Circolare del Ministero dell’Interno n. 61/2026 - carte d'identità

Data:

11 Agosto 26

Descrizione

OGGETTO: Decreto-legge n. 108 del 26 giugno 2026, recante disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e sull’efficacia del documento di identità. Documento provvisorio d’identità – Circolare del Ministero dell’Interno n. 61/2026.

Si fa seguito alla circolare di questo Ufficio n. 105843 dell’8 luglio 2026, concernente le modifiche normative introdotte con il decreto-legge n. 108 del 26 giugno 2026 e, in particolare, ai commi 3 e 4 dell’articolo 11, con cui è stato istituito il documento d’identità provvisorio.

Al riguardo, il Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per i Servizi Demografici, con circolare n. 61/2026, ha illustrato quanto di seguito riportato in merito alle caratteristiche e alla procedura di rilascio del citato documento.

Il documento d’identità provvisorio può essere rilasciato dal Sindaco nei casi di urgenza, laddove non sia possibile attendere i tempi di stampa e consegna della carta d’identità elettronica (CIE) o, comunque, programmare il rilascio del documento elettronico in tempo utile ai fini dell’urgenza prospettata.

Caratteristiche generali

Il documento d’identità provvisorio è realizzato su supporto cartaceo ed è considerato carta-valore ai sensi dell’art. 2, comma 10-bis, della legge 13 luglio 1966, n. 559 e, pertanto, soggiace alle relative modalità di registrazione, conservazione e distruzione.

Il modello, adottato con decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Pubblica Amministrazione, pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno (https://dait.interno.gov.it/servizi-demografici) e nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 180 del 5 agosto 2026, è dotato di requisiti di sicurezza, rafforzati rispetto a quelli della carta d’identità cartacea, finalizzati a contrastarne la contraffazione, l’alterazione e la riproduzione fraudolenta.

Esso presenta un formato compatibile con le dotazioni strumentali già in uso ai Comuni per il rilascio della carta d’identità cartacea.

Ciascun supporto reca un numero di serie univoco, composto da un prefisso alfabetico che parte da “BA” e da una sequenza numerica progressiva di sette cifre.

La validità del documento non può essere superiore a sei mesi dalla data di rilascio.

Si evidenzia, come peraltro espressamente previsto dalla norma citata in premessa, che la validità per l’espatrio è subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente e al riconoscimento del modello da parte delle autorità estere.

Procedura di rilascio

Il documento d’identità provvisorio può essere rilasciato esclusivamente:

  • in presenza di una situazione di urgenza, valutata sulla base della documentazione presentata dal richiedente e delle circostanze rappresentate;
  • nelle more del rilascio della carta d’identità elettronica;
  • a condizione che non sia già stato precedentemente rilasciato al medesimo cittadino un documento provvisorio, atteso che lo stesso non è rinnovabile.

Il cittadino presenta la richiesta presso il Comune, secondo le modalità organizzative definite dall’Ente. L’operatore comunale compie, quindi, le operazioni di seguito indicate:

  • identifica il richiedente, ne acquisisce e verifica i dati anagrafici nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR);
  • acquisisce due fototessere (una per il documento d’identità provvisorio e una per il cartellino) e gli ulteriori elementi necessari alla personalizzazione del documento;
  • ai fini della validità per l’espatrio, acquisisce la dichiarazione sottoscritta dal cittadino di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185;
  • registra nell’ANPR, nella medesima sezione dedicata al documento cartaceo, gli estremi del documento d’identità provvisorio rilasciato.

Prima di avviare le operazioni di stampa, l’operatore comunale è tenuto a verificare accuratamente la correttezza e la completezza dei dati da riportare sul documento.

Inoltre, prima della consegna del documento al cittadino, l’operatore effettuerà ulteriori verifiche, quali:

  • la leggibilità di tutte le informazioni personalizzate;
  • l’integrità fisica del supporto;
  • l’assenza di cancellature, sovrastampe, sbavature o difetti che possano compromettere la leggibilità o la verifica degli elementi di sicurezza;
  • la corrispondenza tra il numero di serie del supporto utilizzato e quello registrato nelle evidenze del Comune e in ANPR.

Al momento della consegna, il cittadino è informato, come previsto espressamente dalla norma in questione, che il documento può non essere accettato da alcuni Stati esteri, non è rinnovabile e deve essere restituito al Comune all’atto della richiesta della CIE.

Si raccomanda, contestualmente al rilascio del documento provvisorio, di fissare un appuntamento per la successiva emissione della CIE, tramite il sistema “Agenda CIE” ovvero secondo le modalità previste dal Comune.

Piano di distribuzione

L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha avviato la produzione di documenti d’identità provvisori, che saranno gradualmente resi disponibili ai Comuni per il tramite delle Prefetture, con modalità analoghe a quelle previste per le carte d’identità cartacee.

In particolare, la prima fornitura è in corso di consegna e sarà integrata con successive consegne, preventivamente comunicate a ciascuna Prefettura da parte di personale incaricato dal predetto Istituto Poligrafico, entro settembre.

Il numero di documenti assegnati a ciascuna Prefettura è stato determinato in base al numero dei residenti della provincia privi di CIE.

Si evidenzia, infine, che il documento provvisorio resta uno strumento temporaneo, eccezionale e strettamente connesso alle motivate esigenze rappresentate dal cittadino e non costituisce ordinaria modalità di rilascio alternativa rispetto alla carta d’identità elettronica.

Si pregano le SS. LL. di portare a conoscenza del personale dei Servizi Demografici il contenuto della presente circolare, per la corretta applicazione delle disposizioni normative ivi contenute, rappresentando la necessità di proseguire nell’accelerazione delle attività finalizzate al rilascio della carta d’identità elettronica.

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione.

Ultimo aggiornamento

11/08/26, 12:08