Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504,
il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento o da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura indicata nel comma 5 (ora comma 6)
dell'art. 14.
Gli interessi sono previsti nella misura del 7% per ogni semestre compiuto fino al 30 giugno 1998, ovvero del 2,5% per ogni semestre compiuto dal 1° luglio 1998 (legge n. 146 dell'8 maggio 1998), oppure nella misura fissata da apposita norma regolamentare adottata dal comune impositore ai sensi dell'art. 13, comma 4, della legge n. 133 del 1999.
Per quanto concerne la maturazione degli interessi, essa decorre dalla data di presentazione della domanda, come stabilito dal comma 4 dell'art. 1 del decreto del Ministero delle Finanze n. 367 del 24 settembre 1999. La decorrenza è invece stabilita dalla data di esecuzione dell'indebito versamento, nei casi in cui il diritto al rimborso risulti sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione del contribuente, oppure consegua alla particolare procedura di liquidazione prevista dall'art. 11, comma 1, terzo periodo, del D.Lgs. n. 504 del 1992.