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Valori Aree Edificabili

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEI CRITERI E DELLE METODOLOGIE PER ESEGUIRE LE STIME DELLE AREE FABBRICABILI DEL COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO RIFERITE AL 01.01.06

Premessa

L’Amministrazione Comunale di Pontecagnano Faiano con Delibera di G.M. n. 81 del 09.08.2000 ha approvato lo studio sulla “ Determinazione del valore delle aree fabbricabili ai fini del calcolo dell’ICI “, successivamente aggiornata con delibera di C.C. n.11 del 30.03.04.

Nella tabella allegata al predetto studio sono riportati i valori unitari di superficie distinti per le diverse zone omogenee del Piano Regolatore Generale e ulteriormente disaggregati sulla base delle effettive localizzazioni delle aree sul territorio. Gli stessi valori massimi previsti in tabella possono essere corretti in relazione alle caratteristiche intrinseche di ogni singolo lotto secondo tre coefficienti di riduzione dipendenti dalla giacitura, dalla forma e dall’accessibilità dell’area.

Essendo stabilito che il valore delle aree fabbricabili ai fini del calcolo dell’ICI deve essere determinato anche in base all’andamento del mercato con riferimento al periodo in esame ed essendo trascorsi due anni dall’ultimo aggiornamento, si ritiene necessario procedere ad un aggiornamento dei valori di cui alla tabella della citata deliberazione.

Nel contempo, al fine di semplificare la determinazione del valore di ogni singola area, si ritiene opportuno semplificare il metodo per la determinazione del valore del lotto, sulla base delle caratteristiche intrinseche dello stesso, intervenendo sulla definizione dei coefficienti correttivi e sulla loro applicazione oltre all’introduzione di ulteriori elementi caratterizzanti la fabbricabilità effettiva della singola area e, di conseguenza, il valore di mercato.

 Riferimenti normativi.

 L’ art. 5, comma 5 del D. l.vo 30.12.1992 n. 504 - istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) - prevede che per le aree fabbricabili “ il valore è costituito  da quello venale in comune commercio al primo Gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, l’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”.

 In aggiunta a tali criteri, il legislatore ha previsto, nell’ambito della potestà regolamentare di ciascun Comune, la possibilità di “determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune, qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo i criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso “. ( art. 59 comma 1 lettera g D.Lgs. 15.12.1997 n° 446).

 Lo scopo principale di tale operazione è quello di fornire, ai proprietari immobiliari, uno strumento di valutazione che risponda, il più possibile, a criteri di obbiettività e razionalità, nell’ottica di migliorare i rapporti tra ente impositore e contribuente e ridurre quindi, la necessità di ricorrere al contenzioso tributario

 Finalità.

 Con la presente relazione  si fissano i parametri di riferimento per la valutazione delle aree fabbricabili previste nel Piano Regolatore Generale in relazione ai valori medi venali in comune commercio e per zone omogenee al fine di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso.

Essa integra la specifica disciplina legislativa e il Regolamento Comunale in materia di applicazione dell’imposta delle aree fabbricabili.

 Aggiornamento valori.

 Per determinare la percentuale di aggiornamento dei valori riportati nella tabella allegata alla delibera di G.M. n. 81 del 09.08.2000, già aggiornata con la delibera di C.C. n.11 del 30.03.04, sono state considerate le variazioni degli indici ISTAT del costo delle costruzioni residenziali e quelle del costo delle costruzioni con destinazione produttiva negli anni 2004 e 2005. In particolare si è rilevato che : La variazione del costo delle Costruzioni Residenziali è stata pari al 10,1 % mentre la variazione del costo delle Costruzioni con destinazione Produttiva è stata pari a 10,6 %.

Considerato che, a causa della progressiva riduzione delle aree libere e del conseguente aumento della domanda di alloggi e fabbricati produttivi, tali variazioni sono riscontrabili anche relativamente ai valori in comune commercio dei fabbricati sul territorio comunale, si ritiene di poter incrementare proporzionalmente i valori delle aree fabbricabili riportati nella citata delibera n. 81 del 09.08.2000 ottenendo così i valori della seguente tabella:


Tabella valori aggiornati al 01.01.2006

 

Zona omogenea

 

Localizzazione

Valore unitario

€/mq. al 01.01.2004

    Percentuale

di aggiorna-

mento

Valore unitario

€/mq. al 01.01.2006

 B1

Pontecagnano

124,19

10,1

136,73

Faiano

101,61

10,1

111,87

C1 e C6 P.E.E.P

S.Antonio

39,51

10,1

43,50

Faiano

33,87

10,1

37,29

C2–C3-C4- C5-C7- C8-C9-C10-C11    Espansione

Pontecagnano

67,74

10,1

74,58

Faiano

45,16

10,1

49,72

Picciola

33,87

10,1

37,29

D13–D24 artigianale-commerciale

Pontecagnano

83,43

10,6

92,27

S.Antonio

66,75

10,6

73,82

Faiano

55,62

10,6

61,51

Periferia

44,50

10,6

49,22

D0-D12  Industriale

D1 S.Antonio

43,38

10,6

47,98

Altre

33,37

10,6

36,91

 T

Fascia costiera

33,37

10,1

36,74

Faiano

19,47

10,1

21,44

 

 

 

F

Le aree individuate dal P.R.G. con destinazione per attrezzature di uso pubblico “ F “ sono considerate aree fabbricabili il cui valore di mercato è uguale al valore dall’indennità  di espropriazione che va calcolata nel seguente modo:

Ve = V + R /2

Dove:

Ve = valore indennità di espropriazione

V= Valore di mercato: il valore unitario a metro quadrato sarà ricavato per analogia a quelli indicati in tabella sulla base della tipologia delle aree fabbricali previste dal P.R.G. costituenti il comprensorio in cui ricade l’area in oggetto.

R = Reddito dominicale rivalutato per l’anno fiscale in corso

 

In caso di utilizzazione edificatoria dell’area di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’art. 3, comma 1 lettera c, d, f, del D.P.R. n.380/01, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato

 Coefficienti correttivi.

Sulla base delle caratteristiche intrinseche di ogni singolo lotto, inoltre, si ritiene necessario definire il più probabile valore di mercato applicando dei coefficienti correttivi ai valori unitari massimi descritti in tabella. Le caratteristiche principali da considerare sono le seguenti:

 

 

Caratteristiche

 

Indicatore

 

Coefficiente

 

Giacitura

Pianeggiante

1

A lieve  pendenza

0.9

A forte pendenza

0.7

 

Forma

Regolare

1

Quasi regolare

0.9

Irregolare

0.7

 

Accessibilità

Prospic. la strada comunale

1

Con acc. da strada secondaria

0.9

Intercluso

0.7

 

Strumento

attuativo

Concessione diretta

1

Piano Particolareggiato

0.8

 Note: ( vigenti per le aree di cui alle tabelle dei valori e dei coefficienti correttivi )

A) Le aree oggetto di vincolo di inedificabilità a qualunque titolo imposto, seppur a carattere provvisorio, (vedi Piano Stralcio dell’Autorità di Bacino Regionale Destra Sele) si considerano inedificabili sino a nuove determinazioni in tal senso;

 B) Le aree sottoposte a vincolo archeologico sono considerate fabbricabili sino all’eventuale diniego dell’Autorità predisposta alla tutela del vincolo.

                                                                                  

Il Responsabile del Settore 8°

Arch. Giovanni LANDI