiparati ad insediamenti sparsi siti oltre
le zone perimetrate sopramenzionate. Nelle zone in cui non e'
effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi
urbani interni ed equiparati, la tassa e' dovuta in misura non
superiore al 40 per cento della tariffa da determinare in relazione
alla distanza dal piu' vicino punto di raccolta rientrante nella zona
perimetrata o di fatto servita.
3. Tenuto conto del disposto dell'art. 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, gli occupanti o detentori
degli insedimanenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono
tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana,
provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni ed equiparati
nei contenitori viciniori.
4. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non
e' svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a
disposizione ovvero di esercizio dell'attivita' dell'utente o e'
effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di
cui al comma 1, relative alle distanze e capacita' dei contenitori ed
alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l'utente
possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il tributo e'
dovuto nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 2.
5. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del
normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati sia
limitato con apposita delibera a determinati periodi stagionali, il
tributo e' dovuto in proporzione al periodo di esercizio del
servizio, fermo restando il disposto del secondo periodo del comma 2.
6. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi
sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta
esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato
svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione
riconosciuta dalla competente autorita' sanitaria di danno o pericolo
di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni
sanitarie nazionali, l'utente puo' provvedere a proprie spese con
diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata,
di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione,
fermo restando il disposto del comma 4.
Note all'art. 59:
- L'art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 cosi'
dispone:
"Art. 8. (Competenze dei comuni). - I comuni esplicano
le attivita' di smaltimento dei rifiuti urbani direttamente
o mediante aziende municipalizzate ovvero mediante
concessioni a enti o imprese specializzate, autorizzate ai
sensi dell'art. 6, lettera d).
Per la disciplina dei servizi urbani i comuni adottano
appositi regolamenti che devono in particolare, stabilire:
a) le norme per la determinazione dei perimetri entro
i quali e' istituito il servizio di raccolta dei rifiuti
urbani di cui ai punti 1) e 2) del secondo comma dell'art.
2 e delle modalita' della raccolta stessa, nonche' per la
determinazione del perimetro entro il quale e' istituito il
servizio di spazzamento dei rifiuti di cui al punto 3) del
secondo comma dell'art. 2;
b) le norme per assicurare la tutela igienico-
sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti,
anche per quelli prodotti in aree non comprese nei
perimetri di cui al punto a);
c) le norme atte a favorire, fin dal conferimento, il
recupero di materiali da destinare al riciclo o alla
produzione di energia;
d) le norme atte a garantire, ove necessario fin dal
conferimento un distinto ed adeguato smaltimento dei
rifiuti tossici e nocivi o, comunque, pericolosi sotto il
profilo igienico-sanitario.
Ciascun comune e' tenuto a fornire alla regione tutte le
informazioni da esso disponibili sullo smaltimento dei
rifiuti nel proprio territorio, ai fini del rilevamento
statistico di cui alla lettera e) del precedente art. 6.".
- L'art. 3 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e' cosi'
formulato:
"Art. 3. (Obblighi dello smaltimento dei rifiuti). - Le
attivita' inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani
competono obbligatoriamente ai comuni che le esercitano con
diritto di privativa, nelle forme di cui al successivo art.
8.
Compete, altresi', ai comuni lo smaltimento dei rifiuti
speciali di cui all'art. 2, n. 5), qualora derivino dalla
depurazione di acque di scarico urbane o dallo smaltimento
dei rifiuti urbani.
Allo smaltimento dei rifiuti speciali, anche tossici e
nocivi, sono tenuti a provvedere a proprie spese i
produttori dei rifiuti stessi, direttamente o attraverso
imprese od enti autorizzati dalla regione, ai sensi
dell'art. 6, lettera d), o mediante conferimento dei
rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico, ai
sensi del primo comma, con i quali sia stata stipulata
apposita convenzione.
Le imprese e gli enti che effettuano lo smaltimento dei
rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi, nonche' i
produttori che smaltiscono, per proprio conto, i rifiuti
speciali, sono tenuti a comunicare entro due mesi dallo
inizio di ciascun anno, ai comuni nei quali si producono,
il quantitativo, la natura e le tecniche di smaltimento
relative all'anno precedente".
- L'art. 9 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915
stabilisce:
"Art. 9. (Divieto di abbandono dei rifiuti). - E'
vietato l'abbandono lo scarico o il deposito incontrollato
dei rifiuti in aree pubbliche e private soggette ad uso
pubblico.
In caso di inadempienza il sindaco, allorche' sussistano
motivi sanitari, igienici od ambientali, dispone con
ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere,
lo sgombro di dette aree in danno dei soggetti obbligati.
Ferme restando le disposizioni contenute nella legge 10
maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, e' fatto
divieto di scaricare rifiuti di qualsiasi genere nelle
acque pubbliche e private".
Art. 60.
Rifiuti equiparati
1. Sono qualificati equiparati ai rifiuti urbani i rifiuti
derivanti da attivita' artigianali, commerciali e di servizi che
siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani interni, ai fini
dell'ordinario conferimento al servizio pubblico e della connessa
applicazone della tassa, con il regolamento comunale di cui all'art.
59, comma 1, tenuto conto della qualita' e quantita' degli stessi e
del relativo costo di smaltimento e nel rispetto dei criteri tecnici
generali stabiliti dallo Stato ai sensi dell'art. 4, primo comma,
lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
1982, n. 915. I rifiuti di cui al periodo precedente, ove superino i
limiti di quantita' o non rientrino nelle tipologie di qualita' indi-
cate nel regolamento ai fini dell'assimilazione ai rifiuti solidi
urbani, ovvero nei casi in cui tali qualita' non vengano indicate nel
regolamento, sono qualificati come rifiuti speciali ai sensi
dell'art. 2, quarto comma, n. 1, seconda parte, del decreto sopra
indicato e la superficie su cui essi si formano rimane esclusa da
quella tassabile ai sensi del successivo art. 62, comma 3.
Art. 61
Gettito e costo del servizio
1. Il gettito complessivo della tassa non puo' superare il costo di
esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani
interni ed equiparati di cui all'art. 58, ne' puo' essere inferiore,
per gli enti di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, al 70 per cento del predetto
costo, fermo restando per gli enti di cui alla lettera a) dello
stesso articolo 45, comma 2, il disposto dell'articolo 25 del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. Per gli altri enti il gettito
complessivo della tassa non puo' essere inferiore al 50 per cento del
costo di esercizio. Ai fini dell'osservanza degli indicati limiti
minimo e massimo di copertura dei costi si fa riferimento ai dati del
conto consuntivo comprovati da documentazioni ufficiali e non si
considerano addizionali, interessi e penalita'.
2. Il costo di esercizio di cui al comma 1 comprende le spese
inerenti e comunque gli oneri diretti ed indiretti. Per le quote di
ammortamento degli impianti e delle attrezzature si applicano i
coefficienti stabiliti ai sensi dell'art. 67, comma 2, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Fra i costi di gestione
delle aziende speciali, municipalizzate e consortili debbono essere
compresi anche gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari ai
sensi dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 4
ottobre 1986, n. 902, da versare agli enti proprietari stessi entro
l'esercizio successivo a quello della riscossione ed erogazione in
conto esercizio.
3. Dal costo, determinato in base al disposto del comma 2, sono
dedotte per quota percentuale, corrispondente al rapporto tra il
costo di smaltimento dei rifiuti interni ed equiparati e quello
relativo allo smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 2, terzo
comma, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915, le entrate derivanti dal recupero e riciclo
dei rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie
diminuite di un importo pari alla riduzione di tassa eventualmente
riconosciuta nei confronti del singolo utente ai sensi dell'art. 67,
comma 2.
Art. 62.
Presupposto della tassa ed esclusioni
1. La tassa e' dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali
ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del
territorio comunale in cui il servizio e' istituito ed attivato o
comunque reso in via continuativa nei modi previsti dagli articoli 58
e 59, fermo restando quanto disposto dall'art. 59, comma 4. Per
l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di
pertinenza la tassa e' dovuta anche quando nella zona in cui e'
attivata la raccolta dei rifiuti e' situata soltanto la strada di
accesso all'abitazione ed al fabbricato.
2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono
produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui
sono stabilmente destinati o perche' risultino in obiettive
condizioni di non utilizzabilita' nel corso dell'anno, qualora tali
circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione
e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente
rilevabili o ad idonea documentazione.
3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene
conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche
strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti
speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a
provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme
vigenti. Ai fini della determinazione della predetta superficie non
tassabile il comune puo' individuare nel regolamento categorie di
attivita' produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali
applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera
superficie su cui l'attivita' viene svolta.
4. Nelle unita' immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia
svolta un'attivita' economica e professionale, puo' essere stabilito
dal regolamento che la tassa e' dovuta in base alla tariffa prevista
per la specifica attivita' ed e' commisurata alla superficie a tal
fine utilizzata.
5. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali
non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi
urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per
effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia
sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi
internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
Art. 63.
Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo
1. La tassa e' dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o
le aree scoperte di cui all'art. 62 con vincolo di solidarieta' tra i
componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i
locali o le aree stesse.
2. Per le parti comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del
codice civile, che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art.
62, il comune, qualora la relativa superficie non risulti indicata
nella denuncia di cui all'art. 70, determina la tassa, aumentando la
superficie, dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in
condominio, di una quota dal 2 al 10 per cento in ragione inversa del
numero dei condomini; resta ferma l'obbligazione di coloro che
occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
3. Nel caso di locali in multiproprieta' e di centri commerciali
integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e' responsabile
del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di
uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai
singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi
ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario
riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. E' fatto obbligo all'amminitratore del condominio ed al soggetto
responsabile del pagamento di cui al comma 3 di presentare al
competente ufficio del comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno,
l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del
condominio e del centro commerciale integrato.
Note all'art. 63:
- L'art. 1117 del codice civile cosi' dispone:
"CAPO II
Art. 1117 (Parti comuni dell'edificio). - Sono oggetto
di proprieta' comune dei proprietari dei diversi piani o
porzioni di piani di un edificio se il contrario non
risulta dal titolo:
1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i
muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale i
portoni d'ingresso i vestiboli, gli anditi, i portici, i
cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie
all'uso comune;
2) i locali per la portineria e per l'alloggio del
portiere per la lavanderia per il riscaldamento centrale
per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;
3) le opere le installazioni, i manufatti di qualunque
genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli
ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre
le fognature e i canali di scarico, gli impianti per
l'acqua, per il gas per l'energia elettrica, per il
riscaldamento e simili fino al punto di diramazione degli
impianti ai locali di proprieta' esclusiva dei singoli
condomini".
Art. 64.
Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione
1. La tassa e' corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno
solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare
successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di
multiproprieta' la tassa e' dovuta dagli utenti in proporzione al
periodo di occupazione o di disponibilita' esclusiva ed e' versata
dall'amministratore con le modalita' di cui all'art. 63, comma 3.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o
detenzione dei locali ed aree, da' diritto all'abbuono del tributo a
decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in
cui e' stata presentata la denuncia della cessazione debitamente
accertata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso
dell'anno di cessazione, il tributo non e' dovuto per le annualita'
successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione
dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detezione dei
locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente
subentante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
Art. 65.
Commisurazione e tariffe
1. La tassa e' commisurata alle quantita' e qualita' medie
ordinarie per unita' di superficie imponibile dei rifiuti solidi
urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il
tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonche' al costo dello
smaltimento.
2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono de-
terminate dal comune, secondo il rapporto di copertura del costo
prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di
smaltimento per unita' di superficie imponibile accertata, previsto
per l'anno successivo, per uno o piu' coefficienti di produttivita'
quantitativa e qualitativa di rifiuti.
Art. 66.
Tariffe per particolari condizioni di uso
1. Sono computate per la meta' le superfici riguardanti le aree
scoperte a qualsiasi uso adibite diverse dalle aree di cui al comma
2.
2. Sono computate nel limite del 25 per cento le aree scoperte che
costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree
assoggettabili a tassa.
3. La tariffa unitaria puo' essere ridotta di un importo non
superiore ad un terzo nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro
uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia
specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando
l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando
espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in
comodato, salvo accertamento da parte del comune;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad
-4o stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante
da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per
l'esercizio dell'attivita'.
4. La tariffa unitaria puo' essere ridotta:
a) di un importo non superiore ad un terzo nei confronti
dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b)
del comma 3, risieda o abbia la dimora, per piu' di sei mesi
all'anno, in localita' fuori del territorio nazionale;
b) di un importo non superiore al 30 per cento nei confronti
degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione
rurale.
5. Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai
precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati
contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con
effetto dall'anno successivo.
6. Il contribuente e' obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il
venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta
di cui ai commi 3 e 4; in difetto si provvede al recupero del tributo
a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha
dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni
previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76.
Art. 67.
Agevolazioni
1. Oltre alle esclusioni dal tributo di cui all'art. 62 ed alle
tariffe ridotte di cui all'art. 66, i comuni possono prevedere con
apposita disposizione del regolamento speciale agevolazioni, sotto
forma di riduzioni ed, in via eccezionale, di esenzioni.
2. Il regolamento puo' prevedere riduzioni nel caso di attivita'
produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti
dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-
organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti
od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli
lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio
pubblico ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire a
detto servizio rilevanti quantita' di rifiuti che possono dar luogo
alle entrate di cui all'articolo 61, comma 3.
3. Le esenzioni e le riduzioni di cui al comma 1 sono iscritte in
bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura e'
assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa
all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.
Art. 68.
Regolamenti
1. Per l'applicazione della tassa i comuni sono tenuti ad adottare
apposito regolamento che deve contenere:
a) la classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie
di locali ed aree con omogenea potenzialita' di rifiuti e tassabili
con la medesima misura tariffaria;
b) le modalita' di applicazione dei parametri di cui all'art. 65;
c) la graduazione delle tariffe ridotte per particolari
condizioni di uso di cui all'art. 66, commi 3 e 4;
d) la individuazione delle fattispecie agevolative, delle rela-
tive condizioni e modalita' di richiesta documentata e delle cause di
decadenza.
2. L'articolazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie
e' effettuata, ai fini della determinazione comparativa delle
tariffe, tenendo conto, in via di massima, dei seguenti gruppi di
attivita' o di utilizzazione:
a) locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad
attivita' di istituzioni culturali, politiche e religiose, sale
teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre,
autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine e materiale
militari;
b) complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive,
nonche' aree ricreativo-turistiche, quali campeggi, stabilimenti
balneari, ed analoghi complessi attrezzati;
c) locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari,
collettivita' e convivenze, esercizi alberghieri;
d) locali adibiti ad attivita' terziarie e direzionali diverse da
quelle di cui alle lettere b), e) ed f), circoli sportivi e
ricreativi;
e) locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale,
o di commercio al dettaglio di beni non deperibili, ferma restando
l'intassabilita' delle superfici di lavorazione industriale e di
quelle produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani;
f) locali ed aree adibite a pubblici esercizi o esercizi di
vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili, ferma restando
l'intassabilita' delle superfici produttive di rifiuti non dichiarati
assimilabili agli urbani.
3. I regolamenti, divenuti esecutivi a norma di legge, sono
trasmessi entro trenta giorni alla direzione centrale per la
fiscalita' locale del Ministero delle finanze che formula eventuali
rilievi di legittimita' entro sei mesi dalla ricezione del
provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente il comune
non e' obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli
accertamenti integrativi.
Art. 69.
Deliberazioni di tariffa
1. Entro il 31 ottobre i comuni deliberano, in base alla
classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel
regolamento, le tariffe per unita' di superficie dei locali ed aree
compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare
nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine
suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in
corso.
2. Ai fini del controllo di legittimita', la deliberazione deve
indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati
consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati
in base alla loro classificazione economica, nonche' i dati e le
circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima
obbligatoria del costo ovvero gli aumenti di cui al comma 3.
3. Nei casi di dissesto dichiarato, ai sensi dell'articolo 25 del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dell'art. 21 del decreto-legge
18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
marzo 1993, n. 68, ovvero di deliberazione adottata quale atto dovuto
a seguito di rilievi di legittimita' o in ottemperanza a decisione
definitiva, e' confermato il potere di apportare aumenti e
diminuzioni tariffarie oltre il termine di cui al comma 1.
4. Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma di
legge, sono trasmesse entro trenta giorni alla direzione centrale per
la fiscalita' locale del Ministero delle finanze, che formula
eventuali rilievi di legittimita' nel termine di sei mesi dalla
ricezione del provvedimento. Si applica il disposto del secondo
periodo del comma 3 dell'art. 68.
Note all'art. 69:
- L'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66,
convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 1989,
n. 144, e' riportato nelle note dell'art. 61.
- L'art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8,
convertito, con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993 n.
68 (Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e
contabilita' pubblica) e' il seguente:
"Art. 21 (Risanamento finanziario degli enti locali
dissestati). - 1. La deliberazione di dissesto di cui
all'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, deve
essere obbligatoriamente adottata dal consiglio dell'ente
locale ogni qualvolta non puo' essere garantito
l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili
ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti
liquidi ed esigibili di terzi ai quali non sia stato fatto
validamente fronte, nei termini, con i mezzi indicati
all'articolo 24 del predetto decreto-legge n. 66 del 1989,
e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero non
possa farsi fronte con le modalita' previste all'articolo
1- bis del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488.
L'omissione integra l'ipotesi di cui all'articolo 39, comma
1, lettera a), della legge n. 142 del 1990, con
l'applicazione prioritaria della procedura di cui al comma
2 del medesimo articolo 39. L'obbligo di deliberazione
dello stato di dissesto si estende, ove ne ricorrano le
condizioni, al commissario comunque nominato ai sensi del
comma 3 del citato articolo 39 della legge n. 142 del 1990.
La deliberazione non e' revocabile e puo' essere adottata
solo se non e' stato deliberato il bilancio per l'esercizio
relativo. La deliberazione e' pubblicata per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. L'amministrazione della gestione e dell'indebitamento
pregressi e l'adozione di tutti i provvedimenti per
l'estinzione dei debiti competono ad un commissario
straordinario liquidatore, per i comuni con popolazione
fino a 5.000 abitanti, e ad una commissione straordinaria
di liquidazione composta di tre membri, per i comuni con
piu' di 5.000 abitanti e per le province, nominati con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell'interno. Col decreto di nomina viene
stabilito il compenso spettante al commissario ed ai
componenti della commissione, a carico dell'ente locale. Il
commissario o la commissione hanno diritto di accesso a
tutti gli atti dell'ente locale, nonche' di utilizzare il
personale ed i mezzi operativi dell'ente locale e di
emanare direttive burocratiche.
3. Il commissario o la commissione, di cui al comma 2,
provvedono all'accertamento della situazione debitoria a
norma di legge e propongono, entro il termine di tre mesi
dalla nomina, prorogabile una sola volta per un massimo di
ulteriori tre mesi, un piano di estinzione. La commissione
di ricerca per la finanza locale cura l'istruttoria del pi-
ano, proponendone l'approvazione, con eventuali modifiche o
integrazioni, al Ministro dell'interno che vi provvede con
proprio decreto. In deroga ad ogni altra disposizione,
dalla data di deliberazione di dissesto i debiti insoluti
non producono piu' interessi, rivalutazioni monetarie od
altro, sono dichiarate estinte dal giudice, previa
liquidazione dell'importo dovuto per capitale, accessori e
spese, le procedure esecutive pendenti e non possono essere
promosse nuove azioni esecutive. Il commissario o la
commissione individuano l'attivo della liquidazione,
accertando i residui da riscuotere, i ratei di mutuo
disponibili ed ogni attivita' non indispensabile da
alienare. Il commissario o la commissione hanno titolo ad
acquisire entrate relative alla gestione pregressa e ad
alienare beni senza alcuna autorizzazione. All'attivo della
liquidazione lo Stato concorre con il ricavato di un mutuo
- da assumere in unica soluzione con la Cassa depositi e
prestiti dal commissario o dalla commissione, a nome
dell'ente locale - il cui ammontare non puo' comunque
superare l'importo mutuabile determinato sulla base di una
rata di ammortamento pari alle quote del fondo investimenti
rimaste accantonate a favore dell'ente locale incrementate
di un contributo statale. Detto contributo - finanziato con
il fondo di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c) -
e' determinato nell'importo massimo pari a cinque volte la
rispettiva quota capitaria stabilita per gli enti
dissestati dal citato articolo 4. Il commissario o la
commissione hanno titolo a transigere vertenze in atto o
pretese in corso. I debiti vengono liquidati, a cura del
commissario o della commissione, nei limiti della massa
attiva disponibile, entro i sei mesi successivi
all'acquisizione del mutuo. Entro il termine di un anno
dall'approvazione del piano di estinzione da parte del
Ministero dell'interno, il commissario o la commissione
sono tenuti a deliberare il rendiconto della gestione, che
e' sottoposto all'esame del comitato regionale di
controllo. Dopo l'approvazione del piano di estinzione da
parte del Ministro dell'interno non sono ammesse ulteriori
richieste di crediti di data anteriore alla decisione del
comitato stesso. L'organo di revisione dell'ente locale ha
competenza sul riscontro della liquidazione.
4. Il consiglio dell'ente locale entro il termine
perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto
presidenziale di cui al comma 2 presenta al Ministro
dell'interno un'ipotesi di bilancio di previsione
stabilmente riequilibrato con l'adozione dei provvedimenti
prescritti dall'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del
1989. La graduatoria del personale eccedente rispetto ai
parametri indicati in detta norma e' formata dall'ente lo-
cale tenendo conto dell'anzianita' di servizio presso
l'ente, a parita' di servizio presso lo stesso ente locale
del numero delle persone a carico ed in caso di ulteriore
parita' dell'anzianita' anagrafica. La graduatoria e'
trasmessa per il tramite della Commissione centrale per gli
organici degli enti locali alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che
provvede ad assegnare definitivamente il personale ad altre
pubbliche amministrazioni con disponibilita' di posti, con
onere a carico della quota accantonata di fondo
perequativo. All'assegnazione si provvede con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i
Ministri del tesoro e dell'interno, entro quarantacinque
giorni dalla comunicazione dei nominativi del personale
eccedente da trasferire.
5. L'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente
riequilibrato e' istruito dalla Commissione di ricerca per
la finanza locale che formula eventuali rilievi o richieste
ed e' approvato entro il termine di quattro mesi, con
decreto del Ministro dell'interno.
6. L'inosservanza del termine per la formulazione
dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente
riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi ed
alle richieste della predetta Commissione di ricerca, che
non puo' superare i sessanta giorni dalla notifica, integra
l'ipotesi di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a),
della legge n. 142 del 1990.
7. Le disposizioni dell'articolo 25 del decreto-legge n.
66 del 1989 si applicano in quanto compatibili con quelle
del presente articolo. Con decreto del Presidente della
Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita'
per l'applicazione del presente articolo.
8. Le norme del presente articolo si applicano anche a
tutti gli enti locali per i quali non sia stato ancora
approvato il piano di risanamento e, limitatamente al
trasferimento del personale eccedente, agli enti locali per
i quali sia stato approvato il piano di risanamento, ma ai
quali non sia stata concessa l'autorizzazione alla
contrazione del mutuo a ripiano dell'indebitamento
pregresso; per questi ultimi continuano ad applicarsi le
norme di cui al citato articolo 25 del decreto-legge n. 66
del 1989, per quanto riguarda il finanziamento
dell'indebitamento pregresso. Sono fatti salvi i
trasferimenti gia' avvenuti ai sensi della precedente
normativa e, con priorita', le graduatorie del personale in
mobilita' gia' compilate e trasmesse in base alle norme
precedenti. Per i comuni per i quali non sia stato ancora
approvato il piano di risanamento, valgono le ipotesi di
bilancio di previsione stabilmente riequilibrato a suo
tempo deliberate.
9. (Soppresso dalla legge di conversione).
9- bis. E' fatta salva la facolta' per le regioni a
statuto speciale, e per le province autonome di Trento e di
Bolzano, di porre a proprio carico oneri per la copertura
di posti negli enti locali dissestati in aggiunta a quelli
di cui alla pianta organica rideterminata ove gli oneri
predetti siano previsti per tutti gli enti operanti
nell'ambito della medesima regione o provincia autonoma.".
Art. 70.
D e n u n c e
1. I soggetti di cui all'art. 63 presentano al comune, entro il 20
gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia
unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune. La
denuncia e' redatta sugli appositi modelli predisposti dal comune e
dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici
comunali e circoscrizionali.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le
condizioni di tassabilita' siano rimaste invariate. In caso contrario
l'utente e' tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni
variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e
destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque
influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai
dati da indicare nella denuncia.
3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere
l'indicazionie del codice fiscale, degli elementi identificativi
delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della
convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o
l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione,
dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della
denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente,
istituto, associazione, societa' ed altre organizzazioni nonche'
della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne
hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione,
superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e
delle loro ripartizioni interne, nonche' della data di inizio
dell'occupazione o detenzione.
4. La dichiarazione e' sottoscritta e presentata da uno dei
coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
5. L'ufficio comunale competente deve rilasciare ricevuta della
denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel
giorno indicato con il timbro postale.
6. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche
concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono
tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine
previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di
denuncia di cui al comma 1.
Art. 71.
Accertamento
1. In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale
provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della
denuncia ed a quello precedente per la parte di cui all'art. 64,
comma 2, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di
presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia,
l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello
in cui la denuncia doveva essere presentata.
2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario
designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui
all'art. 74 e devono contenere gli elementi identificativi del
contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei
periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della
tariffa applicata e relativa delibera, nonche' la motivazione
dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta,
l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo,
addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalita'.
3. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresi'
l'indicazione dell'organo presso cui puo' essere prodotto ricorso ed
il relativo termine di decadenza.
4. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il
comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, puo'
stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per
l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a
tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei
criteri e delle modalita' di rilevazione della materia imponibile
nonche' dei requisiti di capacita' ed affidabilita' del personale
impiegato dal contraente.
Art. 72.
Riscossione
1. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle
sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle
denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui
all'art. 71, comma 1, e' iscritto a cura del funzionario resposnabile
di cui all'articolo 74 in ruoli principali ovvero, con scadenze suc-
cessive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare all'intendenza
di finanza, a pena di decadenza, entro il 15 dicembre di ciascun
anno. I predetti importi sono arrotondati a mille lire per difetto se
la frazione non e' superiore a cinquecento lire o per eccesso se e'
superiore.
2. Nei ruoli suppletivi sono, di regola, iscritti gli importi o i
maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonche' quelli delle
partite comunque non iscritte nei ruoli principali.
3. Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in quattro rate
bimestrali consecutive alle scadenze previste dall'articolo 18 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
riducibili a due rate su autorizzazione dell'intendente di finanza.
Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o
suppletivi il sindaco puo' concedere per gravi motivi la ripartizione
fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi
arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive
l'intero ammontare iscritto nei ruoli e' riscuotibile in unica
soluzione. Sulle somme il cui pagamento e' differito rispetto
all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi del 7
per cento per ogni semestre o frazione di semestre.
4. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti, si
applicano, per quanto attiene al tributo, da parte del competente
ufficio comunale, gli articoli 11, 12, escluso il primo comma, 13,
18, primo e terzo comma, 19, secondo comma, 20, secondo comma, 21,
secondo comma, 23, 24, esclusa la seconda parte del primo comma, 25,
26, escluso l'ultimo comma, 27, 28, 29, 30, 31 e 42 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43.
6. Si applica l'articolo 298 del regio decreto 14 settembre 1931,
n. 1175, e successive modificazioni.
Art. 73.
Poteri dei comuni
1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o
acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della
misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in
base alle convenzioni di cui all'articolo 71, comma 4, l'ufficio
comunale puo' rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o
trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e
delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e
notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; puo'
utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo
ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche
economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti
nei confronti dei singoli contribuenti.
2. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle
richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di
polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il
personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai
sensi dell'articolo 71, comma 4, muniti di autorizzazione del sindaco
e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della
verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli
fini della rilevazione della destinazione e della misura delle
superfici, salvi i casi di immunita' o di segreto militare, in cui
l'accesso e' sostituito da dichiarazioni del responsabile del
relativo organismo.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro
impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento puo' essere
effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti
dall'articolo 2729 del codice civile.
Note all'art. 73:
- L'art. 2729 del codice civile stabilisce:
"Art. 2729 (Presunzioni semplici). - Le presunzioni non
stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del
giudice (116 c.p.c.) il quale non deve ammettere che
presunzioni gravi, precise e concordanti.
Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui
la legge esclude la prova per testimoni".
Art. 74.
Funzionario responsabile
1. Il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione
e i poteri per l'esercizio di ogni attivita' organizzativa e
gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli
avvisi, i provvvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il comune e' tenuto a comunicare alla direzione centrale per la
fiscalita' locale del Ministero delle finanze il nominativo del
funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla nomina.
Art. 75.
R i m b o r s i
1. Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del
tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza
della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di
annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo,
adottato dal comune con l'adesione del contribuente prima che
intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale,
l'ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta
giorni.
2. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo,
riconosciuto non dovuto ai sensi dell'articolo 64, commi 3 e 4, e'
disposto dall'ufficio comunale entro i trenta giorni dalla ricezione
della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma
4 del medesimo articolo, da presentare, a pena di decadenza, entro i
sei mesi dalla notifica del ruolo in cui e' iscritto il tributo.
3. In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo
riconosciuto non dovuto e' disposto dal comune entro novanta giorni
dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza,
non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.
4. Sulle somme da rimborsare e' corrisposto l'interesse del 7 per
cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello
dell'eseguito pagamento.
Art. 76.
S a n z i o n i
1. Per l'omessa o l'incompleta denuncia originaria o di variazione
si applica la soprattassa pari al 50 per cento dell'ammontare dei
tributi complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce
l'infrazione accertata. La soprattassa per l'omessa denuncia e'
ridotta al 5 ed al 20 per cento dei tributi complessivamente dovuti
qualora la denuncia sia presentata con ritardo rispettivamente
inferiore e superiore al mese, prima dell'accertamento.
2. Per la denuncia originaria o di variazione risultata infedele
per oltre un quarto della tassa dovuta, si applica una soprattassa
del 50 per cento della differenza tra quella dovuta e quella
liquidata in base alla denuncia.
3. Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti
in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione o
trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'articolo
63, comma 4, si applica la pena pecuniaria da lire cinquantamila a
lire centocinquantamila da determinare in base alla gravita' della
violazione.
4. Pe le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento del
tributo o del maggiore tributo, le sanzioni sono irrogate con
l'avviso di accertamento della tassa. Per le altre infrazioni il
comune provvede con separato atto da notificare entro il secondo anno
successivo a quello della commessa infrazione.
5. Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale e
soprattassa in conseguenza delle violazioni di cui al presente
articolo si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo
nella misura del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre
successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento fino
alla data di consegna all'intendente di finanza dei ruoli nei quali
e' effettuata l'iscrizione delle somme predette.
6. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte del 30 per cento
nel caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica
degli avvisi di accertamento con l'adesione formale del contribuente,
entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie,
all'accertamento originario o riformato dall'ufficio ai sensi
dell'art. 75.
Art. 77.
Tassa giornaliera di smaltimento
1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni
o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o
senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali od
aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitu' di pubblico
passaggio, i comuni devono istituire, con il regolamento di cui
all'articolo 68, la tassa di smaltimento da applicare in base a
tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non
ricorrente.
2. La misura tariffaria e' determinata in base alla tariffa,
rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti
solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di
uso, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50 per
cento.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione
contenuta nel regolamento di cui all'art. 68 e' applicata la tariffa
della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine
quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. l'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo e' assolto a
seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla
cassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto
dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'articolo 50
o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza
la compilazione del suddetto modulo.
5. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata
all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, e' recuperata
unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
6. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le
sanzioni si applicano le norme stabilite dal presente capo per la
tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni,
salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo.
7. il comune puo' prevedere esenzioni o riduzioni con l'osservanza
dei criteri di cui all'articolo 67.
Art. 78.
Vigilanza sugli atti regolamentari
e sulla gestione del tributo
1. E' attribuita alla direzione centrale per la fiscalita' locale
del Ministero delle finanze la funzione di vigilanza sulla gestione
della tassa per lo smaltimento dei rifiuti ed il controllo sulle
delibere regolamentari e tariffarie. A tal fine si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 35, fermo restando
quanto previsto dagli articoli 68 e 69.
Art. 79.
Disposizioni finali e transitorie
1. Tra i rifiuti solidi urbani, di cui all'articolo 2, terzo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.
915, devono intendersi compresi i rifiuti derivanti da attivita'
artigianali, commerciali e di servizi che, per quantita' o qualita',
siano stati dichiarati, anteriormente al 1994, assimilabili agli
urbani ai fini dell'ordinario conferimento in regime di privativa e
della tassazione attraverso l'inserimento delle predette attivita'
produttive nella classificazione contenuta nel regolamento del
tributo con applicazione di una tariffa obiettivamente commisurata
anche ai rifiuti propri dell'attivita' produttiva stessa, sempreche'
il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani sia stato
organizzato ed attivato nella zona di esercizio dell'attivita'
suddetta. La deliberazione di cui all'articolo 60 e' adottata
contestualmente alle modifiche regolamentari di cui al comma 2 ed ha
effetto dal 1 gennaio 1994.
2. In prima applicazione della nuova normativa, sono apportate
entro il 30 giugno 1994 le modificazioni al regolamento del servizio
di nettezza urbana e quelle al regolamento della tassa, con
esclusione delle modificazioni alla classificazione delle categorie
tassabili ed alle tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di
commisurazione del tributo previsti dall'articolo 65, che sono da
adottare entro il 31 ottobre 1995 per l'applicazione a decorrere dal
1 gennaio 1996.
3. Le disposizioni modificative, apportate nel 1994 ai regolamenti
di cui al comma 2, sono immediatamente applicabili, ad eccezione di
quelle previste in attuazione degli articoli 59, comma 2, secondo
periodo, 63, commi 2, 3 e 4, 64, comma 2, secondo periodo, 66 e 72,
commi 3, 4, 5 e 6, che hanno decorrenza dal 1 gennaio 1995.
4. Le tariffe per il 1994 possono essere modificate, in base ai
previgenti criteri di commisurazionie, entro il 28 febbraio 1994. E'
esteso fino al 30 novembre 1994 il potere di riequilibrio tariffario,
previsto dall'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504.
5. Ai fini della determinazione del costo di esercizio di cui
all'articolo 61, commi 1 e 2, per l'anno 1994 e' dedotto dal costo
complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di
privativa comunale un importo non inferiore al cinque per cento a
titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui
all'articolo 2, terzo comma, n. 3), del decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. L'eventuale eccedenza di
gettito derivante dalla predetta deduzione e' computata in
diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno 1995.
6. In sede di prima applicazione della nuova disciplina le denunce
di cui all'art. 70, ivi comprese le denunce integrative o
modificative di quelle gia' prodotte in base al precedente
ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione
nonche' l'elenco di cui al comma 4 dell'articolo 63, sono presentati
entro il 30 settembre 1994 ed hanno effetto, quanto alla modifica
degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove
agevolazioni richieste, a decorrere dall'anno 1995.
7. I termini di accertamento e di riscossione di cui agli articoli
71, 72 e 73 si applicano anche ai crediti tributari relativi agli
anni anteriori al 1994, fermi restando gli effetti prodottisi in base
alla precedente normativa. In deroga al disposto dell'articolo 72,
comma 1, i ruoli principali e suppletivi, per i quali non sia
intervenuta decadenza in base alla normativa precedente, non formati
alla data del 1 gennaio 1994, possono essere formati ed emessi entro
il termine perentorio del 15 dicembre 1996.
Art. 80.
Abrogazioni
1. Sono abrogati, salva l'applicazione in via transitoria prevista
dall'articolo 79, commi da 2 a 6, gli articoli da 268 a 271 del testo
unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre
1931, n. 1175, come sostituiti dall'articolo 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e
dall'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' ogni altra disposizione di
legge incompatibile con le norme del presente capo.
Note all'art. 80:
- Gli articoli 268, 269, 270 e 271 del testo unico per
la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre
1931, n. 1175, come sostituiti dall'art. 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e
dall'art. 8 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989,
n. 144, sono di seguito riportati:
Sezione II
TASSA PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
"Art. 268 (Tassa). - Per i servizi relativi allo
smaltimento (nelle vari fasi di conferimento, raccolta,
spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, ammasso,
deposito e discarica sul suolo e nel suolo) dei rifiuti
solidi urbani interni e dei rifiuti di qualunque natura o
provenienza gicenti sulle strade ed aree pubbliche o
soggette ad uso pubblico, i comuni devono istituire
apposita tassa annuale in base a tariffa. Il gettito
complessivo non puo' superare il costo dei servizi stessi".
Dal costo suddetto devono essere dedotte le entrate
derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto
forma di materiali o energia.
Art. 269. (Contribuenti). - La tassa e' dovuta da
chiunque occupi oppure conduca locali a qualsiasi uso
adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in
cui i servizi sono istituiti a norma delle disposizioni di
legge vigenti in materia.
La tassa deve essere applicata anche alle aree adibite a
campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo
all'aperto, a banchi di vendita all'aperto nonche' a
qualsiasi altra area scoperta ad uso privato ove possono
prodursi rifiuti, la quale non costituisca accessorio o
pertinenza dei locali assoggettabili a tassa ai sensi del
precedente comma.
La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare
successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.
La cessazione, nel corso dell'anno, dall'occupazione o
conduzione dei locali ed aree sopra indicati, purche'
debitamente accertata a seguito di regolare denuncia, ha
diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del
bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia
stessa viene presentata.
Art. 270 (Tariffa). - La tassa e' commisurata alla
superficie dei locali e delle aree serviti ed all'uso cui i
medesimi vengono destinati.
Nella determinazione della superficie tassabile non si
tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche
caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano,
di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo
smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie
spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle
disposizioni vigenti in materia.
Per l'applicazione della tassa i comuni sono tenuti ad
adottare appositi regolamenti nei quali oltre alla
esenzioni previste dalle leggi vigenti, saranno specificate
le speciali agevolazioni che, in relazione alle particolari
condizioni locali, riterranno di poter accordare in via del
tutto eccezionale.
I comuni hanno facolta' di ridurre la tassa fino ad un
massimo del 50% per le aree ed i locali, non adibiti ad
abitazione, nell'ipotesi di uso stagionale risultante dalla
licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi
per l'esercizio dell'attivita' svolta.
"Per l'abitazione colonica la tassa e' dovuta anche
quando nell'area in cui e' attivata la raccolta dei rifiuti
e' situata soltanto la strada d'accesso all'abitazione
stessa. La tassa e' comunque dovuta; nel limite del 30 per
cento della tariffa, per le case coloniche e le case sparse
situate fuori dell'area di raccolta".
I regolamenti, dopo l'approvazione dell'organo regionale
di controllo, devono essere trasmessi al Ministero delle
finanze che provvede alla loro omologazione, sentito il
Ministero dell'interno.
Le tariffe, stabilite in applicazione dei regolamenti
debitamente omologati, devono essere approvate dall'organo
regionale di controllo ad essere comunicate al Ministero
delle finanze ai sensi dell'art. 273.
Art. 271 (Accertamento, riscossione, contenzioso e
sanzioni). - La riscossione della tassa e' fatta mediante
ruoli nominativi.
Per l'applicazione della tassa si osservano le
disposizioni di cui al successivo capo XIX, con esclusione
di quelle concernenti il contenzioso per le quali si
applicano l'art. 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e l'art. 288".
Art. 81.
Efficacia delle disposizioni
1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere
dal 1 gennaio 1994.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 15 novembre 1993.
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del consiglio
dei ministri
GALLO, Ministro delle finanze
MANCINO, Ministro dell'interno
BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: CONSO