L'istituto del ravvedimento operoso previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997, così come modificato dall'art. 7 del D.Lgs. n. 32 del 26 gennaio 2001, trova applicazione anche in materia di ICI. Il contribuente o il trasgressore possono fruire di tale istituto, a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
In tal caso, la sanzione amministrativa "ordinaria" è ridotta:
a) al 3,75% (1/8 del 30%), nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito
entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine stabilito per il pagamento;
b) al 6% (1/5 del 30%), se il versamento viene effettuato con ritardo superiore ai 30 giorni, ma entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione o denuncia Ici relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica,
entro un anno dalla scadenza del termine stabilito per il versamento.
Si ricorda che per effetto della modificazione introdotta dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 99 del 30 marzo 2000, la sanzione ridotta è passata dal 5% al 6%. Pertanto per le violazioni commesse
prima dell'11 maggio 2000 (data di entrata in vigore del decreto n. 99/2000) la misura della sanzione dovuta rimane pari al 5%;
c) al 12,50% (1/8 del 100%), con un minimo di 6 euro (lire 12.500), da calcolare sulla differenza tra l'imposta versata e quella effettivamente dovuta, se la dichiarazione Ici viene presentata con un ritardo di 90 giorni dalla scadenza;
d) al 20% (1/5 del 100%), con un minimo di 10 euro (1/5 di 51 euro), da calcolare sulla differenza tra l'imposta versata e quella effettivamente dovuta, se la dichiarazione Ici viene presentata entro il termine della successiva dichiarazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione.
I regolamenti comunali possono stabilire, ad integrazione di quanto previsto dalla disciplina del ravvedimento, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione delle sanzioni. Inoltre, in forza dell'art. 59, comma 1, lettera l), del D. Lgs. n. 446 del 1997, possono sostituire l'obbligo di presentazione della dichiarazione o denuncia con quello della comunicazione degli acquisti, delle cessazioni o delle modificazioni della soggettività passiva, da presentare secondo modalità e termini diversi.
Per quanto riguarda gli errori contenuti nella dichiarazione Ici, quelli
formali, che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo o non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo, non sono più punibili, ai sensi del comma 5-bis aggiunto all'art. 6 del D.Lgs. n. 472/97 dall'art. 7, lettera a) del comma 1 del D.Lgs. n. 32/2001.
Gli errori
sostanziali, che incidono sulla determinazione e sul pagamento del tributo, possono essere corretti presentando una dichiarazione integrativa entro il termine della dichiarazione dell'anno successivo ovvero, quando non è dovuta la dichiarazione periodica, entro un anno dalla commissione degli errori, pagando la sanzione del 10% calcolata sulla differenza tra l'imposta versata e quella effettivamente dovuta, oltre agli interessi.
Tutti i versamenti relativi all'omissione della dichiarazione o ad errori in essa contenuti vanno effettuati sui nuovi bollettini Ici in euro, indicando: l'importo totale versato, il numero di conto corrente postale ed il concessionario della riscossione, le generalità ed il codice fiscale del contribuente, il comune dove si trova l'immobile e barrando la casella "Ravvedimento".
Al comune va poi presentata la dichiarazione con allegata la fotocopia del pagamento. Nello spazio riservato alle "Annotazioni" si scrive: "Ravvedimento operoso per tardiva presentazione della dichiarazione o per rettifica di dichiarazione" e si indicano le somme versate per imposta, per interessi e per sanzione.
Il pagamento delle sanzioni ridotte deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dell'imposta o della differenza, nonché al pagamento degli interessi di mora calcolati al tasso legale del
3,5% annuo (con maturazione giorno per giorno, cioè lo
0,009589% per ogni giornata di ritardo)
a partire dal 1° gennaio 2001 e del
3% annuo (ossia lo
0,00822% per ogni giorno di ritardo)
a partire dal 1° gennaio 2002.
Le somme relative all'imposta, alla sanzione ed agli interessi vanno versate cumulativamente presso gli uffici postali o i concessionari della riscossione utilizzando il nuovo bollettino, con caratteri in rosso, previsto per il pagamento dell'imposta.
Nel caso in cui il Comune si avvalga dei servizi accessori al sistema postale, il bollettino è invece di colore grigio chiaro.
Il contribuente può eseguire il versamento anche tramite il servizio telematico gestito dalle Poste italiane. in questo caso, il contribuente stesso riceverà la conferma dell'avvenuta operazione mediante una comunicazione nella propria casella di posta elettronica contenente l'immagine virtuale del bollettino di versamento.
Per quanto concerne la compilazione del bollettino di versamento, oltre a barrare l'apposita casellina del
ravvedimento, il contribuente deve indicare nello spazio riservato alla voce "Terreni agricoli", "Aree fabbricabili", "Abitazione principale" ed "Altri fabbricati" il solo tributo (se dovuto).
Gli importi espressi in
euro devono essere arrotondati al centesimo, per difetto se la terza cifra decimale è inferiore a 5 (ad esempio, euro 25,822 va arrotondato a 25,82) o per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o superiore a 5 (ad esempio, euro 28,405 va arrotondato a 28,41).
L'intero importo (imposta + sanzione ridotta + interessi), se privo dei decimali, deve essere scritto con un doppio "zero" per i centesimi (ad esempio, euro 268,00), mentre nello spazio dedicato all'importo in lettere occorre separare i centesimi con una "barra" (ad esempio, duecentosessataseieuro/00; settecentonovantacinqueeuro/47). Esso va indicato nella "Ricevuta di Versamento di Euro..." e nella "Ricevuta di Accredito di Euro...".